Ordinanza cautelare 5 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Sentenza 26 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/03/2021, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00390/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti, Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Cooperativa Sociale Sociale -OMISSIS-non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n.-OMISSIS-in data 06.09.2019 nella quale l’AULSS rigettava di fatto l’istanza di compartecipazione alla retta inoltrata dal ricorrente in data 09.02.2019, 09.04.2019, 27.06.2019 indicando, al fine del “calcolo della compartecipazione”, “quanto stabilito dal “Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili” approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Comuni dell’ex -OMISSIS-, ora Distretto 4 Ovest-OMISSIS-, nella seduta del 25 febbraio 2015 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19 maggio 2015” “che non prevede l’utilizzo del” “modello” ISEE, con conseguente determinazione della “quota di compartecipazione nel suo importo totale pari ad € 74,75 die”;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 17.09.2019 nella quale l’AULSS comunicava di aver “concordato con la struttura-OMISSIS-una quota alberghiera di € 74,75” ed indicava le modalità di calcolo richiamando il detto Regolamento nella parte in cui è previsto che “In caso di mancata presentazione delle autocertificazioni e della documentazione richiesta entro i termini previsti verrà applicato il pagamento dell’intera quota alberghiera/sociale”;
- delle note allegate a detta nota prot. n.-OMISSIS-del 17.09.2019: 1) nota prot. n. -OMISSIS-del 23.102018 che recava in allegato l’ “autocertificazione”, richiesta dal detto Regolamento quale conditio sine qua non per la definizione della quota di compartecipazione; 2) nota prot. n. -OMISSIS- del 11.01.2019 che riportava l’importo determinato, in applicazione del detto Regolamento, in “€ 74,75/die”;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 26.09.2019, ricevuta il 02.10.2019, con la quale l’A-OMISSIS- rigettava di fatto l’istanza di compartecipazione alla retta inoltrata nuovamente dal ricorrente in data 12.09.2019, comunicando che la “quota di compartecipazione” va calcolata in applicazione del “Regolamento Servizi Residenziali Azienda -OMISSIS-” “sulla base delle disponibilità del patrimonio reddituale e mobiliare” della disabile, previa presentazione dell’“autocertificazione” pena la “corresponsione dell’intera quota alberghiera”;
- del modulo predisposto dall’AULSS avente ad oggetto la “dichiarazione sostitutiva di certificazioni al fine della definizione della quota di compartecipazione” ricevuto in data 17.09.2019;
- del modulo predisposto dall’AULSS avente ad oggetto la “dichiarazione sostitutiva di certificazioni al fine della definizione della quota di compartecipazione” ricevuto in data 02.10.2019;
- del nuovo “Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS-, ora Distretto Ovest-OMISSIS- nella seduta del 25.02.2015 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19.05.2015;
- della delibera in data 25.02.2015 con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS- ha approvato detto nuovo Regolamento;
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19.05.2015;
- del precedente “Regolamento di accesso ai servizi residenziali per persone disabili Azienda -OMISSIS-e Comuni afferenti” approvato il 15.12.2011 dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS-, ora Distretto Ovest-OMISSIS-, recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 30.12.2011 (atto non noto né reperito);
- della delibera con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS- ha approvato detto precedente Regolamento (atto non noto né reperito);
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 30.12.2011 (atto non noto né reperito);
- nonché in parte qua, quale atto presupposto, del verbale di UVMD in data 20.07.2018;
- nonché in parte qua, quale atto presupposto, della D.G.R. Veneto n. -OMISSIS- del 22.06.2010 che ha determinato gli importi della “quota di rilievo sanitario per persone con disabilità”;
- e, per quanto occorrer possa quali atti presupposto, delle DGR nn. 84/2007, 3972/2002, 2884/03, 4589/2007 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS-
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d’incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi malati invalidi non autosufficienti 100%.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2020:
- della nota prot. n. -OMISSIS- in data 15.01.2020 nella quale l’AULSS “in applicazione del “Regolamento Accesso ai servizi residenziali per persone disabili” approvato in Conferenza dei Sindaci Azienda ex -OMISSIS- nella seduta del 25.02.2015 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19 maggio 2015” determinava la “compartecipazione mensile per l’anno 2020” a carico della stessa nell’importo di “€ 1.853,37;
- del nuovo “Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS-, ora Distretto Ovest-OMISSIS- nella seduta del 25.02.2015 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19.05.2015;
- della delibera in data 25.02.2015 con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS- ha approvato detto nuovo Regolamento;
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19.05.2015;
- del precedente “Regolamento di accesso ai servizi residenziali per persone disabili Azienda -OMISSIS-e Comuni afferenti” approvato il 15.12.2011 dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS-, ora Distretto Ovest-OMISSIS-, recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 30.12.2011 (atto non noto né reperito);
- della delibera con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS- ha approvato detto precedente Regolamento (atto non noto né reperito);
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 30.12.2011 (atto non noto né reperito);
- nonché in parte qua, quale atto presupposto, del verbale di UVMD in data 20.07.2018;
- nonché in parte qua, quale atto presupposto, della D.G.R. Veneto n. -OMISSIS- del 22.06.2010 che ha determinato gli importi della “quota di rilievo sanitario per persone con disabilità”;
- e, per quanto occorrer possa quali atti presupposto, delle DGR nn. 84/2007, 3972/2002, 4589/2007, 2884/03, 2621/2012, 2960/2012, 1804/2014, 244/2015 e dei Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 216 del 18.12.2014 e n. 18 del 22.01.2015 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS-
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d’incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi malati invalidi non autosufficienti 100%.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss -OMISSIS-, della Regione Veneto e della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda Ulss -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, la sig.ra -OMISSIS-, disabile grave non autosufficiente, ha impugnato, tramite il tutore, la nota, meglio indicata in epigrafe, con cui la -OMISSIS- le ha comunicato di dover “determinare a carico dell’assistita la quota di compartecipazione” alla retta c.d. alberghiera di residenzialità nella struttura in cui è accolta “nel suo importo totale pari a € 74,75/die”, in applicazione del Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili”, in quanto la ricorrente non aveva prodotto i dati richiesti con il modello di autocertificazione previsto dal Regolamento (che non prevede l’utilizzo del modello ISEE) e, unitamente a questa, ha impugnato i relativi atti presupposti e, in particolare, in parte qua , il “Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili”, la delibera, in data 25 febbraio 2015, con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS- lo ha approvato e la delibera del direttore generale della ULSS n.209 del 2015 che l’ha recepito, il verbale di UVMD in data 20 luglio 2018, e, in parte qua , la delibera di Giunta della Regione Veneto n. -OMISSIS- del 22 giugno 2010, che ha determinato gli importi della “quota di rilievo sanitario per persone con disabilità”, e le ulteriori delibere regionali, meglio indicate in epigrafe, relative alla compartecipazione al costo del servizio fruito dalla ricorrente presso la Comunità Alloggio in cui è accolta.
2. Nel ricorso si espone, in sintesi, quanto segue:
- la ricorrente è disabile grave invalida non autosufficiente 100% in quanto affetta da “-OMISSIS-con conseguenti controlli periodici da parte del servizio salute mentale, visite specialistiche psichiatriche, terapia farmacologica mediante somministrazione di neurolettici, benzodiazepine ed antiepilettici, monitoraggio periodico parametri vitali (esami ematochimici, ecg, ecc.);
- è stata riconosciuta persona con handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92 e “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)”;
- è stata inserita, tramite i servizi socio-sanitari locali, nella Comunità Alloggio “-OMISSIS- con autorizzazione della ULSS a partire dal 1° marzo 2018;
- usufruisce, dal 1° ottobre 1996, del 20% della pensione di reversibilità del padre, pari all’importo annuo netto di € 10.567,00, e usufruisce di una pensione categoria IN n. 03843899 per l’importo mensile lordo di circa € 800,00 (doc. 17, 18 e 19 in atti deposito ricorrente);
- la ricorrente è comproprietaria (con la madre e la sorella) per 1/6 della casa di residenza sita in -OMISSIS-, dove rientra nelle festività e nei fine settimana, e sostiene in proprio le “spese personali”, e, in particolare, nel 2018 ha sostenuto € 8.087,00 per spese ( di cui € 630,00 per spese sanitarie, € 369,00 per “spese vitto, abbigliamento e cura della persona”, € 378,00 per “istruzione, corsi e tempo libero”, € 1.225,00 per “trasporti”, € 425,00 quale quota parte di 1/6 per la manutenzione del giardino della casa di residenza, € 803,00 per spese domestiche, € 787,00 per imposte, tasse e spese bancarie oltre ad altre spese pari a € 3.470,00, come indicate nel rendiconto 2018 approvato dal Giudice tutelare, doc. 21); e nel 2019 ha sostenuto, fino al 15 ottobre 2019, € 4.542,00 per spese personali di cui: € 370,00 per spese sanitarie, € 382,00 per “spese vitto, abbigliamento e cura della persona”, € 551,00 per “istruzione, corsi e tempo libero”, € 700,00 per “trasporti”, € 200,00 quale quota parte di 1/6 per la manutenzione del giardino della casa di residenza, € 813,00 per spese domestiche, € 261,00 per imposte, tasse e spese bancarie oltre ad altre spese, doc. 31 in atti deposito ricorrente);
- nell’UVMD del 20 luglio 2018 è stato aggiornato il profilo di gravità della scheda S.Va.M.Di (“profilo di gravità=6,03”), assegnando alla ricorrente il “primo livello assistenziale” previsto per i disabili e, pertanto, la “quota sanitaria di € 56,00” a partire dal 1° agosto 2018;
- ad esito dell’istruttoria sulla richiesta di compartecipazione formulata dal tutore, che ha presentato l’ISEE 2019 della ricorrente, per un importo, come da ultima attestazione rilasciata dall’INPS in data 20 giugno 2019, per l’importo di € “20.802,27”, la ULSS con nota del 6 settembre 2019 le ha comunicato di dover “determinare a carico dell’assistita la quota di compartecipazione” alla retta c.d. alberghiera di residenzialità nella struttura in cui è accolta “nel suo importo totale pari a € 74,75/die”, in applicazione del Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili”, in quanto la ricorrente non aveva prodotto i dati richiesti con il modello di autocertificazione previsto dal Regolamento, che non prevede l’utilizzo del modello ISEE.
3. Tanto premesso, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto della ULSS di determinazione della quota giornaliera a suo carico nella misura sopra indicata per l’anno 2019, nonché degli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile .
Con tale motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili, in quanto non considererebbe in alcun modo l’ISEE nel calcolo della compartecipazione alla retta di residenzialità. Nel calcolo delle disponibilità economiche, infatti, verrebbero conteggiate tutte le risorse del disabile (redditi ai fini Iperf e redditi esenti) e, quanto al “patrimonio mobiliare” ed al “patrimonio immobiliare”, verrebbero previste franchigie che non troverebbero alcun fondamento normativo. Inoltre, oscuro e di difficile comprensione nell’applicazione concreta sarebbe il “conteggio” della “disponibilità mensile del patrimonio mobiliare” che prevede “una compartecipazione calcolata sui futuri 10 anni (n. 120 rate)”. Quanto al patrimonio immobiliare, non è, inoltre dato sapere se l’“approfondimento da parte dell’Esecutivo e della Conferenza dei Sindaci nel corso dell’anno 2015” sia o meno avvenuto. Viene, inoltre, prevista una scomposizione in una “quota calcolata annualmente e relativa ai redditi personali” ed una “quota decennale relativa alla disponibilità mobiliare”. L’art. 4 prevederebbe, inoltre, che il disabile partecipi “fino all’intera copertura della quota” di rilievo sociale, determinata quale “differenza tra la retta complessiva e la quota di rilievo sanitario”, l’art. 6 del Regolamento richiamerebbe un “modulo di autocertificazione per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente”, diverso dalla DSU prevista dal dpcm 159/2013 per la raccolta dei dati al fine della determinazione dell’ISEE. Parimenti prescinderebbe dall’ISEE il modello di “dichiarazione sostitutiva di certificazioni” inviato alla ricorrente, che richiede l’inserimento dei sussidi esenti (Pensione di invalidità ed accompagnatoria), dell’intero importo della pensione di reversibilità, dell’intero importo del valore del patrimonio mobiliare (peraltro non al 31 dicembre ma al 30 giugno).
II) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria .
Il Regolamento impugnato prevede (art. 6) tra le “modalità di calcolo della compartecipazione” il conteggio anche di “Pensioni, ... sussidi assegni ... somme e indennità varie esenti IRPEF” e dei “Redditi esenti IPEF (assegno mensile – indennità di accompagnamento – altre pensioni esenti)”. La “dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della definizione della quota di compartecipazione” (doc. 4 e 5) include, quindi, tra le “entrate” la “pensione invalido civile totale” e l’ “indennità di accompagnamento”. Tutto ciò in violazione della disciplina ISEE, che invece ha escluso tali indennità dai redditi rilevanti ai fini ISEE. Conteggiare in toto detti sussidi costituirebbe una grave violazione delle “norme di legge – e prima ancora costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali” e, di fatto, equivarrebbe ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura, considerate anche le spese personali che la ricorrente comunque sostiene in proprio;
III) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3, 23, 53 e 117, co. 2 lett. m), Cost. SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria.
Quanto, poi, alla pretesa di conteggiare in toto invalidità civile e accompagnatoria, la ricorrente evidenzia che la violazione del DPCM 159/2013 in materia di ISEE rileverebbe anche sotto un ulteriore profilo: gli importi relativi alla “pensione di invalidità” ed “indennità di accompagnamento” erogati alla ricorrente concorrono alla formazione del “patrimonio mobiliare” considerato nell’ISEE e sarebbe, pertanto, irragionevole pretendere di “conteggiare” in toto detta pensione IN al di fuori dell’ISEE ed indipendentemente dallo stesso.
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; L.R.Veneto 22/1989 art. 7; ECCESSO DI POTERE: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza della persona disabile, travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto.
Il Regolamento impugnato sarebbe illegittimo anche laddove (art. 6) prevede, in modo del tutto astratto ed avulso dalle concrete esigenze dei disabile, che venga lasciata allo stesso “la cifra di € 150.00 per le spese personali”, senza tener conto, invece, della concreta situazione di fatto e delle esigenze personali della singola persona disabile. Peraltro l’AULSS con i provvedimenti impugnati porrebbe a carico della ricorrente una retta annua totale pari ad € 27.283,75 (€ 74,75 x 365 giorni), ben superiore non solo all’unico reddito (pari al 20% della pensione di reversibilità del padre, per l’importo annuo netto di € 10.567,00) ma, altresì, alla somma dello stesso e della pensione IN pari all’importo annuo di € 9.586,80 lordi (798,90 x 12) nel 2018 e di € 9.642,00 (803,50 x 12) nel 2019 (oltre alla tredicesima), per cui nulla resterebbe alla ricorrente per fare fronte alle spese personali;
V) VIOLAZIONE DI LEGGE art. 7 e 10 bis L. 241/90; art. 97 Cost.; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; SVIAMENTO: VIOLAZIONE principi di trasparenza, buona amministrazione e partecipazione; carenza di motivazione; difetto di istruttoria, omessa comunicazione di avvio del procedimento; travisamento e/o insussistenza dei presupposti di fatto.
Con tale motivo la ricorrente lamenta che la ULSS non avrebbe previamente comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento delle richieste da lei formulate, come dovuto ex artt. 7 e 10 bis L. 241/90 e avrebbe provveduto d’ufficio a determinare la quota di compartecipazione nell’importo di “74,75/die” senza alcun coinvolgimento della ricorrente, anche in violazione della della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce alle persone disabili la necessità di “essere coinvolte direttamente nei processi decisionali ... che li riguardano direttamente” (Preambolo lett o).
VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 1, co. 2, e art. 18 L. 241/90; art. 3, 97 Cost.; DPCM 159/2013; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; SVIAMENTO: VIOLAZIONE principi di buona amministrazione e partecipazione; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; travisamento e/o insussistenza dei presupposti di fatto; irragionevolezza manifesta.
La ULSS sarebbe stata già in possesso (direttamente o indirettamente) dei dati indicati nell’art. 6 del Regolamento nonché di quelli richiesti nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, potendoli ricavare dall’attestazione ISEE presentata e dall’ulteriore documentazione fornita con riferimento anche ai rendiconti al Giudice Tutelare e, comunque, ove ritenuto necessario, avrebbe potuto effettuare direttamente controlli per accertare la veridicità degli stessi, ma nonostante ciò avrebbe illegittimamente imposto alla ricorrente di compilare una “dichiarazione sostitutiva di certificazioni” contenente dati già in possesso della P.A., pena l’accollo dell’”intera quota alberghiera/sociale” in violazione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Per cui, illegittimo sarebbe l’accollo della retta nell’ “importo totale pari a € 74,75/die” quale mera conseguenza della (pretesa) mancata compilazione di detto modulo.
VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3, 23, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; Carta europea dei diritti fondamentali; D.P.C.M. 159/2013; art. 6, co. 4 e art. 25 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: difetto di motivazione, illogicità e perplessità manifeste; sviamento; carenza di potere; travisamento e/o insussistenza dei presupposti di fatto; violazione principio di non discriminazione e di indipendenza della persona disabile.
Quanto alla “dichiarazione sostitutiva di certificazioni” richiesta, si lamenta che con tale dichiarazione vengono richiesti dati ulteriori rispetto alla mera “dichiarazione dei redditi” e si chiede di inserire voci che non riguardano l’anno precedente, come invece disposto dall’art.6 del Regolamento in questione; per il patrimonio mobiliare, poi, si richiederebbe il “valore” “al 30/06/2018” ed al “30/06/2019” e non al 31 dicembre. In ogni caso, costringere il disabile - pena l’applicazione dell’intera retta - a consegnare un modulo che richiede dati che al di fuori del contesto normativo vigente, integrerebbe una violazione dei principi di tutela e di non discriminazione dei disabili, fissati sia al livello costituzionale e di legislazione nazionale, sia al livello europeo e internazionale;
VIII) INCOMPETENZA; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento presupposti di diritto; VIOLAZIONE DI LEGGE: DPCM 159/2013, artt. 2, 14 e 10; L. 26 maggio 2016 n. 89, art. 2 sexies; art. 32, 38, 117 co. 2, lett. m) Cost.
Il regolamento impugnato, in vigore dal 1°gennaio 2015, sarebbe ormai illegittimo per contrarietà alla disciplina sull’ISEE. Illegittimi sarebbero, quindi, i provvedimenti applicativi impugnati nella misura in cui, afferma la ricorrente “in totale carenza di potere, pretendono – invocando detto “Regolamento” - di ignorare del tutto detta normativa statale, già operante a livello locale”.
IX) motivo di pertinenza della REGIONE VENETO oltre che dell’ULSS: VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3, 32 e 117 lett m) Cost.; L. 328/2000; art. 54 L 289/2002, D.Lgs. 502/1992, art. 1 L. 833/1978, tab. 1 D.P.C.M. 14.2.2001; DPCM 12.01.2017; ECCESSO DI POTERE: incompetenza; sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; violazione principi di personalizzazione, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità .
La ricorrente lamenta che la ULSS (in quanto delegata dal Comune) avrebbe dovuto verificare (con la necessaria partecipazione della ricorrente) e richiedere il rispetto da parte della Regione della corretta ripartizione delle prestazioni socio-sanitarie erogate alla ricorrente, previsto dalla normativa in materia di LEA, evitando così di scaricare su di lei oneri di natura sanitaria. La ricorrente deduce, infatti, che in considerazione della condizione di grave disabilità della ricorrente e del riconoscimento nei suoi confronti del livello più alto di intensità assistenziale ( I livello), andava applicato il criterio di riparto del 70 % a carico del Servizio sanitario e del 30% a carico dell’utente o del Comune, riconosciuto dal DPCM 29 novembre 2001, allegato 1C, e confermato dal DPCM 12 gennaio 2017, art. 34, comma 2 secondo periodo, secondo cui, per i disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare, i costi dei trattamenti residenziali graverebbero sul Servizio sanitario per una quota pari al 70 % della tariffa. Sarebbe l’ente locale (nel caso, l’ULSS al quale i Comuni – come previsto nel Regolamento - hanno conferito delega nella gestione delle quote di compartecipazione de quibus) che dovrebbe garantire il servizio al cittadino; salvo poi agire nei confronti degli altri soggetti onerati, per l’eventuale recupero delle somme necessarie al pagamento del servizio, che non possono essere, invece, scaricate sull’utente o sulla famiglia.
Sarebbe, dunque, illegittimo il Regolamento impugnato nelle parti in cui richiama (e limita) la quota di rilievo sanitario a quanto stabilito dalla Regione Veneto in un importo che non rispetta detta proporzione 70% SSN-30% Comune e/o utente. Inoltre, si chiede l’annullamento delle DGR nn. 84/2007, 3972/2002, 2884/03, 4589/2007 (richiamate nel Regolamento impugnato) nonché la DGR n. -OMISSIS-/2010, in quanto, pretendendo di “limitare” l’accollo della prestazione sanitaria al SSN alla “quota” determinata dalla Regione ogni anno sarebbero violative della normativa nazionale soprarichiamata in materia di LEA. Analogo vizio inficerebbe l’UVMD del 20 luglio 2018, che limiterebbe la quota sanitaria all’importo fissato dalla Regione in € 56,00.
X) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, artt. 2 e 6 DPCM 159/2013, art. 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001, art 54 L. 289/2002, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; ECCESSO DI POTERE: violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità.
La pretesa di imporre alla ricorrente “il pagamento dell’intera quota alberghiera” e ciò sulla base della pretesa mancata presentazione del “modulo” previsto sarebbe, altresì, illegittima in quanto comporterebbe, di fatto, l’esonero del Comune (nella fattispecie rappresentato dalla ULSS giusta delega, come previsto nel Regolamento) dall’esercizio dei propri compiti istituzionali nella delicata materia de qua, assegnatagli dalla L. 328/2000;
XI) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione principio accomodamento ragionevole, di non discriminazione, di proporzionalità; sviamento; illogicità manifesta.
La retta annuale imposta alla ricorrente, pari ad € 27.283,75 (€ 74,75 x 365 giorni), sarebbe superiore non solo all’unico reddito (pensione di reversibilità dell’importo annuo netto di € 10.567,00) ma, altresì, alla somma dello stesso e della pensione IN (€ 9.642,00, 803 nel 2019, oltre alla tredicesima mensilità), senza considerare l’importo delle spese personali che la ricorrente deve affrontare, con conseguente violazione del principio di “accomodamento ragionevole” e di non discriminazione del soggetto disabile.
4. Con ordinanza n-OMISSIS-del 5 dicembre 2019, il Collegio ha disposto la sospensione dei soli atti della -OMISSIS- di determinazione della quota di residenzialità a carico della ricorrente nella misura contestata e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione alla data del 21 ottobre 2020.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 maggio 2020, la ricorrente ha impugnato l’atto, prot. n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020, con la quale la ULSS “in applicazione del Regolamento di Accesso ai servizi residenziali per persone disabili”, approvato in Conferenza dei Sindaci Azienda ex -OMISSIS- nella seduta del 25/02/2015 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19 maggio 2015”, per l’accoglienza residenziale della disabile determinava la “compartecipazione mensile per l’anno 2020” a carico della ricorrente nell’importo di “€ 1.853,37”, nonché gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, tra cui il Regolamento di accesso ai servizi residenziali per persone disabili, il verbale di UVMD in data 20.07.2018 e la D.G.R. Veneto n. -OMISSIS- del 22.06.2010 che ha determinato gli importi della “quota di rilievo sanitario per persone con disabilità” e altre delibere regionali, tra cui anche quelle depositate dalla Regione in sede di ricorso principale.
6. La ricorrente, nel ricorso per motivi aggiunti, ribadisce quanto già esposto in fatto nel ricorso introduttivo ed espone inoltre che:
- nelle more del giudizio, con nota prot. n. -OMISSIS- in data 15 gennaio 2020 ad oggetto “compartecipazione spesa alberghiera/sociale anno 2020”, la ULSS ha comunicato di aver determinato “sulla base dell’autocertificazione”, “in applicazione del “Regolamento Accesso ai servizi residenziali per persone disabili” approvato in Conferenza dei Sindaci Azienda ex -OMISSIS- nella seduta del 25/02/2015 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 19 maggio 2015” la “compartecipazione mensile per l’anno 2020” a carico della ricorrente nell’importo di “€ 1.853,37” (€ 22.240,44 annui);
- ottenuto dall’INPS l’ISEE 2020, il tutore, in data 26 febbraio 2020, ha chiesto il calcolo della compartecipazione alla retta per l’anno 2020 “nel rispetto del DPCM 159/2013” nonché “ai sensi e per gli effetti della normativa in materia (D.Lgs. 502/92, dpcm 14.02.2001 e 29.11.2001, dpcm 159/2013, L. 328/2000, L. 328/2000, L.R. Veneto 5/1996 art. 13 bis)”, allegando all’uopo detta attestazione ISEE 2020 “unitamente al rendiconto depositato in data 18.02.2020 attestante le spese personali sostenute nel 2019” ma non ha avuto ulteriori riscontri dalla ULSS;
- la ricorrente nel 2019 ha sostenuto (oltre ad € 13.307,00 per la retta de qua) € 10.003,00 per spese di cui: € 557,00 per spese sanitarie, € 623,00 per “spese vitto, abbigliamento e cura della persona”, € 630,00 per “istruzione, corsi e tempo libero”, € 900,00 per “trasporti”, € 390,00 quale quota parte di 1/6 per la manutenzione del giardino della casa di residenza, € 1.151,00 per spese domestiche, € 798,00 per imposte, tasse e spese bancarie oltre ad altre spese pari a € 4.954,00, come indicate nel rendiconto 2019 approvato dal Giudice tutelare in data 26.02.2020 (doc. 51-52 in atti deposito ricorrente).
7. Tanto premesso, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile.
Con tale motivo si ripropongono sostanzialmente contro il Regolamento e l’atto che ne fa applicazione le censure già proposte con il primo motivo del ricorso introduttivo, cui per brevità si rimanda.
II) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria.
Con tale motivo si ripropongono sostanzialmente contro il Regolamento e l’atto che ne fa applicazione le censure già proposte con il secondo motivo del ricorso introduttivo, cui per brevità si rimanda.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3, 23, 53 e 117, co. 2 lett. m), Cost. SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria .
Con tale motivo si ripropongono sostanzialmente contro il Regolamento e l’atto che ne fa applicazione le censure già proposte con il terzo motivo del ricorso introduttivo, cui per brevità si rimanda.
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; L.R.Veneto 22/1989 art. 7; ECCESSO DI POTERE: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza della persona disabile, travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto.
Con tale motivo si ripropongono sostanzialmente contro il Regolamento e l’atto che ne fa applicazione le censure già proposte con il quarto motivo del ricorso introduttivo, cui per brevità si rimanda.
V) VIOLAZIONE DI LEGGE art 7 e 10 bis L. 241/90; art. 97 Cost.; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; SVIAMENTO: VIOLAZIONE principi di trasparenza, buona amministrazione e partecipazione; carenza di motivazione; difetto di istruttoria, omessa comunicazione di avvio del procedimento; travisamento e/o insussistenza dei presupposti di fatto; contraddittorietà.
La ricorrente lamenta che la ULSS con la nota prot. n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020 impugnata avrebbe determinato la compartecipazione dovuta “per l’anno 2020” d’ufficio, senza alcuna previa comunicazione e senza alcun coinvolgimento della ricorrente, non consentendole la necessaria partecipazione procedimentale, in virtù della quale, invece, avrebbe potuto presentare l’ISEE del 2020 prima dell’adozione dell’atto in questione e verificare il rispetto della proporzione ex lege e l’importo della quota sociale, alla luce dell’ISEE e delle spese personali in concreto sostenute dalla ricorrente.
VI) VIOLAZIONE DI LEGGE art. 3 L. 241/90; art. 97 Cost.; DPCM 159/2013; L. 58/2019; D.Lgs. 147/2017; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; SVIAMENTO: VIOLAZIONE principi di trasparenza, buona amministrazione; motivazione carente e/o insufficiente; difetto di istruttoria; travisamento e/o insussistenza dei presupposti di fatto; contraddittorietà; irragionevolezza manifesta.
La nota impugnata sarebbe affetta da vizio di motivazione, dal momento che, sulla base di quanto in essa esposto, non si comprenderebbe sulla base di quali criteri e calcoli la ULSS abbia potuto provvedere alla determinazione della “compartecipazione” per l’ “anno 2020”. La nota impugnata richiamerebbe genericamente una “autocertificazione” non meglio precisata e generici “accertamenti amministrativi”. Peraltro, lo stesso “Regolamento” prevederebbe che detto calcolo avvenga sulla base della “dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente” ma nel 2020 la ricorrente non aveva ancora presentato la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2019. Per cui sarebbe evidente anche la contraddittorietà del provvedimento impugnato.
L’art. 6 del Regolamento prevede, inoltre, che “per il conteggio della valutazione della capacità economica vengono presi in esame”: i “redditi a fini IRPEF”, i “Redditi esenti IRPEF”, alla somma degli stessi si aggiungono il “valore del Patrimonio Mobiliare” ed il “20% del valore ai fini IMU degli immobili”, e quanto sopra sarebbe stato in possesso dell’ULSS in data successiva al 15 gennaio 2020, quando invece ha adottato la determinazione relativa alla compartecipazione per il 2020, per cui la ULSS non sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi istruttori necessari a determinare in modo corretto la compartecipazione dovuta per l’anno 2020.
Inoltre, la ricorrente deduce che il testo dell’art. 10, comma 4, D.Lgs. 147/2017, come modificato dall’art. 7 L. 58/2019, prevede che: “4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”.
In definitiva, l’accollo alla ricorrente della retta nell’importo “mensile per l’anno 2020” di “€ 1.853,37” sarebbe illegittimo in quanto si baserebbe su calcoli, criteri e parametri oscuri, privi di giustificazione, irragionevoli e non conformi alla normativa nazionale in materia di ISEE.
VII) INCOMPETENZA; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento presupposti di diritto; VIOLAZIONE DI LEGGE: DPCM 159/2013, artt. 2, 14 e 10; L. 26 maggio 2016 n. 89, art. 2 sexies; art. 32, 38, 117 co. 2, lett. m) Cost..
Con tale motivo si ripropongono sostanzialmente contro il Regolamento e l’atto che ne fa applicazione le censure già proposte con l’ottavo motivo del ricorso introduttivo, cui per brevità si rimanda.
VIII) (di pertinenza della REGIONE VENETO oltre che della ULSS): VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3, 32 e 117 lett m) Cost.; L. 328/2000; art. 54 L 289/2002, D.Lgs. 502/1992, art. 1 L. 833/1978, tab. 1 D.P.C.M. 14.2.2001; DPCM 12.01.2017; ECCESSO DI POTERE: incompetenza; sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e/o insussistenza dei fatti, disparità di trattamento; palese illogicità ed irragionevolezza della valutazione; violazione principi di personalizzazione, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità.
Con tale motivo si ripropongono, in sostanza, le censure relative al mancato rispetto del riparto degli oneri tra sanità e assistenza nella misura rispettivamente del 70% e 30%, che invece la ricorrente sostiene le andavano riconosciute in considerazione della grave disabilità da cui è affetta e delle prestazioni socio sanitarie di cui gode, tenuto conto che le è stato riconosciuto, in sede di valutazione multidisciplinare, il più alto livello di assistenza (primo livello) che, però, in base alle delibere della regione Veneto consente di ottener una quota sanitaria di 56 euro al giorno che, raffrontata all’entità totale della retta, non consente il rispetto del riparto previsto. La ricorrente deduce, quindi, che al fine della determinazione della “compartecipazione” “anno 2020” la ULSS avrebbe dovuto verificare (con la necessaria partecipazione della ricorrente) e richiedere il rispetto da parte della Regione della corretta ripartizione delle prestazioni socio-sanitarie erogate alla ricorrente, come definita dal DPCM 14 febbraio 2001 e confermata dal DPCM 2017 sui LEA, evitando così di scaricare sulla ricorrente oneri di natura sanitaria. Si deduce, quindi, l’illegittimità del “sistema” elaborato dalla Regione Veneto che, a partire dalla DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002 e, successivamente, con le DGR 4589 del 28 dicembre 2007, n. -OMISSIS- del 22 giugno 2010, n. 2621 del 18 dicembre 2012, n. 2960 del 28 dicembre 2012, n. 40 del 21 gennaio 2013, n. 1804 del 6 ottobre 2014 e con i successivi decreti del Direttore Generale dell’area Sanità e Sociale nn. 216 del 18 dicembre 2014 e n. 18 del 22 gennaio 2015, non consentirebbe il rispetto dell’accollo del 70% al SSN per la maggiore parte dei soggetti “disabili gravi”. La ULSS avrebbe, quindi, dovuto rilevare – già in seno all’UVMD- che la situazione di grave disabilità della ricorrente doveva comportare l’applicazione del criterio di riparto 70% SSN e 30% Comune e/o utente. E anche il Regolamento impugnato sarebbe illegittimo, nelle parti in cui richiama (e limita) la quota di rilievo sanitario a quanto stabilito dalla Regione Veneto in un importo che non rispetterebbe detta proporzione 70% SSN-30% Comune e/o utente.
IX) (indicato erroneamente come VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione del principio di accomodamento ragionevole, di non discriminazione, di proporzionalità; sviamento; illogicità manifesta.
La ULSS con il provvedimento impugnato pone a carico della ricorrente una retta annua totale pari ad € 22.240,44 (“€ 1.853,37” x 12) che sarebbe superiore non solo all’unico reddito (pensione di reversibilità del padre per l’importo annuo netto di € 10.567,00) ma, altresì, alla somma dello stesso e della pensione IN, € 9.685,20 nel 2020 (807,10 x 12), oltre alla tredicesima, senza considerare l’importo delle spese personali che la ricorrente deve affrontare, con conseguente violazione del principio di “accomodamento ragionevole” e di non discriminazione del soggetto disabile.
8. Con ordinanza n. 271 del 21 maggio 2020, il Collegio ha disposto la sospensione dell’ulteriore atto della -OMISSIS- di determinazione per il 2020 della quota di residenzialità a carico della ricorrente, nella misura contestata con il ricorso per motivi aggiunti, e ha confermato l’udienza pubblica di trattazione alla data del 21 ottobre 2020.
9. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS- che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, con riferimento alle censure con cui si contesta il mancato rispetto del riparto degli oneri tra sanità e assistenza, e l’inammissibilità del ricorso per “indeterminata configurazione dell’interesse concreto” e ha contrastato nel merito le avverse pretese.
10. Si è costituita in giudizio la Conferenza dei Sindaci della -OMISSIS- che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in riferimento alle censure con cui si contesta il mancato rispetto del riparto degli oneri tra sanità e sociale nella misura rispettivamente del 70% e del 30% e, comunque, l’inammissibilità per tardività dell’impugnativa del verbale dell’UVMD, e ha contrastato analiticamente le avverse pretese.
11. La Conferenza dei Sindaci della -OMISSIS- ha, inoltre, chiesto di sollevare, in via pregiudiziale, ove non sia possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-sexies del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla l. 26 maggio 2016, n. 89, per difetto di copertura finanziaria in violazione degli artt. 81, comma 3 e 119, comma 5, Cost., nonché per lesione delle competenza legislative e amministrative delle Regioni e dei Comuni, in violazione degli artt. 117, comma 3 e 118 Cost., con pregiudizio del sistema socio-sanitario locale nel suo insieme, in violazione degli artt. 3, 32 e 38 Cost.; nonché dell’art. 33 l.r. n. 1/2004 e degli artt. 2 e 6, l.r. n. 30/2009, per contrasto con il novellato DPCM n. 159/2013, da assumere a parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 2, lett. m, Cost..
12. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, rimettendo al Collegio la questione relativa alla giurisdizione, eccependo l’inammissibilità del gravame perché i provvedimenti regionali presupposti sarebbero ormai definitivi, non essendo stati impugnati tempestivamente, e contrastando nel merito le avverse pretese.
13. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.
14. All’udienza del 21 ottobre 2020, tenutasi da remoto tramite collegamento in videconferenza con la partecipazione dei difensori, il Presidente, su istanza concorde delle parti, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza del 10 febbraio 2021.
15. In vista dell’udienza del 10 febbraio 2010, la Conferenza dei Sindaci della -OMISSIS- ha depositato documentazione e memoria, insistendo, tra l’altro, perché vengano sollevate le questioni di costituzionalità prospettate, cui ha replicato la ricorrente. Le parti hanno depositato, inoltre, apposite note di udienza.
16. All’udienza del 10 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 25 del decreto legge n. n. 137 del 2020.
DIRITTO
1. In primis, diversamente da quanto eccepito, si ritiene che sull’intera controversia sussista la giurisdizione di questo giudice amministrativo in quanto nella stessa non vengono in rilievo posizioni diritto soggettivo nell’ambito di una specifica e puntuale regolazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo, bensì viene in rilievo il complesso quadro regolamentare relativo al concorso del privato, del servizio sanitario regionale e del Comune di residenza in ordine al pagamento delle prestazioni assistenziali e sanitarie a favore della ricorrente, che ha comportato l’adozione di determinazioni dei soggetti pubblici coinvolti, che sono frutto di valutazioni di carattere tecnico-amministrativo ed espressione dell’esercizio di un potere amministrativo e non paritetico, la cui verifica di legittimità spetta al giudice amministrativo. Si discute, infatti, delle determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’an e al quantum di contribuzione alla retta di residenzialità della ricorrente, disabile grave dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% , accolta in una Comunità Alloggio per disabili, previa valutazione multidimensionale da parte della competente Unità della ULSS che ha autorizzato l’inserimento della ricorrente nella struttura, accollandosi, a decorrere dal 1° agosto 2018, la quota di residenzialità di rilievo sanitario di 56 euro al giorno, sulla base di quanto disposto dalla disciplina regionale in materia, oggetto di impugnativa: atti che involgono valutazioni di carattere discrezionale e sono frutto dell’esercizio di un potere amministrativo nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione, la cui verifica di legittimità spetta a questo giudice amministrativo, a maggior ragione quando sono impugnati, come nel caso di specie, anche atti presupposti di carattere regolamentare e generale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1676 del 2014; n. 339 del 2015; n. 2961 del 2018; Tar Marche, sent. n. 20 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 1051 del 2017; Tar Salerno, sent. n.594 del 2014).
2. Quanto, poi, all’eccezione sollevata dalla ULSS di inammissibilità del ricorso per “indeterminata configurazione dell’interesse concreto” con riferimento al ricorso introduttivo in quanto “non avendo la ricorrente prodotto all’amministrazione la documentazione reddituale richiesta o comunque avendola prodotta dopo l’atto impugnato, non si potrebbe verificare se e in cosa sarebbe migliorativa della sua situazione”, la stessa non è condivisibile, in quanto appare evidente l’interesse della ricorrente a contestare il provvedimento della ULSS (che opera su delega del Comune) che le ha accollato per l’intero la quota giornaliera della retta c.d. “ alberghiera” per un importo di € 74,75 al giorno ( e per un importo annuale di € 27.283,75), negando, quindi, qualsiasi compartecipazione del Comune, sulla base della mancata presentazione di una autocertificazione, come prevista dal Regolamento presupposto, che non prevede l’utilizzo dell’ISEE, che invece era stato presentato dalla ricorrente all’Amministrazione e che per il 2019 reca un importo di € 20.802,27, ben inferiore alla retta annuale invece accollata alla ricorrente.
4. Passando all’esame delle censure di cui al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti (che per larga parte ripropone le medesime censure sollevate in sede di ricorso introduttivo con riferimento, però, alla determinazione della compartecipazione per l’anno 2020, per cui si esaminano congiuntamente), le stesse sono in parte fondate, secondo quanto segue.
5. Infondate sono le censure con cui si lamenta la “totale carenza di potere” degli atti impugnati nella misura in cui si richiamano al Regolamento presupposto, che non si sarebbe adeguato a quanto previsto dalla normativa in materia di ISEE entro i termini previsti dal legislatore nazionale (DPCM 159/2013, artt. 14 e 10; D.L. 42 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.89 del 2016, art. 2 sexies). I termini in questione, infatti, non sono espressamente qualificati come perentori e, pertanto, non può configurarsi un vizio di “carenza di potere” nel caso di specie, mentre quello che va verificato è, alla luce degli ulteriori motivi di ricorso, se la disciplina dettata dal Regolamento impugnato e gli atti che ne hanno fatto applicazione siano rispettosi della normativa di riferimento in materia di compartecipazione alla retta per l’inserimento nella struttura della ricorrente, disabile non autosufficiente (in tal senso cfr., da ultimo, C.d.S., sent. n. 6926 del 2020).
6. Fondate, secondo quanto segue, sono, invece, le censure, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connesse, con cui, sia in sede di ricorso introduttivo che di ricorso per motivi aggiunti, si deduce l’illegittimità dell’impugnato Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili, per violazione della disciplina nazionale in materia di ISEE e violazione dei principi costituzionali e internazionali in materia di tutela dei disabili, di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonchè l’illegittimità dei provvedimenti di determinazione della retta a carico della ricorrente nella misura contestata, che ne costituiscono applicazione.
7. Si premette, innanzitutto, che, per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sent. n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni ”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, “ l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva ”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “ accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione ”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “ un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti ” (Cons. di Stato, sent. n.3671 del 2018; cfr. anche, con riferimento al regolamento del Comune di Venezia, Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2020).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha concluso che “ Va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013 ” (e, in tal senso, cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1458 del 2019, che ha anche precisato che le indennità esenti, che non possono essere considerate ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, possono concorrere invece a costituire il patrimonio mobiliare, valutabile secondo i criteri individuati dal DPCM di disciplina dell’ISEE; Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2020; Cons. di Stato sent. n. 5684 del 2019 che si è così espresso “ In definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. E’, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune di Salò avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata ”).
Inoltre, anche nella più recente sentenza n. 7850 del 2020, il Consiglio di Stato ha ribadito “ il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell'adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, e precisamente, in violazione della disciplina statale dettata con DPCM 5.12.2013, regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente - di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, e adottato in applicazione dell’art. 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214) ” in quanto l’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, “ testualmente ed inequivocabilmente stabilisce che “L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate… ”.
Ancora, nella predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’ultima precisazione contenuta nel testo dell’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, secondo cui “ E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE ”, quale norma di chiusura, “ sgombra il campo da ogni dubbio in ordine alla non valutabilità della “condizione economica complessiva del nucleo familiare” attraverso criteri diversi dall’ISEE, introdotti da regioni o comuni ”.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha ulteriormente precisato che “ il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE (cfr. Sez. III, n. 6926/2020 cit.). Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa. L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi ” (Cons. di Stato, sent. n. 7850 del 2020 cit.).
8. Tanto premesso, per quanto di interesse in sede del presente giudizio, si rileva che l’impugnato Regolamento “per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS-, all’art.6 “MODALITA’ DI CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE” dispone che:
“ La compartecipazione economica della persona disabile viene conteggiata tramite la valutazione della capacità economica della persona medesima.
Per il conteggio della valutazione della capacità economica vengono presi in esame:
· Tutti redditi a fini IRPEF
· Pensioni, borse di studio, sussidi, assegni, compensi, rendite, somme e indennità varie esenti IRPEF
· Redditi esenti IRPEF (assegno mensile - indennità accompagnamento - altre pensioni esenti).
Alla somma dei redditi sopraindicati si aggiunge:
· Tutto il valore del Patrimonio Mobiliare personale con una franchigia di € -OMISSIS- Al fine del conteggio per la disponibilità mensile del patrimonio Mobiliare si suddivide la somma disponibile prevedendo una compartecipazione calcolata sui futuri 10 anni (n. 120 rate).
· Il 20% del valore ai fini IMU degli immobili di proprietà, dedotta della franchigia di € -OMISSIS-per la casa di abitazione principale (l'applicazione di tale punto per la quota di compartecipazione è subordinato ad approfondimento da parte dell'Esecutivo e della Conferenza dei Sindaci nel corso dell'anno 2015).
La compartecipazione mensile totale così emersa è composta da una quota calcolata annualmente e relativa ai redditi personali, e una quota decennale relativa alla disponibilità Mobiliare.
La contribuzione mensile viene conteggiata dividendo per 12 il valore della compartecipazione emersa, calcolata secondo i criteri sopra indicati, detraendo la cifra di € 150,00 per le spese personali.
Il valore della compartecipazione economica deve essere calcolato annualmente a far data dal 1 Gennaio di ogni anno.
Al fine della determinazione della quota di compartecipazione annuale la direzione UOC Disabilità richiederà alle persone accolte o a proprio rappresentante, entro il mese di settembre di ogni anno, la compilazione del modulo di autocertificazione per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
In caso di mancata presentazione delle autocertificazioni e della documentazione richiesta entro i termini previsti verrà applicato il pagamento dell'intera quota alberghiera/sociale. ”.
Il modello di autocertificazione, la cui compilazione è stata richiesta alla ricorrente, pena il pagamento dell’intera quota alberghiera/sociale, prevede, quindi, che sia dichiarata la percezione di tutte le entrate: “ Pensione invalido civile totale (importo mensile)” ; “ Assegno mensile invalido civile parziale (importo mensile) ”; “ Indennità accompagnamento (importo mensile) ”; “ Pensione di reversibilità (importo netto mensile) ”; “ Altre pensioni o indennità esenti ai fini irpef (es. INAIL) (importo netto mensile) ”; “ Altri proventi mensili netti (gettoni presenza per inserimenti socio- lavorativi, affitto di immobili di proprietà, assegni mensili di mantenimento…)” ; nonché che sia dichiarato il valore del patrimonio mobiliare, così composto: “ Estratto conto C/C bancario/postale - libretto di risparmio bancario/postale intestato (se cointestato dividere l'importo per il numero degli intestatari) ”; “ Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificato di deposito e credito, buoni fruttiferi, azioni ed assimilati ”.
In applicazione del Regolamento impugnato, per l’anno 2019, l’Ufficio competente della ULSS, con nota del 6 settembre 2019, considerato che il tutore della ricorrente dopo “formale richiesta con nota prot. -OMISSIS-del 23/10/2018 e successivi solleciti telefonici e mail non ha prodotto i dati richiesti con il previsto modello di autocertificazione”, ha comunicato di essere “stato costretto a determinare a carico dell'assistita la quota di compartecipazione nel suo importo totale pari a e 74,75/die”, per un importo annuo, quindi, di € 27.283,75, a fronte invece di un ISEE per il 2019 di € 20.802,27, precisando, peraltro, che, in merito al mancato utilizzo del modello ISEE, non “ha potuto far altro che recepire il deliberato della Conferenza dei Sindaci ex -OMISSIS-, ora Distretto 4 ULSS -OMISSIS- che non prevede l'utilizzo del suddetto modello”; mentre per l’anno 2020, sempre in applicazione del Regolamento, con la nota del 15 gennaio 2020 “sulla base dell'autocertificazione da Lei prodotta e sulla base degli accertamenti amministrativi effettuati da questa Az.ULSS -OMISSIS- - Distretto 4 dell'Ovest-OMISSIS-” ha determinato la compartecipazione per l’accoglienza nella struttura in € 1.853,37 mensili, per un importo annuo, quindi, di € 22.240,44, senza aver considerato l’ISEE 2020 della ricorrente, che non era stato ancora presentato.
9. La disciplina della compartecipazione, come disciplinata dall’art. 6 del regolamento impugnato, e di cui gli atti della ULSS di determinazione della quota di compartecipazione a carico della ricorrente costituiscono applicazione, si pone in evidente contrasto con la normativa e gli insegnamenti giurisprudenziali sopra esposti con riferimento alla valenza dell’ISEE in materia di prestazioni sociosanitarie a favore dei disabili, in quanto:
- considera, ai fini della compartecipazione del disabile, integralmente e senza considerare i criteri di calcolo e i parametri stabiliti ai fini del calcolo dell’ISEE, tutte le somme percepite dalla ricorrente, comprese l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, che, invece, sono state normativamente escluse dal calcolo della componente reddituale dell’ISEE e rilevano eventualmente in relazione alla componente del patrimonio mobiliare ma secondo i criteri di calcolo e le franchigie previste dal DPCM n.159 del 2013;
- considera il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’interessata, secondo criteri di calcolo e franchigie che prescindono da quelli previsti, invece, in sede di disciplina ISEE;
- impone all’interessata la necessaria presentazione di una autocertificazione che non è rispettosa della disciplina in materia di ISEE e sanziona la mancata presentazione di tale autocertificazione con l’accollo totale della retta, prescindendo, quindi, del tutto dell’ISEE.
Pertanto, il regolamento della Conferenza dei Sindaci, in parte qua , è illegittimo, e parimenti illegittimi, in via derivata, sono gli atti applicativi impugnati con riferimento alla compartecipazione alla retta della ricorrente per l’anno 2019 e per l’anno 2020.
9. Quanto alla questione di legittimità costituzionale per insufficienza della copertura finanziaria dell’art. 2-sexies del d.l. 42/2016 convertito in legge n. 89/2016, è sufficiente richiamare quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sent. n. 6926 del 2020, in cui pure era stata proposta analoga questione di costituzionalità, che ha evidenziato che nella materia in questione la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata, tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016), e ha sottolineato l’onere della parte di dimostrare l’impossibilità di far fronte all’impegno finanziario conseguente alla prestazione (evidenziando l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale fondate sulla inadeguatezza delle risorse senza puntuali riferimenti a dati analitici relativi alle entrate e alle uscite): onere probatorio non adeguatamente assolto nel caso di specie.
Sulla seconda questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, legge regionale n. 1/2004 e degli artt. 2 e 6, legge regionale n. 30/2009, per contrasto con il DPCM n. 159 del 2013, da assumere a parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., va rilevato, che, nel caso di specie, come di recente confermato dal Consiglio di Stato nella sent. n.6926 del 2020, “ non può trovare applicazione la L.R. Veneto n. 30/2009, la quale reca “disposizioni per la istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” e, in particolare, l’art. 6, in quanto tale articolo disciplina le prestazioni a carico del Fondo e, ai commi 4 e 5, prevede che la Regione con DGR adotti un atto di indirizzo per stabilire i criteri per la compartecipazione alla spesa al fine di assicurare omogeneità di trattamenti nel territorio regionale, ma tale atto di indirizzo a tutt’oggi non risulta ancora adottato” (Cons. Stato, Sez. III, n. 3640/2015) ” e neppure si può ritenere che la disciplina regolamentare impugnata discenda dall’art. 33 della legge regionale n. 1 del 2004.
Per cui, appare priva della necessaria rilevanza la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alle norme regionali sopracitate, non potendosi ritenere che la disciplina delineata dal Regolamento adottato dalla conferenza del Sindaci fosse imposta dalla normativa regionale sopra richiamata (in tal senso cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6926 del 2020).
10. Passando, poi, all’esame delle censure con cui la ricorrente, sia nel ricorso introduttivo che in quello per motivi aggiunti, lamenta l’illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la valutazione in sede di UVMD e le delibere regionali, meglio indicate in epigrafe, relative alla quota di compartecipazione a carico del Servizio sanitario, perché non verrebbe rispettato il riparto degli oneri tra sanità e assistenza, nella misura rispettivamente del 70% e 30% della retta, che, invece, secondo la prospettazione della ricorrente, doveva esserle riconosciuto in considerazione della grave disabilità da cui è affetta e delle prestazioni socio sanitarie di cui gode, si ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività dell’impugnativa sollevata dalla Regione Veneto in considerazione dell’infondatezza delle censure, secondo quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato in caso analogo nella sentenza n.1505 del 2020.
La situazione della ricorrente risulta, infatti, stabilizzata e dall’esame della documentazione prodotta in giudizio non emergono elementi che consentano di ritenere che, diversamente da quanto deciso in sede della competente Unità di Valutazione Multidimensionale, che esprime una valutazione di carattere tecnico-discrezionale censurabile in sede di legittimità solo nel caso di manifesta irragionevolezza e incongruità, sia tale integrare la necessità di quelle prestazioni di più elevata intensità assistenziale che comportano l’accollo al SSN nella misura del 70%, secondo quanto previsto dall’art. 34 del DPCM del 12 gennaio 2017 sui LEA (cfr. su analoga questione Consiglio di Stato, sentenza n. 1505 del 2020).
11. In definitiva, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, in parte vanno respinti e in parte vanno accolti, nei sensi e termini di cui sopra, e, per l’effetto, l’impugnato Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per persone disabili approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’ex -OMISSIS-, va annullato in parte qua e, conseguentemente, vanno annullati gli atti che ne costituiscono applicazione e, in particolare, gli atti della ULSS che hanno determinato la compartecipazione della ricorrente alla retta di residenzialità nella misura contestata per l’anno 2019 e per l’anno 2020, con assorbimento delle ulteriori censure proposte, dovendosi la ULSS rideterminare sulla compartecipazione alla retta per l’inserimento della ricorrente nella struttura in conformità alla disciplina in materia di ISEE. Il ricalcolo complessivo della quota secondo il criterio dell’ISEE, comporta, infatti, tra l’altro, che le contestazioni della ricorrente nei confronti della previsione di una quota fissa per spese personali nella misura di 150 euro mensili, allo stato, perdono di rilevanza, non potendosi ritenere dimostrata l’inadeguatezza di quanto comunque resterebbe alla ricorrente, ad esito del ricalcolo secondo la disciplina ISEE, per far fronte alle spese personali.
12. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell’esito complessivo della controversia e della complessità e problematicità delle questioni trattate.
13. Infine, vanno liquidati gli onorari e le spese spettanti al difensore della ricorrente, che è stata ammessa al gratuito patrocinio con decreti della apposita Commissione.
Si ritiene congruo, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata, e tenuto conto che l’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori, liquidare il compenso, cumulativamente per il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, nella misura di complessivi € 5.000,00(cinquemila), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li respinge e in parte li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Liquida gli onorari e le spese del presente giudizio in favore del difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.