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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1358/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1358/2015
TRA
difeso dall'avv. RUBINO NAZZARENO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, i primi due, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1 CP_2
Ettore Triolo, la terza dall'avv. Pietro Rosano
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'iscrizione di ipoteca avvenuta il 29.9.2008 con il n. 5846RG e
818 REP comunicata in data 16.10.2008 relativamente alle cartelle esattoriali di pagamento n.13920070000057426000 e n.13920070007992952000
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995 .
3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione.
1 Contr
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano l' e l' che, nelle CP_1
more del giudizio, depositava estratto a ruolo aggiornato dal quale risulta che alcune delle cartelle sono state annullate ai sensi del DL 118/2018 che chiedevano il rigetto della domanda
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 10.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. Occorre in via preliminare osservare che il DL fiscale n° 119/18 collegato alla legge di
Bilancio e in vigore dal 24.10.18 pubbl., nella G.U n° 247 del 23.10.18, all'art.4, intitolato convertito in legge con L.136/2018 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, al n° 1 stabilisce che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto ,fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati. L'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
7. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio della predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. In definitiva, l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito.
8. Solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b).
2 9. Quanto al debito contestato nella cartella n.13920070000057426000 deve dunque, ritenersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda volta alla declaratoria della sua estinzione per decorso del termine di prescrizione.
10. Manca tuttavia, una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto, fermo restando l'applicabilità del principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle il cui importo totale risulta essere inferiore ad € 1.000.
11. Diverso è il caso delle cartella n. 13920070007992952000 per la quale bisogna valutare se è decorso il termine prescrizionale.
12. Si osserva che l'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
13. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente .
14. E' necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
3 n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”.
15. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
16. D'altro canto, il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
17. Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
4 18. Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
19. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n.
23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1
per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non
5 consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
20. Tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito indicato nella cartella di pagamento n.
13920070007992952000 non è prescritto, atteso che tra la notifica delle cartella avvenuta il 26.1.2008 e la comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca avvenuta il
16.10.2008 non è decorso più di un quinquennio.
21. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al debito iscritto nella cartella esattoriale n. n.13920070000057426000
Conferma il credito riportato nella cartella esattoriale n. n. 13920070007992952000
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso 11.4.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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