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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del
7.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 842/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Balsamo giusta procura Parte_1 in atti
- ricorrente -
Contro già n persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Telora giusta delega in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: differenze retributive - mansioni superiori
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 25 gennaio 2025 dipendente del Parte_1 esponeva: Controparte_3
- di essere stato assunto con decorrenza dal 21.6.2022 dalla società convenuta per passaggio diretto dalla precedente ditta appaltatrice del servizio, Dusty s.r.l. e di essere stato inquadrato con la qualifica di operatore ecologico livello 2A del CCNL FISE Assombiente igiene urbana;
- di essere stato comandato, in via di fatto, alla conduzione del mezzo denominato “gasolone”, autocarro di modeste dimensioni utilizzato per la raccolta dei rifiuti con meccanismo ribaltabile trilaterale dotato di compattatore posteriore e laterale definito minicompattatore, per distinguerlo dall'autocompattatore tre assi;
- che la predetta mansione rientrava tra quelle sussumibili al superiore inquadramento professionale previsto dal livello 3 del CCNL Fise-Assoambiente che espressamente contempla i lavoratori addetti alle “attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”;
1 - di essere stato stabilmente impiegato nella conduzione dei predetti automezzi con continuità e prevalenza per un numero di giorni complessivo superiore a 120, come previsto dall'art. 16 del CCNL applicato, e di avere pertanto diritto al superiore livello con decorrenza dal 19.10.2022.
Richiamando i precedenti dell'Ufficio adito in fattispecie aventi il medesimo oggetto;
depositando le risultanze delle relazioni tecniche d'ufficio ivi elaborate sulla natura e le caratteristiche degli automezzi denominati “gasoloni”, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. Dichiari che il sig. ha diritto all'inquadramento al livello 3°B di cui Parte_1 alla classificazione del CCNL per il settore igiene ambientale, con decorrenza dal 19 ottobre 2022.
2. Condanni il , in persona del legale rappresentante, ad operare il corretto CP_2 inquadramento del ricorrente, mantenendo l'attribuzione delle mansioni in atto.
3. Condanni la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto difensore.
Con riserva di promuovere altro autonomo giudizio per le differenze retributive.”.
Con memoria di costituzione depositata in data 15.3.2024 si è tempestivamente costituito il CP_2
e ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per genericità in punto di allegazione,
[...] contestando gli assunti attorei e formulando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Nel merito ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato, il ricorrente per l'intera durata del rapporto aveva sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento in conformità al suo livello di inquadramento 2A del Ccnl Fise Assoambiente;
che lo stesso mai aveva condotto nè il mezzo autocompattatore né gli altri descritti dalla declaratoria contrattuale del 3° livello
(spazzatrici, innaffiatrici etc); che solo sporadicamente e all'occorrenza era stato addetto alla conduzione di automezzo costipatore chiamato in gergo c.d. gasolone, che per le sue caratteristiche tecniche non è assimilabile ai mezzi autocompattatori espressamente richiamati nella declaratoria del superiore livello 3 del CCNL applicato;
che anche laddove si dovesse accertare lo svolgimento delle mansioni superiori come allegate, era carente il presupposto dello svolgimento delle stesse con la continuità dei 120 giorni prevista dall'art. 16 del CCNL avendo il ricorrente goduto di periodi di ferie e permessi oltre ad essersi assentato per malattia.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Acquisita agli atti la relazione elaborata dall'ingegnere CTU nel procedimento r.g.n Per_1
7258/2023 avente il medesimo oggetto;
2 sostituita, l'udienza del 7.10.2025 con il deposito di note sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2.Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'inquadramento al superiore per aver svolto sin dalla data di assunzione mansioni superiori inquadrabili in livello 3B del CCNL FISE Assoambiente in ragione della prospettata conduzione di automezzi “compattatori”.
2.1In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte resistente, atteso che può discutersi di nullità assoluta solo allorquando l'atto sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato….il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.”
(cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126).
Nella specie, parte ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente specifica il petitum e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 3, invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla società resistente, appare evidente come quest'ultima abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la
3 pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza
(cfr. Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. 8025/2003; Cass. 8993/2011).
Giova, altresì, osservare come secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato, per difetto di interesse ad agire, la domanda di una lavoratrice - il cui rapporto di lavoro era già cessato
- volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e alla condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alla ricostituzione di carriera, con riserva di agire in giudizio per le eventuali differenze retributive)” (Cass. sez. lav. n.
10661/2004).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è pertanto tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
4 Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (v.
Cass. 26233/2008; Cass. 28284/2009; Cass. 20272/2010; Cass. 8589/2015; Cass. 4923/2016).
Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” sent. n. 20272 del 27.09.2010 (in senso conforme Sez. L - Ordinanza n.
30580 del 22 novembre 2019)
3.1 Sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, se è pacifico tra le parti che al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL FISE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi (cfr. il CCNL allegato al ricorso), rappresenta invece res controversia la conduzione da parte del del mezzo denominato “gasolone”, con carattere di continuità e prevalenza rispetto alle Pt_1 mansioni di operatore ecologico sussumibili al livello di inquadramento 2A del predetto CCNL e riconosciutegli con il contratto di assunzione (cfr. All.ti 1 e 2 ricorso contratto di lavoro e buste paga).
3.2 A tal fine, assumono rilievo decisivo le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, all'udienza del 21.5.2024, della cui attendibilità non vi sono ragioni sostanziali per dubitare e che per una compiuta intelligenza si riportano testualmente.
In particolare, il teste dopo aver premesso: “conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 lavoriamo entrambi alle dipendenze del dal giugno del 2022 e il ricorrente è un CP_2 operaio del mio turno. In particolare io sono sorvegliante e il ricorrente appartiene alla squadra rispetto alla quale io svolgo le mansioni di sorvegliante” ha precisato che “gli operai della squadra, conoscendo il servizio cui sono tenuti, prendono i mezzi che servono loro per svolgere, nelle zone di riferimento, il servizio, il tutto secondo STEP già prestabiliti da diverso tempo” confermando,
5 altresì, le circostanze di cui agli articolati di prova ammessi del ricorso dichiarando sul capitolo 11
“È vero quanto indicato nel capitolo. Si tratta dell'attività che ogni giorno viene svolta dal
. Confermo altresì che il ricorrente utilizza un mezzo chiamato AS con meccanismo Pt_1 di compattazione collocato sul retro e meccanismo alza-carrellati. Credo di ricordare che la targa del mezzo normalmente utilizzato dal ricorrente abbia quali numeri centrali i numeri 620. Nel caso che tale mezzo sia guasto il ricorrente utilizza un altro mezzo con uguali caratteristiche” e, sul capitolo 32 “in genere ciò che ricordo delle targhe sono i numeri centrali e nello specifico ricordo senz'altro che i tre numeri indicati coincidono con il numero di targa del mezzo guidato dal ricorrente. Ricordo anche che la targa di tale mezzo reca tra le prime due lettere “GE”. In ogni modo preciso che tra i mezzi utilizzati ve ne è anche un altro la cui targa reca il numero 620 e pure quest'altro mezzo ha le stesse caratteristiche”.
RTcolarmente rilevante è quanto riferito dal teste – anch'egli Testimone_2 dichiaratosi non parente disinteressato, nonché, dipendete della resistente e collega di lavoro del ricorrente – il quale ha compitamente descritto le mansioni in concreto svolte dal Pt_1 riferendo a tale riguardo quanto segue: “ADR: lavoriamo, svolgendo funzioni diverse, nello stesso turno di lavoro, ma io sono autista di compattatore mentre il ricorrente è autista di AS. Io in particolare guido un mezzo per il quale è richiesta la patente C e la certificazione CQC” “ADR: lavorando nello stesso turno noi dipendenti ci incontriamo prima di partire per il nostro servizio.
Siccome poi svolgo “servizio di trasparenza” che consiste nello stazionare a bordo del compattatore in via Archimede in attesa che giungano i che scaricano in base alla Pt_2 tipologia di rifiuto la cui raccolta è prevista in quella giornata, rivedo i miei colleghi che scaricano dal AS il contenuto dello stesso nel compattatore e segno su una apposita scheda targa del mezzo e nome e cognome, con l'orario di scarico, dell'autista che si è presentato con il AS”
“ADr: il AS si appoggia con il retro contro il retro del compattatore. L'autista del AS scende, prende il telecomando del AS per compiere l'operazione di scarico e la compie premendo il pulsante relativo e una volta finito preme nuovamente e si abbassa il cassone del
AS che si era precedentemente alzato per riversare il contenuto nel compattatore”.
Il teste ha, altresì, confermato tutte le circostanze di cui agli articolati di prova del ricorso riferendo sul capitolo 1 del ricorso “sì, è vero;
confermo che il ricorrente tutti i giorni lavorativi conduce un mezzo chiamato AS che è munito di sistema di compattazione che compatta come il compattatore. Ne sono a conoscenza perché sempre il ricorrente, dopo il servizio di raccolta, viene da me a scaricare nel compattatore ed egli usa sempre lo stesso AS salvo che sia guasto, ma, in tal caso, utilizza comunque un altro AS con compattazione” e sul capitolo 3 “è vero che il ricorrente utilizza il mezzo avente la targa indicata nel capitolo e lo ricordo perché io lo segno sulla mia scheda;
preciso che io e il ricorrente svolgiamo il turno di notte: 21.30/03.50.”
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato peraltro conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
Ed invero, la teste di Bagnoli, dopo aver precisato di essere libero Testimone_3 professionista, di collaborare nell'ambito del come direttore operativo dal CP_2 dicembre del 2022 e di aver pertanto conoscenza della tipologia dei mezzi utilizzati dai dipendenti durante il servizio sulle circostanze di cui alla memoria di costituzione, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente riferendo di essere a “(…) conoscenza delle sue attività; egli si dedica soprattutto alla raccolta porta a porta. Il ricorrente non lo ricordo allo spazzamento. Da quando io sono in il ricorrente svolge il servizio di raccolta porta a porta. ADR: tale servizio è svolto CP_2 con l'ausilio di un mezzo detto AS da 3 metri cubi che guida lui stesso” (cfr. capitolo 23 memoria difensiva) aggiungendo, altresì, “posso dire che se il ricorrente è adibito al servizio come monoperatore guida il mezzo e raccoglie anche. Diversamente può essere capitato che lui abbia svolto mansioni di caricatore a fianco di un autista o altro operatore” (cfr. capitolo 34 memoria difensiva).
In merito alle caratteristiche tecniche del mezzo denominato “gasolone” la teste ha poi chiarito “…si tratta di un mezzo di modeste dimensioni e adibito alla raccolta ma che tuttavia, quanto alla compattazione, si è posta una questione interpretativa perché si ritiene che il mezzo non svolga una vera e propria funzione di compattazione”.
Anche l'altro teste di parte resistente, , direttore del Lotto Catania Centro - cantiere Testimone_4 ove risulta addetto il – dopo aver premesso di conoscere il ricorrente solo indirettamente Pt_1 ha confermato le circostanze di cui al capitolato 2 della memoria, ovvero lo svolgimento da parte del predetto delle “mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o raccolta porta a porta” precisando tuttavia che “ tale attività il ricorrente svolge con l'ausilio generalmente di autocarri leggeri e quindi con conduzione mediante patente B e che hanno, come attrezzature, o vasche o pianali;
in quest'ultimo caso si tratta di un autocarro con la lastra piana e le sponde laterali e che serve a caricare -nel nostro caso- rifiuti ingombranti” e che “la maggior parte del servizio il ricorrente la svolge utilizzando, quindi guidando, gli autocarri del tipo che ho descritto”. Sempre a tale riguardo il teste - sentito a prova contraria - ha ulteriormente aggiunto che “il ricorrente, sicuramente addetto al servizio di raccolta porta a porta, guida il c.d. AS.
Confermo che si tratta di un autocarro di modeste dimensioni, ovvero inferiore a 3,5 tonnellate, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, ma che non ha funzione di compattazione, ma semplicemente di costipazione”.
In base alle risultanze istruttorie può senz'altro ritenersi dimostrata la circostanza dedotta in ricorso inerente all'utilizzo abituale e non meramente occasionale degli automezzi denominati “gasolone” indicati in ricorso.
3.3 Ciò posto, considerato che la conduzione di mezzi compattatori costituisce elemento discretivo per l'appartenenza alla qualifica superiore rispetto a quella attribuita in origine al ricorrente, occorre accertare la tipologia del mezzo da questi utilizzato onde individuare la categoria contrattuale in cui inquadrarlo correttamente.
In tal senso, occorre dare atto dell'acquisizione agli atti di questo giudizio della consulenza tecnica, vertente sulla medesima fattispecie già resa nel procedimento rubricato al n. 7258/2023 r.g.; procedimento in cui, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2024 è stato dato mandato al CTU ing.
di “accertare se il mezzo indicato in ricorso e quelli similari condotti dal Persona_2 ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o comunque si tratti di mezzi adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti”.
Il perito, precisate “Terminologie-Tipologie-Tecnologie del settore-Criteri di valutazione” e premessi in sintesi i criteri di valutazione adottati5, ha concluso che il mezzo “...è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”,
Anzitutto mette conto evidenziare che il veicolo oggetto dell'indagine peritale acquisita “autocarro marca (M.F.T.B.C.) modello Canter” è identico Controparte_4 rispetto a quello utilizzato dal ricorrente ovvero “Costipatore 5 mc Mitsubishi Fuso CP_5
MK1-5 targato GE620HB” come si evince chiaramente dall'elenco automezzi allegato in atti (cfr.
All. 6 memoria di costituzione). 5 “Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto: • le procedure di utilizzo, la loro difficoltà e complessità, quindi le competenze di chi lo utilizza dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• i Rischi ed i Pericoli (ai fini della sicurezza e della formazione del lavoratore) dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• un mini-compattatore, funzionalmente, riesce non solo a movimentare il rifiuto ma anche a comprimerlo (cioè a ridurne significativamente il volume entro la vasca); • un costipatore invece movimenta ma non comprime;
• spesso il termine costipatore è usato impropriamente ma in realtà bisogna vedere il movimento della pala per discernere se trattasi di costipatore o minicompattatore;
• il criterio di classificazione funzionale, non per taglia, esula dalla tipologia di patente necessaria alla guida (patente B per veicoli fino a 35 quintali, patente tipo C per veicolo superiore a 35 quintali)” 8 Venendo, adesso, alle risultanze della consulenza il perito incaricato ha rilevato « “La tipologia di veicolo visionato, e quindi quelli similari allo stesso, ha: -rotazione della pala fino a 90° circa ma anche spostamento orizzontale, su carrello, della pala stessa, con spostamento lungo 145 cm circa;
-pistoni idraulici sia per la rotazione della pala sia per la traslazione della stessa lungo il carrello, per cui la potenza idraulica non è bassa come su semplice costipatore;
-il movimento della pala
(rotazionale ed anche traslazionale) fornisce comunque un rapporto di compressione, anche se inferiore a 3:1, perché si ha riduzione di volume. Inoltre, a dimostrazione del doppio movimento della pala (rotazionale e traslazionale), il meccanismo con cui è allestito compie un ciclo di lavoro automatico complesso e ciò è anche dimostrato dalla complessità e dalla completezza della pulsantiera di comando (foto 4), con comandi di sicurezza, giustamente, ripetuti (foto 5) sul lato opposto del veicolo rispetto alla pulsanteria principale. La taglia del veicolo è piccola, infatti il veicolo visionato è di massa complessiva massima non superiore a 35 quintali, per cui è possibile guidarlo con patente tipo B. Da quanto sopra si deduce che il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o, meglio, come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”».
Il perito ha peraltro confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dalla parte resistente, con riscontri specifici e adeguati relativi a ciascuno dei motivi per cui secondo il “il veicolo è un “costipatore” e non un “compattatore”: CP_2 CP_6
«“Il veicolo opera con una pressione idraulica compresa bassa, insufficiente per una CP_6 compressione significativa”. Con riferimento alla pressione idraulica non elevata, lo scrivente concorda, come infatti già riferito nella relazione già inviata alle RT (ove già si riporta che il veicolo esaminato opera con una pressione idraulica bassa), pur tuttavia è evidente che il veicolo produce, comunque, una “compressione” perché vi è una riduzione di volume;
parte Resistente, infatti, nella propria descrizione non può fare a meno di utilizzare il termine “compressione” ma poi, di fatto, non riconosce il termine “compattazione” per cui, da parte Resistente, è evidente proporre una incoerenza sia fisica (infatti è basilare segnalare che non può aversi compressione senza poi averne compattazione) sia macchinistica;
“La UNI EN 1501 non fornisce parametri specifici per distinguere tra costipatori e compattatori, né considera elementi progettuali discriminanti come la pressione idraulica, il rapporto di compressione o la struttura della vasca.”
“Normative precedenti, sebbene superate, indicavano chiaramente i costipatori come mezzi destinati alla movimentazione e distribuzione dei rifiuti (rapporto di compressione 5:1)”.
9 Lo scrivente concorda con quanto esposto da Parte Resistente: (…) la Norma Tecnica vigente è stata superata dalla realtà dei veicoli più moderni, per cui è necessario un criterio (o anche solo un parere) di valutazione aggiornato. Tale concetto è stato già espresso dallo scrivente sia nella prima relazione sia nella presente relazione a paragrafo 2.0 “premessa”. La dicitura “Normative precedenti…”, indicata dalla stessa Parte Resistente, di fatto, riconosce che le vecchie normative tecniche sono state superate dalle attali tecnologie e dalle gamme di veicoli ad oggi operanti, per cui anche Parte Resistente riconosce come sia necessaria una nuova e più chiara ridefinizione delle categorie (…)
“Il rapporto di compressione dell' 6 è inferiore a 3:1, coerente con la funzione primaria di CP_6 movimentazione e organizzazione dei rifiuti, non con la riduzione volumetrica marcata (>5:1) dei compattatori.”
Il CTU, in relazione, già indicava che il rapporto di compressione è inferiore a 3:1. Precisava dunque che a farne una classificazione di macchina non è un numero (cioè, una soglia) bensì il concetto stesso di compressione che, di fatto, implica compattazione;
il solo riconoscere un rapporto di compressione (sia alto sia basso che sia), indica che siamo in presenza di un (mini)-compattatore e non di un semplice costipatore: (…) “La vasca aperta del mezzo limita la capacità di esercitare una compressione intensa, confermando la progettazione per la costipazione e non per la compattazione”.
Qualunque riduzione di volume su un materiale solido ne comporta una diminuzione del rapporto volume/peso. Nel caso in esame la traslazione della pala, che nel ciclo è dopo la rotazione della stessa, ne fornisce una riduzione di volume lungo il lato longitudinale della vasca e ciò avviene anche a vasca aperta. La compressione, in fisica, necessita di un recipiente chiuso solo nei casi di gas o aeriformi, ma nei casi di solidi (come RSU) la parziale compressione, conseguente della riduzione del volume, può avvenire anche a contenitore (vasca nel nostro caso) aperto. Entrando nel merito del materiale RSU, la compressione si ottiene riducendo l'aria e gli interspazi vuoti tra gli oggetti, e poi comprimendo i rifiuti stessi, soprattutto gli umidi, eliminando gli interspazi vuoti, comprimendo i materiali morbidi, solidi, etc., che sono per loro natura comprimibili;
ciò rende possibile la riduzione di volume anche a vasca aperta. Sono i gas e gli aeriformi che, per avere riduzione di volume, necessitano di serbatoi chiusi e confinato, non i solidi parzialmente comprimibili quali il RSU.
Il perito ha, altresì, risposto anche con riguardo alle osservazioni sui pericoli e sul rischio per i lavoratori.
Al riguardo, il consulente ha rilevato « “• anche se l' 6 opera con pressione non elevata è CP_6 pur sempre un riduttore di volume, quindi con pressione, anche se leggera, quindi con i relativi
10 rischi da compressione su materiali che si deformano e si possono frammentare;
• la vasca aperta non riduce i rischi operativi ma anzi li aumenta in quanto aumenta la possibilità di proiezioni all'esterno che, se anche inizialmente sono verso l'alto, poi, in qualche modo, devono pur ricadere verso il basso ove ci sono gli operatori;
• vista la grande tipologia di RSU la esposizione diretta a frammenti o gas o proiezione o fuoco o esplosione di materiali pericolosi è sempre probabile anche se poco frequente;
• non è la banale distanza, tra operatore ed i punti di sbalzo, a garantire una maggiore sicurezza rispetto ai compattatori, ma sono le paratie e/o le protezioni, adeguatamente progettate per cui, a parere dello scrivente, i rischi di schiacciamento o proiezione di corpi sono comunque presenti vista la compressione, anche se non elevata, ed anzi la vasca aperta è un fattore di rischio fino ad oggi sottovalutato perché vi è un lato superiore non protetto;
• la configurazione e l'altezza del gruppo pala-carrello dell' 6 rendono solo meno probabile il contatto CP_6 accidentale da parte dell'operatore, a differenza di quanto avviene nei compattatori, dove la vicinanza agli organi di compressione aumenta il rischio, ma ciò è compensato, a livello di rischio, dalla evidenza che la vasca è aperta e ciò potrebbe causare proiezioni di materia che, viceversa, nel compattatore a vasca chiusa non si hanno. Anche in base ai pareri sopra espressi, per lo scrivente, considerando rischi e pericoli, la vasca aperta, anche se a compressione inferiore a 3:1,
è quindi da classificare come (mini)compattatore e non come costipatore”»
Quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il perito ha osservato che « “Pressione idraulica e capacità di compressione. Rapporto di compressione: Dichiarato inferiore a 3:1, valore tipico di un sistema di costipazione. I compattatori veri e propri raggiungono rapporti di compressione superiori a 5:1. Tale tesi viene affermata considerando un rifiuto di tipo misto.”
Il CTU riafferma: “a parere dello scrivente, il fatto stesso che Parte Resistente deve citare ed accettare il termine “compressione” (indicato in “rapporto di compressione”) dimostra esserci una compressione e quindi, “macchinisticamente”, non è un semplice spostamento del rifiuto da costipatore.
Il rapporto di compressione è ivi inferiore a 3:1: tale evidenza è già segnalata dallo scrivente, ma dimostra comunque la esistenza di un rapporto di compressione e quindi, correttamente, per un tecnico come lo scrivente, si è in presenza di un compattatore perché, banalmente, la riduzione del volume implica una compressione.
Sulla presunta soglia di rapporto di compressione superiore a 5:1, per classificare compattatori, soglia indicata da Parte Resistente, tale definizione ufficiale, ad oggi, non è stata individuata dallo scrivente, viceversa lo scrivente, analizzando pareri e cataloghi dei costruttori, ha individuato per i veicoli a pala traslante anche la nuova dicitura minicompattatori ma non una soglia classificativa chiara, per come sembrerebbe espresso nella relazione di note ricevute, che non è stata individuata.
11 È ovvio però che nel caso in esame si tratti di piccolo veicolo con rapporto di compressione piccolo.
“Struttura della vasca la vasca del veicolo è aperta, caratteristica progettuale che limita la compressione significativa. I compattatori utilizzano una vasca chiusa, progettata per sopportare alte pressioni e garantire una significativa riduzione volumetrica dei rifiuti.”
Si condivide, come già espresso, la evidenza che la vasca aperta limita la compressione ma resta comunque, “macchinisticamente” una compressione anche se di soglia più bassa. (…) “La vera compattazione si basa sull'azione integrata di cassa chiusa, paratia di espulsione, pala e carrello, elementi che lavorano insieme per esercitare pressioni elevate e ottenere una riduzione volumetrica significativa. Questo distingue chiaramente i compattatori dai costipatori, che mancano di tali componenti e funzionalità progettuali.”
La distinzione sopra proposta da Parte Resistente non è condivisibile perché basata sulla soglia del rapporto di compressione e non sulla funzionalità della macchina (…)»
Il perito ha ulteriormente e compiutamente risposto anche alle ulteriori osservazioni (pagine 13 e seguenti della relazione di risposta), ivi inclusa quella relativa al test effettuato a vasca vuota6 , replicata anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
Al riguardo, il consulente ha affermato “Pur nel massimo rispetto per la teoria sopra citata, lo scrivente, in base a considerazioni macchinistiche, non condivide quanto affermato in quanto nelle macchine operatrici, che operano una riduzione di volume di materiale comprimibile, l'aumento di pressione è correlato, in modo inversamente proporzionale, alla sola riduzione di volume e non tanto alla tipologia di rifiuto e/o di sostanza. Il rapporto di compressione citato in queste macchine
è un rapporto di volumi che non dipende dal materiale contenuto. È ovvio che, in caso estremo, di rifiuto assolutamente non comprimibile, ciò bloccherebbe il movimento della pala e quindi si avrebbe la interruzione del ciclo, ma non è il caso frequente con RSU normale. Inoltre: vista la grande e differenziata tipologia di rifiuto esistente la prova a vasca piena sarebbe da fare con infinite tipologie di rifiuto, in modo non ben comprensibile, visto che il parametro da correlare è solo la oggettiva riduzione di volume, quindi la corsa della pala in orizzontale, e non la tipologia di rifiuto su cui agisce. In sintesi: la classificazione della macchina sopra effettuata è basata sui parametri volume e pressione ed esula dalla tipologia di rifiuto, per cui la richiesta avanzata da
Parte Resistente è, a parere dello scrivente, non utile a fini classificativi” ed ha infine ribadito 6 “Il CTU ha effettuato il test a vasca vuota, una metodologia che preclude la possibilità di valutare correttamente il comportamento del mezzo sotto carico. Senza rifiuti nella vasca, il ciclo di costipazione non ha potuto esercitare alcuna reale resistenza, falsando di fatto i parametri tecnici osservati. La compressione di rifiuti reali genera una contropressione che non è replicabile a vasca vuota. Inoltre, l'attribuzione del termine "minicompattatore" è priva di fondamento normativo e non corrisponde a una categoria tecnica Anche la UNI EN 1501, pur carente di una distinzione chiara tra costipatori e compattatori, non avalla l'uso di questa terminologia. Il CTU effettui nuovo test a vasca piena e con contestuale comparazione/raffronto con un mezzo compattatore in dotazione alla stessa società CP_1 12 quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente7 “Lo scrivente ha classificato la tipologia del veicolo in esame come minicompattaore: tale classificazione è di natura macchinistica in base ai criteri sopra riportati. Si definisce “compattatore” perché, comunque, opera una diminuzione di volume e quindi un aumento di pressione, quindi non è un banale “costipatore”, anche se opera a rapporto di compressione non elevato per cui non è un “grande compattatore” (che invece arriva a 8:1), per cui è giusto classificarlo come “mini-compattatore” perché comprime comunque. La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore”.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, sono all'evidenza esaustive, congruamente motivate e rispondenti all'esame del mezzo, di talché possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, superfluo l'ulteriore necessità di richiamare il CTU, sì come ripetutamente richiesto dalla parte resistente.
Sulla base delle ragioni tecniche esposte, deve pertanto affermarsi che il mezzo indicato in ricorso condotto dal ricorrente - targato GE620HB - sia da qualificarsi come compattatore.
L'utilizzo di compattatori - come delle spazzatrici o delle innaffiatrici - rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo compattatore, quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del CCNL citato.
3.4 Tanto premesso può essere affermato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 3B del CCNL Assomabiente anche se con decorrenza successiva rispetto a quella 19.10.2022 rivendicata in ricorso.
Ed invero, mette conto rilevare al riguardo che l'art. 2103, comma 7, c.c. stabilisce “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi” e nel caso di specie, l'art. 16, comma 10, ccnl applicato prevede “Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'assegnazione al libello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, 7 “Alla luce delle osservazioni tecniche e delle analisi svolte, si evidenzia che il mezzo in questione, sul quale il lavoratore operava, non può essere classificato come un autocompattatore, bensì come un costipatore o, al più, un veicolo non dotato di quei dispositivi e caratteristiche tecniche propri dei compattatori. Questa distinzione è rilevante poiché dimostra che il mezzo non richiede quella specifica professionalità tipica di un livello di inquadramento superiore. Tale aspetto conferma che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore risultano coerenti con l'inquadramento contrattuale applicato, escludendo quindi la sussistenza di elementi che giustifichino una diversa classificazione del veicolo o delle competenze richieste per il suo utilizzo”. 13 salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11.
Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”
I chiarimenti a verbale in calce all'art. 16 espressamente prevedono, altresì, al punto 1, che la continuità dei 120 o dei 150 giorni continuativi, di cui alla lettera a) di entrambi i capoversi del comma 11, è interrotta da qualsiasi tipo di assenza anche retribuita, fatta eccezione per il riposo settimanale fisso o compensativo, a termini dell'art. 25 del vigente Ccnl.
Tanto precisato, tenendo conto dei periodi in cui il ricorrente è stato assente dal servizio per malattie, ferie e permessi, come specificamente dedotti nella comparsa di costituzione e non contestati (cfr. pagina 10 della memoria di costituzione), va pertanto dichiarato il diritto di Parte_1
ad essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente con
[...] decorrenza dal 1.11.2022, ovvero dal compimento del 120° giorno non consecutivo successivo alla data del 21.6.2022 di assunzione coincidente con quella di adibizione del ricorrente della mansione superiore di conducente di automezzi compattatori.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) con decorrenza dal 1.11.2022 per le ragioni di cui in parte motiva;
e, per l'effetto:
- ordina a di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori CP_1 con la medesima decorrenza;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che CP_1 liquida in complessivi € 2.694,00, per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Palma Balsamo ex art. 93 cpc.
Catania 13 ottobre 2025
Il Giudice
RA DA
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1.Vero è che dal 22 giugno 2022 a tutt'oggi il sig. svolge, in tutti i giorni lavorativi, la Parte_1 funzione di autista del c.d. gasolone, vale a dire di un autocarro di modeste dimensioni utilizzato per la raccolta e la compattazione dei rifiuti;
2
3. Vero è che l'automezzo utilizzato dal ricorrente é targato GE620HB; 6 3 2) Vero che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o raccolta porta a porta;
4 3) Vero che soltanto sporadicamente il ricorrente veniva addetto alla conduzione del mezzo cd costipatore – in gergo gasolone- con il quale usciva per la raccolta differenziata porta a porta, 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA, a seguito dell'udienza del
7.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 842/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Balsamo giusta procura Parte_1 in atti
- ricorrente -
Contro già n persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Telora giusta delega in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: differenze retributive - mansioni superiori
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 25 gennaio 2025 dipendente del Parte_1 esponeva: Controparte_3
- di essere stato assunto con decorrenza dal 21.6.2022 dalla società convenuta per passaggio diretto dalla precedente ditta appaltatrice del servizio, Dusty s.r.l. e di essere stato inquadrato con la qualifica di operatore ecologico livello 2A del CCNL FISE Assombiente igiene urbana;
- di essere stato comandato, in via di fatto, alla conduzione del mezzo denominato “gasolone”, autocarro di modeste dimensioni utilizzato per la raccolta dei rifiuti con meccanismo ribaltabile trilaterale dotato di compattatore posteriore e laterale definito minicompattatore, per distinguerlo dall'autocompattatore tre assi;
- che la predetta mansione rientrava tra quelle sussumibili al superiore inquadramento professionale previsto dal livello 3 del CCNL Fise-Assoambiente che espressamente contempla i lavoratori addetti alle “attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”;
1 - di essere stato stabilmente impiegato nella conduzione dei predetti automezzi con continuità e prevalenza per un numero di giorni complessivo superiore a 120, come previsto dall'art. 16 del CCNL applicato, e di avere pertanto diritto al superiore livello con decorrenza dal 19.10.2022.
Richiamando i precedenti dell'Ufficio adito in fattispecie aventi il medesimo oggetto;
depositando le risultanze delle relazioni tecniche d'ufficio ivi elaborate sulla natura e le caratteristiche degli automezzi denominati “gasoloni”, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. Dichiari che il sig. ha diritto all'inquadramento al livello 3°B di cui Parte_1 alla classificazione del CCNL per il settore igiene ambientale, con decorrenza dal 19 ottobre 2022.
2. Condanni il , in persona del legale rappresentante, ad operare il corretto CP_2 inquadramento del ricorrente, mantenendo l'attribuzione delle mansioni in atto.
3. Condanni la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto difensore.
Con riserva di promuovere altro autonomo giudizio per le differenze retributive.”.
Con memoria di costituzione depositata in data 15.3.2024 si è tempestivamente costituito il CP_2
e ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per genericità in punto di allegazione,
[...] contestando gli assunti attorei e formulando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Nel merito ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato, il ricorrente per l'intera durata del rapporto aveva sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento in conformità al suo livello di inquadramento 2A del Ccnl Fise Assoambiente;
che lo stesso mai aveva condotto nè il mezzo autocompattatore né gli altri descritti dalla declaratoria contrattuale del 3° livello
(spazzatrici, innaffiatrici etc); che solo sporadicamente e all'occorrenza era stato addetto alla conduzione di automezzo costipatore chiamato in gergo c.d. gasolone, che per le sue caratteristiche tecniche non è assimilabile ai mezzi autocompattatori espressamente richiamati nella declaratoria del superiore livello 3 del CCNL applicato;
che anche laddove si dovesse accertare lo svolgimento delle mansioni superiori come allegate, era carente il presupposto dello svolgimento delle stesse con la continuità dei 120 giorni prevista dall'art. 16 del CCNL avendo il ricorrente goduto di periodi di ferie e permessi oltre ad essersi assentato per malattia.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Acquisita agli atti la relazione elaborata dall'ingegnere CTU nel procedimento r.g.n Per_1
7258/2023 avente il medesimo oggetto;
2 sostituita, l'udienza del 7.10.2025 con il deposito di note sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2.Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'inquadramento al superiore per aver svolto sin dalla data di assunzione mansioni superiori inquadrabili in livello 3B del CCNL FISE Assoambiente in ragione della prospettata conduzione di automezzi “compattatori”.
2.1In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte resistente, atteso che può discutersi di nullità assoluta solo allorquando l'atto sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato….il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.”
(cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126).
Nella specie, parte ricorrente ha individuato in maniera sufficientemente specifica il petitum e la causa petendi della domanda proposta, allegando specificamente i fatti in ragione dei quali ha invocato il diritto all'inquadramento superiore, ossia la conduzione di mezzi che per le caratteristiche tecniche possedute sono dalla contrattazione collettiva annoverati tra i veicoli la cui conduzione è riservata ai dipendenti di livello 3, invocando le disposizioni legislative e contrattuali collettive su cui ha fondato la pretesa vantata in giudizio.
Peraltro, alla luce delle difese spiegate dalla società resistente, appare evidente come quest'ultima abbia esattamente individuato il thema decidendum della controversia e, di conseguenza, abbia potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la
3 pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria memoria di costituzione.
Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e, per l'effetto, su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del livello di inquadramento superiore e per le relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza
(cfr. Cass. 27887/2009).
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. 8025/2003; Cass. 8993/2011).
Giova, altresì, osservare come secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato, per difetto di interesse ad agire, la domanda di una lavoratrice - il cui rapporto di lavoro era già cessato
- volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e alla condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alla ricostituzione di carriera, con riserva di agire in giudizio per le eventuali differenze retributive)” (Cass. sez. lav. n.
10661/2004).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è pertanto tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
4 Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, nella valutazione di fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori, il giudice è tenuto a svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (v.
Cass. 26233/2008; Cass. 28284/2009; Cass. 20272/2010; Cass. 8589/2015; Cass. 4923/2016).
Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” sent. n. 20272 del 27.09.2010 (in senso conforme Sez. L - Ordinanza n.
30580 del 22 novembre 2019)
3.1 Sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, se è pacifico tra le parti che al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL FISE per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi (cfr. il CCNL allegato al ricorso), rappresenta invece res controversia la conduzione da parte del del mezzo denominato “gasolone”, con carattere di continuità e prevalenza rispetto alle Pt_1 mansioni di operatore ecologico sussumibili al livello di inquadramento 2A del predetto CCNL e riconosciutegli con il contratto di assunzione (cfr. All.ti 1 e 2 ricorso contratto di lavoro e buste paga).
3.2 A tal fine, assumono rilievo decisivo le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, all'udienza del 21.5.2024, della cui attendibilità non vi sono ragioni sostanziali per dubitare e che per una compiuta intelligenza si riportano testualmente.
In particolare, il teste dopo aver premesso: “conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 lavoriamo entrambi alle dipendenze del dal giugno del 2022 e il ricorrente è un CP_2 operaio del mio turno. In particolare io sono sorvegliante e il ricorrente appartiene alla squadra rispetto alla quale io svolgo le mansioni di sorvegliante” ha precisato che “gli operai della squadra, conoscendo il servizio cui sono tenuti, prendono i mezzi che servono loro per svolgere, nelle zone di riferimento, il servizio, il tutto secondo STEP già prestabiliti da diverso tempo” confermando,
5 altresì, le circostanze di cui agli articolati di prova ammessi del ricorso dichiarando sul capitolo 11
“È vero quanto indicato nel capitolo. Si tratta dell'attività che ogni giorno viene svolta dal
. Confermo altresì che il ricorrente utilizza un mezzo chiamato AS con meccanismo Pt_1 di compattazione collocato sul retro e meccanismo alza-carrellati. Credo di ricordare che la targa del mezzo normalmente utilizzato dal ricorrente abbia quali numeri centrali i numeri 620. Nel caso che tale mezzo sia guasto il ricorrente utilizza un altro mezzo con uguali caratteristiche” e, sul capitolo 32 “in genere ciò che ricordo delle targhe sono i numeri centrali e nello specifico ricordo senz'altro che i tre numeri indicati coincidono con il numero di targa del mezzo guidato dal ricorrente. Ricordo anche che la targa di tale mezzo reca tra le prime due lettere “GE”. In ogni modo preciso che tra i mezzi utilizzati ve ne è anche un altro la cui targa reca il numero 620 e pure quest'altro mezzo ha le stesse caratteristiche”.
RTcolarmente rilevante è quanto riferito dal teste – anch'egli Testimone_2 dichiaratosi non parente disinteressato, nonché, dipendete della resistente e collega di lavoro del ricorrente – il quale ha compitamente descritto le mansioni in concreto svolte dal Pt_1 riferendo a tale riguardo quanto segue: “ADR: lavoriamo, svolgendo funzioni diverse, nello stesso turno di lavoro, ma io sono autista di compattatore mentre il ricorrente è autista di AS. Io in particolare guido un mezzo per il quale è richiesta la patente C e la certificazione CQC” “ADR: lavorando nello stesso turno noi dipendenti ci incontriamo prima di partire per il nostro servizio.
Siccome poi svolgo “servizio di trasparenza” che consiste nello stazionare a bordo del compattatore in via Archimede in attesa che giungano i che scaricano in base alla Pt_2 tipologia di rifiuto la cui raccolta è prevista in quella giornata, rivedo i miei colleghi che scaricano dal AS il contenuto dello stesso nel compattatore e segno su una apposita scheda targa del mezzo e nome e cognome, con l'orario di scarico, dell'autista che si è presentato con il AS”
“ADr: il AS si appoggia con il retro contro il retro del compattatore. L'autista del AS scende, prende il telecomando del AS per compiere l'operazione di scarico e la compie premendo il pulsante relativo e una volta finito preme nuovamente e si abbassa il cassone del
AS che si era precedentemente alzato per riversare il contenuto nel compattatore”.
Il teste ha, altresì, confermato tutte le circostanze di cui agli articolati di prova del ricorso riferendo sul capitolo 1 del ricorso “sì, è vero;
confermo che il ricorrente tutti i giorni lavorativi conduce un mezzo chiamato AS che è munito di sistema di compattazione che compatta come il compattatore. Ne sono a conoscenza perché sempre il ricorrente, dopo il servizio di raccolta, viene da me a scaricare nel compattatore ed egli usa sempre lo stesso AS salvo che sia guasto, ma, in tal caso, utilizza comunque un altro AS con compattazione” e sul capitolo 3 “è vero che il ricorrente utilizza il mezzo avente la targa indicata nel capitolo e lo ricordo perché io lo segno sulla mia scheda;
preciso che io e il ricorrente svolgiamo il turno di notte: 21.30/03.50.”
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato peraltro conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
Ed invero, la teste di Bagnoli, dopo aver precisato di essere libero Testimone_3 professionista, di collaborare nell'ambito del come direttore operativo dal CP_2 dicembre del 2022 e di aver pertanto conoscenza della tipologia dei mezzi utilizzati dai dipendenti durante il servizio sulle circostanze di cui alla memoria di costituzione, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente riferendo di essere a “(…) conoscenza delle sue attività; egli si dedica soprattutto alla raccolta porta a porta. Il ricorrente non lo ricordo allo spazzamento. Da quando io sono in il ricorrente svolge il servizio di raccolta porta a porta. ADR: tale servizio è svolto CP_2 con l'ausilio di un mezzo detto AS da 3 metri cubi che guida lui stesso” (cfr. capitolo 23 memoria difensiva) aggiungendo, altresì, “posso dire che se il ricorrente è adibito al servizio come monoperatore guida il mezzo e raccoglie anche. Diversamente può essere capitato che lui abbia svolto mansioni di caricatore a fianco di un autista o altro operatore” (cfr. capitolo 34 memoria difensiva).
In merito alle caratteristiche tecniche del mezzo denominato “gasolone” la teste ha poi chiarito “…si tratta di un mezzo di modeste dimensioni e adibito alla raccolta ma che tuttavia, quanto alla compattazione, si è posta una questione interpretativa perché si ritiene che il mezzo non svolga una vera e propria funzione di compattazione”.
Anche l'altro teste di parte resistente, , direttore del Lotto Catania Centro - cantiere Testimone_4 ove risulta addetto il – dopo aver premesso di conoscere il ricorrente solo indirettamente Pt_1 ha confermato le circostanze di cui al capitolato 2 della memoria, ovvero lo svolgimento da parte del predetto delle “mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o raccolta porta a porta” precisando tuttavia che “ tale attività il ricorrente svolge con l'ausilio generalmente di autocarri leggeri e quindi con conduzione mediante patente B e che hanno, come attrezzature, o vasche o pianali;
in quest'ultimo caso si tratta di un autocarro con la lastra piana e le sponde laterali e che serve a caricare -nel nostro caso- rifiuti ingombranti” e che “la maggior parte del servizio il ricorrente la svolge utilizzando, quindi guidando, gli autocarri del tipo che ho descritto”. Sempre a tale riguardo il teste - sentito a prova contraria - ha ulteriormente aggiunto che “il ricorrente, sicuramente addetto al servizio di raccolta porta a porta, guida il c.d. AS.
Confermo che si tratta di un autocarro di modeste dimensioni, ovvero inferiore a 3,5 tonnellate, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, ma che non ha funzione di compattazione, ma semplicemente di costipazione”.
In base alle risultanze istruttorie può senz'altro ritenersi dimostrata la circostanza dedotta in ricorso inerente all'utilizzo abituale e non meramente occasionale degli automezzi denominati “gasolone” indicati in ricorso.
3.3 Ciò posto, considerato che la conduzione di mezzi compattatori costituisce elemento discretivo per l'appartenenza alla qualifica superiore rispetto a quella attribuita in origine al ricorrente, occorre accertare la tipologia del mezzo da questi utilizzato onde individuare la categoria contrattuale in cui inquadrarlo correttamente.
In tal senso, occorre dare atto dell'acquisizione agli atti di questo giudizio della consulenza tecnica, vertente sulla medesima fattispecie già resa nel procedimento rubricato al n. 7258/2023 r.g.; procedimento in cui, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2024 è stato dato mandato al CTU ing.
di “accertare se il mezzo indicato in ricorso e quelli similari condotti dal Persona_2 ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o comunque si tratti di mezzi adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti”.
Il perito, precisate “Terminologie-Tipologie-Tecnologie del settore-Criteri di valutazione” e premessi in sintesi i criteri di valutazione adottati5, ha concluso che il mezzo “...è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”,
Anzitutto mette conto evidenziare che il veicolo oggetto dell'indagine peritale acquisita “autocarro marca (M.F.T.B.C.) modello Canter” è identico Controparte_4 rispetto a quello utilizzato dal ricorrente ovvero “Costipatore 5 mc Mitsubishi Fuso CP_5
MK1-5 targato GE620HB” come si evince chiaramente dall'elenco automezzi allegato in atti (cfr.
All. 6 memoria di costituzione). 5 “Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto: • le procedure di utilizzo, la loro difficoltà e complessità, quindi le competenze di chi lo utilizza dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• i Rischi ed i Pericoli (ai fini della sicurezza e della formazione del lavoratore) dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• un mini-compattatore, funzionalmente, riesce non solo a movimentare il rifiuto ma anche a comprimerlo (cioè a ridurne significativamente il volume entro la vasca); • un costipatore invece movimenta ma non comprime;
• spesso il termine costipatore è usato impropriamente ma in realtà bisogna vedere il movimento della pala per discernere se trattasi di costipatore o minicompattatore;
• il criterio di classificazione funzionale, non per taglia, esula dalla tipologia di patente necessaria alla guida (patente B per veicoli fino a 35 quintali, patente tipo C per veicolo superiore a 35 quintali)” 8 Venendo, adesso, alle risultanze della consulenza il perito incaricato ha rilevato « “La tipologia di veicolo visionato, e quindi quelli similari allo stesso, ha: -rotazione della pala fino a 90° circa ma anche spostamento orizzontale, su carrello, della pala stessa, con spostamento lungo 145 cm circa;
-pistoni idraulici sia per la rotazione della pala sia per la traslazione della stessa lungo il carrello, per cui la potenza idraulica non è bassa come su semplice costipatore;
-il movimento della pala
(rotazionale ed anche traslazionale) fornisce comunque un rapporto di compressione, anche se inferiore a 3:1, perché si ha riduzione di volume. Inoltre, a dimostrazione del doppio movimento della pala (rotazionale e traslazionale), il meccanismo con cui è allestito compie un ciclo di lavoro automatico complesso e ciò è anche dimostrato dalla complessità e dalla completezza della pulsantiera di comando (foto 4), con comandi di sicurezza, giustamente, ripetuti (foto 5) sul lato opposto del veicolo rispetto alla pulsanteria principale. La taglia del veicolo è piccola, infatti il veicolo visionato è di massa complessiva massima non superiore a 35 quintali, per cui è possibile guidarlo con patente tipo B. Da quanto sopra si deduce che il veicolo in esame, di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o, meglio, come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”».
Il perito ha peraltro confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dalla parte resistente, con riscontri specifici e adeguati relativi a ciascuno dei motivi per cui secondo il “il veicolo è un “costipatore” e non un “compattatore”: CP_2 CP_6
«“Il veicolo opera con una pressione idraulica compresa bassa, insufficiente per una CP_6 compressione significativa”. Con riferimento alla pressione idraulica non elevata, lo scrivente concorda, come infatti già riferito nella relazione già inviata alle RT (ove già si riporta che il veicolo esaminato opera con una pressione idraulica bassa), pur tuttavia è evidente che il veicolo produce, comunque, una “compressione” perché vi è una riduzione di volume;
parte Resistente, infatti, nella propria descrizione non può fare a meno di utilizzare il termine “compressione” ma poi, di fatto, non riconosce il termine “compattazione” per cui, da parte Resistente, è evidente proporre una incoerenza sia fisica (infatti è basilare segnalare che non può aversi compressione senza poi averne compattazione) sia macchinistica;
“La UNI EN 1501 non fornisce parametri specifici per distinguere tra costipatori e compattatori, né considera elementi progettuali discriminanti come la pressione idraulica, il rapporto di compressione o la struttura della vasca.”
“Normative precedenti, sebbene superate, indicavano chiaramente i costipatori come mezzi destinati alla movimentazione e distribuzione dei rifiuti (rapporto di compressione 5:1)”.
9 Lo scrivente concorda con quanto esposto da Parte Resistente: (…) la Norma Tecnica vigente è stata superata dalla realtà dei veicoli più moderni, per cui è necessario un criterio (o anche solo un parere) di valutazione aggiornato. Tale concetto è stato già espresso dallo scrivente sia nella prima relazione sia nella presente relazione a paragrafo 2.0 “premessa”. La dicitura “Normative precedenti…”, indicata dalla stessa Parte Resistente, di fatto, riconosce che le vecchie normative tecniche sono state superate dalle attali tecnologie e dalle gamme di veicoli ad oggi operanti, per cui anche Parte Resistente riconosce come sia necessaria una nuova e più chiara ridefinizione delle categorie (…)
“Il rapporto di compressione dell' 6 è inferiore a 3:1, coerente con la funzione primaria di CP_6 movimentazione e organizzazione dei rifiuti, non con la riduzione volumetrica marcata (>5:1) dei compattatori.”
Il CTU, in relazione, già indicava che il rapporto di compressione è inferiore a 3:1. Precisava dunque che a farne una classificazione di macchina non è un numero (cioè, una soglia) bensì il concetto stesso di compressione che, di fatto, implica compattazione;
il solo riconoscere un rapporto di compressione (sia alto sia basso che sia), indica che siamo in presenza di un (mini)-compattatore e non di un semplice costipatore: (…) “La vasca aperta del mezzo limita la capacità di esercitare una compressione intensa, confermando la progettazione per la costipazione e non per la compattazione”.
Qualunque riduzione di volume su un materiale solido ne comporta una diminuzione del rapporto volume/peso. Nel caso in esame la traslazione della pala, che nel ciclo è dopo la rotazione della stessa, ne fornisce una riduzione di volume lungo il lato longitudinale della vasca e ciò avviene anche a vasca aperta. La compressione, in fisica, necessita di un recipiente chiuso solo nei casi di gas o aeriformi, ma nei casi di solidi (come RSU) la parziale compressione, conseguente della riduzione del volume, può avvenire anche a contenitore (vasca nel nostro caso) aperto. Entrando nel merito del materiale RSU, la compressione si ottiene riducendo l'aria e gli interspazi vuoti tra gli oggetti, e poi comprimendo i rifiuti stessi, soprattutto gli umidi, eliminando gli interspazi vuoti, comprimendo i materiali morbidi, solidi, etc., che sono per loro natura comprimibili;
ciò rende possibile la riduzione di volume anche a vasca aperta. Sono i gas e gli aeriformi che, per avere riduzione di volume, necessitano di serbatoi chiusi e confinato, non i solidi parzialmente comprimibili quali il RSU.
Il perito ha, altresì, risposto anche con riguardo alle osservazioni sui pericoli e sul rischio per i lavoratori.
Al riguardo, il consulente ha rilevato « “• anche se l' 6 opera con pressione non elevata è CP_6 pur sempre un riduttore di volume, quindi con pressione, anche se leggera, quindi con i relativi
10 rischi da compressione su materiali che si deformano e si possono frammentare;
• la vasca aperta non riduce i rischi operativi ma anzi li aumenta in quanto aumenta la possibilità di proiezioni all'esterno che, se anche inizialmente sono verso l'alto, poi, in qualche modo, devono pur ricadere verso il basso ove ci sono gli operatori;
• vista la grande tipologia di RSU la esposizione diretta a frammenti o gas o proiezione o fuoco o esplosione di materiali pericolosi è sempre probabile anche se poco frequente;
• non è la banale distanza, tra operatore ed i punti di sbalzo, a garantire una maggiore sicurezza rispetto ai compattatori, ma sono le paratie e/o le protezioni, adeguatamente progettate per cui, a parere dello scrivente, i rischi di schiacciamento o proiezione di corpi sono comunque presenti vista la compressione, anche se non elevata, ed anzi la vasca aperta è un fattore di rischio fino ad oggi sottovalutato perché vi è un lato superiore non protetto;
• la configurazione e l'altezza del gruppo pala-carrello dell' 6 rendono solo meno probabile il contatto CP_6 accidentale da parte dell'operatore, a differenza di quanto avviene nei compattatori, dove la vicinanza agli organi di compressione aumenta il rischio, ma ciò è compensato, a livello di rischio, dalla evidenza che la vasca è aperta e ciò potrebbe causare proiezioni di materia che, viceversa, nel compattatore a vasca chiusa non si hanno. Anche in base ai pareri sopra espressi, per lo scrivente, considerando rischi e pericoli, la vasca aperta, anche se a compressione inferiore a 3:1,
è quindi da classificare come (mini)compattatore e non come costipatore”»
Quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il perito ha osservato che « “Pressione idraulica e capacità di compressione. Rapporto di compressione: Dichiarato inferiore a 3:1, valore tipico di un sistema di costipazione. I compattatori veri e propri raggiungono rapporti di compressione superiori a 5:1. Tale tesi viene affermata considerando un rifiuto di tipo misto.”
Il CTU riafferma: “a parere dello scrivente, il fatto stesso che Parte Resistente deve citare ed accettare il termine “compressione” (indicato in “rapporto di compressione”) dimostra esserci una compressione e quindi, “macchinisticamente”, non è un semplice spostamento del rifiuto da costipatore.
Il rapporto di compressione è ivi inferiore a 3:1: tale evidenza è già segnalata dallo scrivente, ma dimostra comunque la esistenza di un rapporto di compressione e quindi, correttamente, per un tecnico come lo scrivente, si è in presenza di un compattatore perché, banalmente, la riduzione del volume implica una compressione.
Sulla presunta soglia di rapporto di compressione superiore a 5:1, per classificare compattatori, soglia indicata da Parte Resistente, tale definizione ufficiale, ad oggi, non è stata individuata dallo scrivente, viceversa lo scrivente, analizzando pareri e cataloghi dei costruttori, ha individuato per i veicoli a pala traslante anche la nuova dicitura minicompattatori ma non una soglia classificativa chiara, per come sembrerebbe espresso nella relazione di note ricevute, che non è stata individuata.
11 È ovvio però che nel caso in esame si tratti di piccolo veicolo con rapporto di compressione piccolo.
“Struttura della vasca la vasca del veicolo è aperta, caratteristica progettuale che limita la compressione significativa. I compattatori utilizzano una vasca chiusa, progettata per sopportare alte pressioni e garantire una significativa riduzione volumetrica dei rifiuti.”
Si condivide, come già espresso, la evidenza che la vasca aperta limita la compressione ma resta comunque, “macchinisticamente” una compressione anche se di soglia più bassa. (…) “La vera compattazione si basa sull'azione integrata di cassa chiusa, paratia di espulsione, pala e carrello, elementi che lavorano insieme per esercitare pressioni elevate e ottenere una riduzione volumetrica significativa. Questo distingue chiaramente i compattatori dai costipatori, che mancano di tali componenti e funzionalità progettuali.”
La distinzione sopra proposta da Parte Resistente non è condivisibile perché basata sulla soglia del rapporto di compressione e non sulla funzionalità della macchina (…)»
Il perito ha ulteriormente e compiutamente risposto anche alle ulteriori osservazioni (pagine 13 e seguenti della relazione di risposta), ivi inclusa quella relativa al test effettuato a vasca vuota6 , replicata anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
Al riguardo, il consulente ha affermato “Pur nel massimo rispetto per la teoria sopra citata, lo scrivente, in base a considerazioni macchinistiche, non condivide quanto affermato in quanto nelle macchine operatrici, che operano una riduzione di volume di materiale comprimibile, l'aumento di pressione è correlato, in modo inversamente proporzionale, alla sola riduzione di volume e non tanto alla tipologia di rifiuto e/o di sostanza. Il rapporto di compressione citato in queste macchine
è un rapporto di volumi che non dipende dal materiale contenuto. È ovvio che, in caso estremo, di rifiuto assolutamente non comprimibile, ciò bloccherebbe il movimento della pala e quindi si avrebbe la interruzione del ciclo, ma non è il caso frequente con RSU normale. Inoltre: vista la grande e differenziata tipologia di rifiuto esistente la prova a vasca piena sarebbe da fare con infinite tipologie di rifiuto, in modo non ben comprensibile, visto che il parametro da correlare è solo la oggettiva riduzione di volume, quindi la corsa della pala in orizzontale, e non la tipologia di rifiuto su cui agisce. In sintesi: la classificazione della macchina sopra effettuata è basata sui parametri volume e pressione ed esula dalla tipologia di rifiuto, per cui la richiesta avanzata da
Parte Resistente è, a parere dello scrivente, non utile a fini classificativi” ed ha infine ribadito 6 “Il CTU ha effettuato il test a vasca vuota, una metodologia che preclude la possibilità di valutare correttamente il comportamento del mezzo sotto carico. Senza rifiuti nella vasca, il ciclo di costipazione non ha potuto esercitare alcuna reale resistenza, falsando di fatto i parametri tecnici osservati. La compressione di rifiuti reali genera una contropressione che non è replicabile a vasca vuota. Inoltre, l'attribuzione del termine "minicompattatore" è priva di fondamento normativo e non corrisponde a una categoria tecnica Anche la UNI EN 1501, pur carente di una distinzione chiara tra costipatori e compattatori, non avalla l'uso di questa terminologia. Il CTU effettui nuovo test a vasca piena e con contestuale comparazione/raffronto con un mezzo compattatore in dotazione alla stessa società CP_1 12 quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente7 “Lo scrivente ha classificato la tipologia del veicolo in esame come minicompattaore: tale classificazione è di natura macchinistica in base ai criteri sopra riportati. Si definisce “compattatore” perché, comunque, opera una diminuzione di volume e quindi un aumento di pressione, quindi non è un banale “costipatore”, anche se opera a rapporto di compressione non elevato per cui non è un “grande compattatore” (che invece arriva a 8:1), per cui è giusto classificarlo come “mini-compattatore” perché comprime comunque. La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore”.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, sono all'evidenza esaustive, congruamente motivate e rispondenti all'esame del mezzo, di talché possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, superfluo l'ulteriore necessità di richiamare il CTU, sì come ripetutamente richiesto dalla parte resistente.
Sulla base delle ragioni tecniche esposte, deve pertanto affermarsi che il mezzo indicato in ricorso condotto dal ricorrente - targato GE620HB - sia da qualificarsi come compattatore.
L'utilizzo di compattatori - come delle spazzatrici o delle innaffiatrici - rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo compattatore, quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del CCNL citato.
3.4 Tanto premesso può essere affermato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 3B del CCNL Assomabiente anche se con decorrenza successiva rispetto a quella 19.10.2022 rivendicata in ricorso.
Ed invero, mette conto rilevare al riguardo che l'art. 2103, comma 7, c.c. stabilisce “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi” e nel caso di specie, l'art. 16, comma 10, ccnl applicato prevede “Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'assegnazione al libello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, 7 “Alla luce delle osservazioni tecniche e delle analisi svolte, si evidenzia che il mezzo in questione, sul quale il lavoratore operava, non può essere classificato come un autocompattatore, bensì come un costipatore o, al più, un veicolo non dotato di quei dispositivi e caratteristiche tecniche propri dei compattatori. Questa distinzione è rilevante poiché dimostra che il mezzo non richiede quella specifica professionalità tipica di un livello di inquadramento superiore. Tale aspetto conferma che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore risultano coerenti con l'inquadramento contrattuale applicato, escludendo quindi la sussistenza di elementi che giustifichino una diversa classificazione del veicolo o delle competenze richieste per il suo utilizzo”. 13 salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11.
Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”
I chiarimenti a verbale in calce all'art. 16 espressamente prevedono, altresì, al punto 1, che la continuità dei 120 o dei 150 giorni continuativi, di cui alla lettera a) di entrambi i capoversi del comma 11, è interrotta da qualsiasi tipo di assenza anche retribuita, fatta eccezione per il riposo settimanale fisso o compensativo, a termini dell'art. 25 del vigente Ccnl.
Tanto precisato, tenendo conto dei periodi in cui il ricorrente è stato assente dal servizio per malattie, ferie e permessi, come specificamente dedotti nella comparsa di costituzione e non contestati (cfr. pagina 10 della memoria di costituzione), va pertanto dichiarato il diritto di Parte_1
ad essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente con
[...] decorrenza dal 1.11.2022, ovvero dal compimento del 120° giorno non consecutivo successivo alla data del 21.6.2022 di assunzione coincidente con quella di adibizione del ricorrente della mansione superiore di conducente di automezzi compattatori.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) con decorrenza dal 1.11.2022 per le ragioni di cui in parte motiva;
e, per l'effetto:
- ordina a di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori CP_1 con la medesima decorrenza;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che CP_1 liquida in complessivi € 2.694,00, per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Palma Balsamo ex art. 93 cpc.
Catania 13 ottobre 2025
Il Giudice
RA DA
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1.Vero è che dal 22 giugno 2022 a tutt'oggi il sig. svolge, in tutti i giorni lavorativi, la Parte_1 funzione di autista del c.d. gasolone, vale a dire di un autocarro di modeste dimensioni utilizzato per la raccolta e la compattazione dei rifiuti;
2
3. Vero è che l'automezzo utilizzato dal ricorrente é targato GE620HB; 6 3 2) Vero che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento e/o raccolta porta a porta;
4 3) Vero che soltanto sporadicamente il ricorrente veniva addetto alla conduzione del mezzo cd costipatore – in gergo gasolone- con il quale usciva per la raccolta differenziata porta a porta, 7