Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 04.06.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 28835/2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Maria Malibran n.15, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Luigi Migliaccio (C.F.: ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Cesa (CE) alla via Salvatore di Giacomo n.4;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante ha esposto di essere stata titolare di assegno mensile di invalidità parziale;
che tale misura è stata revocata all'esito di visita di revisione del 01.03.2023 disposta dall' ; CP_1 di aver proposto, in data 08.09.2023, ricorso per A.T.P. recante R.G. 15876/2023 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità parziale, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 68%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale dalla data della visita di revisione ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con condanna alle spese di giudizio. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
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Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, classificandole in maniera non
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Nella fase di ATP, l'ausiliare nominato, dott. , sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico- legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato la ricorrente affetta da:
“1. Esiti di resezione del colon trasverso per adenocarcinoma (codice 9322 11%)
2. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico (codice 6441 21%)
3. Insufficienza venosa agli arti inferiori (codice 6441 21%)
4. Disturbo ciclotimico (codice 2202 36%)
5. Broncopatia cronica senza menzione di dispnea (analogia con il codice 6013 11%)”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il C.T.U. ha precisato che:
“Il complesso morboso da me evidenziato è stato già esaminato dalla Commissione Invalidi Civili ben tre volte dal 2017 ad oggi, onde poter monitorare la patologia neoplastica da cui
è affetta la ricorrente.
La ricorrente, infatti,circa sette anni fa è stata operata di resezione del colon trasverso per una adenocarcinoma. Ha effettuato nei due anni successivi chemioterapia. Attualmente non ha presentato nessuna recidiva locale o a distanza, no effettua alcuna terapia specifica e non lamenta particolari disturbi funzionali. Come è ben noto una patologia neoplastica si considera in remissione se a distanza di cinque anni dalla diagnosi non si verificano recidive locali o a distanza. È per tale motivo che è corretto effettuare, come fatto dalla
Commissione Invalidi Civili, revisioni ogni due anni.
Per quanto concerne le restanti patologie, ci tengo a precisare che per quanto riguarda la patologia psichiatrica, da me valutata in qualità di psichiatra, vi sono in atti solo un certificato del 2022 che diagnostica un disturbo bipolare, e tre prescrizioni farmacologiche specifiche sempre del 2022. In anamnesi, però, non viene riferito tale disturbo, né viene riferita una terapia specifica, che nel caso di un disturbo bipolare è indispensabile.
La ricorrente dice di assumere en e xanax, entrambi farmaci ansiolitici. Si precisa, altresì, che in nessuna altra certificazione in atti, ivi compresa quella della si fa Controparte_2 menzione di questa patologia. Ritengo, pertanto, che la signora possa avere tutt‟al più un disturbo ciclotimico di modesta entità. D‟altronde anche l‟esame clinico da me effettuato, non evidenzia alcun sintomo o segno di disturbo bipolare. Per quanto concerne l‟ipertensione arteriosa, trattata con l‟assunzione di Triatec, e l‟insufficienza venosa agli arti inferiori, si tratta di patologie scarsamente invalidanti. Altrettanto poco invalidante è la broncopatia cronica che non si accompagna a sintomi soggettivi quali la dispnea”.
Tutto ciò premesso, il CTU ha concluso individuando un complessivo tasso di invalidità a carico della ricorrente pari al 68%, calcolato secondo le tabelle del DM febbraio 1992. L'istante, in sede di opposizione, non ha invocato l'applicazione di codici del DM 92 diversi rispetto a quelli individuati dal consulente con riferimento alle singole patologie riscontate né indicato elementi e /o ragioni per ritenere viziata la valutazione operata dal ctu, se non con riferimento all'apparato psichico, in relazione al quale ha lamentato l'omessa valutazione del disturbo bipolare da cui sarebbe affetta. A tale patologia, secondo la ricorrente, il CTU avrebbe dovuto attribuire maggiori percentuali di invalidità, in applicazione delle tabelle del Ministero della Sanità (dal 51 al
60% per il disturbo bipolare di tipo I con deficit lieve;
dal 61 all'80% per il disturbo bipolare di tipo I con deficit moderato;
del 100% per il disturbo bipolare di tipo I con
2 deficit grave), il che avrebbe condotto ad un risultato che sarebbe con assoluta certezza superiore al 68%.
Ebbene, preliminarmente, va osservato sul punto che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione dei codici del DM 1992. Ad ogni modo il CTU, in sede di replica alle osservazioni attoree inoltrate alla bozza di consulenza, ha già rappresentato che: “La mia valutazione della condizione psicopatologica della ricorrente è stata fatta in qualità di specialista in psichiatria e valutando attentamente la documentazione specifica in atti ed in particolare le prescrizioni farmacologiche del 15/12/2022 e 06/10/2022. In questa docuemntazione vengono prescritti faramaci (ansiolitici, neuroletrtici e antidepressivi) che fanno orientare la diagnosi verso un disturbo ciclotimico, più che verso una depressione pura. D„‟altronde se avessi valutato la psicopatologia come semplice depressione,avrei dovuto utilizzare il codice 2205 con valore invalidante 25%, mentre ho utilizzato il codice
2202, valutando la psicopatologia con potere invalidante 36%, quindi superiore”.
Risulta, pertanto, infondata la doglianza secondo cui il CTU non avrebbe dato alcuna valenza al disturbo psichico, avendo al contrario il consulente effettuato una compiuta valutazione della patologia psichiatrica, precisando, non solo, come innanzi evidenziato, di non aver riscontrato idonea documentazione medica attestante la sussistenza del disturbo bipolare, ma anche che “In anamnesi, però, non viene riferito tale disturbo, né viene riferita una terapia specifica, che nel caso di un disturbo bipolare è indispensabile”. Il CTU ha altresì chiarito che “La ricorrente dice di assumere en e xanax, entrambi farmaci ansiolitici. Si precisa, altresì, che in nessuna altra certificazione in atti, ivi compresa quella della si fa menzione di questa patologia. Ritengo, pertanto, che la Controparte_2 signora possa avere tutt‟al più un disturbo ciclotimico di modesta entità”. Tanto è stato determinato anche dall'esame obiettivo eseguito dal consulente in merito all'apparato psichico, in relazione al quale è stato rilevato che trattasi di soggetto “ben orientato nello spazio e nel tempo. Assenti deficit dell'attenzione e della memoria. Assenti dispercezioni e turbe dell'ideazione. Tono dell'umore nella norma. Presente nel corso della visita una modesta quota d'ansia”.
Quanto, infine, alla documentazione medica sopravvenuta e depositata nel presente giudizio di opposizione, e, segnatamente, al certificato rilasciato in data 14.11.2024 dalla Azienda
Ospedaliera dei Colli, attestante la sussistenza di “disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche”, e al certificato del 8.1.25 rilasciato da AOU Federico II relativo al “disturbo bipolare del tono dell'umore con tendenza alla disforia con necessità di terapia continua”, deve rilevarsi che il CTU ha già avuto modo di chiarire, sulla scorta del certificato psichiatrico del 15.12.2022 prodotto nella precedente fase e contenente la medesima diagnosi, di non aver rilevato dall'esame clinico obiettivo “alcun sintomo o segno di disturbo bipolare”. Pertanto, la citata documentazione medica sopravvenuta non è idonea a determinare il riconoscimento della pretesa invalidità, atteso che da essa non sono emerse patologie nuove o più gravi, idonee a determinare un mutamento delle conclusioni del CTU.
Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio del CTU. Parte ricorrente, con l'opposizione, non ha infatti dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente una diversa stima delle patologie riscontrate, senza precisare quali elementi, ove diversamente valutati, avrebbero condotto al raggiungimento della percentuale necessaria per il riconoscimento della prestazione richiesta. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico e le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate.
3 Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente.
Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell'
NAPOLI, 04.06.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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