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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
VERBALE a trattazione scritta DELLA CAUSA n. r.g. 1216/2022
Oggi 26 maggio 2025 il Giudice Onorario riscontra le note di udienza depositate dalle parti come attestate dai relativi depositi telematici e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (ante Cartabia)
Il Giudice Onorario
Antonio Bortoluzzi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Antonio
Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA ex at. 281 sexies cpc definitiva nella causa n. R.G. 1216/2022, promossa da:
cf Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. LUCA AZZANO CANTARUTTI
-attore-
Contro
1.RI AB . cf CodiceFiscale_2 contumace a seguito di riassunzione
2. - cf Parte_2 CodiceFiscale_3
3. - cf Parte_3 CodiceFiscale_4 entrambi con l'avv. RAFFAELLA ROSSI
-convenuti-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e chiedendo l'accertamento di Pt_2 Parte_3 Controparte_1 aver svolto attività di mediazione per la compravendita dell'immobile sito in
Porto Viro alla Via del Gelso n. 61 in favore di tutti e tre.
pagina 2 di 10 Per tale attività di mediazione chiedeva la condanna di ed , Pt_2 Parte_3 in solido tra loro, e di al pagamento di una provvigione di € P_
6.500,00 ciascuno (pari al 2% del prezzo di compravendita) o nella diversa somma ritenuta di equità.
Ha dedotto che lo avrebbe contattato il 27.11.2019 Controparte_1 interessato all'immobile, chiedendo informazioni e foto.
Il 29.11.2019 avrebbe chiesto di visitare l'immobile e si sarebbe P_ informato sull'identità dei proprietari e ), ottenendo Pt_2 Parte_3 conferma da Pt_4
Parte attrice ritiene che l'attività di mediazione si sia adempiuta in questo momento.
Il 04.12.2019 si è incontrato sul posto con sua moglie Pt_4 P_ [...]
, e i proprietari e per una visita. R_ Pt_2 Parte_3
Nonostante l'interesse mostrato, non avrebbe fornito altri riscontri. P_
L'immobile è stato venduto a il 20.10.2020 tramite rogito Persona_1 notarile, nel quale le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse di mediatori.
Parte attrice ha dunque sollecitato il pagamento della provvigione, ma si sarebbe rifiutato di pagare. P_
Donà basa la propria pretesa sull'art. 1755 c.c., sostenendo che il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare è in rapporto causale con l'attività intermediatrice, anche se non diretta ed esclusiva, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti.
Sostiene che la conclusione dell'affare con la moglie di P_ [...]
) non sia rilevante, in quanto vi è un legame tra la parte originaria R_
e quella con cui è stato concluso ). P_ R_
Afferma inoltre che non è necessario un preventivo incarico, ma è sufficiente che la parte abbia accettato e tratto vantaggio dall'attività del mediatore.
Il convenuto costituendosi ha chiesto il rigetto della Controparte_1 pretesa attorea per le seguenti argomentazioni:
pagina 3 di 10 - Carenza di legittimazione attiva di - sostiene che operava come Pt_4 Pt_4 mediatore immobiliare professionale con sede diversa (Rosolina Mare) da quella dell'Immobiliare NI di ND NI (Porto Viro e Rosolina). interagiva con tramite link provenienti dall'Immobiliare NI P_ Pt_4
e aveva ragione di ritenere che operasse presso tale agenzia. Pt_4 Pt_4 stesso avrebbe convocato nei locali di NI Immobiliare. Pertanto, P_ se una provvigione fosse dovuta, il soggetto legittimato a richiederla sarebbe l'Immobiliare NI di ND NI, non personalmente;
Tes_1
- Prescrizione - eccepisce l'intervenuta prescrizione stante Controparte_1 il termine annuale (artt. 1755 - 2950 c.c.). L'attore stesso afferma che l'attività di mediazione si è ritenuta adempiuta il 29.11.2019, mentre la diffida per il pagamento è del 23.06.2021;
- Assenza di nesso di causalità adeguata - il convenuto Controparte_1 afferma che per il diritto alla provvigione non è sufficiente mettere in contatto le parti, ma la condotta del mediatore deve giustificare la conclusione dell'affare secondo il principio di causalità adeguata. Nel suo caso, sostiene di essere stato a conoscenza in precedenza dell'immobile e della identità dei proprietari prima dell'intervento di Il ruolo di si Pt_4 Pt_4 sarebbe limitato a fissare un appuntamento per una visita tra parti che già si conoscevano, condotta non sufficiente a integrare il profilo di causalità adeguata;
- Diversa identità dell'affare concluso - Sostiene di avere avuto in P_ animo di acquistare l'immobile previa vendita e/o permuta di un suo immobile. I venditori non erano interessati alla permuta né ad attendere la vendita. Circa un anno dopo, la casa è stata acquistata dalla IG.ra R_
, moglie dello stesso ma in regime di separazione dei beni, utilizzando
[...] mezzi propri derivanti dalla vendita di un suo immobile. non ha ad P_ oggi venduto o permutato il proprio immobile. Pertanto, l'affare concluso sarebbe assolutamente difforme sotto il profilo sostanziale dell'oggetto e non ricollegabile al contatto determinato da Pt_4
pagina 4 di 10 - Contestazione della determinazione della provvigione - Il convenuto contesta la richiesta del 2% basata sulla raccolta usi e P_ consuetudini della Camera di Commercio di Rovigo, sostenendo che il riferimento citato (pag. 82, punto 2) riguarda il commercio di carta e cartone e che non esistono usi validi nel circondario di Venezia Rovigo secondo un parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea perchè in fondata in fatto e in diritto.
Anche i convenuti e hanno contestato integralmente le richieste Pt_2 Parte_3 attoree, e ciò perchè:
-nessun contatto o intervento è stato richiesto da loro conto;
-non hanno mai conferito alcun mandato a né lo hanno autorizzato Tes_1 ad agire per loro conto;
-avevano conferito un mandato di esclusiva ad altra agenzia (Gabetti);
- si sono limitati ad aprire la porta per una singola visita ai coniugi Parte_5
accompagnati da
[...] Pt_4
- non sussiste alcun nesso di causalità adeguata, in quanto manca l'apporto del mediatore nel procedimento causale di conclusione del contratto. La mera visita tramite mediatore non è sufficiente, soprattutto se le parti già si conoscevano;
- che l'affare concluso è diverso in quanto durante la visita, aveva P_ proposto una permuta da loro rifiutata avendo necessità di denaro.
-che solo dopo un anno la IG.ra li ha contattati e hanno concordato R_
l'acquisto per € 325.000,00;
-che pertanto l'affare si è concluso tra parti differenti ( vs. R_ P_ proposto inizialmente) ed è un contratto di compravendita, non di permuta;
-che sono totalmente estranei alle richieste avanzate dal mediatore attore in quanto non ne avevano mai chiesto l'intervento nè hanno avuto vantaggi dallo stesso;
-che l'attore non ha citato in giudizio la IG.ra , reale acquirente. R_
Il Giudice tentava la conciliazione senza esito positivo.
pagina 5 di 10 Venivano chieste e concesse le memorie istruttorie e il giudice sulle stesse provvedeva sulla loro ammissione con ordinanza del 04/09/2023 ammettendo tutti i capitoli di parte attrice per interpello e testi non ammettendo quelli di parte convenuta perchè inconferenti.
Con istanza del 06/11/2023 il difensore di depositava richiesta di P_ interruzione del processo a seguito della sentenza n. 44/2023 del Tribunale di
Rovigo con cui veniva dichiarata la liquidazione giudiziale di
[...] nonchè di in proprio. Controparte_2 Controparte_1
Il processo veniva interrotto a parte attrice provvedeva alla riassunzione.
Si costituivano i convenuti e , mentre la procedura Pt_2 Parte_3 rimaneva contumace.
Venivano sentiti i testi RE NI e poi . Persona_1
La causa veniva poi rinviata per discussione 281 sexies in forma cartolare con termine per note conclusive e precisazione conclusioni.
Le parti così concludevano: parte attrice
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda od eccezione disattesa:
1) accertare e dichiarare che ha svolto attività di mediazione di Tes_1 mediazione relativa alla compravendita dell'immobile sito in Porto Viro alla Via del
Gelso n. 61, in favore dei IGnori , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
2) accertato e dichiarato quanto richiesto al punto 1), condannare Parte_2 ed , in solido fra loro, e la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_3
in persona del curatore, alla corresponsione della provvigione Controparte_1 dovuta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1755 c.c. e quantificata in €. 6.500,00 (pari al 2% del prezzo complessivo di compravendita), o nella diversa somma ritenuta di equità, per ciascuna delle parti contraenti, oltre interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dalla presente domanda al saldo;
3) in ogni caso, con favore di spese e compensi di causa"
I convenuti e Pt_2 Parte_3
"I IGg.ri e ut supra rappresentati e difesi, insistono Parte_2 Parte_3 per l'accoglimento delle conclusioni formulate: - Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,
pagina 6 di 10 rigettare le domande formulate dall' attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di causa"
Ciò posto così si ritiene
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso la domanda attorea è infondata per i seguenti motivi
E' vero che ha messo in contatto da una parte e Tes_1 Controparte_1
e dall'altra accompagnando il primo con la Parte_2 Parte_3 moglie nella visita del 04.12.2019.
Circostanza questa confermata proprio dalla IG.ra (moglie di R_ P_ poi futura acquirente), sentita come teste, che ha confermato di aver visitato la casa con il marito e prima di acquistarla. Pt_4
Tra l'altro la IG.ra ha confermato che lei e il marito hanno appreso R_
l'identità dei proprietari da tramite messaggio WhatsApp, confermando così Pt_4 che è stato colui che ha fatto conoscere i proprietari. Pt_4
pagina 7 di 10 Per parte attrice dunque vi sarebbe un nesso di causalità ampio tra la propria attività e l'affare poi concluso dai venditori essendo irrilevante il cambio di acquirente dall'originale interessato alla moglie ). P_ R_
I convenuti e all'opposto ribadiscono di non dovere nulla a Pt_2 Parte_3
non avendo mai richiesto il suo intervento né tratto vantaggio dalla sua Pt_4 attività.
Ciò posto si ritiene che come osservato dai convenuti la documentazione di parte attrice al più prova un rapporto con e non con gli stessi e P_ Pt_2
. Parte_3
Non è stato provato di alcun contatto o messaggio tra e i convenuti Pt_4
e . Pt_2 Parte_3
Non è stato provata alcuna trattativa successiva alla visita tra e P_
e . Pt_2 Parte_3
Non vi è contestazione che sia avvenuta una visita con i coniugi Parte_5
, accompagnati da ma è provato che questa è stata l'unica
[...] Pt_4 occasione.
Nè è provato che il avrebbe avuto interesse all'acquisto per sè o per P_ persona da nominare.
Nè è provato che l'acquisto da parte della IG.ra (moglie del R_
è stato effettuato con denari del e che pertanto la stessa P_ P_ possa essere intesa quale interposta persona all'acquisto della abitazione.
Proprio l'averla indicata quale teste, da parte attrice, ne determina la totale estraneità non ritenendo parte attrice neppure ipotizzabile avanzare alcuna domanda alla stessa.
La presenza della moglie dunque all'incontro del 04/12/2019 è pertanto del tutto indifferente (in relazione al diritto alla provvigione) alla successiva vendita avvenuta un anno dopo.
Inoltre non è contestato che il IG. avesse proposto una permuta, e non P_ una compravendita, e che nessun contratto si è concluso in quell'occasione, atteso che alcun interesse avevano in venditori ad una permuta.
pagina 8 di 10 La testimonianza di RE NI nulla aggiunge e nulla prova, in quanto non era presente agli incontri tra e P_ Pt_1
Si tratta dunque di un riportato dallo stesso e non di conoscenza diretta Pt_1 dei fatti.
Come anche affermato da Cassazione con la sentenza 31187/2024 il diritto alla provvigione da parte del mediatore è escluso se una trattativa avviata col mediatore non ha esito (quella tra da una parte e e P_ Pt_2
dall'altra relativa ad una permuta) e le parti (nel nostro caso solo Parte_3 alcune e cioè i venditori e ) concludono l'affare (vendita e Pt_2 Parte_3 non permuta) successivamente in modo indipendente e non ricollegabile all'attività del mediatore.
Infatti come si legge nella sentenza sopra citata "il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nella operazione e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. n. 7626 del 2023; Cass. n. 3165 del 2023; Cass. n.
27185 del 2022; Cass. n. 11443 del 2022; Cass. n. 22426 del 2020".
pagina 9 di 10 La domanda pertanto è infondata e andrà integralmente respinta.
SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno posta a carico di parte attrice e in favore dei soli convenuti e e si liquidano Parte_2 Parte_3 con i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, e minimi per la fase decisionale essendo la decisione avvenuta ex art. 281 sexies, ed avendo come parametro la fascia relativa all'importo richiesto (euro 6.500,00)
e dunque complessivamente euro 4.227,00.
Stante la contumacia della procedura per , si ritiene di Controparte_1 compensare le spese fra le parti non avendo svolto alcuna attività processuale da rimborsare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa
RIGETTA integralmente le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte.
CONDANNA a rimborsare in via solidale a Parte_1 Pt_2
e le spese e competenze legali come sopra
[...] Parte_3 liquidate e dunque euro 4.277,00 oltre accessori di legge (spese generali
15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) e al rimborso delle spese vive sostenute.
COMPENSA integralmente le spese legali tra e la Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 26 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Antonio Bortoluzzi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
VERBALE a trattazione scritta DELLA CAUSA n. r.g. 1216/2022
Oggi 26 maggio 2025 il Giudice Onorario riscontra le note di udienza depositate dalle parti come attestate dai relativi depositi telematici e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (ante Cartabia)
Il Giudice Onorario
Antonio Bortoluzzi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Antonio
Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA ex at. 281 sexies cpc definitiva nella causa n. R.G. 1216/2022, promossa da:
cf Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. LUCA AZZANO CANTARUTTI
-attore-
Contro
1.RI AB . cf CodiceFiscale_2 contumace a seguito di riassunzione
2. - cf Parte_2 CodiceFiscale_3
3. - cf Parte_3 CodiceFiscale_4 entrambi con l'avv. RAFFAELLA ROSSI
-convenuti-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e chiedendo l'accertamento di Pt_2 Parte_3 Controparte_1 aver svolto attività di mediazione per la compravendita dell'immobile sito in
Porto Viro alla Via del Gelso n. 61 in favore di tutti e tre.
pagina 2 di 10 Per tale attività di mediazione chiedeva la condanna di ed , Pt_2 Parte_3 in solido tra loro, e di al pagamento di una provvigione di € P_
6.500,00 ciascuno (pari al 2% del prezzo di compravendita) o nella diversa somma ritenuta di equità.
Ha dedotto che lo avrebbe contattato il 27.11.2019 Controparte_1 interessato all'immobile, chiedendo informazioni e foto.
Il 29.11.2019 avrebbe chiesto di visitare l'immobile e si sarebbe P_ informato sull'identità dei proprietari e ), ottenendo Pt_2 Parte_3 conferma da Pt_4
Parte attrice ritiene che l'attività di mediazione si sia adempiuta in questo momento.
Il 04.12.2019 si è incontrato sul posto con sua moglie Pt_4 P_ [...]
, e i proprietari e per una visita. R_ Pt_2 Parte_3
Nonostante l'interesse mostrato, non avrebbe fornito altri riscontri. P_
L'immobile è stato venduto a il 20.10.2020 tramite rogito Persona_1 notarile, nel quale le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse di mediatori.
Parte attrice ha dunque sollecitato il pagamento della provvigione, ma si sarebbe rifiutato di pagare. P_
Donà basa la propria pretesa sull'art. 1755 c.c., sostenendo che il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare è in rapporto causale con l'attività intermediatrice, anche se non diretta ed esclusiva, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti.
Sostiene che la conclusione dell'affare con la moglie di P_ [...]
) non sia rilevante, in quanto vi è un legame tra la parte originaria R_
e quella con cui è stato concluso ). P_ R_
Afferma inoltre che non è necessario un preventivo incarico, ma è sufficiente che la parte abbia accettato e tratto vantaggio dall'attività del mediatore.
Il convenuto costituendosi ha chiesto il rigetto della Controparte_1 pretesa attorea per le seguenti argomentazioni:
pagina 3 di 10 - Carenza di legittimazione attiva di - sostiene che operava come Pt_4 Pt_4 mediatore immobiliare professionale con sede diversa (Rosolina Mare) da quella dell'Immobiliare NI di ND NI (Porto Viro e Rosolina). interagiva con tramite link provenienti dall'Immobiliare NI P_ Pt_4
e aveva ragione di ritenere che operasse presso tale agenzia. Pt_4 Pt_4 stesso avrebbe convocato nei locali di NI Immobiliare. Pertanto, P_ se una provvigione fosse dovuta, il soggetto legittimato a richiederla sarebbe l'Immobiliare NI di ND NI, non personalmente;
Tes_1
- Prescrizione - eccepisce l'intervenuta prescrizione stante Controparte_1 il termine annuale (artt. 1755 - 2950 c.c.). L'attore stesso afferma che l'attività di mediazione si è ritenuta adempiuta il 29.11.2019, mentre la diffida per il pagamento è del 23.06.2021;
- Assenza di nesso di causalità adeguata - il convenuto Controparte_1 afferma che per il diritto alla provvigione non è sufficiente mettere in contatto le parti, ma la condotta del mediatore deve giustificare la conclusione dell'affare secondo il principio di causalità adeguata. Nel suo caso, sostiene di essere stato a conoscenza in precedenza dell'immobile e della identità dei proprietari prima dell'intervento di Il ruolo di si Pt_4 Pt_4 sarebbe limitato a fissare un appuntamento per una visita tra parti che già si conoscevano, condotta non sufficiente a integrare il profilo di causalità adeguata;
- Diversa identità dell'affare concluso - Sostiene di avere avuto in P_ animo di acquistare l'immobile previa vendita e/o permuta di un suo immobile. I venditori non erano interessati alla permuta né ad attendere la vendita. Circa un anno dopo, la casa è stata acquistata dalla IG.ra R_
, moglie dello stesso ma in regime di separazione dei beni, utilizzando
[...] mezzi propri derivanti dalla vendita di un suo immobile. non ha ad P_ oggi venduto o permutato il proprio immobile. Pertanto, l'affare concluso sarebbe assolutamente difforme sotto il profilo sostanziale dell'oggetto e non ricollegabile al contatto determinato da Pt_4
pagina 4 di 10 - Contestazione della determinazione della provvigione - Il convenuto contesta la richiesta del 2% basata sulla raccolta usi e P_ consuetudini della Camera di Commercio di Rovigo, sostenendo che il riferimento citato (pag. 82, punto 2) riguarda il commercio di carta e cartone e che non esistono usi validi nel circondario di Venezia Rovigo secondo un parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea perchè in fondata in fatto e in diritto.
Anche i convenuti e hanno contestato integralmente le richieste Pt_2 Parte_3 attoree, e ciò perchè:
-nessun contatto o intervento è stato richiesto da loro conto;
-non hanno mai conferito alcun mandato a né lo hanno autorizzato Tes_1 ad agire per loro conto;
-avevano conferito un mandato di esclusiva ad altra agenzia (Gabetti);
- si sono limitati ad aprire la porta per una singola visita ai coniugi Parte_5
accompagnati da
[...] Pt_4
- non sussiste alcun nesso di causalità adeguata, in quanto manca l'apporto del mediatore nel procedimento causale di conclusione del contratto. La mera visita tramite mediatore non è sufficiente, soprattutto se le parti già si conoscevano;
- che l'affare concluso è diverso in quanto durante la visita, aveva P_ proposto una permuta da loro rifiutata avendo necessità di denaro.
-che solo dopo un anno la IG.ra li ha contattati e hanno concordato R_
l'acquisto per € 325.000,00;
-che pertanto l'affare si è concluso tra parti differenti ( vs. R_ P_ proposto inizialmente) ed è un contratto di compravendita, non di permuta;
-che sono totalmente estranei alle richieste avanzate dal mediatore attore in quanto non ne avevano mai chiesto l'intervento nè hanno avuto vantaggi dallo stesso;
-che l'attore non ha citato in giudizio la IG.ra , reale acquirente. R_
Il Giudice tentava la conciliazione senza esito positivo.
pagina 5 di 10 Venivano chieste e concesse le memorie istruttorie e il giudice sulle stesse provvedeva sulla loro ammissione con ordinanza del 04/09/2023 ammettendo tutti i capitoli di parte attrice per interpello e testi non ammettendo quelli di parte convenuta perchè inconferenti.
Con istanza del 06/11/2023 il difensore di depositava richiesta di P_ interruzione del processo a seguito della sentenza n. 44/2023 del Tribunale di
Rovigo con cui veniva dichiarata la liquidazione giudiziale di
[...] nonchè di in proprio. Controparte_2 Controparte_1
Il processo veniva interrotto a parte attrice provvedeva alla riassunzione.
Si costituivano i convenuti e , mentre la procedura Pt_2 Parte_3 rimaneva contumace.
Venivano sentiti i testi RE NI e poi . Persona_1
La causa veniva poi rinviata per discussione 281 sexies in forma cartolare con termine per note conclusive e precisazione conclusioni.
Le parti così concludevano: parte attrice
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda od eccezione disattesa:
1) accertare e dichiarare che ha svolto attività di mediazione di Tes_1 mediazione relativa alla compravendita dell'immobile sito in Porto Viro alla Via del
Gelso n. 61, in favore dei IGnori , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
2) accertato e dichiarato quanto richiesto al punto 1), condannare Parte_2 ed , in solido fra loro, e la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_3
in persona del curatore, alla corresponsione della provvigione Controparte_1 dovuta ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1755 c.c. e quantificata in €. 6.500,00 (pari al 2% del prezzo complessivo di compravendita), o nella diversa somma ritenuta di equità, per ciascuna delle parti contraenti, oltre interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dalla presente domanda al saldo;
3) in ogni caso, con favore di spese e compensi di causa"
I convenuti e Pt_2 Parte_3
"I IGg.ri e ut supra rappresentati e difesi, insistono Parte_2 Parte_3 per l'accoglimento delle conclusioni formulate: - Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,
pagina 6 di 10 rigettare le domande formulate dall' attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di causa"
Ciò posto così si ritiene
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso la domanda attorea è infondata per i seguenti motivi
E' vero che ha messo in contatto da una parte e Tes_1 Controparte_1
e dall'altra accompagnando il primo con la Parte_2 Parte_3 moglie nella visita del 04.12.2019.
Circostanza questa confermata proprio dalla IG.ra (moglie di R_ P_ poi futura acquirente), sentita come teste, che ha confermato di aver visitato la casa con il marito e prima di acquistarla. Pt_4
Tra l'altro la IG.ra ha confermato che lei e il marito hanno appreso R_
l'identità dei proprietari da tramite messaggio WhatsApp, confermando così Pt_4 che è stato colui che ha fatto conoscere i proprietari. Pt_4
pagina 7 di 10 Per parte attrice dunque vi sarebbe un nesso di causalità ampio tra la propria attività e l'affare poi concluso dai venditori essendo irrilevante il cambio di acquirente dall'originale interessato alla moglie ). P_ R_
I convenuti e all'opposto ribadiscono di non dovere nulla a Pt_2 Parte_3
non avendo mai richiesto il suo intervento né tratto vantaggio dalla sua Pt_4 attività.
Ciò posto si ritiene che come osservato dai convenuti la documentazione di parte attrice al più prova un rapporto con e non con gli stessi e P_ Pt_2
. Parte_3
Non è stato provato di alcun contatto o messaggio tra e i convenuti Pt_4
e . Pt_2 Parte_3
Non è stato provata alcuna trattativa successiva alla visita tra e P_
e . Pt_2 Parte_3
Non vi è contestazione che sia avvenuta una visita con i coniugi Parte_5
, accompagnati da ma è provato che questa è stata l'unica
[...] Pt_4 occasione.
Nè è provato che il avrebbe avuto interesse all'acquisto per sè o per P_ persona da nominare.
Nè è provato che l'acquisto da parte della IG.ra (moglie del R_
è stato effettuato con denari del e che pertanto la stessa P_ P_ possa essere intesa quale interposta persona all'acquisto della abitazione.
Proprio l'averla indicata quale teste, da parte attrice, ne determina la totale estraneità non ritenendo parte attrice neppure ipotizzabile avanzare alcuna domanda alla stessa.
La presenza della moglie dunque all'incontro del 04/12/2019 è pertanto del tutto indifferente (in relazione al diritto alla provvigione) alla successiva vendita avvenuta un anno dopo.
Inoltre non è contestato che il IG. avesse proposto una permuta, e non P_ una compravendita, e che nessun contratto si è concluso in quell'occasione, atteso che alcun interesse avevano in venditori ad una permuta.
pagina 8 di 10 La testimonianza di RE NI nulla aggiunge e nulla prova, in quanto non era presente agli incontri tra e P_ Pt_1
Si tratta dunque di un riportato dallo stesso e non di conoscenza diretta Pt_1 dei fatti.
Come anche affermato da Cassazione con la sentenza 31187/2024 il diritto alla provvigione da parte del mediatore è escluso se una trattativa avviata col mediatore non ha esito (quella tra da una parte e e P_ Pt_2
dall'altra relativa ad una permuta) e le parti (nel nostro caso solo Parte_3 alcune e cioè i venditori e ) concludono l'affare (vendita e Pt_2 Parte_3 non permuta) successivamente in modo indipendente e non ricollegabile all'attività del mediatore.
Infatti come si legge nella sentenza sopra citata "il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nella operazione e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. n. 7626 del 2023; Cass. n. 3165 del 2023; Cass. n.
27185 del 2022; Cass. n. 11443 del 2022; Cass. n. 22426 del 2020".
pagina 9 di 10 La domanda pertanto è infondata e andrà integralmente respinta.
SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e vanno posta a carico di parte attrice e in favore dei soli convenuti e e si liquidano Parte_2 Parte_3 con i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria, e minimi per la fase decisionale essendo la decisione avvenuta ex art. 281 sexies, ed avendo come parametro la fascia relativa all'importo richiesto (euro 6.500,00)
e dunque complessivamente euro 4.227,00.
Stante la contumacia della procedura per , si ritiene di Controparte_1 compensare le spese fra le parti non avendo svolto alcuna attività processuale da rimborsare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa
RIGETTA integralmente le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte.
CONDANNA a rimborsare in via solidale a Parte_1 Pt_2
e le spese e competenze legali come sopra
[...] Parte_3 liquidate e dunque euro 4.277,00 oltre accessori di legge (spese generali
15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) e al rimborso delle spese vive sostenute.
COMPENSA integralmente le spese legali tra e la Parte_1 procedura di liquidazione giudiziale di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 26 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Antonio Bortoluzzi
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