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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4094/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'11/04/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. MAURO GALLINARI in proprio ex art. 86 c.p.c. ha concluso come da nota depositata in data 9/05/2025 per . A nessuno è comparso (già contumace). Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:00 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4094/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4094/2023 R.G. promossa da: tra avv. MAURO GALLINARI (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio associato Aprile – Passeri & Partners, sito in Anzio
(RM), Viale Marconi n. 100; ricorrente contro
. A (c.f. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, corrente in Cori (LT), Via dell'Annunziata n. 28; resistente-contumace
OGGETTO: obbligo di comunicazione dati morosi ex art. 63 disp. att. c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 28/09/2023, l'avv. MAURO GALLINARI, premettendo di essere creditore del A per la somma di Controparte_1
euro 697,06, oltre interessi legali, accessori di legge e spese della procedura, in forza del decreto ingiuntivo n. 768/2022 emesso dal Giudice di Pace di Latina il 3.5.2022 e divenuto esecutivo il
12.10.2022, e di aver vanamente inoltrato a mezzo pec del 14.6.2022 il predetto titolo, unitamente alla richiesta di comunicazione dei dati dei condomini morosi e dei relativi millesimi al CP_1
convenuto, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – predetta parte resistente instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Piaccia al Tribunale adito ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. all'amministratore protempore del Controparte_1 A (c.f. ), di comunicare allo studio associato i nominativi dei P.IVA_1 Parte_1 condomini morosi;
b) Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. piaccia al Tribunale adito condannare il
A, in persona dell'amministratore pro-tempore, a versare allo Controparte_1 la somma di € 100,00 o quella diversa ritenuta di Controparte_2 giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) Piaccia al Tribunale adito condannare il A al risarcimento del danno non patrimoniale subito Controparte_1
dallo studio associato nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) Parte_1
Condanna alle spese legali a favore dello distrattario;
”. Controparte_3
Il resistente regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace. CP_1
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è inammissibile e va, pertanto, respinta.
Come noto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come modificato dalla Legge n. 220/2012,
l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.”, sicché, già dalla semplice lettura del disposto codicistico, si evince come tale obbligo sia posto dalla legge a carico dell'amministratore in proprio e non a carico del CP_1
Tale circostanza è stata anche recentemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma
2 dell' art. 63 disp. att. c.c. , che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio
e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.” (Cassazione civile, sez. II, 15/01/2025, n. 1002), “Ne consegue che, legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il … in persona dell'amministratore; poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al Condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c. dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del (omissis) e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio.” (così, Tribunale Torre Annunziata, 06/02/2025).
In ragione di quanto sopra, difetta, dunque, la legittimazione passiva in capo al soggetto convenuto e, dunque, il CP_1 Come noto, la legittimazione ad agire e/o a resistere in giudizio è uno dei presupposti necessari affinché la causa possa essere decisa nel merito e deve sussistere al momento della pronuncia, non anche al momento della domanda (Cass. 21100/2004).
La sua mancanza non impedisce, quindi, l'instaurazione del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia nel merito: il giudice deve, infatti, accertare la sua esistenza preliminarmente all'esame di merito e in mancanza deve dichiarare la domanda inammissibile rigettandola con sentenza di rito (Cass. 2416/1995), non potendo il difetto di legittimazione ad agire, attiva o passiva, essere sanato.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, la domanda deve essere dichiarata inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente risultata vittoriosa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini