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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 446/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SARA ARDUINI
RICORRENTE
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ROBERTO LANDI e dell'Avv. UGO ROSSI
RESISTENTE
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. ROBERTO LANDI e dell'Avv. UGO ROSSI
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
chiedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento ed alle spese straordinarie Parte_1 del figlio maggiorenne ), nato dalla relazione con dalla quale Persona_1 Controparte_1 divorziava nel 2009, adducendo sopravvenienze negative ovvero maggiori spese -dovute alla nascita
1 nel 2013 di una figlia avuta da un'altra relazione- nonché il raggiungimento della maggiore Per_2 CP_ età da parte di ed il suo ingresso nel mondo del lavoro, come emerso dagli importi delle sue ultime tre dichiarazioni dei redditi (cfr. doc. 13), in via subordinata, poi, chiedeva la riduzione del mantenimento del figlio nella misura ritenuta di giustizia.
Spiegava il ricorrente che in sede di divorzio gli ex coniugi si erano accordati per l'affidamento CP_ congiunto di ed il padre si era obbligato a versare a favore della madre a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 537,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. RG 4237/2009);
Successivamente nel 2017 -adducendo sopravvenienze negative (ovvero la nascita nel 2013 di una figlia da un'altra relazione)- aveva richiesto una modifica degli accordi di divorzio (RG VG 167/17) CP_ al fine di ottenere una riduzione del mantenimento del figlio che in effetti veniva fissato in €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente, inoltre, esaminando la documentazione avversaria prendeva atto della circostanza che il figlio titolare di un contratto di apprendistato che sarebbe dovuto terminare nel 2025, ma che veniva licenziato per giusta causa a novembre 2023.
Si costituivano ed insistendo in via principale per il rigetto della domanda Controparte_1 CP_2 per difetto di allegazione e prova, in via subordinata, poi, chiedevano una riduzione del mantenimento secondo giustizia e nei limiti di quanto provato. Evidenziavano i resistenti come il ricorrente non avesse provato l'effettivo mutamento in pejus delle proprie condizioni di vita, né il raggiungimento CP_ dell'indipendenza economica da parte di . Inoltre, contestavano come il ricorrente non avesse neanche allegato che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio fosse CP_ imputabile ad .
CP_ Spiegavano i resistenti di trovarsi in difficoltà atteso che nessuno dei due stava lavorando;
, infatti, era stato licenziato nel 2023, mentre la madre era disoccupata. Evidenziavano quindi, come sopravvivessero grazie al contributo per il mantenimento del ricorrente oltre, all'aiuto del padre della resistente, il quale aveva anche concesso loro il comodato d'uso gratuito della casa nella quale vivono.
I resistenti contestavano la richiesta avversaria, specificando come la situazione economica del ricorrente non fosse mutata dal precedente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (2017), come il ricorrente avesse un contratto a tempo indeterminato, a seguito di successione avesse acquisito un ulteriore bene immobile da poter mettere a reddito e come non avesse mai adempiuto spontaneamente al mantenimento del figlio tanto da dover attivare una procedura di pignoramento.
All'udienza di prima comparizione il giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, procedeva all'audizione delle parti che confermavano i fatti indicati in atti.
Il Giudice, quindi, non adottava provvedimenti temporanei e urgenti non ravvisandone i presupposti, ferma l'efficacia delle condizioni di divorzio vigenti e si riservava. Con ordinanza del 26.8.2024 il G.I., ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale assegnava alle parti i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata di entrambe le parti. All'udienza del 5.3.25 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da foglio depositato telematicamente ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In merito alla domanda di parte ricorrente, il Collegio rileva come ometta di provare Parte_1 le lamentate sopravvenienze negative mancando in atti documenti idonei a provare una effettiva contrazione dei suoi redditi, tenuto conto che la figlia ra già nata al momento dell'emissione Per_2 dei provvedimenti di cui si chiede la modifica.
CP_ Tuttavia, deve rilevarsi come emerga dai documenti prodotti che sia stato licenziato per giusta causa, circostanza che conferma, se non il definitivo ingresso nel mondo del lavoro – dato che il contratto con il quale era assunto era di apprendistato – comunque una certa attitudine al lavoro, che il ragazzo può coltivare, avendo terminato il ciclo di studi.
2 In tema di assegno di mantenimento del figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), deve ricordarsi che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, ma può comunque essere valorizzata, nella più ampia valutazione dell'effettivo completamento del percorso di formazione che prelude al pieno inserimento nel mondo del lavoro. Considerato quanto sopra e valutato comunque l'attuale stato di disoccupazione del ragazzo, il Collegio ritiene equo che il padre continui a sostenerlo fino al pieno raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre la minor somma di € 250,00 a titolo di contributo CP_ per il mantenimento del figlio - somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
La particolare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
ridetermina il contributo paterno a favore della a carico di per il CP_1 Parte_1 CP_ mantenimento del figlio nella somma mensile di € 250,00 - rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 446/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SARA ARDUINI
RICORRENTE
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ROBERTO LANDI e dell'Avv. UGO ROSSI
RESISTENTE
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. ROBERTO LANDI e dell'Avv. UGO ROSSI
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
chiedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento ed alle spese straordinarie Parte_1 del figlio maggiorenne ), nato dalla relazione con dalla quale Persona_1 Controparte_1 divorziava nel 2009, adducendo sopravvenienze negative ovvero maggiori spese -dovute alla nascita
1 nel 2013 di una figlia avuta da un'altra relazione- nonché il raggiungimento della maggiore Per_2 CP_ età da parte di ed il suo ingresso nel mondo del lavoro, come emerso dagli importi delle sue ultime tre dichiarazioni dei redditi (cfr. doc. 13), in via subordinata, poi, chiedeva la riduzione del mantenimento del figlio nella misura ritenuta di giustizia.
Spiegava il ricorrente che in sede di divorzio gli ex coniugi si erano accordati per l'affidamento CP_ congiunto di ed il padre si era obbligato a versare a favore della madre a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 537,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. RG 4237/2009);
Successivamente nel 2017 -adducendo sopravvenienze negative (ovvero la nascita nel 2013 di una figlia da un'altra relazione)- aveva richiesto una modifica degli accordi di divorzio (RG VG 167/17) CP_ al fine di ottenere una riduzione del mantenimento del figlio che in effetti veniva fissato in €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente, inoltre, esaminando la documentazione avversaria prendeva atto della circostanza che il figlio titolare di un contratto di apprendistato che sarebbe dovuto terminare nel 2025, ma che veniva licenziato per giusta causa a novembre 2023.
Si costituivano ed insistendo in via principale per il rigetto della domanda Controparte_1 CP_2 per difetto di allegazione e prova, in via subordinata, poi, chiedevano una riduzione del mantenimento secondo giustizia e nei limiti di quanto provato. Evidenziavano i resistenti come il ricorrente non avesse provato l'effettivo mutamento in pejus delle proprie condizioni di vita, né il raggiungimento CP_ dell'indipendenza economica da parte di . Inoltre, contestavano come il ricorrente non avesse neanche allegato che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio fosse CP_ imputabile ad .
CP_ Spiegavano i resistenti di trovarsi in difficoltà atteso che nessuno dei due stava lavorando;
, infatti, era stato licenziato nel 2023, mentre la madre era disoccupata. Evidenziavano quindi, come sopravvivessero grazie al contributo per il mantenimento del ricorrente oltre, all'aiuto del padre della resistente, il quale aveva anche concesso loro il comodato d'uso gratuito della casa nella quale vivono.
I resistenti contestavano la richiesta avversaria, specificando come la situazione economica del ricorrente non fosse mutata dal precedente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (2017), come il ricorrente avesse un contratto a tempo indeterminato, a seguito di successione avesse acquisito un ulteriore bene immobile da poter mettere a reddito e come non avesse mai adempiuto spontaneamente al mantenimento del figlio tanto da dover attivare una procedura di pignoramento.
All'udienza di prima comparizione il giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, procedeva all'audizione delle parti che confermavano i fatti indicati in atti.
Il Giudice, quindi, non adottava provvedimenti temporanei e urgenti non ravvisandone i presupposti, ferma l'efficacia delle condizioni di divorzio vigenti e si riservava. Con ordinanza del 26.8.2024 il G.I., ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale assegnava alle parti i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata di entrambe le parti. All'udienza del 5.3.25 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da foglio depositato telematicamente ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In merito alla domanda di parte ricorrente, il Collegio rileva come ometta di provare Parte_1 le lamentate sopravvenienze negative mancando in atti documenti idonei a provare una effettiva contrazione dei suoi redditi, tenuto conto che la figlia ra già nata al momento dell'emissione Per_2 dei provvedimenti di cui si chiede la modifica.
CP_ Tuttavia, deve rilevarsi come emerga dai documenti prodotti che sia stato licenziato per giusta causa, circostanza che conferma, se non il definitivo ingresso nel mondo del lavoro – dato che il contratto con il quale era assunto era di apprendistato – comunque una certa attitudine al lavoro, che il ragazzo può coltivare, avendo terminato il ciclo di studi.
2 In tema di assegno di mantenimento del figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), deve ricordarsi che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, ma può comunque essere valorizzata, nella più ampia valutazione dell'effettivo completamento del percorso di formazione che prelude al pieno inserimento nel mondo del lavoro. Considerato quanto sopra e valutato comunque l'attuale stato di disoccupazione del ragazzo, il Collegio ritiene equo che il padre continui a sostenerlo fino al pieno raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre la minor somma di € 250,00 a titolo di contributo CP_ per il mantenimento del figlio - somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
La particolare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
ridetermina il contributo paterno a favore della a carico di per il CP_1 Parte_1 CP_ mantenimento del figlio nella somma mensile di € 250,00 - rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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