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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Damiani
Song, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la causa recante r.g.n. 2340/2022 e vertente
TRA
EX GH, DE RA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gino D. Grilli e
Giuseppina Venuti, per procura in calce all'atto di opposizione;
-OPPONENTI - nei confronti di
VA CA, rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Guzzo, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
-OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo crediti professionali;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, LE TI e AV RA hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 302/2022 del 25.03.2022 emesso dall'intestato Tribunale, con cui era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della somma di € 22.106,00 oltre
1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 nonché spese e competenze del procedimento monitorio, in favore dell'Avv. SA FO, quale compenso per la consulenza legale, giusto progetto di fattura del 22.10.2021 e parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catanzaro.
A supporto dell'opposizione gli attori hanno eccepito: in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del giudice del luogo di residenza degli stessi, perché consumatori;
ancora in via preliminare, il difetto di prova scritta del preavviso di parcella ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; che l'incarico all'Avv. SA FO era stato conferito per una consulenza legale sui contratti proposti dalla loro controparte, ossia l'associazione in partecipazione per l'installazione dei campi da padel e la partecipazione agli utili e alle perdite e il contratto di servizi per la gestione dei campi;
che l'opposto aveva formulato preventivo orale di € 2.000,00; che i maggiori onorari hanno riguardato attività mai svolte e sono stati comunicati dall'opposto solo in seguito alla revoca dell'incarico professionale.
Gli opponenti, hanno concluso, chiedendo: in via preliminare di rito la dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Tivoli ovvero in favore del Tribunale di Roma e, conseguentemente, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 302/22 - RG 879/22, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 25.3.22, nonché la revoca dello stesso;
in via ulteriormente preliminare, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 302/22 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 25.3.22, per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 cpc e ss;
in ogni caso, revocare decreto ingiuntivo n.
302/22 poiché infondato in fatto e in diritto;
nel merito, in via principale, rigettare e/o respingere ogni domanda proposta dall'Avv. SA FO, perché non provata e infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, quantificare l'ammontare dei compensi dell'opposto nei limiti del giusto e del dovuto;
vinte le spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21/6/2022 si è costituito SA FO, il quale ha chiesto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 302/2022 stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; sempre in via preliminare, la dichiarazione di tardività dell'opposizione e inammissibilità della stessa, perché proposta con citazione e non con ricorso, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, con iscrizione a ruolo eseguita oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, perché infondata, in quanto l'onorario è stato quantificato
2 considerando non solo la prestazione inizialmente concordata ma anche l'attività ulteriore e, per l'effetto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
All'udienza del 19.12.2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 20.03.2023 per la trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Con decreto del Presidente della II sezione civile del 19.01.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione per sentire le parti sulla richiesta di riunione. All'udienza del 15.03.2023 è stata disposta la riunione al presente giudizio della causa recante r.g.n. 2340/2022 ed è stata rinviata la trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale al momento della decisione sul merito.
Con ordinanza del 06.07.2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 02.11.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale degli opponenti ed è stata dichiarata inammissibile la prova per testi formulata dall'opposta.
All'udienza del 19.02.2024, vista l'impossibilità degli opponenti a presenziare in udienza per rendere l'interrogatorio formale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*** *** *** *** ***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le motivazioni di seguito descritte.
Gli opponenti hanno dedotto che la competenza territoriale della presente controversia vada individuata nel giudice del luogo di residenza degli stessi, perché qualificati come consumatori nel rapporto di assistenza stragiudiziale.
In realtà, dall'esame della documentazione allegata agli atti è emerso che gli opponenti avevano conferito l'incarico all'opposto non per soddisfare esigenze personali bensì per esigenze lavorative e professionali.
Nello specifico, gli opponenti hanno conferito all'opposto un incarico di assistenza per lo svolgimento di trattative imprenditoriali, quali la redazione di un contratto di associazione in
3 partecipazione in una società di capitali attraverso la costituzione di una forma societaria per la costruzione di campi da padel e di un contratto di servizi per la loro gestione.
Da ciò ne discende che la competenza territoriale è stata correttamente individuata dall'opposto nel giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale l'avvocato
è iscritto ai sensi dell'art. 637, comma 3, c.p.c.
Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta.
SA FO ha eccepito la tardività delle opposizioni proposte da LE TI e AV
NA, perché azionate con la forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non con quella del ricorso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e, pertanto, perché iscritte a ruolo oltre il termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Invero, deve puntualizzarsi che nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 14 del d.lgs.
150/2011, poiché la norma dispone un procedimento sommario, speciale rispetto al procedimento d'ingiunzione, per le liquidazioni di spese, onorari e diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta in un giudizio civile o per prestazioni che si pongono in un rapporto di stretta dipendenza con la rappresentanza giudiziale e non anche per l'attività stragiudiziale.
In particolare, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: “Il vecchio testo dell'art. 28, sotto la rubrica "Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti" recitava: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato [o il procuratore], dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art.
633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo».
Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n.
150». Il confronto fra le due norme evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato (o/im anche il procuratore, quando si differenziavano le due figure) chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con
l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato
4 relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex multis, in generale: Cass. n. 3744 del
2006; n. 13847 del 2007; per la transazione della lite, Cass. Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-
2017 -10- n. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del 2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non si sia verificata con conciliazione in sede giudiziale;
Cass. n. 2282 del 1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispecie disciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n. 6402 del 1980 e
n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa
l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali. il nuovo testo dell'art. 28 della l. 794/1942. Sostituito dal d.lgs. 150/2011 dispone che: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende proseguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011. L'art. 14 d.lgs. 150/2011 prevede che: “Le controversie previste dall'art- 28 l. 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diveramente disposto dal presente articolo.” (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., sent.
n. 4485/2018).
Premesso ciò, passando all'esame del merito della controversia, si osserva che, quando un professionista deduce l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale, quale titolo del diritto al proprio compenso, è onerato della prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività e dello svolgimento dell'attività professionale per la quale richiede il pagamento dell'onorario (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n.
20902/2023).
Inoltre, si puntualizza che la giurisprudenza ha ritenuto in tema di prova del diritto al compenso dell'avvocato che la parcella predisposta dal professionista sia priva di valenza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Ed, invero, la parcella p anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, eventualmente richiesta dal professionista, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui
5 incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Peraltro, lo stesso precedente invocato dal ricorrente (Cass. S.U. n.
14699/2010) ribadisce che la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che però può essere posta a fondamento della decisione solo laddove le "poste" o "voci" in essa elencate non siano interessate da specifiche contestazioni del cliente (cfr. Cass., Civ., VI sez. ord. n.
15930/2018).
Applicati i superiori principi alla fattispecie, deve ritenersi provato il rapporto professionale tra l'Avv. SA FO e LE TI e AV RA, in quanto risulta pacifico tra le parti il conferimento dell'incarico di assistenza stragiudiziale ed essendo dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa limitatamente all'attività di assistenza e redazione dei contratti di associazione in partecipazione e di gestione dei servizi per la costruzione di campi da padel e per la gestione degli stessi.
Infatti, sebbene l'opposto abbia dedotto lo svolgimento di attività ulteriore rispetto alla redazione dei contratti, dovuta a sopravvenute circostanze emerse durante le trattative tra le parti, quali l'indagine presso gli uffici comunali in merito allo stato della concessione, lo studio per la costituzione di una s.r.l. tra i due clienti, la predisposizione di patti parasociali tra i clienti, la predisposizione di un preliminare tra le due costituende società che le vincolasse, una volta costituite, alla stipula del contratto di associazione in partecipazione con la società dei suoi tre assistiti, per queste prestazioni non è stata fornita alcuna prova documentale.
Invero, dal compendio probatorio è emersa la presenza delle bozze del contratto di associazione in partecipazione, revisionato dall'Avv. SA FO e del contratto di gestione dei servizi, oggetto dei colloqui intervenuti tra le parti a mezzo e-mail. (cfr. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo)
In effetti, nonostante l'opposto abbia elencato lo svolgimento di ulteriori attività ha poi calcolato l'onorario considerando il valore dei due contratti redatti.
Precisato ciò, deve rilevarsi che non risulta agli atti tra le parti alcun contratto avente forma scritta.
Quindi, sebbene il compenso sia dovuto, essendo incontroverso l'incarico al professionista e considerata la prova della redazione dei due contratti, per la determinazione del compenso l'accordo tra il legale e il cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 2233 c.c. (cfr. tra le più recenti Cassazione sentenza n. 29432/2023).
6 Nella fattispecie, le parti pacificamente ammettono che il preventivo per le prestazioni era stato determinato oralmente per un importo di € 2.000,00.
L'opposto deduce di avere successivamente adeguato detto importo per avere svolto una serie di attività ulteriori e non preventivate.
Pertanto, considerata la natura orale del preventivo deve rilevarsi come sia nullo ai fini della quantificazione del compenso effettivamente dovuto al professionista.
Con la conseguenza che mancando un accordo delle parti la valutazione del compenso è rimessa all'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
Pertanto, considerata l'attività effettivamente svolta dall'opposto spetta un compenso che va liquidato secondo i parametri di cui al d.m. 55/14 vigente e aggiornati.
Occorre, precisare che, a fronte dell'eccezione di mancato conclusione degli accordi contrattuali tra le parti sollevata dagli opponenti, l'attività del professionista va comunque compensata.
Infatti, anche se il contratto inizialmente predisposto non è stato sottoscritto dai potenziali contraenti il professionista ha comunque diritto al suo compenso per l'attività effettivamente svolta.
Infatti, sul diritto del professionista al pagamento del compenso per attività iniziate ma che non sono giunte a compimento si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, seppure in relazione al d.m. 127/2004, la quale ha ritenuto che: “Si è parimenti puntualizzato che, ove il contratto, così come predisposto dal legale (al pari del caso in cui abbia prestato “assistenza” al proprio cliente rispetto alla redazione da parte di altri di un contratto), non sia poi, per un motivo o per l'altro, formalizzato sul piano giuridico tra le relative parti, l'attività professionale dallo stesso resa su incarico del cliente dev'essere comunque compensata, in virtù dell'art. 6 del capitolo III del d.m. n. 127 cit., il quale prevede che “per le pratiche” che, come quella in esame, siano “iniziate” ma non sono “giunte a compimento” - come accade nel caso in cui il “contratto” predisposto dal legale non sia poi stato sottoscritto dai potenziali contraenti - l'avvocato ha comunque il diritto a percepire “gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista”. A tal fine occorrerà avere esclusivo riguardo ai criteri, così come stabiliti dall'art. 1, comma 2, del capitolo III del d.m. n. 127 cit., che sono compatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazioni previste dal contratto d'opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l'incarico era stato conferito, come la natura ed il valore della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata.
Per contro, si dovrà escludere l'utilizzabilità dei criteri, come l'effettivo conseguimento del risultato o del vantaggio,
7 anche non economico, che il cliente intendeva ottenere, che sono, di regola, compatibili solo con l'integrale espletamento di tutte le prestazioni previste nell'atto di conferimento dell'incarico, e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente e salva
l'ipotesi del raggiungimento parziale di un risultato comunque utilizzabile dal cliente.” (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 693/2024).
Pertanto, applicando la citata giurisprudenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, al caso in esame emerge che il compenso va determinato ai sensi dell'art. 25, capo IV del d.m. 55/2014, dedicato all'assistenza stragiudiziale, avendo esclusivo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 19 che sono compatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazioni previste dal contratto d'opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l'incarico era stato conferito, come l'urgenza, Il pregio dell'attività prestata, l'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, escludendo il criterio del risultato conseguito e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente. Inoltre, l'art. 19 considera quale parametro anche la difficoltà dell'affare tenendo conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
In definitiva, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'opposto, dei parametri medi vigenti, operata la riduzione del 30% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, deve liquidarsi il compenso di € 3.024,00, per la redazione della bozza del contratto di associazione in partecipazione, considerato il valore dato dal contratto pari ad € 100.000,00, ed €1.323,00, per la redazione del contratto di fornitura di servizi, considerato il valore pari ad € 15.000,00, quale compenso mensile per la gestione dei campi padel pattuito in favore dei tre contraenti.
Quanto agli interessi moratori, deve osservarsi che di recente la Corte di Cassazione sulla decorrenza degli interessi di mora sui compensi degli avvocati nei confronti dei clienti ha affermato che “…Così riassunti i termini del dibattito giurisprudenziale, recente pronuncia (Cass. n.
8611/2022 cit.) ha risolto il contrasto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali
8 derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011, affermando il principio di diritto, che si condivide e a cui va data continuità, secondo cui “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.” (cfr. Cass., Civ., II Sez., ord. n. 17858/2023).
Nella fattispecie, è stata prodotta agli atti la messa in mora del 28.09.2021 riscontrata dagli opponenti, con la conseguenza che gli interessi moratori, con individuazione del tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284 comma 4, c.c. ossia quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nelle transazioni commerciali, devono decorrere dalla data della messa in mora fino al saldo effettivo (cfr. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, si accoglie in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da LE TI e
AV RA e si dichiara che questi ultimi sono tenuti a pagare in favore di SA FO, per le prestazioni professionali per cui è causa, la somma di € 4.347,00 in favore di SA
FO, oltre interessi dal 28/9/2021 al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002.
In punto di spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Ne consegue che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio si dichiarano interamente compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, poiché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la
9 compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015,
n. 9587).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione proposta da LE TI e AV RA nei confronti dell'Avv. SA FO, per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 302/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- condanna LE TI e AV RA al pagamento della somma complessiva di €
4.347,00 in favore di SA FO, oltre interessi come in motivazione;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 8 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Damiani
Song, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la causa recante r.g.n. 2340/2022 e vertente
TRA
EX GH, DE RA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gino D. Grilli e
Giuseppina Venuti, per procura in calce all'atto di opposizione;
-OPPONENTI - nei confronti di
VA CA, rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Guzzo, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
-OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo crediti professionali;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, LE TI e AV RA hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 302/2022 del 25.03.2022 emesso dall'intestato Tribunale, con cui era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della somma di € 22.106,00 oltre
1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 nonché spese e competenze del procedimento monitorio, in favore dell'Avv. SA FO, quale compenso per la consulenza legale, giusto progetto di fattura del 22.10.2021 e parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catanzaro.
A supporto dell'opposizione gli attori hanno eccepito: in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del giudice del luogo di residenza degli stessi, perché consumatori;
ancora in via preliminare, il difetto di prova scritta del preavviso di parcella ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; che l'incarico all'Avv. SA FO era stato conferito per una consulenza legale sui contratti proposti dalla loro controparte, ossia l'associazione in partecipazione per l'installazione dei campi da padel e la partecipazione agli utili e alle perdite e il contratto di servizi per la gestione dei campi;
che l'opposto aveva formulato preventivo orale di € 2.000,00; che i maggiori onorari hanno riguardato attività mai svolte e sono stati comunicati dall'opposto solo in seguito alla revoca dell'incarico professionale.
Gli opponenti, hanno concluso, chiedendo: in via preliminare di rito la dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro in favore del Tribunale di Tivoli ovvero in favore del Tribunale di Roma e, conseguentemente, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 302/22 - RG 879/22, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 25.3.22, nonché la revoca dello stesso;
in via ulteriormente preliminare, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 302/22 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 25.3.22, per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 cpc e ss;
in ogni caso, revocare decreto ingiuntivo n.
302/22 poiché infondato in fatto e in diritto;
nel merito, in via principale, rigettare e/o respingere ogni domanda proposta dall'Avv. SA FO, perché non provata e infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, quantificare l'ammontare dei compensi dell'opposto nei limiti del giusto e del dovuto;
vinte le spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21/6/2022 si è costituito SA FO, il quale ha chiesto: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 302/2022 stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; sempre in via preliminare, la dichiarazione di tardività dell'opposizione e inammissibilità della stessa, perché proposta con citazione e non con ricorso, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, con iscrizione a ruolo eseguita oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, perché infondata, in quanto l'onorario è stato quantificato
2 considerando non solo la prestazione inizialmente concordata ma anche l'attività ulteriore e, per l'effetto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
All'udienza del 19.12.2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 20.03.2023 per la trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Con decreto del Presidente della II sezione civile del 19.01.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione per sentire le parti sulla richiesta di riunione. All'udienza del 15.03.2023 è stata disposta la riunione al presente giudizio della causa recante r.g.n. 2340/2022 ed è stata rinviata la trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale al momento della decisione sul merito.
Con ordinanza del 06.07.2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 02.11.2023 è stato ammesso l'interrogatorio formale degli opponenti ed è stata dichiarata inammissibile la prova per testi formulata dall'opposta.
All'udienza del 19.02.2024, vista l'impossibilità degli opponenti a presenziare in udienza per rendere l'interrogatorio formale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*** *** *** *** ***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le motivazioni di seguito descritte.
Gli opponenti hanno dedotto che la competenza territoriale della presente controversia vada individuata nel giudice del luogo di residenza degli stessi, perché qualificati come consumatori nel rapporto di assistenza stragiudiziale.
In realtà, dall'esame della documentazione allegata agli atti è emerso che gli opponenti avevano conferito l'incarico all'opposto non per soddisfare esigenze personali bensì per esigenze lavorative e professionali.
Nello specifico, gli opponenti hanno conferito all'opposto un incarico di assistenza per lo svolgimento di trattative imprenditoriali, quali la redazione di un contratto di associazione in
3 partecipazione in una società di capitali attraverso la costituzione di una forma societaria per la costruzione di campi da padel e di un contratto di servizi per la loro gestione.
Da ciò ne discende che la competenza territoriale è stata correttamente individuata dall'opposto nel giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale l'avvocato
è iscritto ai sensi dell'art. 637, comma 3, c.p.c.
Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta.
SA FO ha eccepito la tardività delle opposizioni proposte da LE TI e AV
NA, perché azionate con la forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non con quella del ricorso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e, pertanto, perché iscritte a ruolo oltre il termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Invero, deve puntualizzarsi che nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 14 del d.lgs.
150/2011, poiché la norma dispone un procedimento sommario, speciale rispetto al procedimento d'ingiunzione, per le liquidazioni di spese, onorari e diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta in un giudizio civile o per prestazioni che si pongono in un rapporto di stretta dipendenza con la rappresentanza giudiziale e non anche per l'attività stragiudiziale.
In particolare, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: “Il vecchio testo dell'art. 28, sotto la rubrica "Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti" recitava: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato [o il procuratore], dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art.
633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo».
Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n.
150». Il confronto fra le due norme evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato (o/im anche il procuratore, quando si differenziavano le due figure) chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con
l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato
4 relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex multis, in generale: Cass. n. 3744 del
2006; n. 13847 del 2007; per la transazione della lite, Cass. Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-
2017 -10- n. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del 2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non si sia verificata con conciliazione in sede giudiziale;
Cass. n. 2282 del 1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispecie disciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n. 6402 del 1980 e
n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa
l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali. il nuovo testo dell'art. 28 della l. 794/1942. Sostituito dal d.lgs. 150/2011 dispone che: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende proseguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011. L'art. 14 d.lgs. 150/2011 prevede che: “Le controversie previste dall'art- 28 l. 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diveramente disposto dal presente articolo.” (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., sent.
n. 4485/2018).
Premesso ciò, passando all'esame del merito della controversia, si osserva che, quando un professionista deduce l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale, quale titolo del diritto al proprio compenso, è onerato della prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività e dello svolgimento dell'attività professionale per la quale richiede il pagamento dell'onorario (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n.
20902/2023).
Inoltre, si puntualizza che la giurisprudenza ha ritenuto in tema di prova del diritto al compenso dell'avvocato che la parcella predisposta dal professionista sia priva di valenza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Ed, invero, la parcella p anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, eventualmente richiesta dal professionista, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui
5 incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Peraltro, lo stesso precedente invocato dal ricorrente (Cass. S.U. n.
14699/2010) ribadisce che la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che però può essere posta a fondamento della decisione solo laddove le "poste" o "voci" in essa elencate non siano interessate da specifiche contestazioni del cliente (cfr. Cass., Civ., VI sez. ord. n.
15930/2018).
Applicati i superiori principi alla fattispecie, deve ritenersi provato il rapporto professionale tra l'Avv. SA FO e LE TI e AV RA, in quanto risulta pacifico tra le parti il conferimento dell'incarico di assistenza stragiudiziale ed essendo dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa limitatamente all'attività di assistenza e redazione dei contratti di associazione in partecipazione e di gestione dei servizi per la costruzione di campi da padel e per la gestione degli stessi.
Infatti, sebbene l'opposto abbia dedotto lo svolgimento di attività ulteriore rispetto alla redazione dei contratti, dovuta a sopravvenute circostanze emerse durante le trattative tra le parti, quali l'indagine presso gli uffici comunali in merito allo stato della concessione, lo studio per la costituzione di una s.r.l. tra i due clienti, la predisposizione di patti parasociali tra i clienti, la predisposizione di un preliminare tra le due costituende società che le vincolasse, una volta costituite, alla stipula del contratto di associazione in partecipazione con la società dei suoi tre assistiti, per queste prestazioni non è stata fornita alcuna prova documentale.
Invero, dal compendio probatorio è emersa la presenza delle bozze del contratto di associazione in partecipazione, revisionato dall'Avv. SA FO e del contratto di gestione dei servizi, oggetto dei colloqui intervenuti tra le parti a mezzo e-mail. (cfr. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo)
In effetti, nonostante l'opposto abbia elencato lo svolgimento di ulteriori attività ha poi calcolato l'onorario considerando il valore dei due contratti redatti.
Precisato ciò, deve rilevarsi che non risulta agli atti tra le parti alcun contratto avente forma scritta.
Quindi, sebbene il compenso sia dovuto, essendo incontroverso l'incarico al professionista e considerata la prova della redazione dei due contratti, per la determinazione del compenso l'accordo tra il legale e il cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 2233 c.c. (cfr. tra le più recenti Cassazione sentenza n. 29432/2023).
6 Nella fattispecie, le parti pacificamente ammettono che il preventivo per le prestazioni era stato determinato oralmente per un importo di € 2.000,00.
L'opposto deduce di avere successivamente adeguato detto importo per avere svolto una serie di attività ulteriori e non preventivate.
Pertanto, considerata la natura orale del preventivo deve rilevarsi come sia nullo ai fini della quantificazione del compenso effettivamente dovuto al professionista.
Con la conseguenza che mancando un accordo delle parti la valutazione del compenso è rimessa all'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
Pertanto, considerata l'attività effettivamente svolta dall'opposto spetta un compenso che va liquidato secondo i parametri di cui al d.m. 55/14 vigente e aggiornati.
Occorre, precisare che, a fronte dell'eccezione di mancato conclusione degli accordi contrattuali tra le parti sollevata dagli opponenti, l'attività del professionista va comunque compensata.
Infatti, anche se il contratto inizialmente predisposto non è stato sottoscritto dai potenziali contraenti il professionista ha comunque diritto al suo compenso per l'attività effettivamente svolta.
Infatti, sul diritto del professionista al pagamento del compenso per attività iniziate ma che non sono giunte a compimento si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, seppure in relazione al d.m. 127/2004, la quale ha ritenuto che: “Si è parimenti puntualizzato che, ove il contratto, così come predisposto dal legale (al pari del caso in cui abbia prestato “assistenza” al proprio cliente rispetto alla redazione da parte di altri di un contratto), non sia poi, per un motivo o per l'altro, formalizzato sul piano giuridico tra le relative parti, l'attività professionale dallo stesso resa su incarico del cliente dev'essere comunque compensata, in virtù dell'art. 6 del capitolo III del d.m. n. 127 cit., il quale prevede che “per le pratiche” che, come quella in esame, siano “iniziate” ma non sono “giunte a compimento” - come accade nel caso in cui il “contratto” predisposto dal legale non sia poi stato sottoscritto dai potenziali contraenti - l'avvocato ha comunque il diritto a percepire “gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista”. A tal fine occorrerà avere esclusivo riguardo ai criteri, così come stabiliti dall'art. 1, comma 2, del capitolo III del d.m. n. 127 cit., che sono compatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazioni previste dal contratto d'opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l'incarico era stato conferito, come la natura ed il valore della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata.
Per contro, si dovrà escludere l'utilizzabilità dei criteri, come l'effettivo conseguimento del risultato o del vantaggio,
7 anche non economico, che il cliente intendeva ottenere, che sono, di regola, compatibili solo con l'integrale espletamento di tutte le prestazioni previste nell'atto di conferimento dell'incarico, e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente e salva
l'ipotesi del raggiungimento parziale di un risultato comunque utilizzabile dal cliente.” (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 693/2024).
Pertanto, applicando la citata giurisprudenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, al caso in esame emerge che il compenso va determinato ai sensi dell'art. 25, capo IV del d.m. 55/2014, dedicato all'assistenza stragiudiziale, avendo esclusivo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 19 che sono compatibili con il mancato espletamento di alcune delle prestazioni previste dal contratto d'opera professionale ovvero con la mancata realizzazione del risultato in vista del quale l'incarico era stato conferito, come l'urgenza, Il pregio dell'attività prestata, l'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, escludendo il criterio del risultato conseguito e cioè, nel caso in esame, con la formale e definitiva stipulazione ad opera dei contraenti del contratto redatto dal legale su incarico del cliente. Inoltre, l'art. 19 considera quale parametro anche la difficoltà dell'affare tenendo conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
In definitiva, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'opposto, dei parametri medi vigenti, operata la riduzione del 30% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, deve liquidarsi il compenso di € 3.024,00, per la redazione della bozza del contratto di associazione in partecipazione, considerato il valore dato dal contratto pari ad € 100.000,00, ed €1.323,00, per la redazione del contratto di fornitura di servizi, considerato il valore pari ad € 15.000,00, quale compenso mensile per la gestione dei campi padel pattuito in favore dei tre contraenti.
Quanto agli interessi moratori, deve osservarsi che di recente la Corte di Cassazione sulla decorrenza degli interessi di mora sui compensi degli avvocati nei confronti dei clienti ha affermato che “…Così riassunti i termini del dibattito giurisprudenziale, recente pronuncia (Cass. n.
8611/2022 cit.) ha risolto il contrasto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali
8 derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011, affermando il principio di diritto, che si condivide e a cui va data continuità, secondo cui “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.” (cfr. Cass., Civ., II Sez., ord. n. 17858/2023).
Nella fattispecie, è stata prodotta agli atti la messa in mora del 28.09.2021 riscontrata dagli opponenti, con la conseguenza che gli interessi moratori, con individuazione del tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284 comma 4, c.c. ossia quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nelle transazioni commerciali, devono decorrere dalla data della messa in mora fino al saldo effettivo (cfr. all. n. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, si accoglie in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da LE TI e
AV RA e si dichiara che questi ultimi sono tenuti a pagare in favore di SA FO, per le prestazioni professionali per cui è causa, la somma di € 4.347,00 in favore di SA
FO, oltre interessi dal 28/9/2021 al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002.
In punto di spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Ne consegue che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio si dichiarano interamente compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, poiché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la
9 compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015,
n. 9587).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione proposta da LE TI e AV RA nei confronti dell'Avv. SA FO, per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 302/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- condanna LE TI e AV RA al pagamento della somma complessiva di €
4.347,00 in favore di SA FO, oltre interessi come in motivazione;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 8 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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