Art. 5.
All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'art. 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sara' provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale della assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni. ((3)) ------------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 4 marzo 1952, n. 137, 28 marzo 1952, n. 200, 9 agosto 1954, n. 640, 27 febbraio 1958, n. 173, e 30 dicembre 1960, n. 1676 , e ogni altra disposizione comunque in contrasto con le presenti norme."
All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'art. 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sara' provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale della assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni. ((3)) ------------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 4 marzo 1952, n. 137, 28 marzo 1952, n. 200, 9 agosto 1954, n. 640, 27 febbraio 1958, n. 173, e 30 dicembre 1960, n. 1676 , e ogni altra disposizione comunque in contrasto con le presenti norme."