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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6524 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2622/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI AN, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 4.6.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Livorno, Corso Parte_1
Amedeo 61, presso lo studio dell'Avv. Stefano Neri che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, con sede legale a Roma (RM), Via Giorgio Ribotta n. 11
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per g.m.o.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 , premesso di aver Parte_2 prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta società a partire dall'01.06.2022, con svolgimento in modalità a distanza presso la propria
1 abitazione, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di “Associate
Clinical Data Manager” con inquadramento di livello Q del CCNL Aziende del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi, di essere stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo con lettera datata 25.6.2024 ricevuta in data
2.7.2024 e di aver impugnato il detto provvedimento - ritenuto illegittimo per insussistenza del motivo addotto dalla datrice di lavoro la quale, lungi dall'aver soppresso il posto, aveva proposto le medesime mansioni a nuovi candidati anche attraverso la piattaforma di lavoro Linkedin, omettendo di proporgli peraltro una diversa collocazione, in violazione dell'obbligo di repechage - conveniva in giudizio la chiedendo Controparte_1 al Tribunale di voler “…contrariis reiectis, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in tesi, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione per un importo fino a dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ipotesi, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso fra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
2 La causa era istruita documentalmente;
rinviata per la decisione, spirati i termini assegnati ex art. 17 ter cpc fino al 4.6.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro per asserito giustificato motivo oggettivo con lettera ricevuta in data
2.7.2024 nella quale la società rendeva noto che “… in particolare, la società ha deciso di sopprimere la posizione di lavoro da Lei ricoperta in ragione di una riorganizzazione della sua struttura produttiva, finalizzata all'efficientamento della medesima, alla generale riduzione dei costi e ad una più efficace gestione del dipartimento nel quale Lei è impiegato. In tal senso, le mansioni di Sua competenza verranno infatti ridistribuite in quella di altre risorse già in forza presso la Nostra Società. Non si è rinvenuta in azienda una posizione vacante cui destinare la sua Professionalità”.
Deduce il la non veridicità del fatto addotto dalla società a Pt_1 fondamento del licenziamento e, in ogni caso, il mancato assolvimento della datrice di lavoro all'obbligo di repechage, avendo apposto al licenziamento una generica dizione in proposito, priva di alcun concreto riferimento.
Non nuoce, a questo punto, richiamare sinteticamente i principi di diritto e giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Cassazione, con orientamento pienamente condivisibile, ha affermato che la sua legittimità presuppone l'esigenza di soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore.
Questo è il fatto in senso giuridico complessivamente inteso: ragione inerente all'attività produttiva/organizzativa + impossibilità di repechage (Cass.
10435/2018).
3 Sotto il primo profilo la ragione produttiva-organizzativa rileva a prescindere dalla crisi o da una situazione economica sfavorevole (Cass. 25201/2016; Cass.
10699/2017; Cass. 24882/2017) e può anche consistere nell'incremento dell'efficienza e della produttiva.
D'altro canto è ferma l'insindacabilità nel merito, da parte del giudice, delle scelte imprenditoriali del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 30 primo comma L.
183/2010 in base a cui “In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”, norma a propria volta espressiva del principio di libertà dell'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost..
Pertanto, il sindacato giudiziale concerne l'effettività e la non pretestuosità della ragione addotta dal datore di lavoro e l'esistenza di un nesso causale tra tale ragione e il licenziamento.
Esempi di ragione produttiva-organizzativa ritenuta effettiva ed idonea a legittimare un licenziamento sono stati quella dell'esternalizzazione a terzi di una determinata attività (Cass. 18416/13, Cass. 10699/17); quella della soppressione di una certa funzione (Cass. 11402/12); quella della diversa rimodulazione organizzativa ripartendo una determinata attività tra dipendenti già in forza presso l'azienda (Cass. 24882/17, Cass 19185/16); quella della
4 sostituzione uomo-macchina nell'ambito di un processo organizzativo volto all'innovazione tecnologica tendente all'incremento del profitto (Cass.
5777/2003); quella della delocalizzazione all'estero (Cass. 2874/2012); quella della sostituzione del personale meno qualificato (Cass. 2874/12; Cass.
23620/15).
Altre pronunce, poi, hanno evidenziato che la ragione tecnico-produttiva- organizzativa non solo deve essere effettiva, ma deve essere anche durevole e non transitoria (Cass. 30323/17, Cass. 1833/18).
Sotto il secondo profilo, quello del repechage, la Suprema Corte – superando il precedente orientamento (di cui, ad es. Cass. 3040/2011) - ha condivisibilmente affermato nei tempi più recenti che l'onere della prova grava interamente sul datore di lavoro e non vi è alcun onere di collaborazione da parte del lavoratore
(Cass. 5592/16, 12101/16, 20436/16, 160/17, 9869/17, 24882/17, 27792/17).
Il datore di lavoro, d'altro canto, potrà fornire la prova di avere effettuato il tentativo di repechage anche in via indiziaria e presuntiva (ad esempio producendo il LUL o altra documentazione comprovante la copertura di tutte le posizioni aziendali).
Resta fermo che, se emerge che le mansioni relative alla professionalità raggiunta dal dipendente licenziato, intorno al periodo del licenziamento, siano fungibili e vi è prova di vuoti di organico o comunque di disponibilità di posti, allora il repechage è possibile e doveroso anche su mansioni inferiori (Cass.
21579/08; Cass. 6552/09; Cass. 18025/12; Cass. 24037/13; Cass.4509/16;
Cass. 13379/17; Cass. 29099/17).
Tale condivisibile orientamento – circa la necessità del tentativo di repechage da parte del datore di lavoro anche su mansioni inferiori - è stato ulteriormente
5 ribadito e confermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cass.
30143/2023).
Inoltre, sotto altro aspetto, la Suprema Corte ha rimarcato come il tentativo di ricollocazione debba essere compiuto sull'intera azienda (Cass. 7169/03;
Cass.7381/10; Cass.25736/16 e nell'ipotesi di cessazione dell'appalto pure su altri cantieri Cass. 8531/06), anche nell'ipotesi di pluralità di soggetti che costituiscano un unico centro di imputazione (Cass. Cass.7717/03; 19931/10), salva l'ipotesi del gruppo in senso tecnico (Cass. 13809/2017).
Pertanto, se vi è prova dell'esigenza, effettiva, seria e durevole di soppressione del posto e dell'impossibilità di repechage (anche in mansioni inferiori), il fatto – inteso in senso tecnico giuridico – sussiste e il licenziamento è legittimo.
Se, invece, non vi è prova della contemporanea ricorrenza di ambedue gli elementi costitutivi, il fatto non sussiste e il licenziamento è illegittimo.
Per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7.3.2015 e dunque assoggettati alla disciplina dell'art. 18 S.L., le conseguenze dell'illegittimità erano diverse a seconda che l'insussistenza del fatto fosse o meno manifesta, in questo secondo caso essendo applicabile la sola tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 5
S.L..
Mentre nel caso di fatto manifestamente insussistente, ai sensi dell'art. 18 comma 7 S.L. il giudice poteva scegliere se applicare la tutela indennitaria o quella reintegratoria e il criterio orientativo di tale discrezionalità era considerato dalla giurisprudenza quello dell'eccessiva onerosità del ripristino del rapporto (Cass. 10435/18; Cass. 2930/19; Cass. 2366/20; Cass. 6083/21).
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 59/2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 comma 7 S.L. nella parte in cui prevede un potere discrezionale del giudice del lavoro in ordine all'applicazione della
6 tutela reale, rendendo così sempre di fatto operante questa ultima, senza possibilità di scelta, senza cioè che assuma alcuna rilevanza la valutazione sulla eccessiva onerosità del rimedio (Cass. 16975/22).
Rimaneva dunque la distinzione delle conseguenze (tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 5 o tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4) a seconda che il fatto non sussista o che sia manifestamente insussistente: ma la Corte
Costituzionale con la sentenza 125/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 comma 7 limitatamente alla parola “manifesta”, per cui ora l'ipotesi di insussistenza del fatto e di manifesta insussistenza del fatto sono completamente equiparate.
Ne discende che se non vi è prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie, il rimedio sarà sempre e comunque quello della tutela reintegratoria.
Orbene, nella specie, la società convenuta, scelta la contumacia, non ha dimostrato la sussistenza né dell'uno, né dell'altro elemento.
Dalla visura depositata al doc. 8 allegato al ricorso si evince che l'azienda è di grandi dimensioni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della convenuta alla reintegra del lavoratore, oltre che al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. ANNULLA il licenziamento intimato al ricorrente dalla Controparte_1
in persona del l.r.p.t. con lettera in data 25.6.2024;
[...]
2. ON la in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento, in favore del medesimo, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
4. ON la in persona del l.r.p.t, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, nella misura indicata dall'art. 18, 4° comma, l. 300/1970;
5. ON , la in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del ricorrente.
Roma, 5.6.2025
Il Giudice
SI AN
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI AN, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 4.6.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Livorno, Corso Parte_1
Amedeo 61, presso lo studio dell'Avv. Stefano Neri che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, con sede legale a Roma (RM), Via Giorgio Ribotta n. 11
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione licenziamento per g.m.o.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 , premesso di aver Parte_2 prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta società a partire dall'01.06.2022, con svolgimento in modalità a distanza presso la propria
1 abitazione, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di “Associate
Clinical Data Manager” con inquadramento di livello Q del CCNL Aziende del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi, di essere stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo con lettera datata 25.6.2024 ricevuta in data
2.7.2024 e di aver impugnato il detto provvedimento - ritenuto illegittimo per insussistenza del motivo addotto dalla datrice di lavoro la quale, lungi dall'aver soppresso il posto, aveva proposto le medesime mansioni a nuovi candidati anche attraverso la piattaforma di lavoro Linkedin, omettendo di proporgli peraltro una diversa collocazione, in violazione dell'obbligo di repechage - conveniva in giudizio la chiedendo Controparte_1 al Tribunale di voler “…contrariis reiectis, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in tesi, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione per un importo fino a dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ipotesi, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso fra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
2 La causa era istruita documentalmente;
rinviata per la decisione, spirati i termini assegnati ex art. 17 ter cpc fino al 4.6.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro per asserito giustificato motivo oggettivo con lettera ricevuta in data
2.7.2024 nella quale la società rendeva noto che “… in particolare, la società ha deciso di sopprimere la posizione di lavoro da Lei ricoperta in ragione di una riorganizzazione della sua struttura produttiva, finalizzata all'efficientamento della medesima, alla generale riduzione dei costi e ad una più efficace gestione del dipartimento nel quale Lei è impiegato. In tal senso, le mansioni di Sua competenza verranno infatti ridistribuite in quella di altre risorse già in forza presso la Nostra Società. Non si è rinvenuta in azienda una posizione vacante cui destinare la sua Professionalità”.
Deduce il la non veridicità del fatto addotto dalla società a Pt_1 fondamento del licenziamento e, in ogni caso, il mancato assolvimento della datrice di lavoro all'obbligo di repechage, avendo apposto al licenziamento una generica dizione in proposito, priva di alcun concreto riferimento.
Non nuoce, a questo punto, richiamare sinteticamente i principi di diritto e giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Cassazione, con orientamento pienamente condivisibile, ha affermato che la sua legittimità presuppone l'esigenza di soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore.
Questo è il fatto in senso giuridico complessivamente inteso: ragione inerente all'attività produttiva/organizzativa + impossibilità di repechage (Cass.
10435/2018).
3 Sotto il primo profilo la ragione produttiva-organizzativa rileva a prescindere dalla crisi o da una situazione economica sfavorevole (Cass. 25201/2016; Cass.
10699/2017; Cass. 24882/2017) e può anche consistere nell'incremento dell'efficienza e della produttiva.
D'altro canto è ferma l'insindacabilità nel merito, da parte del giudice, delle scelte imprenditoriali del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 30 primo comma L.
183/2010 in base a cui “In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”, norma a propria volta espressiva del principio di libertà dell'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost..
Pertanto, il sindacato giudiziale concerne l'effettività e la non pretestuosità della ragione addotta dal datore di lavoro e l'esistenza di un nesso causale tra tale ragione e il licenziamento.
Esempi di ragione produttiva-organizzativa ritenuta effettiva ed idonea a legittimare un licenziamento sono stati quella dell'esternalizzazione a terzi di una determinata attività (Cass. 18416/13, Cass. 10699/17); quella della soppressione di una certa funzione (Cass. 11402/12); quella della diversa rimodulazione organizzativa ripartendo una determinata attività tra dipendenti già in forza presso l'azienda (Cass. 24882/17, Cass 19185/16); quella della
4 sostituzione uomo-macchina nell'ambito di un processo organizzativo volto all'innovazione tecnologica tendente all'incremento del profitto (Cass.
5777/2003); quella della delocalizzazione all'estero (Cass. 2874/2012); quella della sostituzione del personale meno qualificato (Cass. 2874/12; Cass.
23620/15).
Altre pronunce, poi, hanno evidenziato che la ragione tecnico-produttiva- organizzativa non solo deve essere effettiva, ma deve essere anche durevole e non transitoria (Cass. 30323/17, Cass. 1833/18).
Sotto il secondo profilo, quello del repechage, la Suprema Corte – superando il precedente orientamento (di cui, ad es. Cass. 3040/2011) - ha condivisibilmente affermato nei tempi più recenti che l'onere della prova grava interamente sul datore di lavoro e non vi è alcun onere di collaborazione da parte del lavoratore
(Cass. 5592/16, 12101/16, 20436/16, 160/17, 9869/17, 24882/17, 27792/17).
Il datore di lavoro, d'altro canto, potrà fornire la prova di avere effettuato il tentativo di repechage anche in via indiziaria e presuntiva (ad esempio producendo il LUL o altra documentazione comprovante la copertura di tutte le posizioni aziendali).
Resta fermo che, se emerge che le mansioni relative alla professionalità raggiunta dal dipendente licenziato, intorno al periodo del licenziamento, siano fungibili e vi è prova di vuoti di organico o comunque di disponibilità di posti, allora il repechage è possibile e doveroso anche su mansioni inferiori (Cass.
21579/08; Cass. 6552/09; Cass. 18025/12; Cass. 24037/13; Cass.4509/16;
Cass. 13379/17; Cass. 29099/17).
Tale condivisibile orientamento – circa la necessità del tentativo di repechage da parte del datore di lavoro anche su mansioni inferiori - è stato ulteriormente
5 ribadito e confermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cass.
30143/2023).
Inoltre, sotto altro aspetto, la Suprema Corte ha rimarcato come il tentativo di ricollocazione debba essere compiuto sull'intera azienda (Cass. 7169/03;
Cass.7381/10; Cass.25736/16 e nell'ipotesi di cessazione dell'appalto pure su altri cantieri Cass. 8531/06), anche nell'ipotesi di pluralità di soggetti che costituiscano un unico centro di imputazione (Cass. Cass.7717/03; 19931/10), salva l'ipotesi del gruppo in senso tecnico (Cass. 13809/2017).
Pertanto, se vi è prova dell'esigenza, effettiva, seria e durevole di soppressione del posto e dell'impossibilità di repechage (anche in mansioni inferiori), il fatto – inteso in senso tecnico giuridico – sussiste e il licenziamento è legittimo.
Se, invece, non vi è prova della contemporanea ricorrenza di ambedue gli elementi costitutivi, il fatto non sussiste e il licenziamento è illegittimo.
Per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7.3.2015 e dunque assoggettati alla disciplina dell'art. 18 S.L., le conseguenze dell'illegittimità erano diverse a seconda che l'insussistenza del fatto fosse o meno manifesta, in questo secondo caso essendo applicabile la sola tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 5
S.L..
Mentre nel caso di fatto manifestamente insussistente, ai sensi dell'art. 18 comma 7 S.L. il giudice poteva scegliere se applicare la tutela indennitaria o quella reintegratoria e il criterio orientativo di tale discrezionalità era considerato dalla giurisprudenza quello dell'eccessiva onerosità del ripristino del rapporto (Cass. 10435/18; Cass. 2930/19; Cass. 2366/20; Cass. 6083/21).
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 59/2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 comma 7 S.L. nella parte in cui prevede un potere discrezionale del giudice del lavoro in ordine all'applicazione della
6 tutela reale, rendendo così sempre di fatto operante questa ultima, senza possibilità di scelta, senza cioè che assuma alcuna rilevanza la valutazione sulla eccessiva onerosità del rimedio (Cass. 16975/22).
Rimaneva dunque la distinzione delle conseguenze (tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 5 o tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4) a seconda che il fatto non sussista o che sia manifestamente insussistente: ma la Corte
Costituzionale con la sentenza 125/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 comma 7 limitatamente alla parola “manifesta”, per cui ora l'ipotesi di insussistenza del fatto e di manifesta insussistenza del fatto sono completamente equiparate.
Ne discende che se non vi è prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie, il rimedio sarà sempre e comunque quello della tutela reintegratoria.
Orbene, nella specie, la società convenuta, scelta la contumacia, non ha dimostrato la sussistenza né dell'uno, né dell'altro elemento.
Dalla visura depositata al doc. 8 allegato al ricorso si evince che l'azienda è di grandi dimensioni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della convenuta alla reintegra del lavoratore, oltre che al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. ANNULLA il licenziamento intimato al ricorrente dalla Controparte_1
in persona del l.r.p.t. con lettera in data 25.6.2024;
[...]
2. ON la in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro nonché al pagamento, in favore del medesimo, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
4. ON la in persona del l.r.p.t, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, nella misura indicata dall'art. 18, 4° comma, l. 300/1970;
5. ON , la in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del ricorrente.
Roma, 5.6.2025
Il Giudice
SI AN
8