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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di AR dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 19.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1826, 1963 e 2946 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
, nato il [...] a Gravina in [...], Parte_2
nato il [...] a [...], Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Caroppo;
Ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonietta Manghisi e Margherita Giampaolo;
Resistente
OGGETTO: trattamento di integrazione salariale
*******
Con autonomi ricorsi, depositati in data 13.2.2023, 16.2.2023 e 10.3.2023, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva gli istanti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell' con contratto a tempo indeterminato e inquadrato nel 4° livello del CP_1
C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria della Regione Puglia, lamentavano l'illegittimità della collocazione in
C.I.S.O.A. (Cassa integrazione straordinaria operai agricoli) in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 marzo 2020 e,
1 con successive proroghe, sino al 19 aprile 2020, con riduzione della propria retribuzione complessiva, secondo i conteggi analitici allegati.
Si dolevano, sotto un primo profilo, del comportamento discriminatorio adottato dall in danno degli operai collocati in C.I.S.O.A. rispetto agli altri operai CP_1
esentati dal servizio, con mantenimento del trattamento retributivo pieno (e con la sola esclusione della indennità sostitutiva di mensa ove prevista).
In particolare, denunziavano la disparità di trattamento, avendo l' CP_1
convenuta, nonostante la medesimezza di mansioni, esentato dalla prestazione lavorativa gli altri dipendenti - operai ed impiegati - ai rapporti dei quali si applica il C.C.N.L. Funzioni Locali, nonché soltanto “alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL di matrice privatistica”, nel periodo dal 23.3.2020 al
19.4.2020, con salvezza del trattamento retributivo complessivamente in godimento, in virtù dell'art. 87, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18.
In ogni caso, censuravano l'illegittimità del collocamento in C.I.S.O.A. relativamente al periodo dal 23.3.2020 al 19.4.2020, in quanto disposto senza la preventiva convocazione/concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, per la discussione dei criteri di individuazione degli operai da collocare in C.I.S.O.A., nonché in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in Parte_4
Allegavano inoltre che alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il
C.C.N.L. di matrice privatistica erano stati chiamati ad effettuare prestazioni lavorative nel periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020 ed “a costoro” era “stata integralmente corrisposta la retribuzione spettante per il suddetto periodo”.
Pertanto, previo accertamento dell'illegittimità del collocamento in Pt_4
relativamente al periodo dal 23.3.2020 al 19.4.2020, chiedevano la corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, della differenza tra la somma corrispondente alla retribuzione maturata nel periodo in questione e quanto percepito a titolo di C.I.S.O.A., con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alle medesime questioni controverse, si è più volte recentemente pronunciata la Sezione della Corte di Appello di AR con le motivazioni che, di seguito, si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Il Tribunale di AR … ha giustamente escluso che l'illegittimità della condotta dell potesse essere correlata all'asserita violazione degli obblighi CP_1
derivanti dall'applicazione dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 2020 (decreto c.d. “cura Italia”), convertito in L. n. 27 del 2020, vuoi perché l'esenzione del servizio era solo una facoltà e non un obbligo per la p.a., vuoi perché il lavoratore è titolare di un rapporto di stampo privatistico e la possibilità di collocare tale tipologia di dipendenti in a causa dell'evento costituito Pt_4 dalla pandemia da Covid-19 era stata avallata dall , con il quale l CP_2 CP_1
aveva prudenzialmente interloquito in via preventiva. È significativo sottolineare, peraltro, come nella nota del 17 aprile 2020 (indirizzata alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, anche all lo stesso abbia rilevato CP_1 CP_2 che esenzione dal servizio ex art. 87 cit. e trattamento CISOA sono «… due misure distinte, alternative fra loro e per le quali non può parlarsi di maggiore correttezza dell'una o dell'altra»
...
Coglie nel segno la doglianza dell sull'erroneità della statuizione di prime CP_1
cure in punto di onere assertivo e probatorio, essendo indubbiamente a carico del lavoratore l'onere di allegare e dimostrare la condotta discriminatoria a suo dire tenuta dal datore di lavoro e tradottasi nell'inosservanza dei principi generali di correttezza e buona fede cui deve conformarsi la selezione datoriale dei lavoratori da sospendere ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.
Quanto all'onere di allegazione - se è vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda del lavoratore che, allegando l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in Cassa
Integrazione, chieda quale ristoro per detta illegittima sospensione la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass.
10483/2019) e che in tema di inadempimento contrattuale il creditore che agisca
3 per il risarcimento del danno può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento (principio affermato sin da Cass., S.U., n. 13533/2001 e da
Cass. n. 25117/2024) - è altrettanto vero che è onere del creditore allegare specificamente in che cosa l'inadempimento è consistito (cfr. Cass. 6618/2018).
Trasponendo i prefati principi al caso in esame, è del tutto evidente come l'odierno appellato, essendosi limitato a prospettare che «alcuni» tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL di matrice privatistica sono stati chiamati ad effettuare prestazioni lavorative nel periodo dal 23 marzo al 19 aprile 2020 e che a costoro è stata integralmente corrisposta la retribuzione spettante per il suddetto periodo, non abbia integralmente adempiuto a tale onere.
Peraltro, l'inadempimento dell'onere allegativo in capo al lavoratore inevitabilmente comporta l'inesatto adempimento del corrispondente onere probatorio a suo carico.
Secondo il risalente – ma mai superato – indirizzo della giurisprudenza di legittimità, difatti, il potere datoriale di porre i dipendenti in cassa integrazione incontra due specie di limiti che devono presiedere alla scelta dei lavoratori da sospendere: quelli “interni”, costituiti dal rispetto delle ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione delle integrazioni salariali, e quelli
“esterni”, scaturenti dal principio di correttezza e buona fede e dal divieto di atti discriminatori (cfr. già Cass. n. 3558 del 1999, alla cui articolata motivazione in questa sede si rinvia, e la successiva giurisprudenza conforme).
Come affermato dalla S.C. in tema di ricorso alla CIGS (v. Cass. n. 20267/2011),
«… incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario provare, non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori».
4 Si tratta di un orientamento che ha trovato avallo nella giurisprudenza della
Consulta, la quale ha affermato che la normativa sulla cassa integrazione guadagni, istituita per garantire il salario o i livelli occupazionali dei lavoratori delle aziende in crisi attuando nel contempo il risanamento delle imprese e la loro ristrutturazione o trasformazione, riserva al datore di lavoro la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione;
tale scelta, però, non può essere arbitraria, giacché l'esercizio del potere del datore di lavoro è soggetto al sindacato del giudice onde verificare le condizioni e i limiti esterni e interni posti a quel potere, limiti costituiti dalla necessità di una coerenza fra scelte e finalità da raggiungere, dall'osservanza dei criteri di razionalità e dei doveri di correttezza e buona fede, dal divieto di discriminazioni (cfr. in tali termini Corte cost., sent. n. 694 del 1988).
Ciò posto - tenuto conto della connotazione emergenziale della disciplina in disamina (e della connessa esigenza di applicarla garantendo il contemperamento della tutela dei lavoratori e dell'impresa) e dell'organizzazione strutturale dell (che è pacifico fosse suddivisa in diverse sedi periferiche CP_1
di cui - del tutto plausibilmente - soltanto alcune caratterizzate dalla necessità del perdurante svolgimento in presenza di attività irrigua essenziale in detto periodo) - si sarebbe potuto configurare un inadempimento datoriale solo ove l'appellato avesse allegato e documentato che la scelta dei lavoratori da collocare in e/o da richiamare in servizio fosse stata fatta dall Pt_4 CP_1
sulla base di criteri del tutto irragionevoli ed arbitrari anziché delle esigenze oggettive dei singoli cantieri.
Non è un caso che il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante le “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, una volta disposta in linea generale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, abbia contemplato tra le attività eccettuate le “coltivazioni agricole” e la “produzione di prodotti animali” (v. punto 1 dell'allegato), rispetto alle quali sono evidentemente strumentali le attività irrigue che, a loro volta, rappresentano uno degli ambiti specifici in cui opera l come stabilito dall'art. 3, comma 1 lett. b), della CP_1
n. 3 del 2010 (legge regionale istitutiva dell ), in cui si CP_3 CP_1
5 prevede che l'Ente mira ad attuare “… un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame”.
Di contro, nella specie l'appellato - sul quale, per quanto detto, incombevano gli oneri allegativi e probatori del caso – ha del tutto genericamente prospettato la connotazione discriminatoria della condotta tenuta dall nel periodo CP_1 emergenziale ma - sintomaticamente – non è stato affatto in grado di indicare i nominativi dei lavoratori asseritamente favoriti (o, quanto meno, i relativi inquadramenti contrattuali, le mansioni, le sedi di lavoro), ovvero arbitrariamente non collocati in . Pt_4
In tale prospettiva non sono dirimenti le allegazioni del lavoratore in ordine alla circostanza – emersa a seguito dell'istanza di accesso civico formalizzata dalla sigla sindacale in data 22 aprile 2022 – secondo cui il collocamento CP_4
in avrebbe riguardato 688 unità di personale assunto con contratto Pt_4
privatistico su un totale di 714 unità.
Ed infatti, le risultanze che emergono dalla citata documentazione si rivelano comunque inidonee a supportare la tesi attorea, ove si consideri che da essa non è dato evincere il profilo di inquadramento e le mansioni degli operai esclusi dal collocamento in , né – soprattutto – la sede presso la quale essi erano Pt_4
addetti.
10.3. Sulla violazione del divieto dei cd. “nova”
L'eccezione formulata al riguardo dall'appellato è destituita di fondamento, atteso che l fin dalla memoria difensiva di prime cure ha preso CP_1 posizione sull'inadempimento dedotto dal lavoratore escludendo radicalmente qualsivoglia violazione del criterio di rotazione, sul presupposto di avere collocato in tutti i lavoratori soggetti alla contrattazione privatistica (v. Pt_4 pag. 10 della memoria di primo grado: “Del tutto infondata risulta CP_1
l'asserita contestazione della violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in . Difatti, con missiva avversa del Pt_4
30.04.2021 veniva contestata all'Agenzia la circostanza dell'aver collocato in tutti gli operai, il cui rapporto di lavoro viene disciplinato dalla Pt_4 contrattazione di matrice privatistica.”).
6 Di conseguenza, con il riferimento fatto nell'atto di appello alla necessità – ad ogni modo - di valutare la situazione relativa al singolo cantiere di appartenenza del lavoratore l non ha fatto altro che calibrare meglio e specificare le CP_1 deduzioni già formulate in prime cure, articolando una mera difesa – che peraltro investe, prima ancora del profilo probatorio, quello connesso al corretto adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione dei requisiti costitutivi della relativa domanda, suscettibile di valutazione officiosa da parte dell'autorità giudiziaria – in materia non soggetta ai termini di decadenza e alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 420 c.p.c. [v. Cass., sent. n. 24606 del 4 novembre 2020: «La differenza tra le mere difese in fatto e le eccezioni (in senso lato o in senso stretto) di merito […] è chiara: le prime consistono nella pura e semplice negazione (se del caso arricchita da un'alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde sono caratterizzate da un nucleo composto dall'allegazione d'un fatto
(sempre inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e da una sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere l'altrui pretesa.»].
10.4. Sulla violazione della buona fede
È parimenti meritevole di accoglimento la censura dell che investe la CP_1
valutazione giudiziale di contrarietà a buona fede della sua scelta dei lavoratori sottoposti alla contrattazione privatistica da collocare in . Pt_4
Occorre premettere che la buona fede oggettiva riveste non solo una funzione valutativa della condotta delle parti bensì anche integrativa delle obbligazioni, costituendo detto principio un corollario di quello di solidarietà sociale disciplinato ex art. 2 Cost. Tuttavia, il principio di buona fede impone alle parti di tenere una condotta collaborativa volta a realizzare gli interessi della controparte pur sempre nei limiti della tollerabilità, non potendo discendere dalla stessa un'eccessiva compromissione dei propri diritti.
Nel caso in esame, pertanto, occorre valutare la condotta di cui l'appellato lamenta la contrarietà a buona fede contestualizzandola nel particolare momento storico in cui è stata attuata.
7 La collocazione in dei lavoratori s'inserisce, infatti, nel contesto della Pt_4
pandemia da Covid-19, in occasione della quale il legislatore è intervenuto per tutelare non solo i lavoratori - al fine di consentire loro la conservazione del posto di lavoro e della retribuzione - ma anche l'impresa – sì da prevenire e limitare gli effetti della pandemia sul sistema economico-sociale -.
Alla luce di ciò deve considerarsi del tutto legittima la scelta dell di CP_1
impiegare soltanto alcuni operai in specifiche strutture periferiche interessate da un'effettiva, residuale operatività correlata all'espletamento di attività essenziali, essendosi realizzato in tal modo un corretto bilanciamento tra il diritto dei lavoratori alla percezione della retribuzione e quello dell'impresa a non sostenere ulteriori aggravi di spesa attraverso il compimento di tutto quanto è necessario o utile al fine di salvaguardare gli interessi della controparte nei limiti di un apprezzabile e non eccessivo sacrificio (cfr. Cass. n. 2878 del 2007 in motivazione, secondo cui «la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte»).
10.5. Sugli obblighi di consultazione/concertazione con le OO.SS.
Sotto altro e diverso profilo, neppure può correlarsi la presunta arbitrarietà della scelta datoriale alla mancanza della preventiva consultazione e/o concertazione con le OO.SS., trattandosi di adempimento non previsto dall'art. 14 della L. n.
457/1972 che, ai fini del collocamento in C.I.S.O.A., attribuisce all la CP_2 competenza relativa alla corresponsione del trattamento “su deliberazione di una commissione…composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione…dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia…”; ragion per cui è evidente che, nella specie, la consultazione in sede sindacale si svolge già in seno alla commissione appositamente istituita per la deliberazione sull'accesso al beneficio.
8 Né tale disciplina ha subito modifiche all'esito dell'intervento del D.L. n. 18/2020.
Difatti, come emerge dalla lettura sistematica dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 nella versione testuale ratione temporis vigente ed applicabile alla presente fattispecie, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto (da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva) previsto dal comma 2 in relazione alle domande “di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"” (di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 18 cit.) non risulta replicato dal legislatore anche nel successivo comma 3 del medesimo art. 19 relativo alla CISOA, in relazione alla quale è stata prevista esclusivamente la deroga dei limiti di fruizione da parte dei beneficiari e la concessione del trattamento da parte della competente sede
. CP_2
In ragione di tanto appare chiaro che nessun obbligo di consultazione e/o concertazione preventiva con le OO.SS. potrebbe essere predicato nei confronti dell prima di addivenire alla scelta del collocamento in dei CP_1 Pt_4
lavoratori.
10.6. Sulla violazione della rotazione e sulla mancata predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Pt_4
Ferme restando le considerazioni che precedono, anche a voler ammettere – come affermato dall'appellato e ritenuto dal Tribunale – che effettivamente soltanto alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL privatistico siano stati esentati dalla prestazione lavorativa nel periodo oggetto di causa, comunque difetterebbe qualsivoglia prova del trattamento discriminatorio asseritamente perpetrato dall in relazione allo specifico cantiere di CP_1
appartenenza del lavoratore, che si è limitato ad allegazioni generali riferite all'intera platea dei dipendenti sottoposti al regime privatistico.
Occorre ricordare che la rotazione non costituisce un criterio obbligatorio per il datore di lavoro bensì una mera facoltà, pur essendo necessaria un'adeguata motivazione in caso di adozione di un diverso criterio.
Infatti, nessuna norma generale in materia di Cassa Integrazione Guadagni prevede il suddetto obbligo: l'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, in relazione alla
9 , non menziona alcun obbligo di rotazione in capo al datore di lavoro;
l'art. Per_1
24 del medesimo decreto, relativo invece alla CIGS, non contempla la rotazione come criterio vincolante, potendo essere sostituito da quelli dettati dalle “ragioni tecnico-organizzative” giustificanti la “mancata adozione di meccanismi di rotazione”; nemmeno la L. n. 457/1972, istitutiva della , prevede l'obbligo Pt_4
di adottare specifici criteri per individuare gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato da sospendere in via temporanea dal lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (v. art. 8).
In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di CIGS, individuando quali limiti all'applicazione della rotazione le ragioni tecnico – organizzative dell'azienda, come anche i requisiti di professionalità e fungibilità dei lavoratori, con la conseguente legittima esclusione dalla rotazione dei lavoratori che non abbiano mansioni identiche agli altri dipendenti ad essa interessati (cfr. Cass., sent. nn. 6177 del 27 marzo 2004 e 14470 del 7 novembre 2000).
Né depone in senso favorevole all'opzione ermeneutica propugnata dall'appellato l'art. 87 del D.L. n. 18/2020, il cui tenore testuale induce a ritenere che la “rotazione” ivi prevista riguardi non già l'esenzione dal servizio ma piuttosto gli strumenti “preventivi” delle ferie pregresse, dei congedi etc., sicché la “rotazione” deve intendersi quale alternata presenza in servizio dei dipendenti durante il periodo di fruizione di ferie, permessi, congedi etc. e non già quale rotazione nell'esenzione totale dal servizio.
A quanto detto è appena il caso di aggiungere che, diversamente da quanto rappresentato dall'appellato, le disposizioni legislative in materia di CISOA, al pari di quelle afferenti alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, non prevedono nemmeno un obbligo di predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione.
Peraltro, una volta esclusa la sussistenza di un preciso obbligo in tal senso a carico di parte datoriale, neppure possono condividersi le argomentazioni del lavoratore in ordine all'impossibilità di considerare le singole sedi periferiche in cui si articola l quali autonome unità produttive, sì da doversi applicare i CP_1
criteri di rotazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con
10 contratto di matrice privatistica, atteso che - come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - le circolari cui il (…) rimanda per avallare la CP_2
sua interpretazione «non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse» (cfr. Cass. nn. 3121/2021,
6699/2014 e 23032/2007)”.
Rispetto a quanto poi sancito dalle più recenti pronunce del Tribunale di AR, non è condivisibile l'assunto secondo il quale l'applicazione delle regole generali del D.Lgs. 165/2001 (Cass. n. 10811/2023) sarebbe stata ostativa alla
Parte_4
Sul tema, infatti, v'è da ribadire che la richiesta di parere all' circa la CP_2
configurabilità di una causa legittimante il ricorso alla (art. 8 L. Parte_4
457/1972: “gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per … cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione”), veniva effettuata proprio con riguardo alla platea del personale operaio agricolo/forestale assoggettato al Contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria, sull'esatto presupposto (circolare n. 178 del 1993) della esperibilità dello strumento da CP_2 parte di amministrazioni pubbliche che “gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazioni … limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato”.
Tale scelta, oltre ad essere stata realmente praticata dall' (si veda altresì CP_1 la comunicazione successiva al parere favorevole dell' , datata 20 marzo CP_2
2020, recante specificazione della perdurante efficacia delle determinazioni di esenzione dal servizio con specifico riguardo al solo Comparto Funzioni Locali), va giudicata conforme a diritto.
Infatti, proprio ai sensi dell'art. 87, comma 3, D.L. 18/2020, per il (solo) personale operaio con contratto di diritto privato, essendovi la accertata possibilità di ricorrere alla correttamente non si è proceduto Parte_4
11 ulteriormente con le esenzioni dal servizio, chiaramente indicate come extrema ratio dalla normativa emergenziale (“qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile … le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ... esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”).
In sintesi, proprio il fatto che la C.I.S.O.A. doveva essere utilizzata per gli operai con rapporto assoggettato al C.C.N.L. privatistico e non poteva essere esperita per gli altri operai assoggettati al C.C.N.L. pubblicistico, rende pienamente conforme a diritto la diversità di soluzioni adottate tra gli uni e gli altri.
Ciò, già prima ed a prescindere dall'innesto normativo di cui all'art. 19, comma
3-bis, D.L. 18/2020, specificamente volto a derogare i limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, nonché finalizzato ad accelerare le procedure di autorizzazione da parte dell' . CP_2
Per inciso, una volta assodata l'applicazione della normativa C.I.S.O.A. anche alle amministrazioni pubbliche che “eseguono lavori di forestazione
(limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato)” (così testualmente la circolare precedentemente menzionata), nessun principio CP_2 fondamentale dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni risulta essere stato violato, sicchè non vi è ostacolo di sorta a ravvisare la legittimità delle condotte poste in essere dall' resistente CP_1
(espressamente autorizzata dagli organi competenti a farlo).
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente rigettato, con assorbimento di ogni questione residua concernente l'effettiva esistenza del danno e la quantificazione del credito risarcitorio.
Le incertezze generate dai pronunciamenti favorevoli resi dal Tribunale giustificano, in ogni caso, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizi riuniti iscritti ai nn. 1826, 1963 e 2946 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, così provvede:
12 1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
AR, 19.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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