Articolo 78 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 77
Versione
26 giugno 1971
Art. 78.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:


Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 73). . . . . L. 512.000.161.375 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 307.838.836.354
--------------- Residui passivi al 31 dicembre 1969. . . L. 819.838.997.729
---------------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971
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