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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott.ssa IN Fasano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, 15 dlsg.vo 150/2011, 170 dpr 115/2002 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 6105
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Luciano Moretti in virtù di mandato in Parte_1 atti;
-ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2025 .
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 15 DL 150/11 e art. 170 dpr 115/02 ha chiesto che il Parte_1 giudice accertasse e dichiarasse l'illegittimità del decreto del 23.02.2023 , emesso nel procedimento n. RG 4053/2021, avente ad oggetto la revoca del beneficio del gratuito patrocinio ed il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, conseguentemente accertasse e dichiarasse il diritto al compenso da parte dell'avv. Luciano
Moretti.
1.1. La ricorrente ha esposto che:
-con contratto del 26.10.2018 aveva concesso in locazione ai coniugi Persona_1 [...]
e l'immobile sito in Bari alla via Conenna n. 42/B; Per_2 Parte_1
-a seguito del deterioramento del rapporto, nel mese di giugno del 2020 ella aveva dovuto abbandonare detto immobile rifugiandosi presso la propria madre;
-depositato ricorso ex art. 736 bis cpc, con decreto del 14.11.2020 ella era stata autorizzata a stabilirsi in un domicilio diverso da quello coniugale ed al era stato ordinato di non Per_2 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da moglie e figlio;
-vista la rottura del rapporto sin dal mese di giugno 2020 ella aveva comunicato alla locatrice il recesso dal contratto, prima verbalmente e poi con racc. a/r del 30.07.2020;
-poiché il (che aveva continuato ad abitare nell'immobile) si era reso moroso nel Per_2 pagamento dei canoni, con atto notificato il 28.10.2020 la locatrice aveva notificato l'intimazione di sfratto ai conduttori;
-ella aveva spiegato opposizione deducendo la propria carenza di legittimazione passiva a seguito dell'abbandono dell'immobile sin dal giugno 2020 sicchè non era dovuto da parte sua il pagamento dei canoni a partire da detta data, tanto è vero che la stessa locatrice , sia pure in via subordinata , aveva chiesto il pagamento solo fino alla data di deposito del decreto di adozione degli ordini di protezione (11.11.2020);
-il giudizio n. RG 4053/2021 si era concluso con la conciliazione della lite in cui la locatrice aveva rinunciato alla richiesta dei canoni e lei alla restituzione del deposito cauzionale;
-proposta istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, con decreto del 23.02.2023 il giudice l'aveva rigettata;
-detto provvedimento era erroneo per diversi motivi.
1.2. Sulla base di tali premesse ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Con decreto del 13.06.2025 è stata fissata l'udienza del 18.12.2025 per la comparizione delle parti.
3. All'udienza del 18.12.2025, nella contumacia del , regolarmente Controparte_1 avvisato , e sulle conclusioni della parte ricorrente, la causa è stata riservata in decisione.
///
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
5. Nel merito il ricorso è infondato.
6. Va premesso che il giudice ha revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato per la colpa grave con cui la si era opposta alla convalida dello sfratto Parte_1 per morosità non avendo le sue difese alcun fondamento e possibilità di accoglimento.
Nello specifico il giudice ha individuato il suddetto presupposto in due elementi.
In primo luogo ha sottolineato come la donna avesse comunicato il recesso dal rapporto locativo (pur previsto) entro un termine inferiore ai sei mesi concordati nel contratto.
In secondo luogo ha stigmatizzato l'infondatezza della richiesta di imputazione della cauzione ai canoni non pagati.
7.Ebbene, quanto al mancato rispetto del termine di preavviso di rilascio, la ricorrente ha affermato che, data la situazione di crisi coniugale, ella era dovuta fuggire dalla casa coniugale ed aveva potuto comunicare formalmente l'abbandono dell'immobile solo in data 30.07.2020.
pag. 2/4 Di conseguenza non poteva imputarsi a lei il mancato rispetto del termine e individuarsi la colpa grave nella relativa deduzione in sede di opposizione allo sfratto.
7.1. Tale motivo è, tuttavia, infondato poiché è pacifico che ella non avesse rispettato il termine de quo.
Peraltro, ad abundantiam, il decreto con cui erano stati adottati gli ordini di protezione non disponeva che la casa coniugale dovesse rimanere nella disponibilità del ma anzi Per_2 ordinava a quest'ultimo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dal figlio, primo tra tutti, in difetto di elementi di segno contrario, la casa familiare.
E' chiaro, pertanto, che non vi era alcun difetto di legittimazione passiva a subire lo sfratto per morosità da parte della astrattamente tenuta ad adempiere alla propria Parte_1 prestazione ( in quanto parte contrattuale, non essendovi un valido recesso) ed a rispettare il termine semestrale di preavviso del rilascio dell'immobile.
Anche a voler ritenere che il giudice del procedimento riguardante gli ordini di protezione avesse convalidato la scelta della donna di trasferirsi presso la madre per sfuggire al marito , ciò non toglie che tale scelta non poteva ritorcersi in danno della locatrice.
Infatti la ben poteva rientrare nella casa coniugale essendo precluso (per ordine del Parte_1 giudice) al marito di avvicinarsi a qualunque luogo frequentato dalla donna , ivi compreso il tetto coniugale.
E tanto proprio perché ella era, in virtù del contratto di locazione, titolare del diritto di godimento del bene.
E', pertanto, erronea, ad avviso della scrivente, la tesi propugnata dall'opponente Parte_1 circa il difetto di legittimazione passiva al pagamento dei canoni scaduti.
In conclusione, ella era tenuta al pagamento dei canoni ed a comunicare il recesso conformemente alle clausole contrattuali.
8. L'opponente lamenta , altresì, che il giudice abbia errato nel disporre la revoca stigmatizzando come gravemente colposa l'opposizione allo sfratto fondata dalla Parte_1 sull'asserito diritto ad imputare alla morosità la somma di € 300,00 pari alla metà della caparra.
8.1.Detto motivo è anch'esso infondato poiché, come correttamente osservato nel decreto di revoca, il contratto escludeva che il deposito cauzionale potesse essere imputato alle pigioni.
Di conseguenza, anche sotto tale profilo, la resistenza della si appalesava priva di Parte_1 ragionevole possibilità di accoglimento.
9. Ed allora, alla stregua delle considerazioni che precedono, può ritenersi che la Parte_1 abbia resistito all'intimazione di sfratto ed alla sottesa richiesta di pagamento dei canoni insoluti con colpa grave ossia senza aver adeguatamente valutato la fondatezza della sua tesi.
pag. 3/4 Il decreto di revoca adottato ai sensi dell'art. 136 TU Spese di giustizia è', pertanto, immune dalle censure prospettate dall'opponente.
10. Nulla sulle spese data la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Letti gli artt. 15 DL 150/11 e art. 170 dpr 115/02 e ss:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese processuali.
Bari, 23.12.2025
Il giudice
IN AN
pag. 4/4