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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano, viste le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna anche mediante deposito di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5320/2022 del R.G. Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso Parte_1
introduttivo della lite, dall'Avv. Carmine Pistaferri, con cui elettivamente domicilia
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maurizio Rumolo, con cui elettivamente domicilia
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 marzo 2022, la SI.ra agiva nei confronti della Parte_1 [...]
– società dedita alla vendita di abiti e accessori da sposa, anche di propria CP_1 realizzazione – per vedere accertata, nei confronti di quest'ultima, la passata esistenza di pagina1 di 22 un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente intercorso, senza soluzione di continuità alcuna, dal 15 settembre 2014 al 31 maggio 2020, secondo l'orario di lavoro e le mansioni specificamente dedotte nel proprio atto introduttivo.
Per l'effetto, chiedeva inoltre condannarsi la società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 32.794,15, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, ratei tredicesima e quattordicesima nonché TFR non corrisposti, oltre che alla conseguente regolarizzazione della propria posizione previdenziale presso l . CP_2
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di regolarizzazione della propria posizione previdenziale, ella domandava la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, dunque, la ricorrente deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con mansione di addetta alle vendite, per 40 ore settimanali (168 ore mensili) e senza regolare contratto di lavoro, dal 15 settembre 2014 al 18 maggio 2016;
- di aver percepito, per tale periodo, una retribuzione ordinaria inferiore a quella oraria prevista dal CCNL Commercio-terziario;
- di aver, in prosieguo, ottenuto la regolarizzazione del rapporto, grazie anche a non meglio precisati accertamenti dell' , con contratto di lavoro Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato e part – time, dal 19 maggio 2016 sino a tutto il 31 maggio 2020, data, questa, in cui il rapporto lavorativo sarebbe, infine, cessato per dimissioni volontarie;
- che il contratto di lavoro in parola ha disposto il suo inquadramento al 5° livello del
CCNL Commercio-Terziario, corrispondente alla mansione effettivamente disimpegnata, prevedendo inizialmente un orario di lavoro parziale al 62,50% (pari a un monte di 105 ore mensili), successivamente ridotto al 43.75% (pari, invece, a un monte di 73,50 ore mensili) dall'1 gennaio 2017 sino all'estinzione del rapporto;
- che, a dispetto dell'inquadramento formale ricevuto, sino al 30 aprile 2017, ha continuato a prestare la propria attività lavorativa nel rispetto dello stesso monte orario pagina2 di 22 assegnato nel periodo precedente la regolarizzazione del rapporto, pari – come detto
– a 168 ore mensili (a fronte delle 105 ore mensili contrattualmente previste), osservando la stessa articolazione settimanale, organizzata su sei giorni la settimana, domenica esclusa, in due turni, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15.30 alle 19,00, e percependo sin anche la stessa retribuzione netta di euro 1.000,00;
- che, soltanto a partire dall'1 maggio 2017 e fino alla cessazione del rapporto, invece,
l'orario di lavoro effettivamente assegnato, sempre articolato su sei giorni la settimana
(domenica esclusa), è stato limitato al solo turno antimeridiano 9.30-13,00, per 21 ore settimanali e un monte complessivo di 90,30 ore mensili effettive (comunque superiore alle 73,50 ore mensili contrattualmente previste a partire, come detto, dall'1 gennaio
2017), con riduzione, peraltro, della retribuzione corrisposta agli importi netti effettivamente risultanti dalle buste paga prodotte in atti;
- di non aver dunque percepito, dal momento della regolarizzazione del rapporto lavorativo, alcuna retribuzione per il lavoro supplementare prestato oltre l'orario di lavoro ordinario contrattualmente previsto;
- di non aver mai percepito i ratei tredicesima e quattordicesima mensilità previsti dal
CCNL dei categoria né il TFR dovuto alla cessazione del rapporto lavorativo;
- di aver solo in seguito percepito la somma complessiva di euro 2.089,00, a rapporto lavorativo ormai cessato e, più precisamente, nel mese di dicembre 2020, per la somma di euro 1.000,00, e nel mese di ottobre 2021, per il residuo importo di euro
1.089,00.
Con memoria difensiva del 9 settembre 2022, si costituiva la chiedendo Controparte_4
rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, a sostegno delle proprie difese, la resistente deduceva:
- che la ricorrente aveva prestato la propria mansione lavorativa di addetta alle vendite soltanto nel periodo e per il monte orario mensile ordinario contrattualmente previsto, per cinque giorni la settimana (sabato e domenica esclusi) nonché per 5 ore al giorno dal 19 maggio 2016 al 31 dicembre 2016, poi ridotte a 4 ore giornaliere sino al 31 maggio 2020;
pagina3 di 22 - che i compensi per il lavoro supplementare svolto nel tempo erano stati regolarmente erogati in busta paga, così come il TFR e le competenze di fine rapporto erano stati corrisposti, invece, alla cessazione del rapporto stesso, col pagamento della somma ulteriore di euro 2.020,00, di cui produceva ricevuta sottoscritta dalla ricorrente;
- che, a ogni modo, le differenze retributive richieste in pagamento dalla ricorrente sono state erroneamente quantificate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo, che avrebbero infatti determinato il loro ammontare ponendo indebitamente a confronto gli importi ritenuti dovuti per le ore lavorate, indicati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute, con quelli asseritamente percepiti, indicati invece al netto delle ritenute effettuate, omettendo di considerare, peraltro, tanto le ore di lavoro straordinario risultanti dalle buste paga prodotte in atti, quanto l'ulteriore circostanza che, dal 9 marzo 2020 e sino alla cessazione del rapporto, avutasi – come detto – in data 31 maggio 2020, la ricorrente sarebbe stata continuamente collocata in cassa integrazione per via delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Fallito il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, sentiti i testi, concesso termine per note, all'odierna udienza, sulle contrapposte conclusioni delle parti ed all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene decisa nei sensi di cui alla presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che, nel merito, il ricorso sia in parte fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti della motivazione di seguito illustrata.
1. Come noto, infatti, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale, in forza dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore ricorrente l'onere di dar prova, precisa e rigorosa, tanto dell'esistenza del rapporto lavorativo di cui pretende l'accertamento, quanto dell'ulteriore requisito della subordinazione, oltre che dell'orario di lavoro effettivamente osservato, ove assuma, rispetto ad un contratto di lavoro part-time, l'avvenuta prestazione di lavoro supplementare (Cass. n.16150/2018, n. 4076/2018, n. 9906/2015, n. 2727/2010
e n. 1389/2003).
pagina4 di 22 Ne consegue che, ove tale prova non si raggiunta o sia raggiunta soltanto per alcuni dei periodi indicati, gravino sul lavoratore ricorrente le conseguenze negative del rigetto, totale o parziale, della domanda di accertamento promossa.
Inoltre, secondo l'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, dunque, pone l'accento sulla verticalità del rapporto di lavoro subordinato, che le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106 c.c. riempiono, poi, di contenuto, prevedendo che il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
dovere di osservanza, questo, reso più intenso dal connesso obbligo di fedeltà e dalla soggezione del lavoratore dipendente al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
In caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, come nel caso di specie, tuttavia, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare SInificativo, con la conseguenza che la prova dovuta dal lavoratore può incentrarsi anche sulla ricorrenza di alcuni criteri distintivi sussidiari, che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza, quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde, senza che rilevi, di per sé,
l'assenza di un potere disciplinare o di un potere direttivo esercitato in modo continuativo
(ex plurimis Cass. Civ. n. 9251 del 2010, Cass. Civ. n. 24561 del 2013, Cass. Civ. n.
23846 del 2017).
pagina5 di 22 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Deve, tuttavia, precisarsi che la mera dimostrazione della ricorrenza dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi, a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute: vale, cioè, comunque il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
2. Orbene, alla luce di quanto sin qui premesso, deve innanzitutto rilevarsi che la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto lavorativo subordinato può dirsi raggiunta nel presente giudizio – oltre che per l'arco temporale intercorrente tra il 19 maggio 2016 e il 31 maggio 2020, in cui l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e part-time, è risultata pacificamente riconosciuta dalla stessa resistente – soltanto per l'ulteriore, pregresso intervallo di tempo intercorso tra il 15 settembre 2014 e il
31 maggio 2015, non coperto invece da alcun regolare contratto di lavoro.
La pretesa di parte ricorre deve, dunque, essere disattesa per il restante periodo intermedio, intercorso tra l'1 giugno 2015 e il 19 maggio 2016, per il quale l'esistenza del dedotto rapporto lavorativo non è stata dimostrata;
con la conseguente ulteriore considerazione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tra i pagina6 di 22 soprarichiamati periodi lavorativi deve dirsi esistita una soluzione di continuità, che impone di ritenere accertati, nel presente giudizio, due distinti rapporti di impiego.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, infatti, è emerso che l'esistenza di un rapporto lavorativo antecedente alla sottoscrizione del sopra richiamato contratto part-time risulta attestata soltanto dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla SI.ra , Testimone_1 la quale, tuttavia, ha potuto riferire esclusivamente in merito all'arco temporale intercorrente tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, avendo ella prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente soltanto in quel periodo.
Dopo aver precisato di aver prestato la propria attività lavorativa presso la CP_5
resistente, nel periodo in parola, con mansioni di sarta, infatti, il teste ha descritto la propria attività lavorativa, e quella di addetta alle vendite della ricorrente, come una prestazione connotata dalla ricorrenza di quattro degli indici presuntivi di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e segnatamente:
a) dallo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa e l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro (la teste ha infatti riferito di una prestazione stabilmente disimpegnata presso i locali e le strutture della società datrice di lavoro);
b) dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera (secondo quanto riferito dalla testimone, la prestazione lavorativa della ricorrente veniva nell'osservanza di una frequenza giornaliera, pari a sei giorni la settimana con esclusione della sola domenica, e di un orario, articolato su due turni 9,30-13,30 e
16,00-19,00, corrispondente agli orari di apertura al pubblico dell'attività commerciale);
c) dall'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione disimpegnata dal lavoratore (secondo la teste, infatti, era la SI.ra – CP_6
verosimilmente la SI.ra legale rappresentate p.t. della Persona_1 CP_5 resistente – ad indicare “di volta in volta” le attività da farsi);
d) nonché dall'esclusività della prestazione (atteso che, per l'orario di lavoro riferito, non può dirsi corrispondente allo id quod plerumque accidit la possibilità che la ricorrente prestasse ulteriore attività lavorativa presso terzi e nelle fasce giornaliere pagina7 di 22 residue, attesa l'eSIuità delle stesse e del tempo normalmente destinato al riposo).
Dell'attendibilità di tali dichiarazioni, peraltro, non è dato dubitare.
Sebbene, infatti, il teste abbia riferito dell'impiego della SI.ra presso il punto Pt_1 vendita della società resistente già nel mese di maggio 2014 – in contrasto, dunque, con quanto dedotto dalla medesima ricorrente nel proprio atto introduttivo, che ha invece collocato l'inizio del proprio rapporto lavorativo nel successivo mese di settembre 2014 – tale mera imprecisione, giustificabile, peraltro, alla luce della risalenza nel tempo del ricordo evocato, non è di per sé sola sufficiente a scalfire l'attendibilità di dichiarazioni che, per il resto, risultano apprezzabili per coerenza sia intrinseca che estrinseca, oltre che per la posizione di imparzialità rivestita dal teste rispetto alla pretesa azionata in giudizio.
Sul piano della coerenza intrinseca, invero, è opportuno osservare che la SI.ra Tes_1
ha chiarito di conoscere le specifiche modalità di disimpegno della prestazione lavorativa richiesta alla ricorrente, nonostante la differenti mansioni assunte, per via sia delle normali interferenze esistenti tra l'attività di sartoria e quella di vendita, che imponevano alla testimone di interfacciarsi con la ricorrente nel corso dell'orario di lavoro, che per l'ulteriore circostanza che le medesime si dedicavano entrambe all'attività di vendita nella giornata del sabato, giorno in cui la sartoria era chiusa.
Sotto il profilo della coerenza estrinseca, invece, le dichiarazioni rese dalla teste hanno rivenuto conferma nell'organizzazione dell'attività d'impresa emersa proprio dalla lettura della memoria difensiva della resistente, la quale – pur affermando in premessa di aver organizzato l'attività di vendita alla clientela esclusivamente su appuntamento, circostanza che avrebbe giustificato il ricorso al part – time e, quindi, la richiesta a ciascuna addetta alle vendite di un ridotto monte orario giornaliero e mensile – ha, però, in prosieguo riconosciuto anche che le prestazioni lavorative di due delle addette alle vendite, in periodi in parte sovrapponibili, erano assicurate con contratto di lavoro full time per ben 40 ore settimanali (trattasi, segnatamente, delle SI.re , impiegata dal 18 Parte_2
ottobre 2016 al 15 aprile 2017, e della SI.ra impiegata dal 17 febbraio Parte_3
2017 al 18 luglio 2018; si veda pag. 5 della memoria di parte resistente).
All'attività di tali due dipendenti, attenendosi sempre a quanto riferito dalla resistente nei proprio scritti difensivi, si sarebbe poi affiancata quella di ulteriori due dipendenti, oltre alla pagina8 di 22 ricorrente, per 15 o 17 ore settimanali (trattasi della SI.ra impiegata dal Persona_2
18 ottobre 2016 al 30 gennaio 202, e della SI.ra , impiegata dall'8 giugno Persona_3
2017 al 31 luglio 2017).
Orbene, l'impiego di una siffatta forza lavoro esclude categoricamente la possibilità che la vendita alla clientela fosse realmente organizzata soltanto su appuntamento, come affermato dalla resistente, deponendo piuttosto per la conclusione che un presidio del punto vendita, per le fasce orarie di apertura al pubblico dichiarate dal teste Tes_1
(9,30 -13.30 e 16.30-19,00), fosse stato invece predisposto, confermando, dunque,
l'attendibilità di quanto dichiarato dalla cennata testimone.
Inoltre, il dato storico, riferito dalla stessa resistente, della consolidata organizzazione della propria attività di impresa tramite l'impiego di maestranze con contratto di lavoro subordinato, fornisce conferma, oltre che dell'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, anche della correttezza del processo inferenziale sulla scorta del quale questo Giudice ritiene di poter attribuire, ai quattro indici sintomatici della subordinazione riferiti dalla teste rispetto all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo 15 maggio 2014 – 31 maggio 2015, rilevanza sufficiente a far ritener dimostrata la ricorrenza, oltre che di un rapporto lavorativo per il cennato periodo di tempo, anche della ricorrenza dell'ulteriore connotato della subordinazione.
Inattendibile, sul punto, è invece risultata la deposizione resa dalla SI.ra , Testimone_2
testimoni di parte resistente, la quale ha negato che la ricorrente avesse mai prestato la propria attività lavorativa nel periodo in cui ella era stata assunta presso la società resistente, ossia dal mese di gennaio 2014 a quello di marzo 2016.
Le dichiarazioni della SI.ra , infatti, sono caratterizzate da scarsa coerenza Tes_2 estrinseca, dal momento che, nell'affermare di essere stata, all'epoca della sua assunzione, l'unica collaboratrice della SI.ra impiegata nella sartoria, Persona_1 ha riferito modalità di organizzazione dell'attività d'impresa inverosimili, se solo si considera che, per stessa ammissione della resistente, nel mese di ottobre 2016 – ossia soltanto sette mesi dopo l'interruzione del rapporto lavorativo della testimone – risultavano impiegate ben tre dipendenti addette soltanto alla vendita, di cui una sin anche con contratto di lavoro full time per 40 ore settimanali: un numero di dipendenti, questo, che, tenuto conto dell'attività commerciale esercitata dalla datrice di lavoro (vendita di abiti e accessori da sposa sartoriali di propria produzione) risulterebbe sproporzionato per un pagina9 di 22 volume di affari che, solo quale mese prima, sarebbe stato sostenuto, secondo quanto riferito dalla teste, con l'impiego di una sola unità lavorativa nella produzione sartoriale.
In conclusione, dunque, deve ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con attribuzione alla ricorrente della mansione di addetta alle vendite, soltanto per il periodo di tempo – riferito dal teste – intercorso tra il 15 Tes_1 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, oltre che per l'ulteriore arco temporale esistito tra il
19 maggio 2016 e il 31 maggio 2020, come detto, oggetto invece di regolare contratto di lavoro subordinato part-time non contestato dalla resistente.
3. Quanto poi alla concreta articolazione oraria di tale rapporto lavorativo, che secondo parte ricorrente si sarebbe sviluppato su 40 ore settimanali sino al 30 aprile 2017
e su 21 ore settimanali dall'1 maggio 2017 al 31 maggio 2020, ritiene il Tribunale che, alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, l'effettivo disimpegno da parte della ricorrente della propria prestazione lavorativa per 40 ore settimanali, per sei giorni la settimana (domenica esclusa), possa dirsi dimostrato – sulla base della dichiarazioni rese dalla SI.ra – soltanto per il periodo intercorso tra il 14 settembre 2014 e il 31 Tes_1
maggio 2015.
Per il restante periodo trascorso tra il 19 maggio 2016 e 31 maggio 2020, deve invece ritenersi tendenzialmente osservato – in assenza di prova contraria da parte della ricorrente – il solo monte orario settimanale ordinario previsto dal contratto di lavoro nel frattempo intervenuto, con la sola doverosa eccezione del ristretto arco temporale esistito tra il 1 maggio 2019 e il 29 febbraio 2020, per il quale può invece dirsi raggiunta la prova dell'intervenuta esecuzione di un monte orario settimanale di 21 ore (pari ad un monte orario mensile di 90,30 ore, a fronte delle 73,50 ore mensili contrattualmente previste a partire, come detto, dall'1 gennaio 2017), sulla scorta delle dichiarazioni resa da altro testimone escusso all'udienza del 19 ottobre 2023, la SI.ra Testimone_3
Ella, infatti, ha riferito che, nel periodo di tempo in cui fu assunta presso la società resistente e poté dunque collaborare con la ricorrente, quest'ultima disimpegnò la propria prestazione lavorativa per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, per un monte orario settimanale complessivo proprio di 21 ore.
Dichiarazione, questa, della cui attendibilità non è possibile dubitare sia per l'imparzialità assunta dal teste rispetto agli interessi azionati in giudizio che per l'ulteriore circostanza pagina10 di 22 che un diverso orario di lavoro, articolato su cinque giorni per quattro ore al giorno, è stata riferito sì da altro teste, la SI.ra ma rispetto ad altra e diversa frazione Parte_3
di tempo, intercorrente tra il febbraio 2017 e quello di dicembre 2018 (in cui, peraltro,
l'osservanza del solo orario di lavoro ordinario contrattualmente previsto dev'essere affermata, come precisato sopra, per l'assenza di una prova di segno opposto fornita dalla ricorrente, piuttosto che in forza delle dichiarazioni di tale ultimo testimone, sulla cui attendibilità, peraltro, dubbi sono stati sollevati nel corso del giudizio per il suo rapporto di coniugio non dichiarato col SI. socio della società ricorrente). Testimone_4
4. Ne consegue, per l'effetto, che – così accertati i due distinti periodi lavorativi intercorsi tra le parti, e il monte orario rispettato nel corso di essi – anche la connessa domanda di condanna della società resistente al pagamento delle differenza retributive dovute per l'effettiva prestazione lavorativa disimpegnata dalla ricorrente dev'essere accolta solo in parte e limitatamente ai periodi di tempo in cui, come detto, sono risultati provati l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il maggior monte orario osservato, rispetto a quello ordinario previsto dal contratto nel frattempo intervenuto.
Il quantum debeatur, inoltre, dev'essere liquidato avvalendosi dei conteggi sviluppati e prodotti in atti dalla ricorrente, sebbene con alcuni accorgimenti di sorta.
4.1. Sul punto, infatti, è d'uopo innanzitutto premettere che la correttezza dei conteggi in argomento non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente sotto il profilo della corrispondenza, alle previsioni del Contratto collettivo nazionale di categoria, della paga oraria e delle maggiorazioni per le ore di lavoro supplementare indicate dalla ricorrente nell'elaborato di calcolo.
Tali dati, dunque, possono costituire valida base di partenza – in uno all'orario di lavoro di cui la prova dichiarativa ha dimostrato l'osservanza – per la quantificazione delle differenze retributive dovute alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata, atteso peraltro che parte attrice ha dedotto – e la circostanza neppure è stata contestata da parte resistente – che l'elaborato di calcolo versato in atti applica le condizioni economiche del
CCNL Commercio-terziario.
Il cennato CCNL, infatti, non solo può essere adoperato per la liquidazione del salario dovuto per le ore di lavoro supplementare di cui è stata dimostrata l'esecuzione in costanza di rapporto lavorativo part-time, nel periodo 1 maggio 2019 e il 29 febbraio 2020,
pagina11 di 22 trattandosi del contratto di categoria cui le parti hanno volontariamente fatto riferimento nella stipula del contratto di lavoro del 19 maggio 2016 (come dimostrato dal riferimento al codice identificativo D1NN, riportato nelle buste paga prodotte in atti); ma, a parere di questo Giudice, costituisce anche adeguato parametro di determinazione giudiziale del salario minimo dovuto, ai sensi dell'art. 36 Cost., per il diverso periodo in cui è risultata accertata l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro sommerso, avendo del resto proprio le parti ritenuto tale CCNL adeguato, come detto, per la regolamentazione del successivo rapporto di lavoro subordinato part-time, instaurato a partire dal 19 maggio
2016.
4.2. Tuttavia, non può non rilevarsi anche come la compiuta liquidazione delle differenze retributive reclamate da parte ricorrente presupponga, anche, la comparazione di quanto dovuto per l'attività lavorativa prestata (quantificabile, per quanto detto sopra, sulla scorta dei dati indicati nei conteggi di parte) con quanto effettivamente percepito in costanza di rapporto;
circostanza, questa, che impone invece di tenere in debita considerazione quanto fondatamente lamentato dalla parte resistente, la quale ha evidenziato come, nei conteggi prodotti, parte ricorrente abbia compiuto un'erronea comparazione degli importi ritenuti dovuti per l'attività lavorativa realmente prestata, indicati al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali dovute, con quelli percepiti, indicati invece al netto delle ritenute dovute.
Ed invero, se, da un lato, è incontrovertibile l'assunto secondo il quale le differenze retributive dovute dal datore di lavoro devono essere liquidate e corrisposte al lavoratore al lordo delle ritenute contributive e fiscali, atteso che, quanto alle prime, l'art. 19 della l. 4 aprile 1952 n. 218, consente al datore di lavoro di operare la trattenuta solo sulla retribuzione corrisposta a scadenza, e che, quanto alle seconde, il meccanismo delle trattenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento, ponendosi in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice non ha il potere d'interferire
(ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 18584 del 07/07/2008); dall'altro, è altrettanto incontestabile che la quantificazione di tali differenze retributive debba essere operata ponendo a confronto l'ammontare lordo della retribuzione dovuta in forza delle previsioni contrattuali di riferimento, con tutto quanto effettivamente esborsato dal datore di lavoro per la prestazione lavorativa ricevuta.
Pertanto, se nei rapporti lavorativi irregolari, la liquidazione delle differenze retributive dovute non può che essere operata confrontando la retribuzione lorda dovuta al lavoratore pagina12 di 22 in ragione del contratto collettivo di categoria ritenuto dal giudice adeguato parametro di valutazione ex art. 36 Cost., con quanto da questi effettivamente percepito brevi manu, ossia al “netto”, non essendo stato, ovviamente, operato dal datore di lavoro alcun ulteriore esborso economico a titolo di ritenuta fiscale o contributiva, per via dell'assenza di un regolare contratto di lavoro;
nei rapporti di lavoro regolari, invece, la quantificazione delle differenze retributive in argomento non può non avvenire che confrontando la retribuzione lorda contrattualmente dovuta con quella percepita, anch'essa considerata, però, al lordo delle ritenute fiscali e contributive operate dal datore di lavoro e non al netto di queste, come invece scorrettamente effettuato negli elaborati di calcolo di parte.
In tale seconda categoria di rapporti, infatti, se si sottraesse dalla misura lorda della retribuzione contrattualmente dovuta soltanto quanto percepito dal lavoratore al netto delle ritenute operate dal datore di lavoro, senza dunque decurtare anche l'ammontare di quest'ultime, si finirebbe col riconoscere al medesimo lavoratore il pagamento, per una seconda volta, delle ritenute fiscali e previdenziali già corrisposte e versate per suo conto dal datore di lavoro all'erario e agli enti previdenziali, inverando così per il primo un'ingiusta locupletazione ai danni del secondo.
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, dunque, può affermarsi che le differenze retributive dovute per il rapporto lavorativo sommerso esistito tra le parti, tra il 14 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, possono essere quantificate, sulla base dei conteggi effettuati dalla ricorrente, in complessivi euro 3.700,38, potendosi confrontare la misura lorda della retribuzione mensile dovuta per le ore lavorate indicata dalla ricorrente nel proprio elaborato di calcolo (non contestata nell'ammontare, come detto, da parte resistente), con l'importo dei corrispettivi economici mensilmente percepiti brevi manu dal lavoratore nella misura di euro 1.000,00, pure indicati nei conteggi in parola, non essendo possibile ipotizzare rispetto a quest'ultimi, per l'inesistenza di un regolare contratto di lavoro, ulteriori esborsi a tiolo di ritenute fiscali o previdenziali non considerati nei conteggi di parte.
Per quanto concerne la quantificazione delle differenze retributive dovute per il lavoro supplementare prestato dalla ricorrente – in costanza di rapporto di lavoro regolare, a tempo indeterminato e part-time – nell'arco temporale intercorso tra l'1 maggio 2019 e il 29 febbraio 2020, corre l'obbligo di evidenziare, invece, come – per quanto sin qui detto –
l'elaborato di calcolo depositato dal ricorrente possa essere utilizzato solo parzialmente, nella parte in cui fornisce indicazione della misura lorda della retribuzione contrattualmente pagina13 di 22 dovuta, non avendo parte resistente contestato – come già detto – né la misura della paga oraria contrattualmente prevista né la maggiorazione del 35% applicata sulle ore di lavoro supplementare.
L'elaborato di calco in argomento non può invece essere adoperato nella parte in cui fornisce indicazione della retribuzione percepita dalla ricorrente, essendo stata quest'ultima indicata al netto delle ritenute fiscale e contributive operate dal datore di lavoro.
La circostanza dell'indicazione al netto e non al lordo della retribuzione percepita per il periodo in esame, del resto, emerge chiaramente dalla riscontrata corrispondenza tra l'importo indicato alla voce “percepito” dei conteggi di parte con quello riportato alla voce
“netto” delle buste paga relative ai mesi di maggio e giugno 2019 nonché al mese di febbraio 2020, depositate in atti dalla ricorrente, e può ritenersi dimostrata anche rispetto ai mesi per i quali non risultano essere state prodotte buste paga, sulla scorta della considerazione – integrante una vera e propria presunzione semplice – che corrisponde all'id quod plerumque accidit l'utilizzo, nel medesimo elaborato e nella ripetizione di una stessa operazione, sempre dello stesso criterio di calcolo.
Ne consegue, per l'effetto, che, sebbene sia stata provata, nel periodo 1 maggio 2019 –
29 febbraio 2020, l'avvenuta prestazione di ore di lavoro supplementare e risulti, quindi, accoglibile la relativa domanda di accertamento, la connessa domanda di condanna della resistente al versamento delle differenze retributive dovute per tali ore di lavoro supplementare dev'essere, invece, parzialmente rigettata, dovendosi rilevare, per la maggior parte dei mesi in considerazione, l'omessa allegazione, da parte della ricorrente, di uno dei fatti costitutivi della pretesa, qual è appunto l'ammontare lordo della retribuzione mensile percepita, indicata – come detto – soltanto al netto.
La domanda può, infatti, essere accolta con riferimento ai soli mesi per i quali risultano essere state depositate in atti le relative buste paga, ossia – come detto – per i mesi di maggio e giugno 2019 nonché febbraio 2020, avendo parte ricorrente, nel corpo del proprio ricorso, fatto rinvio anche alle buste paga prodotte per allegare compiutamente le retribuzioni lorde mensilmente percepite.
Circostanza, questa, che consente, peraltro, di accogliere anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla mancata considerazione, nell'elaborato di calcolo in pagina14 di 22 parola, degli straordinari risultanti dalle buste paga depositate in giudizio, dal momento che, l'utilizzo delle buste paga e non dei conteggi di parte, per l'individuazione della retribuzione lorda effettivamente percepita, consente di tenere in debita considerazione anche gli importi che dovessero risultare esser stati già erogati a titolo di lavoro supplementare.
Assorbita, invece, deve considerarsi l'ulteriore eccezione di parte resistente secondo la quale non sarebbe stato considerato il periodo di CIG erogato a causa dell'emergenza epidemiologica all'epoca in corso, a partire dal mese di marzo 2020 a quello di maggio del medesimo anno, atteso che le differenze retributive per lavoro supplementare in argomento sono state liquidate con riferimento soltanto a diverso e pregresso arco temporale.
Le differenze retributive dovute per il lavoro supplementare eseguito nel periodo sopra richiamato, dunque, sono complessivamente quantificabili in euro 325,00, dovendosi sottrarre alla misura della retribuzione lorda contrattualmente dovuta per il lavoro ordinario e supplementare disimpegnato nei mesi in parola, pari – come da elaborato di calcolo della ricorrente – a euro 2.618,38 (€ 876,66 per maggio 2019 + € 876,66 per giugno 2019
+ €865,05 per febbraio 2020 = 2.618,38), la misura lorda della retribuzione erogata dalla resistente nel medesimo periodo, pari – come da buste paga prodotte in atti dalla ricorrente – a euro 2.307,00 (€ 891,00 per il mese di maggio 2019 + € 712,00 per il mese di giugno 2019 + € 704 per febbraio 2020 = 2.307,00).
5. La pretesa attorea deve, poi, essere in parte disattesa anche rispetto al pagamento dei ratei tredicesima e quattordicesima mensilità asseritamente non corrisposti, e non soltanto perché la stessa può essere ovviamente accolta soltanto per l'accertato, e più ridotto, periodo di lavoro subordinato prestato in assenza di regolare contratto, intercorso tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, oltre che per il successivo arco temporale oggetto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time.
Rispetto alla pretesa in esame, infatti, parte ricorrente – in contraddizione con quanto sostenuto nel corpo del ricorso introduttivo – ha riconosciuto, nell'elaborato di calcolo sopra richiamato, anche l'intervenuto parziale pagamento in suo favore dei ratei tredicesima e quattordicesima mensilità relativi agli anni 2014, 2015 e 2016: rispetto a quali, infatti, nei conteggi in parola viene riportato il pagamento di somme oscillanti tra gli euro 561,00 ed euro 1.000,00.
pagina15 di 22 Ne consegue, sulla scorta dei conteggi depositati da parte ricorrente (anche in tal caso pienamente utilizzabili, avendo parte resistente contestato la quantificazione delle differenze retributive dovute per retribuzione ordinaria e lavoro supplementare, nulla deducendo, in maniera specifica, sui ratei tredicesima e quattordicesima mensilità richiesti in pagamento), che parte resistente è tenuta al pagamento della minor somma complessiva di euro 6.157,12, così articolata:
- euro 473,38, a titolo di tredicesima 2014, integralmente non versata;
- euro 445,70, a titolo di differenza per quattordicesima 2014 parzialmente corrisposta;
- euro 459,25, per tredicesima 2015 parzialmente corrisposta;
- euro 472,81, per tredicesima 2016, e euro 83,35, per quattordicesima 2016, parzialmente erogate;
- euro 662,72, per tredicesima 2017, ed euro 669,05, per quattordicesima 2017, integralmente non versate;
- euro 669,05, per tredicesima 2018, ed euro 669,94, per quattordicesima 2018, integralmente non corrisposte;
- euro 669,94, per tredicesima 2019, ed euro 605,98 quattordicesima 2019, integralmente non versate;
- euro 275,45, per tredicesima 2020 non corrisposta.
6. Per quanto concerne, invece, la domanda di condanna al pagamento del TFR, di cui parte ricorrente ha lamentato la mancata percezione, occorrono alcune precisazioni preliminari.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione di pagamento sollevata, sul punto, da parte resistente e da questi sostenuta sulla scorta di una ricevuta di pagamento sottoscritta da parte ricorrente per la somma di euro 2.020,00 e dalla medesima non disconosciuta nel presente giudizio.
Dalla lettura della ricevuta di pagamento in parola, infatti, emerge come la causale del pagamento – dalla parte resistente ravvisata nella corresponsione del TFR e delle altre competenze di fine rapporto – sia invece testualmente indicata nella “differenza paga per il mese di DIC/GENN”, risultando, quindi, al più scomputabile non dal TFR, bensì semmai dalle differenze retributive per lavoro supplementare rese in quel periodo, se solo non fosse riconducibile a mensilità per le quali questo Tribunale ha ritenuto di non poter pagina16 di 22 liquidare alcuna differenza retributiva, per omessa produzione, da parte della ricorrente, delle buste paga contenenti l'indicazione della retribuzione lorda percepita, costituente – per quanto detto sopra – un fatto costitutivo della pretesa.
In secondo luogo, deve altresì precisarsi che, essendosi accertata la ricorrenza di una soluzione di continuità tra la prestazione lavorativa subordinata resa in assenza di regolare contratto e quella eseguita in esecuzione di regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time, la liquidazione del TFR dovuto e non versato deve necessariamente tener conto dell'esistenza – come in parte già anticipato sopra – di due distinti rapporti lavorativi, per i quali peraltro può pervenirsi alla liquidazione della posta creditoria in argomento adoperando voci differenti dell'elaborato di calcolo prodotto in atti dalla ricorrente.
6.1. Per quanto concerne, infatti, il rapporto di lavoro subordinato reso in assenza di regolare contratto di lavoro tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, il TFR dovuto alla ricorrente dev'essere quantificato in complessivi euro 999,11; importo, questo, cui si perviene dividendo per il divisore 13,5 la retribuzione annua lorda complessiva dovuta per tale periodo, nonché rivalutando per il coefficiente 1,5 il TFR maturato nell'anno 2014.
In tal caso, il dato della retribuzione annua lorda può essere ricavato dalla somma degli importi indicati alla voce “Totale incidenza TFR” dei conteggi depositati dalla ricorrente, per ciascuno dei mesi intercorsi tra quello di settembre 2014 e quello di maggio 2015, essendo tali importi calcolati tenendo conto di un monte orario mensile di 168 ore lavorative, effettivamente emerso dalla prova testimoniale, moltiplicato per la paga oraria prevista per mansioni corrispondenti al livello V dal CCNL Commercio-terziario, sulla cui adeguatezza per la quantificazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. si è già detto sopra.
6.2. Con riguardo, invece, al rapporto di lavoro subordinato reso con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, il TFR dovuto alla ricorrente dev'essere liquidato in complessivi euro 3.246,00, dividendo per il divisore 13,5 la retribuzione annua lorda complessiva, nonché rivalutando per i coefficienti 2,09, 2,24, 1,79 e 0,63 i TFR maturato rispettivamente negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
In tale ultimo caso, la retribuzione annua lorda dev'essere calcolata sommando gli importi indicati nei conteggi di parte, per ciascun mese di riferimento, alla voce “competente”,
pagina17 di 22 trattandosi di somme calcolate dalla ricorrente tenendo conto della paga oraria prevista dal
CCNL di riferimento, moltiplicata per il solo orario di lavoro ordinario indicato in contratto;
con la sola eccezione del periodo intercorrente tra il mese di maggio 2019 e febbraio
2020, per il quale devono essere invece adoperati gli importi indicati alla diversa voce mensile “Totale indicidenza TFR”, poiché calcolata tenendo conto anche delle ore di lavoro supplementari per le quali risulta, invece, esser stata raggiunta la prova nel presente giudizio.
5. In conclusione, parte resistente dev'essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 14.427,61, così articolata:
- euro 3.700,38 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario prestato in assenza di regolare contratto di lavoro nel periodo 15 settembre 2014 – 31 maggio
2015;
- euro 325,00 a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare prestato nei mesi di maggio e giugno 2019 nonché febbraio 2020;
- euro 6.157,12 a titolo di differenza ratei tredicesima e quattordicesima mensilità;
- euro 999,11, a titolo di TFR per lavoro subordinato prestato in assenza di regolare contratto di lavoro nel periodo 15 settembre 2014 – 31 maggio 2015;
- euro 3.246,00, a titolo di TFR per lavoro subordinato prestato in presenza di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time nel periodo 19 maggio 2016 – 31 maggio 2020.
A tale importo, inoltre, deve sottrarsi la somma di euro 2.089,00, che parte ricorrente ha riconosciuto essere stata corrisposta nei mesi di dicembre 2020 e ottobre 2021, per un ammontare definitivo della pretesa creditoria pari a euro 12.338,61.
7. Quanto, infine, all'ulteriore connessa pretesa di condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale vantata dalla ricorrente presso l CP_2
ovvero, in subordine, di condanna della resistente ad una somma a titolo di risarcimento del danno ex art 2116 c.c., questo Tribunale ritiene che la domanda debba essere integralmente rigettata.
Com'è noto, infatti, il sistema previdenziale è improntato al principio di autonomia tra il rapporto contributivo, che avvince il solo datore di lavoro all'ente previdenziale, in posizione rispettivamente di debitore e creditore dell'obbligazione contributiva, e quello pagina18 di 22 erogativo, che lega invece il solo lavoratore all'ente previdenziale, in qualità rispettivamente di creditore e debitore della prestazione previdenziale;
rapporti, questi, rispetto a quali risulta peraltro autonomo anche il rapporto lavorativo, intercorrente soltanto tra il lavoratore e il datore di lavoro, sebbene lo stesso costituisca presupposto logico, prima ancora che giuridico, del sistema previdenziale stesso.
In ragione del cennato principio di autonomia, la giurisprudenza di legittimità è solita, quindi, affermare che nessuna pretesa al versamento dei contributi previdenziali omessi o al riconoscimento degli stessi, ai fini dell'adeguamento della prestazione previdenziale, possa essere vantata dal lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia omesso di attivarsi, su segnalazione del primo, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per il recupero della contribuzione omessa.
La titolarità del diritto al versamento dei contributi, infatti, spetta al solo ente previdenziale, in qualità di parte creditrice del rapporto contributivo cui il lavoratore è estraneo, potendo semmai quest'ultimo vantare nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto parte creditrice del diverso rapporto erogativo, un diritto non già all'accredito automatico dei contributi pur in assenza del relativo versamento da parte del datore di lavoro, bensì una pretesa all'erogazione prestazione previdenziale anche in assenza di copertura contributiva, nei limiti peraltro della prescrizione contributiva, come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 2116 c.c. (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n.
701/2024, che ha ribadito come l'automaticità contemplata dall'art 2116, comma 1, c.c., a tutela del prestatore d'opera, sia letteralmente riferita alla prestazione previdenziale e non alla contribuzione, non implicando affatto, dunque, l'obbligo dell'ente previdenziale di accreditare in favore dell'assicurato una provvista contributiva corrispondente a quella omessa, bensì soltanto di erogare la prestazione previdenziale corrispondente, essendo funzione dell'istituto quella di non far ricadere sull'assicurato, proprio, il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, corollario, a sua volta, della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
Orbene, alle medesime conclusioni non può non pervenirsi anche nell'ipotesi in cui l'azione di condanna al versamento dei contributi omessi fosse promossa – come nel caso di specie – dal prestatore d'opera nei diretti confronti del datore di lavoro, atteso che, come già anticipato sopra, la titolarità della pretesa creditoria al versamento di detti contributi spetta unicamente all'Ente previdenziale, unico titolare del diverso rapporto pagina19 di 22 contributivo, non avendo su di essi il lavoratore alcun diritto e non prevedendo la legge alcun meccanismo di sostituzione processuale in favore di quest'ultimo (ex multis Cass. civ., sez. lav., n. 11730/2024).
Ed invero, l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di legittimità costruisce alla stregua di vero e proprio diritto soggettivo da vantarsi nei confronti diretti del datore di lavoro, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'Ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione, per sopraggiunta prescrizione, del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché sorge sul piano contrattuale, con l'instaurazione del rapporto lavorativo, e ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi, però, può esser fatto valere soltanto sub specie di diritto al risarcimento del danno e non già all'adempimento di un obbligo di dare, qual è quello al versamento dei contributi (così già Cass. civ. n. 2392/1965, n. 1304/1971, n. 1374/1974, n.
7104/1992 e, più recentemente, n. 3661/2019 e n. 6311/2021, nonché n. 701/2024).
L'azione di tutela del diritto all'integrità della posizione contributiva spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro può, quindi, essere rivolta ad accertare la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive e spingersi, semmai, sino all'accertamento della potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno;
e ciò, ai fini anche dell'adozione di una condanna generica al risarcimento del danno futuro, quando non si siano ancora verificati tutti i requisiti prescritti per il conseguimento della prestazione previdenziale che si assume esser stata pregiudicata dall'omesso versamento dei contributi (e salva, comunque, la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338).
In nessun caso, dunque, la pretesa in argomento può essere indirizzata all'ottenimento di una condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi (si veda sul punto espressamente Cass. 11730/2024, anche per i profili di potenziale contrasto con altri precedenti della giurisprudenza di legittimità che sembrerebbero invece aver prospettato la possibilità di un'azione di condanna diretta nei confronti del datore di lavoro, da parte del lavoratore, al versamento dei contributi omessi, affermando peraltro la ricorrenza del litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente previdenziale).
pagina20 di 22 Alla luce di quanto sin qui considerato, dunque, deve innanzitutto rigettarsi, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la domanda di condanna della resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale vantata dalla ricorrente nei confronti dell' , da interpretarsi nel senso di condanna al versamento dei contributi CP_2
omessi.
A sorti non difformi, deve poi pervenirsi, anche, in ordine alla domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno.
Sebbene, infatti, la giurisprudenza di legittimità riconosca – come detto – la legittimazione processuale del lavoratore all'esperimento, nei confronti del datore di lavoro, di un azione processuale finalizzata all'accertamento dell'omissione contributiva e della sua potenzialità lesiva, nella forme anche della condanna generica al risarcimento del danno futuro, e a siffatta possibilità sia stato fatto espresso riferimento nella parte motiva del ricorso introduttivo, parte ricorrente non ha tuttavia richiesto, nelle conclusioni del proprio atto, il mero accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva della resistente e della potenzialità lesive di tale inadempimento contrattuale, in coerenza con quanto premesso.
Ella, piuttosto, ha espressamente domandato la condanna della resistente al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, azionando così non una domanda di condanna generica al risarcimento di un danno futuro, bensì il diverso rimedio processuale della condanna in forma specifica per un pregiudizio già patito.
Tale diversa domanda non può, tuttavia, che essere rigettata, dal momento che, rispetto a quest'ultima, parte ricorrente ha omesso la compiuta allegazione di un fatto costitutivo della pretesa, non avendo indicato né la prestazione previdenziale o assistenziale che sarebbe risultata totalmente o parzialmente preclusa per effetto dell'omissione contributiva della resistente, né l'entità di tale preclusione, rispetto alla quale logicamente parametrare la somma di denaro richiesta in pagamento a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:
pagina21 di 22 - dichiara l'intervenuta esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time, per un monte orario mensile di 168 ore, nel periodo intercorso tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, nonché di un secondo rapporto lavorativo a tempo indeterminato e part-time dal 19 maggio 2016 al 31 maggio 2020, per un monte orario mensile pari a 105 ore dal 19 maggio 2016 al 31 giugno 2017 e a 75 ore dall'1 luglio 2017 sino all'estinzione del rapporto, entrambi aventi ad oggetto la prestazione, da parte della ricorrente, di mansioni lavorative corrispondenti al V livello del CCNL Commercio – Terziario;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 12.338,61, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità nonché TFR non versato, così come meglio articolata nella parte motiva del presente provvedimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, come per legge, a far data dall'inadempimento di ciascuna posta creditoria e sino a soddisfo;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si compensano per la misura di 2/3 in ragione della reciproca soccombenza, e si liquidano in complessivi euro 1.796,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 27.2.25
IL GIUDICE
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Antonio Caiazzo.
pagina22 di 22
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano, viste le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna anche mediante deposito di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5320/2022 del R.G. Affari Contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso Parte_1
introduttivo della lite, dall'Avv. Carmine Pistaferri, con cui elettivamente domicilia
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maurizio Rumolo, con cui elettivamente domicilia
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 marzo 2022, la SI.ra agiva nei confronti della Parte_1 [...]
– società dedita alla vendita di abiti e accessori da sposa, anche di propria CP_1 realizzazione – per vedere accertata, nei confronti di quest'ultima, la passata esistenza di pagina1 di 22 un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente intercorso, senza soluzione di continuità alcuna, dal 15 settembre 2014 al 31 maggio 2020, secondo l'orario di lavoro e le mansioni specificamente dedotte nel proprio atto introduttivo.
Per l'effetto, chiedeva inoltre condannarsi la società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 32.794,15, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, ratei tredicesima e quattordicesima nonché TFR non corrisposti, oltre che alla conseguente regolarizzazione della propria posizione previdenziale presso l . CP_2
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di regolarizzazione della propria posizione previdenziale, ella domandava la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, dunque, la ricorrente deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con mansione di addetta alle vendite, per 40 ore settimanali (168 ore mensili) e senza regolare contratto di lavoro, dal 15 settembre 2014 al 18 maggio 2016;
- di aver percepito, per tale periodo, una retribuzione ordinaria inferiore a quella oraria prevista dal CCNL Commercio-terziario;
- di aver, in prosieguo, ottenuto la regolarizzazione del rapporto, grazie anche a non meglio precisati accertamenti dell' , con contratto di lavoro Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato e part – time, dal 19 maggio 2016 sino a tutto il 31 maggio 2020, data, questa, in cui il rapporto lavorativo sarebbe, infine, cessato per dimissioni volontarie;
- che il contratto di lavoro in parola ha disposto il suo inquadramento al 5° livello del
CCNL Commercio-Terziario, corrispondente alla mansione effettivamente disimpegnata, prevedendo inizialmente un orario di lavoro parziale al 62,50% (pari a un monte di 105 ore mensili), successivamente ridotto al 43.75% (pari, invece, a un monte di 73,50 ore mensili) dall'1 gennaio 2017 sino all'estinzione del rapporto;
- che, a dispetto dell'inquadramento formale ricevuto, sino al 30 aprile 2017, ha continuato a prestare la propria attività lavorativa nel rispetto dello stesso monte orario pagina2 di 22 assegnato nel periodo precedente la regolarizzazione del rapporto, pari – come detto
– a 168 ore mensili (a fronte delle 105 ore mensili contrattualmente previste), osservando la stessa articolazione settimanale, organizzata su sei giorni la settimana, domenica esclusa, in due turni, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15.30 alle 19,00, e percependo sin anche la stessa retribuzione netta di euro 1.000,00;
- che, soltanto a partire dall'1 maggio 2017 e fino alla cessazione del rapporto, invece,
l'orario di lavoro effettivamente assegnato, sempre articolato su sei giorni la settimana
(domenica esclusa), è stato limitato al solo turno antimeridiano 9.30-13,00, per 21 ore settimanali e un monte complessivo di 90,30 ore mensili effettive (comunque superiore alle 73,50 ore mensili contrattualmente previste a partire, come detto, dall'1 gennaio
2017), con riduzione, peraltro, della retribuzione corrisposta agli importi netti effettivamente risultanti dalle buste paga prodotte in atti;
- di non aver dunque percepito, dal momento della regolarizzazione del rapporto lavorativo, alcuna retribuzione per il lavoro supplementare prestato oltre l'orario di lavoro ordinario contrattualmente previsto;
- di non aver mai percepito i ratei tredicesima e quattordicesima mensilità previsti dal
CCNL dei categoria né il TFR dovuto alla cessazione del rapporto lavorativo;
- di aver solo in seguito percepito la somma complessiva di euro 2.089,00, a rapporto lavorativo ormai cessato e, più precisamente, nel mese di dicembre 2020, per la somma di euro 1.000,00, e nel mese di ottobre 2021, per il residuo importo di euro
1.089,00.
Con memoria difensiva del 9 settembre 2022, si costituiva la chiedendo Controparte_4
rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, a sostegno delle proprie difese, la resistente deduceva:
- che la ricorrente aveva prestato la propria mansione lavorativa di addetta alle vendite soltanto nel periodo e per il monte orario mensile ordinario contrattualmente previsto, per cinque giorni la settimana (sabato e domenica esclusi) nonché per 5 ore al giorno dal 19 maggio 2016 al 31 dicembre 2016, poi ridotte a 4 ore giornaliere sino al 31 maggio 2020;
pagina3 di 22 - che i compensi per il lavoro supplementare svolto nel tempo erano stati regolarmente erogati in busta paga, così come il TFR e le competenze di fine rapporto erano stati corrisposti, invece, alla cessazione del rapporto stesso, col pagamento della somma ulteriore di euro 2.020,00, di cui produceva ricevuta sottoscritta dalla ricorrente;
- che, a ogni modo, le differenze retributive richieste in pagamento dalla ricorrente sono state erroneamente quantificate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo, che avrebbero infatti determinato il loro ammontare ponendo indebitamente a confronto gli importi ritenuti dovuti per le ore lavorate, indicati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute, con quelli asseritamente percepiti, indicati invece al netto delle ritenute effettuate, omettendo di considerare, peraltro, tanto le ore di lavoro straordinario risultanti dalle buste paga prodotte in atti, quanto l'ulteriore circostanza che, dal 9 marzo 2020 e sino alla cessazione del rapporto, avutasi – come detto – in data 31 maggio 2020, la ricorrente sarebbe stata continuamente collocata in cassa integrazione per via delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Fallito il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, sentiti i testi, concesso termine per note, all'odierna udienza, sulle contrapposte conclusioni delle parti ed all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa viene decisa nei sensi di cui alla presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che, nel merito, il ricorso sia in parte fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti della motivazione di seguito illustrata.
1. Come noto, infatti, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale, in forza dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore ricorrente l'onere di dar prova, precisa e rigorosa, tanto dell'esistenza del rapporto lavorativo di cui pretende l'accertamento, quanto dell'ulteriore requisito della subordinazione, oltre che dell'orario di lavoro effettivamente osservato, ove assuma, rispetto ad un contratto di lavoro part-time, l'avvenuta prestazione di lavoro supplementare (Cass. n.16150/2018, n. 4076/2018, n. 9906/2015, n. 2727/2010
e n. 1389/2003).
pagina4 di 22 Ne consegue che, ove tale prova non si raggiunta o sia raggiunta soltanto per alcuni dei periodi indicati, gravino sul lavoratore ricorrente le conseguenze negative del rigetto, totale o parziale, della domanda di accertamento promossa.
Inoltre, secondo l'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, dunque, pone l'accento sulla verticalità del rapporto di lavoro subordinato, che le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106 c.c. riempiono, poi, di contenuto, prevedendo che il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
dovere di osservanza, questo, reso più intenso dal connesso obbligo di fedeltà e dalla soggezione del lavoratore dipendente al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
In caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, come nel caso di specie, tuttavia, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare SInificativo, con la conseguenza che la prova dovuta dal lavoratore può incentrarsi anche sulla ricorrenza di alcuni criteri distintivi sussidiari, che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza, quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde, senza che rilevi, di per sé,
l'assenza di un potere disciplinare o di un potere direttivo esercitato in modo continuativo
(ex plurimis Cass. Civ. n. 9251 del 2010, Cass. Civ. n. 24561 del 2013, Cass. Civ. n.
23846 del 2017).
pagina5 di 22 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Deve, tuttavia, precisarsi che la mera dimostrazione della ricorrenza dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi, a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute: vale, cioè, comunque il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
2. Orbene, alla luce di quanto sin qui premesso, deve innanzitutto rilevarsi che la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto lavorativo subordinato può dirsi raggiunta nel presente giudizio – oltre che per l'arco temporale intercorrente tra il 19 maggio 2016 e il 31 maggio 2020, in cui l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e part-time, è risultata pacificamente riconosciuta dalla stessa resistente – soltanto per l'ulteriore, pregresso intervallo di tempo intercorso tra il 15 settembre 2014 e il
31 maggio 2015, non coperto invece da alcun regolare contratto di lavoro.
La pretesa di parte ricorre deve, dunque, essere disattesa per il restante periodo intermedio, intercorso tra l'1 giugno 2015 e il 19 maggio 2016, per il quale l'esistenza del dedotto rapporto lavorativo non è stata dimostrata;
con la conseguente ulteriore considerazione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tra i pagina6 di 22 soprarichiamati periodi lavorativi deve dirsi esistita una soluzione di continuità, che impone di ritenere accertati, nel presente giudizio, due distinti rapporti di impiego.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, infatti, è emerso che l'esistenza di un rapporto lavorativo antecedente alla sottoscrizione del sopra richiamato contratto part-time risulta attestata soltanto dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla SI.ra , Testimone_1 la quale, tuttavia, ha potuto riferire esclusivamente in merito all'arco temporale intercorrente tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, avendo ella prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente soltanto in quel periodo.
Dopo aver precisato di aver prestato la propria attività lavorativa presso la CP_5
resistente, nel periodo in parola, con mansioni di sarta, infatti, il teste ha descritto la propria attività lavorativa, e quella di addetta alle vendite della ricorrente, come una prestazione connotata dalla ricorrenza di quattro degli indici presuntivi di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e segnatamente:
a) dallo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa e l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro (la teste ha infatti riferito di una prestazione stabilmente disimpegnata presso i locali e le strutture della società datrice di lavoro);
b) dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera (secondo quanto riferito dalla testimone, la prestazione lavorativa della ricorrente veniva nell'osservanza di una frequenza giornaliera, pari a sei giorni la settimana con esclusione della sola domenica, e di un orario, articolato su due turni 9,30-13,30 e
16,00-19,00, corrispondente agli orari di apertura al pubblico dell'attività commerciale);
c) dall'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione disimpegnata dal lavoratore (secondo la teste, infatti, era la SI.ra – CP_6
verosimilmente la SI.ra legale rappresentate p.t. della Persona_1 CP_5 resistente – ad indicare “di volta in volta” le attività da farsi);
d) nonché dall'esclusività della prestazione (atteso che, per l'orario di lavoro riferito, non può dirsi corrispondente allo id quod plerumque accidit la possibilità che la ricorrente prestasse ulteriore attività lavorativa presso terzi e nelle fasce giornaliere pagina7 di 22 residue, attesa l'eSIuità delle stesse e del tempo normalmente destinato al riposo).
Dell'attendibilità di tali dichiarazioni, peraltro, non è dato dubitare.
Sebbene, infatti, il teste abbia riferito dell'impiego della SI.ra presso il punto Pt_1 vendita della società resistente già nel mese di maggio 2014 – in contrasto, dunque, con quanto dedotto dalla medesima ricorrente nel proprio atto introduttivo, che ha invece collocato l'inizio del proprio rapporto lavorativo nel successivo mese di settembre 2014 – tale mera imprecisione, giustificabile, peraltro, alla luce della risalenza nel tempo del ricordo evocato, non è di per sé sola sufficiente a scalfire l'attendibilità di dichiarazioni che, per il resto, risultano apprezzabili per coerenza sia intrinseca che estrinseca, oltre che per la posizione di imparzialità rivestita dal teste rispetto alla pretesa azionata in giudizio.
Sul piano della coerenza intrinseca, invero, è opportuno osservare che la SI.ra Tes_1
ha chiarito di conoscere le specifiche modalità di disimpegno della prestazione lavorativa richiesta alla ricorrente, nonostante la differenti mansioni assunte, per via sia delle normali interferenze esistenti tra l'attività di sartoria e quella di vendita, che imponevano alla testimone di interfacciarsi con la ricorrente nel corso dell'orario di lavoro, che per l'ulteriore circostanza che le medesime si dedicavano entrambe all'attività di vendita nella giornata del sabato, giorno in cui la sartoria era chiusa.
Sotto il profilo della coerenza estrinseca, invece, le dichiarazioni rese dalla teste hanno rivenuto conferma nell'organizzazione dell'attività d'impresa emersa proprio dalla lettura della memoria difensiva della resistente, la quale – pur affermando in premessa di aver organizzato l'attività di vendita alla clientela esclusivamente su appuntamento, circostanza che avrebbe giustificato il ricorso al part – time e, quindi, la richiesta a ciascuna addetta alle vendite di un ridotto monte orario giornaliero e mensile – ha, però, in prosieguo riconosciuto anche che le prestazioni lavorative di due delle addette alle vendite, in periodi in parte sovrapponibili, erano assicurate con contratto di lavoro full time per ben 40 ore settimanali (trattasi, segnatamente, delle SI.re , impiegata dal 18 Parte_2
ottobre 2016 al 15 aprile 2017, e della SI.ra impiegata dal 17 febbraio Parte_3
2017 al 18 luglio 2018; si veda pag. 5 della memoria di parte resistente).
All'attività di tali due dipendenti, attenendosi sempre a quanto riferito dalla resistente nei proprio scritti difensivi, si sarebbe poi affiancata quella di ulteriori due dipendenti, oltre alla pagina8 di 22 ricorrente, per 15 o 17 ore settimanali (trattasi della SI.ra impiegata dal Persona_2
18 ottobre 2016 al 30 gennaio 202, e della SI.ra , impiegata dall'8 giugno Persona_3
2017 al 31 luglio 2017).
Orbene, l'impiego di una siffatta forza lavoro esclude categoricamente la possibilità che la vendita alla clientela fosse realmente organizzata soltanto su appuntamento, come affermato dalla resistente, deponendo piuttosto per la conclusione che un presidio del punto vendita, per le fasce orarie di apertura al pubblico dichiarate dal teste Tes_1
(9,30 -13.30 e 16.30-19,00), fosse stato invece predisposto, confermando, dunque,
l'attendibilità di quanto dichiarato dalla cennata testimone.
Inoltre, il dato storico, riferito dalla stessa resistente, della consolidata organizzazione della propria attività di impresa tramite l'impiego di maestranze con contratto di lavoro subordinato, fornisce conferma, oltre che dell'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, anche della correttezza del processo inferenziale sulla scorta del quale questo Giudice ritiene di poter attribuire, ai quattro indici sintomatici della subordinazione riferiti dalla teste rispetto all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel periodo 15 maggio 2014 – 31 maggio 2015, rilevanza sufficiente a far ritener dimostrata la ricorrenza, oltre che di un rapporto lavorativo per il cennato periodo di tempo, anche della ricorrenza dell'ulteriore connotato della subordinazione.
Inattendibile, sul punto, è invece risultata la deposizione resa dalla SI.ra , Testimone_2
testimoni di parte resistente, la quale ha negato che la ricorrente avesse mai prestato la propria attività lavorativa nel periodo in cui ella era stata assunta presso la società resistente, ossia dal mese di gennaio 2014 a quello di marzo 2016.
Le dichiarazioni della SI.ra , infatti, sono caratterizzate da scarsa coerenza Tes_2 estrinseca, dal momento che, nell'affermare di essere stata, all'epoca della sua assunzione, l'unica collaboratrice della SI.ra impiegata nella sartoria, Persona_1 ha riferito modalità di organizzazione dell'attività d'impresa inverosimili, se solo si considera che, per stessa ammissione della resistente, nel mese di ottobre 2016 – ossia soltanto sette mesi dopo l'interruzione del rapporto lavorativo della testimone – risultavano impiegate ben tre dipendenti addette soltanto alla vendita, di cui una sin anche con contratto di lavoro full time per 40 ore settimanali: un numero di dipendenti, questo, che, tenuto conto dell'attività commerciale esercitata dalla datrice di lavoro (vendita di abiti e accessori da sposa sartoriali di propria produzione) risulterebbe sproporzionato per un pagina9 di 22 volume di affari che, solo quale mese prima, sarebbe stato sostenuto, secondo quanto riferito dalla teste, con l'impiego di una sola unità lavorativa nella produzione sartoriale.
In conclusione, dunque, deve ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con attribuzione alla ricorrente della mansione di addetta alle vendite, soltanto per il periodo di tempo – riferito dal teste – intercorso tra il 15 Tes_1 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, oltre che per l'ulteriore arco temporale esistito tra il
19 maggio 2016 e il 31 maggio 2020, come detto, oggetto invece di regolare contratto di lavoro subordinato part-time non contestato dalla resistente.
3. Quanto poi alla concreta articolazione oraria di tale rapporto lavorativo, che secondo parte ricorrente si sarebbe sviluppato su 40 ore settimanali sino al 30 aprile 2017
e su 21 ore settimanali dall'1 maggio 2017 al 31 maggio 2020, ritiene il Tribunale che, alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, l'effettivo disimpegno da parte della ricorrente della propria prestazione lavorativa per 40 ore settimanali, per sei giorni la settimana (domenica esclusa), possa dirsi dimostrato – sulla base della dichiarazioni rese dalla SI.ra – soltanto per il periodo intercorso tra il 14 settembre 2014 e il 31 Tes_1
maggio 2015.
Per il restante periodo trascorso tra il 19 maggio 2016 e 31 maggio 2020, deve invece ritenersi tendenzialmente osservato – in assenza di prova contraria da parte della ricorrente – il solo monte orario settimanale ordinario previsto dal contratto di lavoro nel frattempo intervenuto, con la sola doverosa eccezione del ristretto arco temporale esistito tra il 1 maggio 2019 e il 29 febbraio 2020, per il quale può invece dirsi raggiunta la prova dell'intervenuta esecuzione di un monte orario settimanale di 21 ore (pari ad un monte orario mensile di 90,30 ore, a fronte delle 73,50 ore mensili contrattualmente previste a partire, come detto, dall'1 gennaio 2017), sulla scorta delle dichiarazioni resa da altro testimone escusso all'udienza del 19 ottobre 2023, la SI.ra Testimone_3
Ella, infatti, ha riferito che, nel periodo di tempo in cui fu assunta presso la società resistente e poté dunque collaborare con la ricorrente, quest'ultima disimpegnò la propria prestazione lavorativa per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, per un monte orario settimanale complessivo proprio di 21 ore.
Dichiarazione, questa, della cui attendibilità non è possibile dubitare sia per l'imparzialità assunta dal teste rispetto agli interessi azionati in giudizio che per l'ulteriore circostanza pagina10 di 22 che un diverso orario di lavoro, articolato su cinque giorni per quattro ore al giorno, è stata riferito sì da altro teste, la SI.ra ma rispetto ad altra e diversa frazione Parte_3
di tempo, intercorrente tra il febbraio 2017 e quello di dicembre 2018 (in cui, peraltro,
l'osservanza del solo orario di lavoro ordinario contrattualmente previsto dev'essere affermata, come precisato sopra, per l'assenza di una prova di segno opposto fornita dalla ricorrente, piuttosto che in forza delle dichiarazioni di tale ultimo testimone, sulla cui attendibilità, peraltro, dubbi sono stati sollevati nel corso del giudizio per il suo rapporto di coniugio non dichiarato col SI. socio della società ricorrente). Testimone_4
4. Ne consegue, per l'effetto, che – così accertati i due distinti periodi lavorativi intercorsi tra le parti, e il monte orario rispettato nel corso di essi – anche la connessa domanda di condanna della società resistente al pagamento delle differenza retributive dovute per l'effettiva prestazione lavorativa disimpegnata dalla ricorrente dev'essere accolta solo in parte e limitatamente ai periodi di tempo in cui, come detto, sono risultati provati l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il maggior monte orario osservato, rispetto a quello ordinario previsto dal contratto nel frattempo intervenuto.
Il quantum debeatur, inoltre, dev'essere liquidato avvalendosi dei conteggi sviluppati e prodotti in atti dalla ricorrente, sebbene con alcuni accorgimenti di sorta.
4.1. Sul punto, infatti, è d'uopo innanzitutto premettere che la correttezza dei conteggi in argomento non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente sotto il profilo della corrispondenza, alle previsioni del Contratto collettivo nazionale di categoria, della paga oraria e delle maggiorazioni per le ore di lavoro supplementare indicate dalla ricorrente nell'elaborato di calcolo.
Tali dati, dunque, possono costituire valida base di partenza – in uno all'orario di lavoro di cui la prova dichiarativa ha dimostrato l'osservanza – per la quantificazione delle differenze retributive dovute alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata, atteso peraltro che parte attrice ha dedotto – e la circostanza neppure è stata contestata da parte resistente – che l'elaborato di calcolo versato in atti applica le condizioni economiche del
CCNL Commercio-terziario.
Il cennato CCNL, infatti, non solo può essere adoperato per la liquidazione del salario dovuto per le ore di lavoro supplementare di cui è stata dimostrata l'esecuzione in costanza di rapporto lavorativo part-time, nel periodo 1 maggio 2019 e il 29 febbraio 2020,
pagina11 di 22 trattandosi del contratto di categoria cui le parti hanno volontariamente fatto riferimento nella stipula del contratto di lavoro del 19 maggio 2016 (come dimostrato dal riferimento al codice identificativo D1NN, riportato nelle buste paga prodotte in atti); ma, a parere di questo Giudice, costituisce anche adeguato parametro di determinazione giudiziale del salario minimo dovuto, ai sensi dell'art. 36 Cost., per il diverso periodo in cui è risultata accertata l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro sommerso, avendo del resto proprio le parti ritenuto tale CCNL adeguato, come detto, per la regolamentazione del successivo rapporto di lavoro subordinato part-time, instaurato a partire dal 19 maggio
2016.
4.2. Tuttavia, non può non rilevarsi anche come la compiuta liquidazione delle differenze retributive reclamate da parte ricorrente presupponga, anche, la comparazione di quanto dovuto per l'attività lavorativa prestata (quantificabile, per quanto detto sopra, sulla scorta dei dati indicati nei conteggi di parte) con quanto effettivamente percepito in costanza di rapporto;
circostanza, questa, che impone invece di tenere in debita considerazione quanto fondatamente lamentato dalla parte resistente, la quale ha evidenziato come, nei conteggi prodotti, parte ricorrente abbia compiuto un'erronea comparazione degli importi ritenuti dovuti per l'attività lavorativa realmente prestata, indicati al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali dovute, con quelli percepiti, indicati invece al netto delle ritenute dovute.
Ed invero, se, da un lato, è incontrovertibile l'assunto secondo il quale le differenze retributive dovute dal datore di lavoro devono essere liquidate e corrisposte al lavoratore al lordo delle ritenute contributive e fiscali, atteso che, quanto alle prime, l'art. 19 della l. 4 aprile 1952 n. 218, consente al datore di lavoro di operare la trattenuta solo sulla retribuzione corrisposta a scadenza, e che, quanto alle seconde, il meccanismo delle trattenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento, ponendosi in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice non ha il potere d'interferire
(ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 18584 del 07/07/2008); dall'altro, è altrettanto incontestabile che la quantificazione di tali differenze retributive debba essere operata ponendo a confronto l'ammontare lordo della retribuzione dovuta in forza delle previsioni contrattuali di riferimento, con tutto quanto effettivamente esborsato dal datore di lavoro per la prestazione lavorativa ricevuta.
Pertanto, se nei rapporti lavorativi irregolari, la liquidazione delle differenze retributive dovute non può che essere operata confrontando la retribuzione lorda dovuta al lavoratore pagina12 di 22 in ragione del contratto collettivo di categoria ritenuto dal giudice adeguato parametro di valutazione ex art. 36 Cost., con quanto da questi effettivamente percepito brevi manu, ossia al “netto”, non essendo stato, ovviamente, operato dal datore di lavoro alcun ulteriore esborso economico a titolo di ritenuta fiscale o contributiva, per via dell'assenza di un regolare contratto di lavoro;
nei rapporti di lavoro regolari, invece, la quantificazione delle differenze retributive in argomento non può non avvenire che confrontando la retribuzione lorda contrattualmente dovuta con quella percepita, anch'essa considerata, però, al lordo delle ritenute fiscali e contributive operate dal datore di lavoro e non al netto di queste, come invece scorrettamente effettuato negli elaborati di calcolo di parte.
In tale seconda categoria di rapporti, infatti, se si sottraesse dalla misura lorda della retribuzione contrattualmente dovuta soltanto quanto percepito dal lavoratore al netto delle ritenute operate dal datore di lavoro, senza dunque decurtare anche l'ammontare di quest'ultime, si finirebbe col riconoscere al medesimo lavoratore il pagamento, per una seconda volta, delle ritenute fiscali e previdenziali già corrisposte e versate per suo conto dal datore di lavoro all'erario e agli enti previdenziali, inverando così per il primo un'ingiusta locupletazione ai danni del secondo.
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, dunque, può affermarsi che le differenze retributive dovute per il rapporto lavorativo sommerso esistito tra le parti, tra il 14 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, possono essere quantificate, sulla base dei conteggi effettuati dalla ricorrente, in complessivi euro 3.700,38, potendosi confrontare la misura lorda della retribuzione mensile dovuta per le ore lavorate indicata dalla ricorrente nel proprio elaborato di calcolo (non contestata nell'ammontare, come detto, da parte resistente), con l'importo dei corrispettivi economici mensilmente percepiti brevi manu dal lavoratore nella misura di euro 1.000,00, pure indicati nei conteggi in parola, non essendo possibile ipotizzare rispetto a quest'ultimi, per l'inesistenza di un regolare contratto di lavoro, ulteriori esborsi a tiolo di ritenute fiscali o previdenziali non considerati nei conteggi di parte.
Per quanto concerne la quantificazione delle differenze retributive dovute per il lavoro supplementare prestato dalla ricorrente – in costanza di rapporto di lavoro regolare, a tempo indeterminato e part-time – nell'arco temporale intercorso tra l'1 maggio 2019 e il 29 febbraio 2020, corre l'obbligo di evidenziare, invece, come – per quanto sin qui detto –
l'elaborato di calcolo depositato dal ricorrente possa essere utilizzato solo parzialmente, nella parte in cui fornisce indicazione della misura lorda della retribuzione contrattualmente pagina13 di 22 dovuta, non avendo parte resistente contestato – come già detto – né la misura della paga oraria contrattualmente prevista né la maggiorazione del 35% applicata sulle ore di lavoro supplementare.
L'elaborato di calco in argomento non può invece essere adoperato nella parte in cui fornisce indicazione della retribuzione percepita dalla ricorrente, essendo stata quest'ultima indicata al netto delle ritenute fiscale e contributive operate dal datore di lavoro.
La circostanza dell'indicazione al netto e non al lordo della retribuzione percepita per il periodo in esame, del resto, emerge chiaramente dalla riscontrata corrispondenza tra l'importo indicato alla voce “percepito” dei conteggi di parte con quello riportato alla voce
“netto” delle buste paga relative ai mesi di maggio e giugno 2019 nonché al mese di febbraio 2020, depositate in atti dalla ricorrente, e può ritenersi dimostrata anche rispetto ai mesi per i quali non risultano essere state prodotte buste paga, sulla scorta della considerazione – integrante una vera e propria presunzione semplice – che corrisponde all'id quod plerumque accidit l'utilizzo, nel medesimo elaborato e nella ripetizione di una stessa operazione, sempre dello stesso criterio di calcolo.
Ne consegue, per l'effetto, che, sebbene sia stata provata, nel periodo 1 maggio 2019 –
29 febbraio 2020, l'avvenuta prestazione di ore di lavoro supplementare e risulti, quindi, accoglibile la relativa domanda di accertamento, la connessa domanda di condanna della resistente al versamento delle differenze retributive dovute per tali ore di lavoro supplementare dev'essere, invece, parzialmente rigettata, dovendosi rilevare, per la maggior parte dei mesi in considerazione, l'omessa allegazione, da parte della ricorrente, di uno dei fatti costitutivi della pretesa, qual è appunto l'ammontare lordo della retribuzione mensile percepita, indicata – come detto – soltanto al netto.
La domanda può, infatti, essere accolta con riferimento ai soli mesi per i quali risultano essere state depositate in atti le relative buste paga, ossia – come detto – per i mesi di maggio e giugno 2019 nonché febbraio 2020, avendo parte ricorrente, nel corpo del proprio ricorso, fatto rinvio anche alle buste paga prodotte per allegare compiutamente le retribuzioni lorde mensilmente percepite.
Circostanza, questa, che consente, peraltro, di accogliere anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla mancata considerazione, nell'elaborato di calcolo in pagina14 di 22 parola, degli straordinari risultanti dalle buste paga depositate in giudizio, dal momento che, l'utilizzo delle buste paga e non dei conteggi di parte, per l'individuazione della retribuzione lorda effettivamente percepita, consente di tenere in debita considerazione anche gli importi che dovessero risultare esser stati già erogati a titolo di lavoro supplementare.
Assorbita, invece, deve considerarsi l'ulteriore eccezione di parte resistente secondo la quale non sarebbe stato considerato il periodo di CIG erogato a causa dell'emergenza epidemiologica all'epoca in corso, a partire dal mese di marzo 2020 a quello di maggio del medesimo anno, atteso che le differenze retributive per lavoro supplementare in argomento sono state liquidate con riferimento soltanto a diverso e pregresso arco temporale.
Le differenze retributive dovute per il lavoro supplementare eseguito nel periodo sopra richiamato, dunque, sono complessivamente quantificabili in euro 325,00, dovendosi sottrarre alla misura della retribuzione lorda contrattualmente dovuta per il lavoro ordinario e supplementare disimpegnato nei mesi in parola, pari – come da elaborato di calcolo della ricorrente – a euro 2.618,38 (€ 876,66 per maggio 2019 + € 876,66 per giugno 2019
+ €865,05 per febbraio 2020 = 2.618,38), la misura lorda della retribuzione erogata dalla resistente nel medesimo periodo, pari – come da buste paga prodotte in atti dalla ricorrente – a euro 2.307,00 (€ 891,00 per il mese di maggio 2019 + € 712,00 per il mese di giugno 2019 + € 704 per febbraio 2020 = 2.307,00).
5. La pretesa attorea deve, poi, essere in parte disattesa anche rispetto al pagamento dei ratei tredicesima e quattordicesima mensilità asseritamente non corrisposti, e non soltanto perché la stessa può essere ovviamente accolta soltanto per l'accertato, e più ridotto, periodo di lavoro subordinato prestato in assenza di regolare contratto, intercorso tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, oltre che per il successivo arco temporale oggetto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time.
Rispetto alla pretesa in esame, infatti, parte ricorrente – in contraddizione con quanto sostenuto nel corpo del ricorso introduttivo – ha riconosciuto, nell'elaborato di calcolo sopra richiamato, anche l'intervenuto parziale pagamento in suo favore dei ratei tredicesima e quattordicesima mensilità relativi agli anni 2014, 2015 e 2016: rispetto a quali, infatti, nei conteggi in parola viene riportato il pagamento di somme oscillanti tra gli euro 561,00 ed euro 1.000,00.
pagina15 di 22 Ne consegue, sulla scorta dei conteggi depositati da parte ricorrente (anche in tal caso pienamente utilizzabili, avendo parte resistente contestato la quantificazione delle differenze retributive dovute per retribuzione ordinaria e lavoro supplementare, nulla deducendo, in maniera specifica, sui ratei tredicesima e quattordicesima mensilità richiesti in pagamento), che parte resistente è tenuta al pagamento della minor somma complessiva di euro 6.157,12, così articolata:
- euro 473,38, a titolo di tredicesima 2014, integralmente non versata;
- euro 445,70, a titolo di differenza per quattordicesima 2014 parzialmente corrisposta;
- euro 459,25, per tredicesima 2015 parzialmente corrisposta;
- euro 472,81, per tredicesima 2016, e euro 83,35, per quattordicesima 2016, parzialmente erogate;
- euro 662,72, per tredicesima 2017, ed euro 669,05, per quattordicesima 2017, integralmente non versate;
- euro 669,05, per tredicesima 2018, ed euro 669,94, per quattordicesima 2018, integralmente non corrisposte;
- euro 669,94, per tredicesima 2019, ed euro 605,98 quattordicesima 2019, integralmente non versate;
- euro 275,45, per tredicesima 2020 non corrisposta.
6. Per quanto concerne, invece, la domanda di condanna al pagamento del TFR, di cui parte ricorrente ha lamentato la mancata percezione, occorrono alcune precisazioni preliminari.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione di pagamento sollevata, sul punto, da parte resistente e da questi sostenuta sulla scorta di una ricevuta di pagamento sottoscritta da parte ricorrente per la somma di euro 2.020,00 e dalla medesima non disconosciuta nel presente giudizio.
Dalla lettura della ricevuta di pagamento in parola, infatti, emerge come la causale del pagamento – dalla parte resistente ravvisata nella corresponsione del TFR e delle altre competenze di fine rapporto – sia invece testualmente indicata nella “differenza paga per il mese di DIC/GENN”, risultando, quindi, al più scomputabile non dal TFR, bensì semmai dalle differenze retributive per lavoro supplementare rese in quel periodo, se solo non fosse riconducibile a mensilità per le quali questo Tribunale ha ritenuto di non poter pagina16 di 22 liquidare alcuna differenza retributiva, per omessa produzione, da parte della ricorrente, delle buste paga contenenti l'indicazione della retribuzione lorda percepita, costituente – per quanto detto sopra – un fatto costitutivo della pretesa.
In secondo luogo, deve altresì precisarsi che, essendosi accertata la ricorrenza di una soluzione di continuità tra la prestazione lavorativa subordinata resa in assenza di regolare contratto e quella eseguita in esecuzione di regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time, la liquidazione del TFR dovuto e non versato deve necessariamente tener conto dell'esistenza – come in parte già anticipato sopra – di due distinti rapporti lavorativi, per i quali peraltro può pervenirsi alla liquidazione della posta creditoria in argomento adoperando voci differenti dell'elaborato di calcolo prodotto in atti dalla ricorrente.
6.1. Per quanto concerne, infatti, il rapporto di lavoro subordinato reso in assenza di regolare contratto di lavoro tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, il TFR dovuto alla ricorrente dev'essere quantificato in complessivi euro 999,11; importo, questo, cui si perviene dividendo per il divisore 13,5 la retribuzione annua lorda complessiva dovuta per tale periodo, nonché rivalutando per il coefficiente 1,5 il TFR maturato nell'anno 2014.
In tal caso, il dato della retribuzione annua lorda può essere ricavato dalla somma degli importi indicati alla voce “Totale incidenza TFR” dei conteggi depositati dalla ricorrente, per ciascuno dei mesi intercorsi tra quello di settembre 2014 e quello di maggio 2015, essendo tali importi calcolati tenendo conto di un monte orario mensile di 168 ore lavorative, effettivamente emerso dalla prova testimoniale, moltiplicato per la paga oraria prevista per mansioni corrispondenti al livello V dal CCNL Commercio-terziario, sulla cui adeguatezza per la quantificazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. si è già detto sopra.
6.2. Con riguardo, invece, al rapporto di lavoro subordinato reso con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, il TFR dovuto alla ricorrente dev'essere liquidato in complessivi euro 3.246,00, dividendo per il divisore 13,5 la retribuzione annua lorda complessiva, nonché rivalutando per i coefficienti 2,09, 2,24, 1,79 e 0,63 i TFR maturato rispettivamente negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
In tale ultimo caso, la retribuzione annua lorda dev'essere calcolata sommando gli importi indicati nei conteggi di parte, per ciascun mese di riferimento, alla voce “competente”,
pagina17 di 22 trattandosi di somme calcolate dalla ricorrente tenendo conto della paga oraria prevista dal
CCNL di riferimento, moltiplicata per il solo orario di lavoro ordinario indicato in contratto;
con la sola eccezione del periodo intercorrente tra il mese di maggio 2019 e febbraio
2020, per il quale devono essere invece adoperati gli importi indicati alla diversa voce mensile “Totale indicidenza TFR”, poiché calcolata tenendo conto anche delle ore di lavoro supplementari per le quali risulta, invece, esser stata raggiunta la prova nel presente giudizio.
5. In conclusione, parte resistente dev'essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 14.427,61, così articolata:
- euro 3.700,38 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario prestato in assenza di regolare contratto di lavoro nel periodo 15 settembre 2014 – 31 maggio
2015;
- euro 325,00 a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare prestato nei mesi di maggio e giugno 2019 nonché febbraio 2020;
- euro 6.157,12 a titolo di differenza ratei tredicesima e quattordicesima mensilità;
- euro 999,11, a titolo di TFR per lavoro subordinato prestato in assenza di regolare contratto di lavoro nel periodo 15 settembre 2014 – 31 maggio 2015;
- euro 3.246,00, a titolo di TFR per lavoro subordinato prestato in presenza di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time nel periodo 19 maggio 2016 – 31 maggio 2020.
A tale importo, inoltre, deve sottrarsi la somma di euro 2.089,00, che parte ricorrente ha riconosciuto essere stata corrisposta nei mesi di dicembre 2020 e ottobre 2021, per un ammontare definitivo della pretesa creditoria pari a euro 12.338,61.
7. Quanto, infine, all'ulteriore connessa pretesa di condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale vantata dalla ricorrente presso l CP_2
ovvero, in subordine, di condanna della resistente ad una somma a titolo di risarcimento del danno ex art 2116 c.c., questo Tribunale ritiene che la domanda debba essere integralmente rigettata.
Com'è noto, infatti, il sistema previdenziale è improntato al principio di autonomia tra il rapporto contributivo, che avvince il solo datore di lavoro all'ente previdenziale, in posizione rispettivamente di debitore e creditore dell'obbligazione contributiva, e quello pagina18 di 22 erogativo, che lega invece il solo lavoratore all'ente previdenziale, in qualità rispettivamente di creditore e debitore della prestazione previdenziale;
rapporti, questi, rispetto a quali risulta peraltro autonomo anche il rapporto lavorativo, intercorrente soltanto tra il lavoratore e il datore di lavoro, sebbene lo stesso costituisca presupposto logico, prima ancora che giuridico, del sistema previdenziale stesso.
In ragione del cennato principio di autonomia, la giurisprudenza di legittimità è solita, quindi, affermare che nessuna pretesa al versamento dei contributi previdenziali omessi o al riconoscimento degli stessi, ai fini dell'adeguamento della prestazione previdenziale, possa essere vantata dal lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia omesso di attivarsi, su segnalazione del primo, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per il recupero della contribuzione omessa.
La titolarità del diritto al versamento dei contributi, infatti, spetta al solo ente previdenziale, in qualità di parte creditrice del rapporto contributivo cui il lavoratore è estraneo, potendo semmai quest'ultimo vantare nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto parte creditrice del diverso rapporto erogativo, un diritto non già all'accredito automatico dei contributi pur in assenza del relativo versamento da parte del datore di lavoro, bensì una pretesa all'erogazione prestazione previdenziale anche in assenza di copertura contributiva, nei limiti peraltro della prescrizione contributiva, come espressamente previsto dal primo comma dell'art. 2116 c.c. (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n.
701/2024, che ha ribadito come l'automaticità contemplata dall'art 2116, comma 1, c.c., a tutela del prestatore d'opera, sia letteralmente riferita alla prestazione previdenziale e non alla contribuzione, non implicando affatto, dunque, l'obbligo dell'ente previdenziale di accreditare in favore dell'assicurato una provvista contributiva corrispondente a quella omessa, bensì soltanto di erogare la prestazione previdenziale corrispondente, essendo funzione dell'istituto quella di non far ricadere sull'assicurato, proprio, il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, corollario, a sua volta, della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
Orbene, alle medesime conclusioni non può non pervenirsi anche nell'ipotesi in cui l'azione di condanna al versamento dei contributi omessi fosse promossa – come nel caso di specie – dal prestatore d'opera nei diretti confronti del datore di lavoro, atteso che, come già anticipato sopra, la titolarità della pretesa creditoria al versamento di detti contributi spetta unicamente all'Ente previdenziale, unico titolare del diverso rapporto pagina19 di 22 contributivo, non avendo su di essi il lavoratore alcun diritto e non prevedendo la legge alcun meccanismo di sostituzione processuale in favore di quest'ultimo (ex multis Cass. civ., sez. lav., n. 11730/2024).
Ed invero, l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di legittimità costruisce alla stregua di vero e proprio diritto soggettivo da vantarsi nei confronti diretti del datore di lavoro, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'Ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione, per sopraggiunta prescrizione, del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché sorge sul piano contrattuale, con l'instaurazione del rapporto lavorativo, e ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi, però, può esser fatto valere soltanto sub specie di diritto al risarcimento del danno e non già all'adempimento di un obbligo di dare, qual è quello al versamento dei contributi (così già Cass. civ. n. 2392/1965, n. 1304/1971, n. 1374/1974, n.
7104/1992 e, più recentemente, n. 3661/2019 e n. 6311/2021, nonché n. 701/2024).
L'azione di tutela del diritto all'integrità della posizione contributiva spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro può, quindi, essere rivolta ad accertare la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive e spingersi, semmai, sino all'accertamento della potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno;
e ciò, ai fini anche dell'adozione di una condanna generica al risarcimento del danno futuro, quando non si siano ancora verificati tutti i requisiti prescritti per il conseguimento della prestazione previdenziale che si assume esser stata pregiudicata dall'omesso versamento dei contributi (e salva, comunque, la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338).
In nessun caso, dunque, la pretesa in argomento può essere indirizzata all'ottenimento di una condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi (si veda sul punto espressamente Cass. 11730/2024, anche per i profili di potenziale contrasto con altri precedenti della giurisprudenza di legittimità che sembrerebbero invece aver prospettato la possibilità di un'azione di condanna diretta nei confronti del datore di lavoro, da parte del lavoratore, al versamento dei contributi omessi, affermando peraltro la ricorrenza del litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente previdenziale).
pagina20 di 22 Alla luce di quanto sin qui considerato, dunque, deve innanzitutto rigettarsi, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la domanda di condanna della resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale vantata dalla ricorrente nei confronti dell' , da interpretarsi nel senso di condanna al versamento dei contributi CP_2
omessi.
A sorti non difformi, deve poi pervenirsi, anche, in ordine alla domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno.
Sebbene, infatti, la giurisprudenza di legittimità riconosca – come detto – la legittimazione processuale del lavoratore all'esperimento, nei confronti del datore di lavoro, di un azione processuale finalizzata all'accertamento dell'omissione contributiva e della sua potenzialità lesiva, nella forme anche della condanna generica al risarcimento del danno futuro, e a siffatta possibilità sia stato fatto espresso riferimento nella parte motiva del ricorso introduttivo, parte ricorrente non ha tuttavia richiesto, nelle conclusioni del proprio atto, il mero accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva della resistente e della potenzialità lesive di tale inadempimento contrattuale, in coerenza con quanto premesso.
Ella, piuttosto, ha espressamente domandato la condanna della resistente al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, azionando così non una domanda di condanna generica al risarcimento di un danno futuro, bensì il diverso rimedio processuale della condanna in forma specifica per un pregiudizio già patito.
Tale diversa domanda non può, tuttavia, che essere rigettata, dal momento che, rispetto a quest'ultima, parte ricorrente ha omesso la compiuta allegazione di un fatto costitutivo della pretesa, non avendo indicato né la prestazione previdenziale o assistenziale che sarebbe risultata totalmente o parzialmente preclusa per effetto dell'omissione contributiva della resistente, né l'entità di tale preclusione, rispetto alla quale logicamente parametrare la somma di denaro richiesta in pagamento a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:
pagina21 di 22 - dichiara l'intervenuta esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time, per un monte orario mensile di 168 ore, nel periodo intercorso tra il 15 settembre 2014 e il 31 maggio 2015, nonché di un secondo rapporto lavorativo a tempo indeterminato e part-time dal 19 maggio 2016 al 31 maggio 2020, per un monte orario mensile pari a 105 ore dal 19 maggio 2016 al 31 giugno 2017 e a 75 ore dall'1 luglio 2017 sino all'estinzione del rapporto, entrambi aventi ad oggetto la prestazione, da parte della ricorrente, di mansioni lavorative corrispondenti al V livello del CCNL Commercio – Terziario;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 12.338,61, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e supplementare, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità nonché TFR non versato, così come meglio articolata nella parte motiva del presente provvedimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, come per legge, a far data dall'inadempimento di ciascuna posta creditoria e sino a soddisfo;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si compensano per la misura di 2/3 in ragione della reciproca soccombenza, e si liquidano in complessivi euro 1.796,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 27.2.25
IL GIUDICE
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Antonio Caiazzo.
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