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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(poi Parte_2 Parte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. PRENCIPE ELVIRA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI ERICA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
ANDREONI ROBERTO
DAVINA TAMBURINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAZZA C.F._1
MASSIMO
SABINA TAMBURINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENNI STEFANO C.F._2
HAPPY DAYS DI ET IO & C. SNC
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.666/20 il Tribunale di Rimini, provvedendo sulle domande proposte dalla , dichiarava l'inesistenza sul fondo attoreo ), Controparte_2 Parte_4
pagina 1 di 6 catastalmente distinto al CT del Comune di Riccione al f. 11, part. 259, di qualsiasi servitù in favore del confinante fondo distinto al f. 11 part. 2235 sub 1, 2235 sub 2,
2236, 2234, 260 sub 87, 260 sub 88, 260 sub 89 e 260 sub 90, di proprietà della rigettava la domanda Parte_5
riconvenzionale di quest'ultima di usucapione delle servitù, sul cortile dell'attrice, di passaggio per il carico e lo scarico e di mantenere i contenitori della raccolta differenziata;
ordinava alla e alla HE WI di LE Parte_1
RC e C NC (poi , locatrice dell'immobile Parte_3
nel quale esercitava l'azienda denominata “Blue Bar”, di cessare ogni molestia o turbativa al godimento della sul fondo di sua proprietà, in particolare vietando CP_1
l'accesso, da qualsiasi varco, all'area cortiliva dell;
ordinava alla Parte_4
a nonché alla PP YS di RE IO Parte_1 Parte_2 Pt_5
comproprietaria di una delle particelle costituenti il preteso fondo dominante, di
[...]
chiudere due porte presenti nel muro di confine fra il medesimo cortile e i locali del
Blue Bar;
rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla;
CP_1
compensava le spese di lite fra la e la PP YS;
condannava la CP_1 Parte_1
e a rifondere alla le spese di lite;
condannava la a
[...] Parte_2 CP_1 CP_1
rifondere le spese di lite a NI DA, da cui aveva acquistato l'albergo nel 2015, che l'attrice aveva chiamato in causa, unitamente all'altra venditrice NI NA, rimasta contumace, per esserne garantita in caso di rigetto della negatoria servitutis.
Avverso tale sentenza proponevano appello la e per Parte_1 Parte_2
chiedere che, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, fosse dichiarato che la aveva acquistato la servitù di passaggio attraverso Parte_1
il cortile dell , nonché il diritto di tenervi i Parte_6
contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti.
La e le NI si costituivano deducendo l'inaccoglibilità dell'appello, mentre CP_1
la PP YS rimaneva contumace.
pagina 2 di 6 Rigettata l'istanza ex art. 283 cpc con ordinanza del 15.2.2021, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui i epigrafe in esito all'udienza dell'8.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
Le appellanti non depositavano le memorie ex art. 190 cpc.
2)Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello proposto da Controparte_3
NC) la quale, in data 4.7.2021, e dunque prima che fosse rilasciata la procura al
[...]
difensore per l'impugnazione (8.10.2021) e notificato l'appello, si è cancellata dal
Registro delle Imprese, e si è dunque estinta perdendo la legittimazione ad impugnare.
3)L'appello -invero articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- non può trovare accoglimento, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale.
Il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale della di Parte_1
usucapione delle servitù sul cortile della di “passaggio per carico e scarico” e di CP_1
“mantenimento dei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti” perché l'albergo era stato in precedenza <occupato, dal febbraio 1978, da , CP_1 Parte_3
che ha rivestito e riveste a tutt'oggi al contempo la qualità legale rappresentante della
, proprietaria del Blue Bar, nonché della . Da ciò Parte_1 Parte_2
traeva la conseguenza che che il passaggio ventennale, ove provato, avrebbe dovuto ritenersi <compiuto con l'altrui tolleranza (della stessa quale imprenditrice Pt_3
individuale affittuaria della azienda alberghiera) e quindi inidoneo all'acquisto del possesso trattandosi di attività posta in essere nell'ambito dei rapporti familiari ed economici riconducibili alle medesime parti. Peraltro i rapporti familiari impediscono di considerare la lunga durata del preteso passaggio incompatibile con una situazione di tolleranza: per consolidata interpretazione della S.C., infatti, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può
pagina 3 di 6 integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela nel quale plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo>>.
Come ha dedotto parte appellante, l'argomentazione del Tribunale è errata laddove non ha tenuto presente che il principio da esso invocato opera solo a condizione che il rapporto di parentela sussista fra i proprietari del fondo dominante (nella specie, la e/o i suoi soci) e i proprietari del fondo servente (nella specie, le NI). Pt_3
Il fatto che la avesse consentito che sul cortile dell'albergo da Pt_3 Parte_7
lei affittato passassero ella stessa o altri soci o personale della in funzione Parte_2
delle esigenze di quest'ultima, conduttrice della non ha, in tutta Parte_1
evidenza, alcun rilievo. Solo la parentela fra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante può connotare soggettivamente le condotte di chi esercita le facoltà corrispondenti alle servitù e chi, in ragione del legame familiare, ciò è disposto a tollerare anche per un lungo lasso di tempo.
Non di meno, le domande riconvenzionali della non possono essere Parte_1
accolte.
Deve infatti ricordarsi -come peraltro eccepito dalle che, ai sensi dell'art. Parte_8
1061 cc, le servitù possono essere acquistate per usucapione solo se apparenti, ossia caratterizzate dalla presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, e da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
La non ha allegato, né provato o chiesto di provare con il capitolato Parte_1
istruttorio, la presenza di segni visibili o opere permanenti relative all'esercizio delle pretese servitù, e ciò porta al rigetto delle istanze di prova orale, superflue, e dell'appello.
pagina 4 di 6 Tali considerazioni assorbono il secondo motivo di appello, con il quale si afferma che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere la PP YS comproprietaria della <particella sulla quale sono presenti le due porte>> senza però tenere di ciò conto <nel momento in cui viene affermata la sussistenza di rapporti di parentela -dunque di mera tolleranza- tra fondo servente e fondo dominante, tralasciando del tutto ogni valutazione/considerazione in merito alla sussistenza di un comproprietario del fondo dominante privo di rapporti economici e/o di parentela con il fondo servente>>.
3)Seguono la soccombenza le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo (scaglione di valore indeterminato-basso), tenuto conto della modestia dell'attività difensiva concretamente richiesta alle appellate dall'impugnazione, e dell'inidoneità della pluralità delle controparti ad aggravare tale attività.
In solido con la alla rifusione delle spese va condannata Parte_1 [...]
in proprio, la quale ha rilasciato la procura per l'appello quale legale Parte_3
rappresentante della già cancellata dal Registro delle Imprese (v. Cass. Parte_2
19272/22).
Non si ravvisano i presupposti per pronunciare la condanna delle appellanti ex art. 96 c3 cpc richiesta dalla poiché l'impugnazione non è connotata da profili di colpa CP_1
grave o da temerarietà, né si è tradotta in un abuso del processo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla
[...]
e della HE MI di LE RC e C Parte_5
NC (poi nei confronti della , Parte_3 Controparte_2
NI NA, NI DA e avverso Controparte_4
la sentenza n. 666/21 del Tribunale di Rimini, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla e rigetta l'appello proposto dalla Parte_2 Parte_5
rigetta la domanda ex art. 96 cpc della . CP_1
Condanna in solido la a rifondere alla e Parte_9 CP_1
alle NI le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di loro pagina 5 di 6 tre, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv.
Massimo Battazza delle spese liquidate per NI DA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della e di Parte_1
di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la Parte_3
presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(poi Parte_2 Parte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 entrambe con il patrocinio dell'avv. PRENCIPE ELVIRA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI ERICA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
ANDREONI ROBERTO
DAVINA TAMBURINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAZZA C.F._1
MASSIMO
SABINA TAMBURINI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENNI STEFANO C.F._2
HAPPY DAYS DI ET IO & C. SNC
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n.666/20 il Tribunale di Rimini, provvedendo sulle domande proposte dalla , dichiarava l'inesistenza sul fondo attoreo ), Controparte_2 Parte_4
pagina 1 di 6 catastalmente distinto al CT del Comune di Riccione al f. 11, part. 259, di qualsiasi servitù in favore del confinante fondo distinto al f. 11 part. 2235 sub 1, 2235 sub 2,
2236, 2234, 260 sub 87, 260 sub 88, 260 sub 89 e 260 sub 90, di proprietà della rigettava la domanda Parte_5
riconvenzionale di quest'ultima di usucapione delle servitù, sul cortile dell'attrice, di passaggio per il carico e lo scarico e di mantenere i contenitori della raccolta differenziata;
ordinava alla e alla HE WI di LE Parte_1
RC e C NC (poi , locatrice dell'immobile Parte_3
nel quale esercitava l'azienda denominata “Blue Bar”, di cessare ogni molestia o turbativa al godimento della sul fondo di sua proprietà, in particolare vietando CP_1
l'accesso, da qualsiasi varco, all'area cortiliva dell;
ordinava alla Parte_4
a nonché alla PP YS di RE IO Parte_1 Parte_2 Pt_5
comproprietaria di una delle particelle costituenti il preteso fondo dominante, di
[...]
chiudere due porte presenti nel muro di confine fra il medesimo cortile e i locali del
Blue Bar;
rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla;
CP_1
compensava le spese di lite fra la e la PP YS;
condannava la CP_1 Parte_1
e a rifondere alla le spese di lite;
condannava la a
[...] Parte_2 CP_1 CP_1
rifondere le spese di lite a NI DA, da cui aveva acquistato l'albergo nel 2015, che l'attrice aveva chiamato in causa, unitamente all'altra venditrice NI NA, rimasta contumace, per esserne garantita in caso di rigetto della negatoria servitutis.
Avverso tale sentenza proponevano appello la e per Parte_1 Parte_2
chiedere che, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, fosse dichiarato che la aveva acquistato la servitù di passaggio attraverso Parte_1
il cortile dell , nonché il diritto di tenervi i Parte_6
contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti.
La e le NI si costituivano deducendo l'inaccoglibilità dell'appello, mentre CP_1
la PP YS rimaneva contumace.
pagina 2 di 6 Rigettata l'istanza ex art. 283 cpc con ordinanza del 15.2.2021, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui i epigrafe in esito all'udienza dell'8.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
Le appellanti non depositavano le memorie ex art. 190 cpc.
2)Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello proposto da Controparte_3
NC) la quale, in data 4.7.2021, e dunque prima che fosse rilasciata la procura al
[...]
difensore per l'impugnazione (8.10.2021) e notificato l'appello, si è cancellata dal
Registro delle Imprese, e si è dunque estinta perdendo la legittimazione ad impugnare.
3)L'appello -invero articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- non può trovare accoglimento, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale.
Il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale della di Parte_1
usucapione delle servitù sul cortile della di “passaggio per carico e scarico” e di CP_1
“mantenimento dei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti” perché l'albergo era stato in precedenza <occupato, dal febbraio 1978, da , CP_1 Parte_3
che ha rivestito e riveste a tutt'oggi al contempo la qualità legale rappresentante della
, proprietaria del Blue Bar, nonché della . Da ciò Parte_1 Parte_2
traeva la conseguenza che che il passaggio ventennale, ove provato, avrebbe dovuto ritenersi <compiuto con l'altrui tolleranza (della stessa quale imprenditrice Pt_3
individuale affittuaria della azienda alberghiera) e quindi inidoneo all'acquisto del possesso trattandosi di attività posta in essere nell'ambito dei rapporti familiari ed economici riconducibili alle medesime parti. Peraltro i rapporti familiari impediscono di considerare la lunga durata del preteso passaggio incompatibile con una situazione di tolleranza: per consolidata interpretazione della S.C., infatti, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può
pagina 3 di 6 integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli (quali quelli di amicizia di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela nel quale plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo>>.
Come ha dedotto parte appellante, l'argomentazione del Tribunale è errata laddove non ha tenuto presente che il principio da esso invocato opera solo a condizione che il rapporto di parentela sussista fra i proprietari del fondo dominante (nella specie, la e/o i suoi soci) e i proprietari del fondo servente (nella specie, le NI). Pt_3
Il fatto che la avesse consentito che sul cortile dell'albergo da Pt_3 Parte_7
lei affittato passassero ella stessa o altri soci o personale della in funzione Parte_2
delle esigenze di quest'ultima, conduttrice della non ha, in tutta Parte_1
evidenza, alcun rilievo. Solo la parentela fra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante può connotare soggettivamente le condotte di chi esercita le facoltà corrispondenti alle servitù e chi, in ragione del legame familiare, ciò è disposto a tollerare anche per un lungo lasso di tempo.
Non di meno, le domande riconvenzionali della non possono essere Parte_1
accolte.
Deve infatti ricordarsi -come peraltro eccepito dalle che, ai sensi dell'art. Parte_8
1061 cc, le servitù possono essere acquistate per usucapione solo se apparenti, ossia caratterizzate dalla presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, e da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
La non ha allegato, né provato o chiesto di provare con il capitolato Parte_1
istruttorio, la presenza di segni visibili o opere permanenti relative all'esercizio delle pretese servitù, e ciò porta al rigetto delle istanze di prova orale, superflue, e dell'appello.
pagina 4 di 6 Tali considerazioni assorbono il secondo motivo di appello, con il quale si afferma che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere la PP YS comproprietaria della <particella sulla quale sono presenti le due porte>> senza però tenere di ciò conto <nel momento in cui viene affermata la sussistenza di rapporti di parentela -dunque di mera tolleranza- tra fondo servente e fondo dominante, tralasciando del tutto ogni valutazione/considerazione in merito alla sussistenza di un comproprietario del fondo dominante privo di rapporti economici e/o di parentela con il fondo servente>>.
3)Seguono la soccombenza le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo (scaglione di valore indeterminato-basso), tenuto conto della modestia dell'attività difensiva concretamente richiesta alle appellate dall'impugnazione, e dell'inidoneità della pluralità delle controparti ad aggravare tale attività.
In solido con la alla rifusione delle spese va condannata Parte_1 [...]
in proprio, la quale ha rilasciato la procura per l'appello quale legale Parte_3
rappresentante della già cancellata dal Registro delle Imprese (v. Cass. Parte_2
19272/22).
Non si ravvisano i presupposti per pronunciare la condanna delle appellanti ex art. 96 c3 cpc richiesta dalla poiché l'impugnazione non è connotata da profili di colpa CP_1
grave o da temerarietà, né si è tradotta in un abuso del processo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla
[...]
e della HE MI di LE RC e C Parte_5
NC (poi nei confronti della , Parte_3 Controparte_2
NI NA, NI DA e avverso Controparte_4
la sentenza n. 666/21 del Tribunale di Rimini, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla e rigetta l'appello proposto dalla Parte_2 Parte_5
rigetta la domanda ex art. 96 cpc della . CP_1
Condanna in solido la a rifondere alla e Parte_9 CP_1
alle NI le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di loro pagina 5 di 6 tre, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv.
Massimo Battazza delle spese liquidate per NI DA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della e di Parte_1
di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la Parte_3
presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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