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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessia Dattilo Giudice letti gli atti ed esaminata la documentazione, udito il Giudice relatore, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2073/2021 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gregorio Iannotta e Angela Maria Iannotta, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
-ATTORE-
E
(p.i. ), in persona del liquidatore - Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Claudio
Malaspina, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
Oggetto: impugnazione di delibera dell'assemblea
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/03/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente. 1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.05.2021 alla Controparte_1
, ha impugnato la delibera assembleare assunta in data 26.02.2021
[...] Parte_1
e ogni atto presupposto o conseguente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “acclarata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sospendere l'efficacia della delibera assembleare della società del 26.2.2021 e di ogni atto Controparte_1 presupposto o conseguente, ivi compreso l'atto di cessione di partecipazione del 26.02.2021; nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità e, dunque, l'annullabilità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della delibera assembleare della società del 26.2.2021 e di ogni atto Controparte_1 presupposto o conseguente, ivi compreso l'atto di cessione di partecipazione del 26.02.2021 con i quali è stata disposta la compravendita con riserva di proprietà tra e la Controparte_1 del 26.02.2021 perché assunti in violazione delle norme, in conflitto di interessi Controparte_2
e con abuso di maggioranza, per tutti i motivi esposti in Diritto”. ha premesso, in fatto, di essere socio della CO.EM.BIT s.r.l., costituita in data Parte_1
11 luglio 1966 dall'attore medesimo unitamente ai suoi fratelli e , CP_3 Per_1 inizialmente detentori di quote sociali paritarie nella misura del 33,33% ciascuno;
che la predetta Società ha operato nel settore della produzione e vendita di emulsione e conglomerati bituminosi, pietrisco, cava etc., e sino al 26/2/2021 è stata proprietaria di un opificio industriale in San Pietro in Guarano con corte e terreno pertinenziale nonché di terreno con entrostanti fabbricati rurali in San Fili;
che, dal dicembre 1995 al dicembre
2001, è stato amministratore unico della COEMBIT e durante CP_4
l'amministrazione di quest'ultimo è stato stipulato un contratto di affitto dell'opificio di
San Pietro in Guarano con la impresa individuale con decorrenza dal 1° CP_4 gennaio 2002; che fino alla data del 26/2/2021 le quote sociali erano così ripartite:
33,33% in capo a 43,33 % in capo ad e il 23,34 % in capo CP_4 CP_5 all'odierno attore. ha, inoltre, esposto quanto segue: Parte_1
- che, in data 18/02/2021, ha ricevuto tramite email la convocazione dell'assemblea prevista per il 26/2/2021 alle ore 11, presso lo studio del Notaio di Persona_2
Cosenza;
2 - che, con email del 22/2/2021, è stato convocato presso il medesimo studio notarile sempre in data 26/2/2021, alle ore 10, per la stipula di un atto avente ad oggetto “trasferimento quote sociali”;
- che, in data 25/2/2021, ha lamentato la carenza di documentazione e informazioni in merito all'andamento della COEMBIT e la lesione del proprio diritto di prelazione, diffidando il liquidatore, a procedere al preannunciato CP_6 trasferimento di quote;
- che, ciò nonostante, con atto del 26/2/2021, alle ore 10,10, in CP_7
qualità di procuratore generale di ha ceduto la intera propria quota CP_4 pari ad € 16.828,47 nella misura di € 10.936,23 ad e di € 5.892,24 in CP_6 favore dell'attore medesimo;
- che, sempre in data 26/2/2021, alle ore 11, presso il medesimo studio notarile si è tenuta l'assemblea della COEMBIT con la partecipazione del solo CP_6 titolare, in virtù della precedente cessione, del 64,99% delle quote, nel corso della quale ha proposto di corrispondere per mezzo della CP_4 [...]
di cui era stato amministratore unico in passato ed attualmente gestita CP_2 dalla figlia la somma di € 100.000 oltre all'accollo dell'intero debito CP_8 tributario della COEMBIT al fine della cessione dell'opificio industriale sito in San
Pietro in Guarano e dei terreni in San Fili, con la rinuncia ad ogni pretesa nei suoi confronti;
- che tale proposta è stata accettata dall'assemblea del 26/2/2021 con relativa delibera e, con successivo atto denominato “vendita con riserva di proprietà”, sempre del 26/2/2021, la COEMBIT ha ceduto alla l'opificio industriale CP_2 sito in San Pietro in Guarano e i terreni in San Fili.
Avverso la suddetta delibera dell'assemblea e il successivo atto di vendita con riserva di proprietà, l'attore ha proposto impugnazione per i seguenti motivi di diritto:
a) annullabilità della delibera ex art. 2477 c.c., per il mancato rispetto dell'ordine del giorno, per mancata informazione ai soci, per violazione dell'art. 8 dello Statuto, per vizi attinenti alla partecipazione e al voto in assemblea;
b) invalidità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art. 2473 c.c. sul recesso del socio e abuso della maggioranza;
3 c) nullità della delibera ex art. 2379 c.c. per illiceità dell'oggetto e per violazione degli artt.
2633 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), 2634 (per conflitto di interessi negli atti di disposizione dei beni sociali) e 2636 (illecita influenza sull'assemblea)
c.c..
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto, preliminarmente, la sospensione Parte_1 dell'efficacia della delibera impugnata, nel merito, che detta delibera venga dichiarata invalida, nulla, inesistente, inefficace o che venga annullata unitamente agli atti presupposti e conseguenti, compreso l'atto di cessione di partecipazione e la vendita con riserva di proprietà tra la COEMBIT e la Controparte_2
Si è costituita la in persona del liquidatore -legale rappresentante pro CP_9 tempore, la quale ha, preliminarmente, eccepito il difetto di competenza del CP_6 giudice ordinario in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 20 dello Statuto e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'atto di cessione delle quote sociali;
nel merito, ha contestato punto per punto la ricostruzione delle vicende societarie effettuata dall'attrice, e ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione, chiedendone quindi la reiezione, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio e sentite le parti, con provvedimento del 16/3/2022 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera assunta in data 26/2/2021 dall'assemblea della . Controparte_10
Con successivo provvedimento del 21/2/2023 è stata respinta anche l'istanza di riunione del presente giudizio con quello recante n. 4292/2021 r.g. pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 2.08.2021 con cui, tra l'altro, sono stati approvati i bilanci d'esercizio chiusi al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della COEMBIT ed escussione di testi e, all'udienza del 18/3/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c..
*** *** *** *** ***
Innanzitutto, merita di essere esaminata l'eccezione di compromesso sollevata dalla
(nel prosieguo “COEMBIT”) in ragione della clausola Controparte_11
4 compromissoria presente nello Statuto di detta Società, all'art. 20 secondo cui “Le controversie che potessero sorgere tra la società ed i soci e tra la società e l'Organo amministrativo sia relativamente al presente statuto che alle deliberazioni dell'assemblea saranno compromesse al giudizio inappellabile di te arbitri amichevoli compositori nominati da parte del Presidente del Tribunale di Cosenza” (v. doc. 2 all. comparsa
Coembit).
Sul punto, si fa presente che trattandosi di eccezione di parte in senso stretto deve essere tempestivamente proposta entro il termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166
c.p.c. e, nel caso di specie, la costituzione della COEMBIT è avvenuta tardivamente, in data 26/10/2021, rispetto all'udienza indicata in citazione del 25/10/2021, pertanto, era decaduta dal proporre le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio.
In ordine all'accertamento della nullità dell'atto di cessione di quote, stipulato in data
26/2/2021, con cui il socio ha ceduto la propria quota pari ad € 16.828,47 CP_4 al socio per € 10.936,23 e al socio per € 5.892,24, si rileva che di CP_6 Parte_1 detta cessione l'odierno attore era già stato portato a conoscenza e aveva espresso la volontà di acquisire una quota pari a quella posseduta di quella oggetto di cessione (v. doc.
4 all. comparsa Coembit) e che il liquidatore ha convocato per la stipula Parte_1 dell'atto di cessione con email del 22 febbraio 2021 seguita da raccomandata in data
24/2/2021 (v. doc. 4a e 5 e 5b all. atto di citazione).
L'asserita violazione dei termini previsti per il procedimento di cessione di partecipazioni sociali di cui all'art. 8 dello Statuto, non pare essersi perpetrata posto che tale intenzione era stata già da tempo manifestata dal socio cedente agli altri soci, ossia dal 2019, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra i tre soci.
Inoltre, si osserva che non è stato pretermesso in quanto nell'atto di cessione Parte_1 si legge che è assente ma il socio ha comunque interesse a garantire al socio Parte_1 CP_6 assente di usufruire degli effetti della prelazione ed intende pertanto acquisire la quota a lui spettante in suo favore ai sensi dell'art.1411 c.c.” (v. doc. 6 all. atto di citazione).
Ciò posto, in ordine all'annullabilità della delibera ex art. 2479 ter c.c., per il mancato rispetto dell'ordine del giorno e per mancata informazione ai soci, si rileva che l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 26/2/2021, così come contenuto nella convocazione datata 11/2/2021 e ricevuta il 18/2/2021, risulta essere chiaro e comprende al punto 1:
5 “Esame della proposta transattiva e di acquisto dello stabilimento sito in San Pietro in
Guarano da parte di e/o el 19.7.2019; delibere conseguenti”. CP_4 CP_2
Ne consegue che alcun vizio si riscontra né in ordine all'inserimento nell'ordine del giorno di quanto poi discusso in assemblea né in ordine alla convocazione al socio odierno impugnante, tant'è vero che lo stesso con nota datata 25/2/2021, ha diffidato Parte_1 la Coembit, in persona del liquidatore, il socio l'altro socio e il CP_6 CP_4
Notaio presso il cui studio si sarebbe tenuta il giorno successivo sia la cessione di quote, alle ore 10, sia l'assemblea sociale, alle ore 11, a porre in essere “una decisione in esecuzione di un fraudolento accordo tra i soci e in suo danno (v. doc. 5 all. atto di CP_6 CP_4 citazione).
Sostiene l'attore che la cessione dell'intera partecipazione sociale da ai CP_4 fratelli anch'essi soci, sarebbe stata posta in essere prima dell'assemblea proprio per procurare in capo ad la maggioranza dei voti in seno alla successiva assemblea CP_6
e per evitare il conflitto di interessi in ordine al trasferimento dell'opificio di San Pietro in
Guarano in favore di CP_4
Tale ricostruzione dei fatti non viene condivisa per le seguenti ragioni: la convocazione per l'assemblea e per la cessione delle quote sono entrambe anteriori alla comunicazione del dissenso da parte di del 25/2/2021; inoltre, risulta che i termini Parte_1 dell'accordo tra i tre soci, sfociato poi nella delibera dell'assemblea oggi impugnata, risale al 2019.
Inoltre, l'attore deduce come causa di invalidità della delibera anche la mancata ostensione da parte della COEMBIT dei documenti necessari per esercitare scientemente il proprio voto ma tale censura è meramente asserita, in quanto non fornisce alcuna Parte_1 prova né di aver fatto accesso presso la sede legale per consultare documentazione e non averla trovata né di aver richiesto specifica documentazione senza esito.
Parimenti, si respinge la censura relativa al conflitto di interessi con riferimento alla transazione approvata nella delibera impugnata, in quanto tra il liquidatore della
COEMBIT e la non si riscontra alcuna posizione conflittuale, Controparte_2 inoltre, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e non
6 l'interesse del singolo socio che, in quanto tale ha accettato di essere soggetto alle decisioni deliberate a maggioranza.
Proprio sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l'illiceità della delibera (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005).
Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata.
Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.
Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 20625 del
29/9/2020).
Ciò posto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, si rileva che nella presente fattispecie non appare sussistere né il preteso conflitto d'interessi né il paventato abuso di maggioranza giacché nella medesima delibera impugnata si dà conto delle ragioni giuridiche ed economiche per cui è stata ritenuta vantaggiosa la proposta transattiva comprendente la cessione dell'opificio di San Pietro in Guarano e dei terreni in San Fili alla dietro un corrispettivo di € 100.000,00, con clausola di riservato Controparte_2 dominio e l'accollo integrale del debito fiscale della CO.EM.BIT rinveniente dalle adesioni
7 alle definizioni agevolate dei carichi tributari nonché nella definizione in via transattiva di ogni pendenza tra le due Società.
Come si è già osservato nell'ordinanza del 16/3/2022 in atti, nell'approvare detta proposta transattiva, l'assemblea ha adeguatamente valutato gli effetti positivi che ne sarebbero conseguiti per la Società che si ritrovano dettagliatamente espressi nella delibera impugnata, ossia: la definizione della controversia pendente presso questo Tribunale iscritta al n. 6095/2018 r.g. avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio 2018; evitare un potenziale contenzioso con la (affittuaria dell'opificio sito in San Controparte_2
Pietro in Guarano); poter dare seguito ai primi pagamenti previsti dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito fiscale (c.d. rottamazione bis e ter delle cartelle) con un risparmio di spesa pari ad € 250.533,02 su un debito erariale complessivo di € 488.743,66 che, diversamente, la non sarebbe in Controparte_10 grado di onorare, con il rischio della dichiarazione di fallimento della Società medesima.
Di contro, l'attore, sul punto, evidenzia il pregiudizio consistente nella depauperazione del patrimonio sociale e nella necessità che lo stesso venga con urgenza ricostituito.
A tal riguardo, si è già osservato, che la CO.EM.BIT s.r.l. risulta essere stata posta in liquidazione dal lontano 2007, pertanto, appare coerente con la fase liquidativa procedere alla dismissione di assets produttivi che sin dal 2002 sono detenuti da terzi e risultano di difficile collocazione sul mercato essendo gravati da ipoteca in favore dell'Erario (v. atto di vendita con riserva di proprietà doc. 6 fasc. convenuta).
Inoltre, non si può non condividere la valutazione relativa all'ingente debito erariale che viene ad essere accollato dalla previa adesione alla definizione Controparte_2 agevolata, che consente come detto un abbattimento di circa il 50%.
Del resto, in coerenza con la proposta transattiva approvata dall'assemblea, nell'atto di vendita con riserva di proprietà vengono chiaramente indicate le scadenze delle singole tranches di pagamento (di cui l'ultima è prevista nel mese di aprile 2023) con espressa previsione, ai sensi dell'art. 1523 c.c., che il trasferimento della proprietà degli immobili avverrà “al pagamento di tutte le rate ed a saldo del prezzo totale” tal ché l'effetto traslativo non si
è ancora verificato (v. art. 5 contratto all. fasc. convenuta).
8 Non può, pertanto, predicarsi il perseguimento di un interesse personale del socio di maggioranza differente da quello della Società medesima così come non si rinviene l'intento specifico di arrecare nocumento alla posizione del socio di minoranza.
Infine, in ordine alla dedotta nullità della delibera ex art. 2379 comma 1 c.c. per oggetto illecito e violazione degli artt. 2633 (indebita ripartizione degli utili sociali da parte dei liquidatori); 2634 (infedeltà patrimoniale) e 2636 (illecita influenza sull'assemblea) c.c., si osserva che con la delibera in esame alcun utile è stato ripartito, che alcun conflitto d'interesse è stato rilevato né alcun danno alla Società, che alcun atto simulato o fraudolento è stato posto in essere per determinare la maggioranza in assemblea al fine di trarne un ingiusto profitto. Alle medesime conclusioni è pervenuto, nelle more del presente giudizio, il GIP del Tribunale di Cosenza, che con provvedimento del
16/6/2022, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale avviato su querela sporta da in ordine ai medesimi fatti societari e per le medesime ragioni oggetto di Parte_1 causa (v. doc. allegato note Coembit 15/2/2023).
Dalla documentazione allegata dal Coembit emerge l'esistenza di un accordo tra i tre soci o, quanto meno, delle serie trattative per la liquidazione “bonaria” della Società, tenendo presente che il maggiore creditore è rappresentato dall'Erario; che l'opificio in San Pietro in Guarano dal 2002 è detenuto da come impresa individuale cui è CP_4
Contr subentrata la il cui amministratore è figlia di;
che il credito CP_8 Per_1 appostato in bilancio verso concerne proprio i canoni di affitto d'azienda, CP_4 anche se è contestato che si tratti di affitto di ramo d'azienda o comodato ovvero di detenzione sine titulo , atteso che non è stato allegato il relativo contratto. Le trattative tra i soci, iniziate nel lontano 2005, come dichiarato dal teste , consulente della Tes_1
Coembit, escusso all'udienza del 5/10/2023, nel 2019 erano pressoché concluse, salvo la differenza di circa € 50.000 che, a detta dell'odierno attore, avrebbe dovuto CP_4 versare in aggiunta alla proposta da quest'ultimo formulata (v. “controproposta” di Pt_1 del 15/10/2019 - doc. n. 1 allegato alle note 24/1/2022 Coembit).
[...]
Contr In ordine alla mancata stima del compendio aziendale trasferito alla è plausibile quanto affermato dal liquidatore, in sede interrogatorio formale e cioè che “è dovuta alla circostanza prima esposta di trattative tra i soci per cui era stata considerata una stima bonaria il cui ammontare era di circa € 350,000/400.000. Poi il bene è stato ceduto al prezzo di € 350.000,00
9 unitamente ad altri beni della società. Detta vendita è stata effettuata per reperire liquidità ai fini della rottamazione con un risparmio in termini di debiti erariale” (v. verbale del 5/10/2023). Ancora, con riferimento al credito della Coembit appostato in bilancio di circa € 900.000 nei confronti di il liquidatore ha fatto presente che detto credito è stato CP_4 oggetto di impugnazione da parte di il quale ha documentato il proprio CP_4 diritto di utilizzo a titolo gratuito nello stabilimento sin dal 2002; pertanto, il liquidatore ha ritenuto l'opportunità di transigere detta controversia, con la delibera in esame, piuttosto che insistere in un contenzioso incerto nell'esito e nella durata che avrebbe esposto la società, nella migliore delle ipotesi, all'eccezione di prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente all'ultimo quinquennio.
Si può quindi affermare che alcuna nullità per illiceità dell'oggetto affligge l'impugnata delibera, poiché non si ravvisa il perseguimento di alcun interesse estraneo alla Società, sebbene adottata contro la volontà del socio di minoranza.
Per quanto sinora esposto, si respinge la domanda avanzata da di Parte_1 dichiarazione di nullità o annullamento della delibera assunta dall'assemblea della in data 26/2/2021. Controparte_10
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, nella composizione indicata in epigrafe, così provvede:
1. respinge la domanda di dichiarazione di nullità o annullamento della delibera assunta dall'assemblea della in data 26/2/2021 Controparte_10 avanzata da Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali. Controparte_10
C.p.a. e i.v.a. nella misura prevista dalla normativa vigente;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Song Damiani dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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