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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 11170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11170 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 6 novembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 25436/2023 RG promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Gatti e Silvia Parte_1
Bottega ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Via
Fornovo n. 3 giusta delega allegata al ricorso su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONVENUTI
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 27.7.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di essere stato assunto, in data 10 gennaio 2023, dalla con CP_1
contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato con scadenza il 9 luglio 2023; -che il contratto collettivo applicato è quello del trasporto merci, con l'attribuzione del quinto livello di inquadramento e la qualifica professionale di addetto all'imballaggio ed al magazzino;
-di aver ricevuto, al momento della instaurazione del rapporto, un contratto non sottoscritto dal datore di lavoro;
-che, in ogni caso, i dati del contratto sono conformi a quelli contenuti nella comunicazione obbligatoria redatta dal datore di lavoro e dalla unica Pt_2
busta paga consegnata;
-di aver reso, durante tutto il rapporto di lavoro, le proprie prestazioni presso i locali della nella sua sede operativa di Via di Grotte Portella 5, CP_2
Frascati, mentre la sede legale societaria è in Roma, Via Monti Parioli 28;
-di essersi recato presso i locali della dal lunedì al venerdì, dalle ore CP_2
08:00 alle ore 18:30/19:00 con una pausa di un'ora, svolgendo attività di imballaggio di prodotti alimentari e carico sui mezzi di trasporto;
-che le direttive erano fornite da un tale di cui esso ricorrente ignora il Per_1
cognome;
-di aver percepito solo la prima retribuzione dalla con più CP_2
pagamenti in contanti;
-di essersi, pertanto, visto costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 26 maggio 2023;
-che entrambe le società, qualunque sia il rapporto tra le stesse intercorrente, sono responsabili dei mancati pagamenti;
-che la utilizzava per la movimentazione dei materiali da lei stoccati CP_2
personale di diverse cooperative, tra cui i dipendenti della che è CP_1
una cooperativa che opera nel settore della movimentazione e trasporto merci e, in particolare, utilizzava le prestazioni lavorative di esso ricorrente per la movimentazione della merce stipata nei suoi magazzini, l'imballaggio e il carico sui mezzi di trasporto;
-di essere rimasto creditore della somma di € 9.290,31 a titolo di differenze retributive, indennità di preavviso e TFR.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e per sentire accogliere le CP_1 CP_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice in funzione di Giudice del
Lavoro condannare la al pagamento della somma complessiva di CP_1
euro 9.290,39 (novemiladuecentonovanta/39) per i motivi di cui in narrativa di cui: euro 6.033,19 per le retribuzioni febbraio – maggio 2023; euro 1.316,76 per i ratei di 13^ e 14^; euro 718,24 per i dieci giorni di ferie non goduti;
euro 76,92 per permessi e rol non goduti;
euro 430,92 per indennità di preavviso;
euro 714,36 per trattamento di fine rapporto.
Condannare la in solido con la al pagamento della CP_2 CP_1
somma complessiva di euro 9.290,39 (novemiladuecentonovanta/39) per i motivi di cui in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condannare le resistenti al pagamento degli onorari”.
2. Le società convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si sono costituite in giudizio onde si è proceduto nella loro contumacia.
3. Espletata la fase istruttoria con l'escussione dei testi e preso atto della mancata risposta dei legali rappresentanti all'interrogatorio formale, all'udienza del 6.11.2024 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura di motivazione contestuale e dispositivo, depositati in via telematica.
4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per avere il ricorrente fornito idonea dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle pretese rivendicate.
Dalla prova testimoniale espletata (testi e ) Testimone_1 Testimone_2
è infatti emerso che ha prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze della convenuta nei periodi, negli orari e con le mansioni CP_1 indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
che la utilizzava le CP_2
prestazioni lavorative di esso ricorrente per la movimentazione della merce stipata nei suoi magazzini e per l'imballaggio ed il carico sui mezzi di trasporto;
che il ricorrente ha percepito solo la prima retribuzione da CP_2
Si rimanda sul punto alla deposizione del teste , collega di lavoro il quale Tes_1
ha confermato integralmente tutti i capitoli di prova del ricorso (cfr. risposte rese dallo stessa ai capitoli da 1 a 7 del ricorso, in particolare al capitolo 4: “Confermo quanto mi si legge, anche io osservavo lo stesso orario di lavoro compresi gli straordinari. Le direttive ci venivano fornite da che era il responsabile Per_1
dell'impianto ed era dipendente della cooperativa, non ricordo il nome della cooperativa).
La deposizione anzidetta trova riscontro anche nell'altra testimonianza di fidanzata del ricorrente, che conferma pienamente le Testimone_2
circostanze fattuali descritte nell'atto introduttivo (cfr risposta al capitolo 1:
“Confermo le circostanze di cui al capitolo, io ho visto il contratto e qualche volta ho accompagnato il ricorrente al lavoro, successivamente quando lo stesso ha deciso di dimettersi abbiamo parlato con qualche responsabile della er vedere se si CP_2
riusciva a recuperare qualche soldo” e risposta al capitolo 5 sul mancato pagamento delle retribuzioni e sulle dimissioni per giusta causa: “Confermo quanto mi si legge”).
Alla luce di tale quadro probatorio ed in mancanza di qualsiasi dimostrazione circa il pagamento delle differenze retributive rivendicate, il ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 9.290,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A ciò si aggiunga che la mancata costituzione dei convenuti e la mancanza comparizione dei legali rappresentanti a rendere l'interrogatorio formale ad essi deferito costituiscono ulteriori elementi, sotto il profilo probatorio, a sostegno della fondatezza delle circostanze dedotte nell'atto introduttivo, che, peraltro, hanno già trovato conferma in sede testimoniale. Per tutte le considerazioni fin qui espresse il datore di lavoro in solido CP_1
con che ha utilizzato le prestazioni lavorative di , deve CP_2 Parte_1
essere condannato al pagamento, in favore dello stesso, dell'importo complessivo di € 9.290,39 (euro 6.033,19 per le retribuzioni febbraio – maggio 2023; euro
1.316,76 per i ratei di 13^ e 14^; euro 718,24 per i dieci giorni di ferie non goduti;
euro 76,92 per permessi e rol non goduti;
euro 430,92 per indennità di preavviso;
euro 714,36 per trattamento di fine rapporto), in conformità all'allegato conteggio sindacale.
Si precisa che il quantum della richiesta non è stato oggetto di contestazione alcuna (sul punto vedasi anche Cass. 21 marzo 2008 n. 7697 per la quale “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”).
L'anzidetto conteggio è stato effettuato dalla parte tenendo in considerazione gli orari effettuati nel periodo di riferimento e le mansioni effettivamente svolte, riconducibili al livello quinto della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (trasporto merci) e si riferisce anche alle voci dell'indennità di preavviso
(dovuta per mancato pagamento retribuzioni, cui sono conseguite le dimissioni per giusta causa) ed al TFR.
Su tale somma devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. sulla somma via via rivalutate dall'insorgenza delle singole voci di credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 25436/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna le società convenute e CP_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Parte_3 Parte_1
somma di € 9.290,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
c) condanna le società convenute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2695,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Roma lì 6.11.2024 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 6 novembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 25436/2023 RG promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Gatti e Silvia Parte_1
Bottega ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Via
Fornovo n. 3 giusta delega allegata al ricorso su foglio separato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONVENUTI
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 27.7.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di essere stato assunto, in data 10 gennaio 2023, dalla con CP_1
contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato con scadenza il 9 luglio 2023; -che il contratto collettivo applicato è quello del trasporto merci, con l'attribuzione del quinto livello di inquadramento e la qualifica professionale di addetto all'imballaggio ed al magazzino;
-di aver ricevuto, al momento della instaurazione del rapporto, un contratto non sottoscritto dal datore di lavoro;
-che, in ogni caso, i dati del contratto sono conformi a quelli contenuti nella comunicazione obbligatoria redatta dal datore di lavoro e dalla unica Pt_2
busta paga consegnata;
-di aver reso, durante tutto il rapporto di lavoro, le proprie prestazioni presso i locali della nella sua sede operativa di Via di Grotte Portella 5, CP_2
Frascati, mentre la sede legale societaria è in Roma, Via Monti Parioli 28;
-di essersi recato presso i locali della dal lunedì al venerdì, dalle ore CP_2
08:00 alle ore 18:30/19:00 con una pausa di un'ora, svolgendo attività di imballaggio di prodotti alimentari e carico sui mezzi di trasporto;
-che le direttive erano fornite da un tale di cui esso ricorrente ignora il Per_1
cognome;
-di aver percepito solo la prima retribuzione dalla con più CP_2
pagamenti in contanti;
-di essersi, pertanto, visto costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 26 maggio 2023;
-che entrambe le società, qualunque sia il rapporto tra le stesse intercorrente, sono responsabili dei mancati pagamenti;
-che la utilizzava per la movimentazione dei materiali da lei stoccati CP_2
personale di diverse cooperative, tra cui i dipendenti della che è CP_1
una cooperativa che opera nel settore della movimentazione e trasporto merci e, in particolare, utilizzava le prestazioni lavorative di esso ricorrente per la movimentazione della merce stipata nei suoi magazzini, l'imballaggio e il carico sui mezzi di trasporto;
-di essere rimasto creditore della somma di € 9.290,31 a titolo di differenze retributive, indennità di preavviso e TFR.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro e per sentire accogliere le CP_1 CP_2
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice in funzione di Giudice del
Lavoro condannare la al pagamento della somma complessiva di CP_1
euro 9.290,39 (novemiladuecentonovanta/39) per i motivi di cui in narrativa di cui: euro 6.033,19 per le retribuzioni febbraio – maggio 2023; euro 1.316,76 per i ratei di 13^ e 14^; euro 718,24 per i dieci giorni di ferie non goduti;
euro 76,92 per permessi e rol non goduti;
euro 430,92 per indennità di preavviso;
euro 714,36 per trattamento di fine rapporto.
Condannare la in solido con la al pagamento della CP_2 CP_1
somma complessiva di euro 9.290,39 (novemiladuecentonovanta/39) per i motivi di cui in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condannare le resistenti al pagamento degli onorari”.
2. Le società convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si sono costituite in giudizio onde si è proceduto nella loro contumacia.
3. Espletata la fase istruttoria con l'escussione dei testi e preso atto della mancata risposta dei legali rappresentanti all'interrogatorio formale, all'udienza del 6.11.2024 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura di motivazione contestuale e dispositivo, depositati in via telematica.
4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per avere il ricorrente fornito idonea dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle pretese rivendicate.
Dalla prova testimoniale espletata (testi e ) Testimone_1 Testimone_2
è infatti emerso che ha prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze della convenuta nei periodi, negli orari e con le mansioni CP_1 indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
che la utilizzava le CP_2
prestazioni lavorative di esso ricorrente per la movimentazione della merce stipata nei suoi magazzini e per l'imballaggio ed il carico sui mezzi di trasporto;
che il ricorrente ha percepito solo la prima retribuzione da CP_2
Si rimanda sul punto alla deposizione del teste , collega di lavoro il quale Tes_1
ha confermato integralmente tutti i capitoli di prova del ricorso (cfr. risposte rese dallo stessa ai capitoli da 1 a 7 del ricorso, in particolare al capitolo 4: “Confermo quanto mi si legge, anche io osservavo lo stesso orario di lavoro compresi gli straordinari. Le direttive ci venivano fornite da che era il responsabile Per_1
dell'impianto ed era dipendente della cooperativa, non ricordo il nome della cooperativa).
La deposizione anzidetta trova riscontro anche nell'altra testimonianza di fidanzata del ricorrente, che conferma pienamente le Testimone_2
circostanze fattuali descritte nell'atto introduttivo (cfr risposta al capitolo 1:
“Confermo le circostanze di cui al capitolo, io ho visto il contratto e qualche volta ho accompagnato il ricorrente al lavoro, successivamente quando lo stesso ha deciso di dimettersi abbiamo parlato con qualche responsabile della er vedere se si CP_2
riusciva a recuperare qualche soldo” e risposta al capitolo 5 sul mancato pagamento delle retribuzioni e sulle dimissioni per giusta causa: “Confermo quanto mi si legge”).
Alla luce di tale quadro probatorio ed in mancanza di qualsiasi dimostrazione circa il pagamento delle differenze retributive rivendicate, il ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 9.290,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A ciò si aggiunga che la mancata costituzione dei convenuti e la mancanza comparizione dei legali rappresentanti a rendere l'interrogatorio formale ad essi deferito costituiscono ulteriori elementi, sotto il profilo probatorio, a sostegno della fondatezza delle circostanze dedotte nell'atto introduttivo, che, peraltro, hanno già trovato conferma in sede testimoniale. Per tutte le considerazioni fin qui espresse il datore di lavoro in solido CP_1
con che ha utilizzato le prestazioni lavorative di , deve CP_2 Parte_1
essere condannato al pagamento, in favore dello stesso, dell'importo complessivo di € 9.290,39 (euro 6.033,19 per le retribuzioni febbraio – maggio 2023; euro
1.316,76 per i ratei di 13^ e 14^; euro 718,24 per i dieci giorni di ferie non goduti;
euro 76,92 per permessi e rol non goduti;
euro 430,92 per indennità di preavviso;
euro 714,36 per trattamento di fine rapporto), in conformità all'allegato conteggio sindacale.
Si precisa che il quantum della richiesta non è stato oggetto di contestazione alcuna (sul punto vedasi anche Cass. 21 marzo 2008 n. 7697 per la quale “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”).
L'anzidetto conteggio è stato effettuato dalla parte tenendo in considerazione gli orari effettuati nel periodo di riferimento e le mansioni effettivamente svolte, riconducibili al livello quinto della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (trasporto merci) e si riferisce anche alle voci dell'indennità di preavviso
(dovuta per mancato pagamento retribuzioni, cui sono conseguite le dimissioni per giusta causa) ed al TFR.
Su tale somma devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. sulla somma via via rivalutate dall'insorgenza delle singole voci di credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 25436/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna le società convenute e CP_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Parte_3 Parte_1
somma di € 9.290,39, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
c) condanna le società convenute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2695,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Roma lì 6.11.2024 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)