Articolo 67 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 maggio 1969
Art. 67.
I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969