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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.147/2023
Oggi 02/04/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Safret con il dott. Filippo Safret per la pratica forense;
per la parte resistente l'avv. Iero.
L'avv. Safret discute oralmente la causa e chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Iero discute oralmente la causa evidenziando che il ricorrente era iscritto alla Gestione ininterrottamente dagli anni 70, senza che all'INPS sia stato comunicato alcun cambiamento.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 147/2023 R.L. promossa da
( rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Pierpaolo Safret;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, reietta e disattesa annullare l'impugnato avviso e condannare l'Istituto opposto a restituire l'importo di € 1.605,27 maggiorato di rivalutazione
e interessi dal 14.3.2023, data del pagamento, all'effettivo saldo col favore delle spese”.
Per la parte resistente: “rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite rifusi”.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 16.3.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 414 2022 00009884 44 000, notificatogli in data 4.3.2023 dalla sede
INPS di per contributi accertati e asseritamente dovuti a titolo di CP_1
Gestione Commercianti, per l'importo di € 1.603,27 ed in relazione al periodo 1/2021-12/2021. Deduceva il ricorrente, di essere presidente della Succ. Dobner di Oppenheim S. a r.l., e che la sua attività all'interno della compagine sociale era limitata esclusivamente all'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme del codice civile per gli amministratori di società a responsabilità limitata. Rilevava di non aver altra attività che quella di amministratore e che la pretesa dell' era CP_2
manifestamente illegittima come confermato dai contenuti della stessa
Circolare INPS 10.6.2021 n. 84 avente ad oggetto l' “Imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”.
2. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' convenuto il quale rilevava CP_2
esclusivamente che al ricorrente erano stati richiesti i contributi fissi dovuti alla Gestione commercianti, alla quale il Sig. Parte_1
risultava iscritto sin dal 1974 e che non erano stati pagati soltanto nel
2021. Tali contributi erano stati invece regolarmente versati fino all'anno precedente.
3. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e decisa all'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
5. In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che sostituisce la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
6. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio di attività commerciale, cui parte ricorrente abbia partecipato personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza. A tal proposito è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un' attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione
4 del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass n. 19467 del 2018).
7. La Corte di Cassazione ha poi precisato che i requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società “sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639). 6.
Nel caso in esame, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha applicato correttamente i suddetti principi negando la sussistenza dell'attività prevalente ed abituale di lavoro dell'intimata” (Cass. nr. 20258/2021).
8. Ebbene, nel caso di specie l'INPS ha proceduto alla riscossione esclusivamente sulla base del fatto che fino al 2021 il ricorrente aveva corrisposto i contributi discendenti dalla sua iscrizione alla Gestione
Commercianti. Null'altro, pur avendone l'onere, l'ente previdenziale ha dedotto sul punto.
9. Diversamente, il ricorrente, per vincere la presunzione che può discendere dall'osservanza di una condotta costante ed uniforme nel tempo ha articolato prova per testi in merito allo svolgimento della sua
5 attività nell'ambito della Succ. Dobner di Oppenheim S. a r.l., poi effettivamente svoltasi nel corso del giudizio. Il teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Sono amministratore e Testimone_1
vicepresidente della Succ. Dobner di Oppenheim S. a r.l.. Io mi occupo di tutto a 360 gradi, cioè della gestione, della vendita e degli acquisti, rapporti con le banche, dipendenti. Ci occupiamo di vendita di gioielli ed orologi, ed abbiamo 16 o 17 dipendenti. Voglio premettere che mio padre da 15 anni è affetto da morbo di Parkinson, malattia che come noto comporta una costante degenerazione delle facoltà cognitive e fisiche. In particolare nel corso del 2021 mio padre ha partecipato ai consigli di amministrazione della società e mi ha consigliato in ordine alla gestione in generale della stessa. Non è stato presente in negozio se non per cinque o sei volte, anche perché nel 2021 cominciava a non poter più camminare. Anche quand'era in negozio non ha mai svolto attività differenti da quelle che ho descritto”.
10. La testimonianza appare esente da incongruenze e contraddizioni e dunque deve essere considerata attendibile, avendo anche di recente la
Corte di Cassazione affermato che: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della
6 moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste)” (Cass. nr.
6001/2023).
11. Come risulta dalla normativa sopra richiamata, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti occorre che un soggetto presti per la società attività lavorativa, avendo la piena responsabilità dell'impresa, assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e partecipando al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
12. Orbene, venendo ai fatti oggetto del presente giudizio e richiamando il principio del riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, CP_2
che di per sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili)
i titoli della pretesa azionata. In conclusione, non sussistendo prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, va dichiarato che l'importo richiesto con l'avviso di addebito n. 414 2022 00009884 44
000 non è dovuto e l'INPS condannato a restituire l'importo di €
1.605,27 maggiorato di rivalutazione e interessi dal 14.3.2023, data del pagamento, all'effettivo saldo col favore delle spese.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza per il 50%, e per la restante parte vengono compensate avendo il ricorrente, con la sua condotta, inegenerato nell'INPS l'affidamento sulla costanza dell'iscrizione nella Gestione Commercianti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
7 1) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto l'importo di € 1.605,27 richiesto con l'avviso di addebito n. 414 2022 00009884 44 000 e condanna l'INPS alla restituzione dello stesso maggiorato di rivalutazione e interessi dal 14.3.2023, data del pagamento, all'effettivo saldo;
2) condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente il 50% delle spese legali, pari ad € 656,00 oltre maggiorazione del 30% per la redazione del ricorso con strumenti telematici, oltre accessori.
Così deciso in Trieste, data 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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