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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10928 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 21/07/2025 è presente per gli appellanti l'Avv. Riccardo Pieralice che si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
È presente per l'appellata l'Avv. Lorenzo Racheli che si riporta e insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
È, altresì, presente l'avvocato Benzi, che si riporta ai propri scritti difensivi e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. IO NU ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34039 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente TRA
ed Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Danese
APPELLANTI
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Gori
APPELLATA
NONCHE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. E. Benzi
APPELLATO
Oggetto: appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione prodotta agli atti non è
stato possibile rinvenire la sentenza di primo grado non risultando la stessa depositata né all'interno del fascicolo cartaceo né in quello telematico, in spregio all'obbligo previsto in capo all'appellante di provvedere al deposito della copia autentica della stessa nell'istaurazione del giudizio di appello.
Tale circostanza impedisce in maniera inevitabile a questo giudicante di pronunciarsi sulla legittimità o meno della pronuncia di primo grado, non essendo in grado di conoscere aliunde il contenuto della sentenza impugnata. In particolare, l'omesso deposito della copia della sentenza del giudice di prime cure non consente di esaminare l'argomentazione logico-giuridica posta a fondamento della pronuncia oggetto di odierna impugnazione, indispensabile per la pronuncia di merito del giudizio di secondo grado. La mancanza in atti della sentenza impugnata pone questo giudicante nell'impossibilità di disporre di sufficienti elementi per poter decidere nel merito, non essendo,
peraltro, il suo contenuto desumibile in modo inequivoco sulla base della documentazione prodotta che, in ogni caso, è insufficiente a sopperire il venir meno dell'obbligo di deposito da parte dell'appellante.
Ne consegue, pertanto, che, deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente atto di gravame,
in osservanza a quanto statuito dalla Cassazione “l'esito del giudizio sarà quello dell'inammissibilità
per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, della specificità dei motivi sotto il profilo della
loro pertinenza alla rationes decidendi” (Cass. ord. 21/7/2021, n. 20849).
A tale statuizione segue la condanna al pagamento delle spese di lite, la cui quantificazione avviene come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna parte appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna parte appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato sig. che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 21/07/2025 IL GIUDICE
IO NU
All'udienza del 21/07/2025 è presente per gli appellanti l'Avv. Riccardo Pieralice che si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
È presente per l'appellata l'Avv. Lorenzo Racheli che si riporta e insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
È, altresì, presente l'avvocato Benzi, che si riporta ai propri scritti difensivi e per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. IO NU ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 34039 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente TRA
ed Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Danese
APPELLANTI
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Gori
APPELLATA
NONCHE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. E. Benzi
APPELLATO
Oggetto: appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione prodotta agli atti non è
stato possibile rinvenire la sentenza di primo grado non risultando la stessa depositata né all'interno del fascicolo cartaceo né in quello telematico, in spregio all'obbligo previsto in capo all'appellante di provvedere al deposito della copia autentica della stessa nell'istaurazione del giudizio di appello.
Tale circostanza impedisce in maniera inevitabile a questo giudicante di pronunciarsi sulla legittimità o meno della pronuncia di primo grado, non essendo in grado di conoscere aliunde il contenuto della sentenza impugnata. In particolare, l'omesso deposito della copia della sentenza del giudice di prime cure non consente di esaminare l'argomentazione logico-giuridica posta a fondamento della pronuncia oggetto di odierna impugnazione, indispensabile per la pronuncia di merito del giudizio di secondo grado. La mancanza in atti della sentenza impugnata pone questo giudicante nell'impossibilità di disporre di sufficienti elementi per poter decidere nel merito, non essendo,
peraltro, il suo contenuto desumibile in modo inequivoco sulla base della documentazione prodotta che, in ogni caso, è insufficiente a sopperire il venir meno dell'obbligo di deposito da parte dell'appellante.
Ne consegue, pertanto, che, deve essere dichiarata l'inammissibilità del presente atto di gravame,
in osservanza a quanto statuito dalla Cassazione “l'esito del giudizio sarà quello dell'inammissibilità
per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, della specificità dei motivi sotto il profilo della
loro pertinenza alla rationes decidendi” (Cass. ord. 21/7/2021, n. 20849).
A tale statuizione segue la condanna al pagamento delle spese di lite, la cui quantificazione avviene come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna parte appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna parte appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato sig. che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 21/07/2025 IL GIUDICE
IO NU