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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PEZZUTI VALENTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239002822638000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso depositato il 19 luglio 2024, ha impugnato l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€uro 942,84, a titolo di omesso pagamento delle cartelle esattoriali n. 04120160027038254000, n.
04120170008747258000, n. 04120180017856385000 e n. 04120190017072542000, eccependo l'inesigibilità della pretesa per adesione alla definizione agevolata, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, l'intervenuta prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per omessa indicazione modalità di calcolo interessi e comunque per errata quantificazione degli stessi e, infine, l'annullamento automatico, ai sensi dell'articolo 1, commi 222 – 230 della legge 29 dicembre 2022 delle cartelle di pagamento di importo fino a €uro 1.000,00;
rilevato che l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto tardivamente;
verificato che l'atto di intimazione di pagamento risulta notificato al Ricorrente_1 l'8 aprile 2024 e non il 31 maggio 2024, come sostenuto dal ricorrente;
considerato infatti che dal documento n. 3 prodotto dall'Agenzia delle Entrate che il 19 marzo 2024 il messo notificatore dell'agente della riscossione ha provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale, all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del Ricorrente_1 ed all'invio al ricorrente della comunicazione, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
che la cartolina con la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita il 29 marzo 2024 e che la notifica si è perfezionata, per compiuta giacenza, nel decimo giorno successivo, cioè l'8 aprile 2024;
ritenuto pertanto che il ricorso, depositato il 19 luglio 2024, è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile e, in mancanza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 400,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PEZZUTI VALENTINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1073/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239002822638000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso depositato il 19 luglio 2024, ha impugnato l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€uro 942,84, a titolo di omesso pagamento delle cartelle esattoriali n. 04120160027038254000, n.
04120170008747258000, n. 04120180017856385000 e n. 04120190017072542000, eccependo l'inesigibilità della pretesa per adesione alla definizione agevolata, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, l'intervenuta prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per omessa indicazione modalità di calcolo interessi e comunque per errata quantificazione degli stessi e, infine, l'annullamento automatico, ai sensi dell'articolo 1, commi 222 – 230 della legge 29 dicembre 2022 delle cartelle di pagamento di importo fino a €uro 1.000,00;
rilevato che l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto tardivamente;
verificato che l'atto di intimazione di pagamento risulta notificato al Ricorrente_1 l'8 aprile 2024 e non il 31 maggio 2024, come sostenuto dal ricorrente;
considerato infatti che dal documento n. 3 prodotto dall'Agenzia delle Entrate che il 19 marzo 2024 il messo notificatore dell'agente della riscossione ha provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale, all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del Ricorrente_1 ed all'invio al ricorrente della comunicazione, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
che la cartolina con la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita il 29 marzo 2024 e che la notifica si è perfezionata, per compiuta giacenza, nel decimo giorno successivo, cioè l'8 aprile 2024;
ritenuto pertanto che il ricorso, depositato il 19 luglio 2024, è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile e, in mancanza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 400,00, oltre accessori come per legge.