CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2024, n. 14355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14355 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13003/2016 R.G. proposto da: MP DI PAOLINI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA CAMPEIS ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI – VE LI n. 61/2016 depositata il 23/02/2016. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto accogliersi il quarto e quinto motivo di ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 14355 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 22/05/2024 2 di 9 Dato atto che l’Avvocato G.B. Campeis per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per l’Amministrazione hanno richiamato le conclusioni già formulate. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Udine, notificava alla società MP SRL di Paolini avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, riprendendo a tassazione costi, imputati a spese di sponsorizzazione, per un ammontare pari ad euro 200.000 nel 2007, euro 190.000 nel 2008 ed euro 110.000 nel 2009. 2. I recuperi traevano origine da un'attività di indagine svolta nei confronti di soggetti operanti nel campo delle competizioni rallistiche e delle relative sponsorizzazioni che, secondo la prospettazione dell’Agenzia, faceva emergere una consistente attività fraudolenta volta ad abbattere l'utile da sottoporre a tassazione attraverso l'apposizione di costi sproporzionati rispetto ai normali criteri di ragionevolezza. Nello specifico, gli avvisi in oggetto, emessi ex art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, si fondavano sull’esame della documentazione richiesta dall'Ufficio relativamente ai rapporti in essere con il fornitore LM SRL, che risultava aver fatturato all'odierna appellata prestazioni per un imponibile netto di euro 210.000,00 nell'anno 2007, euro 200.000,00 nel 2008 ed euro 120.000,00 nei 2009. 3. L’Ufficio, ad esito dell'analisi della documentazione prodotta dalla società, considerava le operazioni sottostanti non adeguatamente documentate, né giustificabili dal punto di vista economico. Chiari tratti di antieconomicità erano desunti, in primo luogo, dal fatto che la società MP SRL di Paolini, nel periodo indagato, avesse sostenuto spese di sponsorizzazione e di pubblicizzazione del marchio in occasione di manifestazioni sportive, nonché ulteriori spese di pubblicità e propaganda, per 3 di 9 importi complessivi pari al 9,9%, 9,5% e 6,5% dei ricavi conseguiti rispettivamente nell'anno 2007, nel 2008 e nel 2009. 4. Nel contesto così delineato l'Ufficio impositore, reputando i costi in oggetto privi di idonea giustificazione economica documentale, recuperava a tassazione ai sensi dell'art. 109 del DPR 917/1986 l'importo delle prestazioni fatturate dal fornitore LM SRL e contabilizzate dalla MP SRL come “Spese di Pubblicità e propaganda", riconoscendo come deducibile in ciascuna annualità una spesa pari ad euro 10.000,00. 5. I ricorsi proposti dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento venivano accolti dalla CTP di Udine. 6. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Friuli- Venezia Giulia, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, riformava quindi la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso della MP SRL di Paolini. 7. Avverso la predetta sentenza ricorre la società con sei motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’eccezione di inammissibilità integrale del ricorso, proposta dall’Amministrazione, non può essere esaminata in via preliminare, dovendo essere delibata mediante l’esame dei singoli strumenti di impugnazione formulati. 2. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 108, comma 2 (ex art. 74 comma 2) del TUIR e all'art. 2697 c.c.». Lamenta la ricorrente che il Collegio di appello abbia applicato alle spese di sponsorizzazione, pacificamente qualificate come spese di pubblicità, i principi di diritto applicabili alle sole spese di rappresentanza, imputando, in sostanza, alla contribuente di non aver fornito la prova della sussistenza di quel criterio 4 di 9 discretivo delineato in alcune delle pronunce richiamate nella sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la «Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per aver la CTR violato e/o fatto falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112 e 99 c.p.c.». Deduce la società contribuente che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per aver il giudice di secondo grado posto a fondamento della decisione una ragione giuridica diversa rispetto a quella invocata dall'Ufficio negli avvisi di accertamento oggetto di contenzioso. La CTR avrebbe violato il disposto degli art. 99 e 112 c.p.c. qualificando le spese di sponsorizzazione sostenute da MP SRL come spese di rappresentanza, e di conseguenza ritenendo che la società contribuente non avesse assolto all'onere probatorio ad essa stessa incombente. 4. Con il terzo strumento di impugnazione si denuncia la «Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per aver la CTR violato le norme di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e comunque quelli dell'art. 115 c.p.c.». Afferma la ricorrente che, in difetto di contestazione sulla qualificazione delle spese in oggetto, il Collegio di secondo grado avrebbe dovuto, in virtù del principio di cui all'art. 115 cod. proc. civ., trattarle come spese di pubblicità e che, avendole la CTR qualificate come spese di rappresentanza, avrebbe violato le norme di cui agli art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. 5. Con il quarto motivo di ricorso la società denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in quanto la CTR non avrebbe affrontato la questione relativa al legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo sulla base del quale gli avvisi di accertamento erano stati emessi, non avendo argomentato in 5 di 9 merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 c. 1, lett. c) e d) del DPR n. 600 del 1973. 6. Con il quinto strumento di impugnazione, la società contribuente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 39, comma 1, lett. e) e d) del D.P.R. 600/73», lamentando che i giudici di secondo grado abbiano ritenuto sindacabili ed abbiano sindacato le scelte imprenditoriali della MP SRL, ritenendo non condivisibile la spesa di pubblicità dalla stessa sostenuta nelle annualità oggetto di esame. 7. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’«Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio», lamentando che i giudici di secondo grado, allorché hanno ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società contribuente, avrebbero però completamente omesso di considerare ed esaminare le spese (pari a 10.000,00 euro per anno) che l'Ufficio aveva ritenuto deducibili. 8. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto, in relazione ai diversi vizi denunciati, tutti lamentano che la CTR abbia indebitamente qualificato i costi recuperati a tassazione come spese di rappresentanza, anziché come spese di pubblicità, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 8.1. In primo luogo le censure della ricorrente non colgono la ratio decidendi chiaramente manifestata dalla Commissione territoriale che, lungi dall’operare una non richiesta riqualificazione dei costi portati in deduzione dalla società, pur richiamando anche arresti giurisprudenziali relativi a fattispecie di riqualificazione, non ha argomentato su tale formale distinzione, ma ha al contrario valorizzato, in concreto, l’elemento dell'antieconomicità delle spese in relazione alla loro inerenza ai sensi dell'art. 109 co. 5 TUIR. 6 di 9 Ne consegue che fuori fuoco risultano anche le correlate critiche di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e di violazione del giudicato interno, quest’ultima peraltro più evocata che sviluppata dalla ricorrente. 8.2. Le censure sono inoltre, nel merito, infondate, in considerazione del fatto che il giudizio, di carattere qualitativo e non quantitativo, dell’inerenza comporta comunque, secondo costanti approdi interpretativi, la persistenza della valorizzazione della antieconomicità del costo, almeno quando macroscopico (cfr. Cass. n. 5162/2020; n. 33574/2018; 27786/2018; n. 14579/2018). 8.3. Tanto chiarito, gli elementi evidenziati, anche in sentenza, nella comparazione tra i costi sostenuti per la sponsorizzazione dalla LM SRL e le teoriche e razionali potenzialità di incremento delle performances economiche in capo alla società inequivocabilmente denunciano una sproporzione del tutto irragionevole, che non può certo trovare giustificazione nel volume d'affari della società, come correttamente e logicamente affermato dai giudici regionali. 8.4. E segnatamente la CTR ha evidenziato: che la sponsorizzazione veniva attuata attraverso l'apposizione sulle automobili della LM SRL di una fascia bianca pubblicitaria;
che l'attività della società, avente ad oggetto il "trattamento e rivestimento dei metalli" veniva svolta sede a Premariacco in provincia di Udine;
che non era stata precisata, inoltre, l'ampiezza geografica dell'attività della Paolini, ma non era razionalmente pensabile che le sue performances economiche potessero essere migliorate in relazione allo sfrecciare del suo marchio su automobili impegnate in rallies nazionali od europei;
che dai documenti esistenti agli atti non risultava, inoltre, su quante automobili della LM SRL sia stata applicata la fascia con il richiamo pubblicitario, né a quali e quanti rallies avessero partecipato 7 di 9 automobili con tale scritta;
che nelle poche foto che la ritraevano, la scritta risultava inserita tra altri richiami pubblicitari, e dunque era di non agevole distinzione da parte degli spettatori, comunque un numero certo non elevato di persone;
che non era per nulla decisivo, quindi, che il team della LM fosse un team vincente, mentre nel contesto appena descritto risultava decisiva la deduzione razionale dai fatti di causa dell'inidoneità della spesa per sponsorizzazioni ad incrementare le performances dell'impresa. 8.5. La sproporzione, del tutto irragionevole, non può certo trovare giustificazione nel volume d'affari della società, come correttamente e logicamente affermato dai giudici regionali, che nella parte narrativa richiamano il dato del rapporto tra spesa pubblicitaria e ricavi conseguiti, pari al 9,9%, al 9,5% ed al 6,5% rispettivamente nell'anno 2007, nel 2008 e nel 2009. 8.6. Il dato finale emerso in sentenza costituisce dunque l'esito di un giudizio supportato da plurimi elementi presuntivi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, non essendo neppure stata eccepita la violazione delle relative regole. 8.7. Infine, non risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dalla contribuente nella memoria difensiva, avendo essi ad oggetto la disciplina speciale prevista dall’art. 90, comma 8, legge 289/2002 in materia di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, tema mai agitato nei gradi di merito, né richiamato in questa sede di legittimità. 9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Con riferimento alla doglianza, prospettata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., va ribadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito 8 di 9 oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; di recente v. Cass. n. 9664/2023). 9.1. Nel caso di specie il motivo si risolve, inammissibilmente, nella generica censura del mancato esame, da parte della CTR, della questione relativa al legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, argomento peraltro speso, per differenti profili, in altri motivi di ricorso. 10. Il quinto motivo di ricorso è infondato. L’elaborazione ermeneutica attuata dai giudici di appello non può ritenersi confliggente con il principio della insindacabilità delle scelte gestorie dell’imprenditore che, ove predicato nel differente ambito della responsabilità degli amministratori, colà incontra comunque il limite della razionalità e legittimità della scelta, mentre nel sistema tributario, in applicazione del principio di inerenza statuito dall’art. 109 del TUIR, deve comunque essere assistito da una valutazione di non palese antieconomicità dell’operazione. 11. Il sesto motivo è inammissibile, radicalmente, per difetto di interesse, investendo la asserita omessa motivazione da parte della CTR in merito ad una questione – il riconoscimento, in favore 9 di 9 della contribuente, della deducibilità di una parte dei costi di sponsorizzazione - che non è mai stata oggetto di controversia. 12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. NA la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07/05/2024.
che l'attività della società, avente ad oggetto il "trattamento e rivestimento dei metalli" veniva svolta sede a Premariacco in provincia di Udine;
che non era stata precisata, inoltre, l'ampiezza geografica dell'attività della Paolini, ma non era razionalmente pensabile che le sue performances economiche potessero essere migliorate in relazione allo sfrecciare del suo marchio su automobili impegnate in rallies nazionali od europei;
che dai documenti esistenti agli atti non risultava, inoltre, su quante automobili della LM SRL sia stata applicata la fascia con il richiamo pubblicitario, né a quali e quanti rallies avessero partecipato 7 di 9 automobili con tale scritta;
che nelle poche foto che la ritraevano, la scritta risultava inserita tra altri richiami pubblicitari, e dunque era di non agevole distinzione da parte degli spettatori, comunque un numero certo non elevato di persone;
che non era per nulla decisivo, quindi, che il team della LM fosse un team vincente, mentre nel contesto appena descritto risultava decisiva la deduzione razionale dai fatti di causa dell'inidoneità della spesa per sponsorizzazioni ad incrementare le performances dell'impresa. 8.5. La sproporzione, del tutto irragionevole, non può certo trovare giustificazione nel volume d'affari della società, come correttamente e logicamente affermato dai giudici regionali, che nella parte narrativa richiamano il dato del rapporto tra spesa pubblicitaria e ricavi conseguiti, pari al 9,9%, al 9,5% ed al 6,5% rispettivamente nell'anno 2007, nel 2008 e nel 2009. 8.6. Il dato finale emerso in sentenza costituisce dunque l'esito di un giudizio supportato da plurimi elementi presuntivi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, non essendo neppure stata eccepita la violazione delle relative regole. 8.7. Infine, non risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dalla contribuente nella memoria difensiva, avendo essi ad oggetto la disciplina speciale prevista dall’art. 90, comma 8, legge 289/2002 in materia di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, tema mai agitato nei gradi di merito, né richiamato in questa sede di legittimità. 9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Con riferimento alla doglianza, prospettata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., va ribadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito 8 di 9 oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; di recente v. Cass. n. 9664/2023). 9.1. Nel caso di specie il motivo si risolve, inammissibilmente, nella generica censura del mancato esame, da parte della CTR, della questione relativa al legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, argomento peraltro speso, per differenti profili, in altri motivi di ricorso. 10. Il quinto motivo di ricorso è infondato. L’elaborazione ermeneutica attuata dai giudici di appello non può ritenersi confliggente con il principio della insindacabilità delle scelte gestorie dell’imprenditore che, ove predicato nel differente ambito della responsabilità degli amministratori, colà incontra comunque il limite della razionalità e legittimità della scelta, mentre nel sistema tributario, in applicazione del principio di inerenza statuito dall’art. 109 del TUIR, deve comunque essere assistito da una valutazione di non palese antieconomicità dell’operazione. 11. Il sesto motivo è inammissibile, radicalmente, per difetto di interesse, investendo la asserita omessa motivazione da parte della CTR in merito ad una questione – il riconoscimento, in favore 9 di 9 della contribuente, della deducibilità di una parte dei costi di sponsorizzazione - che non è mai stata oggetto di controversia. 12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. NA la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07/05/2024.