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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere Istruttore dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 903/2023, pubblicata il 15.05.2023, del Tribunale di Vicenza) iscritta al n. r.g. 2142/2023 CC da:
(C.F. , di seguito solo con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'avv. Michele Massella del Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. , di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Marta Alselmi e dell'avv. Andrea Giovanardi del Foro di Vicenza, giusta procura agli atti.
CONCLUSIONI
Per CP_1
“In via principale e nel merito
1 - Confermare la sentenza impugnata n. 906/2023 del 16/05/2023 nel punto n. 1 del dispositivo, ove conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dal Tribunale di Vicenza il 30/08/2021 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di di € 114.188,20 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al Controparte_1 saldo, spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, iva e c.p.a.
- Accogliere, per il resto, alla luce dei motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 906/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile I, in persona del Giudice Dott. Orlandi, pubblicata il 15/05/2023, R.G. n. 5871/2021 Repert. n.
1506/2023 del 17/05/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito specificate:
Nel merito
- Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 del
30/08/20201 R.G. n. 4849/2021 e per l'effetto condannare in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di di Euro 114.188,20 Controparte_1 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per competenze professionali ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali Iva e cpa come per legge.
- Rigettare per i motivi esposti tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In ogni caso condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento di Euro 114.188,20 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo in favore di
Controparte_1
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata la fondatezza delle pretese di CP_2 anche alla luce dei rilievi proposti con il presente atto di impugnazione, accertare
[...]
l'avvenuto trasferimento in Croazia delle merci di cui ai CMR prodotti sub All. B doc. 07 fascicolo di primo grado e dunque riformare la sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di
Vicenza diminuendo la condanna in capo a omettendo di considerare le Controparte_1 predette cessioni.
- Nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità di per il Controparte_1 danno subito da , riformare la sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 Controparte_2 del Tribunale di Vicenza rideterminando la condanna in capo a quest'ultima tenendo in considerazione il concorso del fatto colposo di ex art. 1227 c.c. Controparte_2
2 - Nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di per il Controparte_1 complessivo danno subito da , riformare sentenza appellata n. 906/2023 del Controparte_2
16/05/2023 del Tribunale di Vicenza, rideterminare la condanna in capo a Controparte_1 nei limiti di quanto richiesto nel giudizio di primo grado da Controparte_2
In ogni caso
Vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria
Per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che qui di seguito si riportano:
- Ordinare alla società ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio del Controparte_2 documento “comunicazione esiti attività istruttoria” (doc. 2 opponente) e del processo verbale di constatazione (doc. 8 opponente) in versione integrale, in quanto lo stralcio degli stessi non risulta completamente comprensibile.
- Disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
1. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società veniva incaricata dalla società CP_3 [...] di gestire i trasporti delle merci acquistate dal fornitore Controparte_1 Controparte_2
2. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società riceveva la merce da e CP_3 Controparte_2 la trasportava dalla sede di quest'ultima sita in Brendola (VI) alla destinataria in Novigrad, Controparte_1
Croazia, come da documento che si rammostra al teste (ALL. B Doc. 07)
3. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 i dipendenti del vettore incaricata da CP_3 Controparte_1
viaggiavano dalla sede di rendola, VI) alla sede della (Novigrad – Croazia).
[...] Controparte_2 Controparte_1
4. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Transporti Stankić veniva incaricata dalla società
[...] di gestire i trasporti delle merci acquistate dal fornitore Controparte_1 Controparte_2
5. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Transporti Stankić riceveva la merce da Controparte_2
e la trasportava dalla sede di quest'ultima sita in Brendola (VI) alla destinataria in
[...] Controparte_1
Novigrad, Croazia, come da documento che si rammostra al teste (ALL. B Doc. 07)
6. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 i dipendenti del vettore Transporti Stankić, incaricata da
[...] C
viaggiavano dalla sede di (Brendola, VI) alla sede della (Novigrad – Controparte_1 CP_2 Controparte_1
Croazia) per trasportare la merce di cui alle bolle prodotte (ALL. B Doc. 07).
7. Nell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n.
47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra e (come da Controparte_1 Controparte_2 documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), è stato analizzato unicamente il vettore tralasciando ogni altro vettore. Parte_1
8. Nel corso dell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra e Controparte_1 Controparte_2
3 (come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), sono state rinvenute anche lettere di vettura degli anni 2019 e 2020 relative ai trasportatori e Transporti Stankić. CP_3
9. Nell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n.
47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra e (come da Controparte_1 Controparte_2 documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), è stato sentito esclusivamente il
Sig. . Parte_2
10. Alcuna verifica è stata eseguita nei confronti di Controparte_1
Si citano a testi il legale rappresentante p.t. di sig. , c/o in Dražice, Podkilavac CP_3 Persona_1 CP_3
129, OIB 02500811816 (capitoli 1, 2, 3), il legale rappresentante p.t. di Transporti Stankić, sig. c/o Persona_2
Transporti Stankić, in Drage Gervaisa 6, 52466 Novigrad (Croazia) OIB 83393441409 (capitoli 4, 5, 6), il sig.
[...]
c/o Agenzia Entrate Divisione contribuenti settore Contrasto illeciti sezione territoriale Nord Est. (capitoli 7, 8, Tes_1
9, 10)
Sin da ora si chiede abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte”;
per CP_2
“nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto, l'Appello interposto da per tutti i motivi di cui alla Comparsa di costituzione e risposta e, per Controparte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 906/2023, rep. n.1506/2023 del 17.05.2023, pronunciata dal Tribunale di Vicenza - Giudice Dr. Francesco Orlandi, a definizione del giudizio R.G.
5871/2021; in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, siccome reiterate nel presente grado, per i motivi di cui alla Memoria ex art. 183 VI° comma n.3 c.p.c. Solo per l'ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183 VI° n.2 comma c.p.c. e non ammessi dal Tribunale di Vicenza, come di seguito riportati.
Si chiede vengano sentiti i Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dr. e dr.ssa Testimone_1
, entrambi in forza presso l'Agenzia Entrate, Divisione Contribuenti, Settore Testimone_2
Contrasto Illeciti, Sezione Territoriale Nord Est, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che nessuno dei documenti esaminati nell'ambito della Verifica di cui al PVC che le viene rammostrato (ns. doc.09) attesta l'effettivo transito verso la Croazia della merce fornita da a ”; Controparte_2 Controparte_1
2) “Vero che, dall'istruttoria condotta nell'ambito della Verifica di cui al PVC che le viene rammostrato (ns. doc.09), è emerso che la merce fornita da a è stata trasportata da Vicenza a Roma, Controparte_2 Controparte_1 senza transitare per la Croazia”;
3) “Vero che i CMR rinvenuti presso la sede del trasportatore incaricato di ritirare la merce presso la , Controparte_2
erano privi della sottoscrizione del destinatario finale”. Parte_1
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1864/2021 del 30.08.2021 (RG n. 4849/2021), pronunciato su ricorso di il Tribunale di Vicenza ingiungeva a di pagare all'istante la somma di € 114.188,20 (a CP_1 CP_2 titolo di premio maturato sulle vendite per l'anno 2020), oltre interessi come da domanda e spese liquidate.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.10.2021, proponeva opposizione CP_2 incardinando il giudizio n. r.g. 5870/21 RG innanzi al Tribunale di Vicenza;
in linea riconvenzionale, faceva valere il proprio
contro
-credito di € 2.500.188,00 a titolo di IVA sulle cessioni intercorse fra le due società negli anni 2019 e 2020, salva compensazione delle reciproche poste dare/avere ed individuazione della differenza di € 2.385.999,08 [v. € 2.500.188,00 meno € 114.188,20].
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2022, si costituiva chiedendo la CP_1 provvisoria esecutività del decreto monitorio ed il rigetto dell'opposizione.
4. Alla prima udienza del 01.03.2022, le parti discutevano sull'istanza ex art. 648 c.p.c. ed il Giudice si riservava.
5. Con ordinanza del 27.03.2022, il Giudicante respingeva la richiesta e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
6. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dichiarava che, a seguito delle indagini svolte da CP_2
Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti - Dir. Centrale Piccole e Medie Imprese, Settore
Contrasto Illeciti sez. Territoriale Nord Est, aveva attuato un “ravvedimento operoso”, presentando le dichiarazioni integrative riferite alle annualità 2019 e 2020, prima che fosse notificato dall'Ente accertatore il definitivo Processo Verbale di Constatazione;
allegava altresì il PVC in cui veniva dato atto dell'intervenuto ravvedimento della società.
7. Inoltre, l'opponente modificava così le proprie domande:
“nel merito, anche in via riconvenzionale [c.d. rivalsa Iva]: accertato e dichiarato il credito di
[...] nei confronti di per l'importo di euro 2.500.188,00 Controparte_2 Controparte_1 dovuto a titolo di iva sulle cessioni tra le stesse intercorse negli anni 2019 e 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 anche a titolo risarcitorio, per l'importo di euro 613.880,93 dalla stessa versato per sanzioni ed interessi;
dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_4 dovendosi ritenere compensato il minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 oggetto di opposizione, con condanna di in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al Controparte_1
5 pagamento, in favore di dell'importo di euro 2.385.999,08, riferito all'iva, Controparte_2 già al netto dell'invocata compensazione, nonché dell'ulteriore somma di euro 613.880,93 riferito alle sanzioni ed interessi quantificati e pagati in esito alla definizione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso: con integrale refusione dei compensi e spese di causa, ivi incluso il contributo unificato”.
8. All'udienza del 17.11.2022, - ritenendo che il giudizio potesse definirsi sulla base degli atti e CP_2 documenti depositati - chiedeva che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
CP_1 non si opponeva;
in via subordinata, entrambe insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati.
9. Con ordinanza del 17.03.2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.05.2023, con termine per note fino al 30.04.2023, che venivano tempestivamente depositate dalle parti.
10. Con Sentenza N° 906/2023, pubblicata il 15.05.2023, il Tribunale di Vicenza così decideva:
“1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21 [€
114.188,20 + accessori a carico di;
CP_2
2) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Controparte_2
3.114.069,54 [€ 2.500.188,00 + € 613.880,93] oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo;
3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e Co condanna a rimborsare a tali spese”. Controparte_1 Controparte_2
11. Con atto di citazione in Appello del 15.11.2023 notificato il 27.11.2023, conveniva CP_1 CP_2 davanti all'intestata Corte, chiedendo:
- sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza impugnata limitatamente ai punti n. 2 e 3;
- confermare la Sentenza impugnata nel punto n. 1;
- in ogni caso, condannare l pagamento di € 114.188,20 oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_2
- in subordine, accertare l'avvenuto trasferimento in Croazia delle merci di cui ai CMR prodotti e dunque riformare la Sentenza appellata diminuendo la condanna in capo ad omettendo di CP_1 considerare dette cessioni;
- in caso di responsabilità di per il danno subito da rideterminare la condanna tenendo CP_1 CP_2 in considerazione il concorso del fatto colposo di ex art. 1227 c.c. e comunque nei limiti di quanto CP_2 richiesto dalla stessa nel giudizio di I Grado [v. € 2.385.999,08].
12. In data 13.12.2023, l'appellante depositava ordinanza del 12.12.2023 con cui il Tribunale di
Vicenza disponeva la correzione ex art. 287 c.p.c. della Sentenza N° 906/2023 nel senso che,
6 al posto di
“ove è scritto: “1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna a pagare a la somma di €3.114.069,54, oltre a Controparte_1 Controparte_2 interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo;
3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario,
c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 tali spese” si legga
“1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna a pagare a la somma di €3.114.069,54, oltre a interessi ai Controparte_1 Controparte_2 sensi di legge dal dovuto al saldo;
3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi €
50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai Co sensi di legge e condanna a rimborsare a tali spese”. Controparte_1 Controparte_2
13. si costituiva in II Grado in data 24.03.2024, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, CP_2 chiedendo il rigetto del gravame e della sospensiva.
14. All'udienza del 25.03.2024, le parti discutevano l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta da parte appellante.
15. Il Collegio, con provvedimento del 15.04.2024, accoglieva l'inibitoria e concedeva i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
16. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.05.2025.
17. Preliminarmente, giova considerare quanto segue.
Il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza N° 906/2023, ha confermato il decreto ingiuntivo n.
1864/2021 emesso in favore di CP_1 on ha proposto impugnazione sul punto specifico e la pronuncia è divenuta definitiva. CP_2
Al contrario, le statuizioni relative al preteso credito di nei confronti di sono state CP_2 CP_1 tempestivamente impugnate da quest'ultima.
Il Giudice di prime cure non ha operato alcuna compensazione fra le poste creditorie riconosciute sia a
€ 114.188,20 + accessori] che ad [€ 3.114.069,54]. CP_2 CP_1
L'eccezione di compensazione sollevata dall'appellata deve essere respinta poiché CP_2 inammissibile, essendo stata proposta con comparsa di costituzione in Appello depositata tardivamente
(oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza).
18. Va osservato fin d'ora che le istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in II Grado non possono essere accolte perché irrilevanti, non essendo strettamente attinenti alle questioni giuridiche da
7 cui dipende la definizione della controversia, e perché superflue, in quanto relative ad elementi già sufficientemente provati da altre evidenze.
19. L'Appello non è fondato.
- Sul I° motivo: illegittimità e/o nullità della Sentenza impugnata per omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione in punto di attendibilità quale prova del Processo Verbale di Constatazione, nonché Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e sul travisamento dei fatti. Erronea interpretazione del
Processo Verbale di Constatazione.
Il Processo Verbale di Constatazione [v. nel caso in esame PVC di febbraio-ottobre 2021] è un atto che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza redige dopo un controllo fiscale, documentando le irregolarità riscontrate e le violazioni delle Leggi Tributarie.
Il PVC riassume le verifiche effettuate, le contestazioni e le eventuali irregolarità fiscali rinvenute;
deve contenere un “impianto motivazionale” che giustifichi le conclusioni dei verificatori, con tutti i presupposti di fatto e di diritto.
Non è un atto impositivo definitivo, ma precede l'emissione dell'avviso di accertamento, atto che invece può essere contestato in giudizio.
Le dichiarazioni rese da terzi (ad esempio, altri soggetti coinvolti o persone informate sui fatti) durante i controlli possono essere inserite nel PVC e costituire elementi indiziari a supporto delle contestazioni.
Difatti, il PVC contiene il resoconto delle infrazioni che può essere impugnato dal contribuente che ha
60 giorni per presentare memorie difensive e per produrre prove a suo discarico, prima che l'Agenzia delle Entrate emetta l'avviso di accertamento.
Il contribuente può altresì scegliere di aderire al verbale, con vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni e possibilità di rateizzare il pagamento.
In sintesi, il PVC è un documento fondamentale durante il controllo fiscale, può contenere informazioni fornite da terzi ed ha una rilevanza significativa per la successiva fase di accertamento, tutelando al contempo i diritti del contribuente.
Nel caso di specie, le verifiche hanno coinvolto sia la società italiana sia la società croata CP_2
CP_1
Si riportano i seguenti “stralci” particolarmente significativi in ordine all'oggetto del contendere.
8
9
Invero, quanto complessivamente emerso fuga ogni dubbio in ordine al fatto che il contenuto del PVC agli atti coinvolge direttamente sia la posizione della fornitrice sia quella dell'acquirente CP_2
CP_1
Gli accertamenti in parola costituiscono - nel presente giudizio - elementi fattuali che hanno una rilevanza indiziaria importante nei confronti di entrambe le parti del giudizio ed in pari misura.
- Sul II° motivo: illegittimità e/o nullità della Sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al ritenuto difetto di prova in capo all'opposta nonostante il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla stessa.
Come già precisato sopra, le richieste istruttorie di parte non sono state ammesse e non possono essere ammesse perché, come formulate, sono da considerare ininfluenti rispetto alle condotte ed alle spettanze sulle quali verte la presente controversia e di cui si è già detto.
- Sul III° motivo: illegittimità e/o nullità della Sentenza impugnata per omessa e/o carente motivazione in relazione alla ritenuta non attendibilità delle CMR prodotte dalla difesa e sul successivo accoglimento della domanda di nche in relazione a tali transazioni;
violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. CP_2
e
- sul IV° motivo:
10 nullità e/o illegittimità della Sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; omesso rilievo del
Concorso colposo del fatto del creditore in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata da
[...]
Parte_3
che è stato prodotto da i evince testualmente:
[...] CP_2
11 Ancora:
Ebbene, il “quadro” complessivamente delineato configura - in termini piuttosto concreti ed oggettivi - un “programma operativo condiviso” dalle odierne parti in causa e tale circostanza non è mai stata efficacemente smentita né da né da CP_2 CP_1
Nell'attività d'indagine promossa dall'Agenzia delle Entrate e sfociata nella c.d. comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra ed è CP_2 CP_1 stato “analizzato” il vettore rispetto a detto trasportatore, la merce consegnata da Parte_1 CP_2 ed avente come destinatario non è mai giunta in Croazia essendo stata portata direttamente al CP_1 cliente finale a Roma. Controparte_5
L'evasione dell'Iva per cui è lite si è riferita proprio a quindi, i riscontri ispettivi non Parte_1 possono essere confutati - come vorrebbe - attraverso la valenza di lettere di vettura CP_1 internazionale per consegne eseguite in Croazia fra (mittente) ed (destinataria) tramite i CP_2 CP_1 diversi vettori, quali e Transporti Stankić. CP_3
Dunque, siffatte consegne in non possono “elidere” le conseguenze di cui si discute del mancato CP_6 passaggio transfrontaliero delle cessioni per il tramite di Parte_4 Parte_1
- Sul V° motivo:
12 violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia ultra petita al capo 2 del dispositivo.
Il Giudice, nel dispositivo della Sentenza appellata ha confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore di così rigettando - implicitamente - la domanda di compensazione proposta da CP_1 CP_2 tuttavia, ha - poi - condannato a pagare a la somma di € 3.114.069,54, sebbene CP_1 CP_2 quest'ultima nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. avesse formulato le seguenti conclusioni:
“nel merito, anche in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di Controparte_2 nei confronti di per l'importo di euro 2.500.188,00 dovuto a titolo di iva sulle Controparte_1 cessioni tra le stesse intercorse negli anni 2019 e 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di
[...] nei confronti di anche a titolo risarcitorio, per Controparte_2 Controparte_1
l'importo di euro 613.880,93 dalla stessa versato per sanzioni ed interessi;
dichiarare che nulla è dovuto da dovendosi ritenere compensato il Controparte_4 minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 oggetto di opposizione, con condanna di
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 2.385.999,08, riferito all'iva, già al netto dell'invocata Controparte_2 compensazione, nonché dell'ulteriore somma di euro 613.880,93 riferito alle sanzioni ed interessi quantificati e pagati in esito alla definizione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.”
Secondo l'appellante, il Tribunale ha accordato a più di quanto essa abbia domandato, CP_2 condannando a corrispondere € 3.114.069,54 in luogo della somma ex adverso richiesta CP_1 ammontante a complessive € 2.999.880,01 [€ 2.385.999,08+€ 613.880,93], ciò in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c..
A questo punto, è necessario rammentare - in linea generale - quanto segue.
L'esercizio della c.d. Rivalsa IVA, azionata fin dal I Grado da verso rappresenta un CP_2 CP_1 meccanismo cardine nel sistema dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
infatti, consente di trasferire il carico del tributo lungo la catena produttiva fino al consumatore finale.
Nell'ipotesi in esame, occorre chiedersi cosa succede quando l'IVA non viene applicata inizialmente e l'Amministrazione Finanziaria la contesta solo in un secondo momento.
Con una recente Ordinanza, la Corte di Cassazione (v. Cassazione Civ. Sez. 5 n. 5484/2025) ha rimarcato il diritto del fornitore di recuperare l'imposta dal cliente in ragione del principio di neutralità dell'IVA sancito dalla Direttiva 2006/112/CE, la quale impone che l'imposta gravi esclusivamente sul consumatore finale e non debba mai diventare un “costo” per gli operatori economici intermedi.
13 Negare al fornitore il diritto di recuperare l'IVA versata a seguito di accertamento significherebbe violare detto principio, trasformando l'impresa in un contribuente di fatto, anziché in un mero soggetto passivo incaricato della riscossione per conto dello Stato.
Il principio di neutralità rappresenta uno degli elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell'IVA, trattandosi di tributo che deve essere applicato fino allo stadio del consumo finale ovvero sino all'acquisizione definitiva dell'imposta sul bene o sul servizio.
Nell'applicazione fisiologica dell'imposta, siffatta neutralità è garantita, nella fase del processo economico in cui il soggetto passivo cedente/prestatore è parte attiva dell'operazione, dalla possibilità per costui di recuperare l'IVA nei confronti del cessionario/committente esercitando la Rivalsa;
in questo modo il cedente/prestatore rimane indenne dal tributo, traslando il peso finanziario dell'imposta sul cessionario/committente che è consumatore finale o si comporta come tale;
di qui, la rigorosa simmetria tra “esigibilità” e “detrazione” del tributo.
In altre parole, il diritto di Rivalsa è tutelato dalla neutralità, proporzionalità e necessaria traslazione in avanti dell'IVA, quali “cardini” del sistema fiscale europeo;
tale regola garantisce che l'imposta non diventi un “costo” per le imprese, ma gravi esclusivamente sul consumatore finale del bene o servizio.
L'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, come novellato dall'art. 93 del D.L. n. 1/2012, prevede che
“il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
La possibilità di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa esercitabile dal fornitore quale soggetto passivo viene “contemperata” dal diritto di detrazione esercitabile dell'acquirente quale soggetto passivo, consentendo - in tal modo - il normale funzionamento dell'imposta IVA che, per sua natura, deve colpire solamente i consumatori finali e non gli operatori economici.
Esiste una relazione inscindibile e biunivoca fra l'IVA detratta e l'IVA esigibile, vale a dire tra l'IVA a debito che il cessionario detrae (se ha diritto alla detrazione in quanto soggetto differente dal consumatore finale) e l'IVA a credito che il cedente addebita in rivalsa.
Tutto ciò premesso e considerato, relativamente alle posizioni di e di occorre riportare CP_2 CP_1 la seguente tabella elaborata in fase di accertamento fiscale.
14 Dunque, l'IVA evasa e dovuta da all'Agenzia delle Entrate per le operazioni con è pari CP_2 CP_1
a complessive € 2.890.335,08.
Tale somma è stata effettivamente versata da all'Agenzia delle Entrate mediante il versamento CP_2 quietanzato avvenuto in data 07.03.2022 della cifra complessiva di € 8.847.726,00.
Nel PVC, paragrafo 5. Sezione Conclusiva, risulta scritto:
20. Alla luce di tutto quanto esposto, deve a a titolo di IVA € 2.890.335,08, oltre ad CP_1 CP_2 interessi dall'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate fino al rimborso effettivo.
21. Non resta che riformare parzialmente sul quantum la Sentenza impugnata nei termini di cui si è appena detto.
22. Le spese di entrambi i Gradi non possono che seguire la soccombenza prevalente di - CP_1 salvo compensazione per ¼ dovuta alla riduzione del dovuto - e si liquidano in dispositivo a favore di applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, CP_2 rispetto alle cause di valore compreso fra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00 in relazione alle fasi
15 espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale riforma della Sentenza impugnata, che conferma nel resto:
1. NN a corrispondere a a titolo di Rimborso IVA ex lege € 2.890.335,08, CP_1 CP_2 oltre ad interessi dall'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate fino alla restituzione effettiva.
2. COMPENSA le spese di entrambi i Gradi per ¼ e NN a rifondere a i CP_1 CP_2 residui ¾ che liquida in € 37.002,00, oltre iva-cpa-spese generali, per il I Grado ed in € 23.462,25, oltre iva-cpa-spese generali, per il II Grado.
Venezia, 19.09.2025.
Il Consigliere Istruttore
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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