Articolo 19 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 gennaio 1977
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Versione
7 febbraio 1980
Art. 19.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennita' predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. ((2)) Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione.
--------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n.5 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n.36) ha dichiarato:" la illegittimita' costituzionale dell' art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ."
Entrata in vigore il 7 febbraio 1980
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