Ordinanza collegiale 17 maggio 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Decreto presidenziale 19 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04518/2025REG.PROV.COLL.
N. 09428/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2024, proposto da RV - Confederazione Nazionale dei Servizi Pubblici Locali – Ass.Tra – IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Maresca, Bruno Bitetti e Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, il Cnel - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della U.N.Si.C. - Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori in P.L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Pasquale Di Iacovo, Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo, denominata anche Confcommercio - imprese per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. prof. Andrea di Porto;
della Confprofessioni – Confederazione italiana delle libere professioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dagli avvocati Claudio Cataldi e Giovanni Izzo;
della Confartigianato imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore , della Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , della Casartigiani – Confederazione autonoma sindacati artigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi, dall’avv. Leopoldo Facciotti;
della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Clarich;
dalla Confederazione del trasporto, della logistica, della spedizione e del sistema delle infrastrutture della Conftrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dagli avv.ti Andrea Di Porto e Paolo Cavallari;
della Confederazione italiana piccola e media impresa - Confapi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dall’avv. Avilio Presutti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19649/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Cnel - Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, del Consiglio dei Ministri, di Casartigiani – Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, di Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, di U.N.Si.C. Unione Nazionale Sindacale Imprensitori e Coltivatori in P.L.R.P.T., di Confederazione Generale Italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), di CO ,di Confartigianato Imprese - Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, di Cna - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di Confprofessioni – Confederazione Italiana delle Libere Professioni, di Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto dalla RV (Confederazione Nazionale dei Servizi Pubblici Locali – Ass.Tra – IA) per l’annullamento, in uno con gli atti presupposti, del d.P.R. 8 settembre 2023, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto da RV ex art. 4, comma 4, della l. n. 936 del 1986 volto a ottenere l’assegnazione di un seggio nel costituendo CNEL, nonché nella parte in cui, nell’ambito della “Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”, non ha inserito il rappresentante di RV nella categoria dei rappresentanti del settore “Imprese”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La RV, composta dalle Associazioni Nazionali AS (Associazione trasporti) e IA (Imprese Acqua, Ambiente ed Energia), costituisce “il sistema di rappresentanza confederale delle Federazioni socie nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’ambiente e negli altri settori da queste rappresentati”.
L’appellante allega di essere l’unico soggetto rappresentativo di aziende erogatrici di servizi pubblici locali a rete e, in particolare, il solo soggetto che rappresenta aziende di servizi delle Regioni e degli enti locali, associando la quasi totalità delle aziende erogatrici di servizi pubblici partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, cioè le c.d. ex municipalizzate ora società di diritto privato a partecipazione pubblica.
In osservanza dell’art. 4, comma 2, della l. n. 936 del 1986, essa faceva pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il nominativo del proprio rappresentante designato in seno all’organismo Cnel per il quinquennio 2023-2028.
Nella circostanza, dichiarava che: i) alla RV aderiscono 562 imprese, di cui 146 del settore trasporti e 416 del settore idrico, dell’igiene ambientale e del settore energetico, per un totale di circa 168.000 addetti; ii) di avere una sede nazionale in Roma e sedi territoriali in ben 19 Regioni, sia direttamente della ricorrente che delle associazioni sue socie; iii) di aver sottoscritto n. 8 contratti Collettivi nazionali di lavoro nell’ambito del settore produttivo dei servizi di pubblica utilità e di aver sottoscritto n. 199 conciliazioni sindacali nel biennio 2020 – 2022.
Con la nota “DICA-0012570”, comunicata alla ricorrente in data 27 aprile 2023, avente a oggetto “Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Legge 30 dicembre 1986, n. 936. Rinnovo quinquennio 2023-2028”, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetteva l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In tale elenco, tuttavia, non figurava il rappresentante designato da RV.
Quest’ultima proponeva avverso tale provvedimento il ricorso amministrativo previsto dall’art. 4, comma 4, della l. n. 936 del 1986 in cui indicava: i dati di consistenza numerica, ampiezza e diffusione; i CCNL sottoscritti; ulteriori elementi e dati indicativi della rappresentatività contrattuale.
Con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri DICA 0028710 del 3 ottobre 2023, veniva trasmesso alla ricorrente il d.P.R. 8 settembre 2023 (oggetto del presente giudizio), con il quale si respingeva il ricorso.
L’avversato decreto:
- richiamava le censure articolate da RV, le controdeduzioni formulate dalle controinteressate, le osservazioni n. 21261 del 9 giugno 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; le osservazioni n. 8279 del 14 luglio 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (“con cui si confermano i dati della ricorrente riportati nelle tabelle allegate alla nota del Ministero del 15 marzo 2023”);
- osservava che la nomina dei componenti del CNEL deve ricadere su soggetti appartenenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori, in particolare tenendo conto degli indici di rappresentatività desumibili dall’art. 4, comma 5, della legge n. 936 del 1986, fermo restando, in ogni caso, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione designante non può essere determinato con modalità meccanicistiche o mediante l’applicazione di criteri puramente aritmetici, dovendosi piuttosto valutare ogni elemento in concreto idoneo ad esprimere il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione, anche sotto il profilo qualitativo, al fine di assicurare il miglior funzionamento del CNEL; che gli indici di cui all’art. 4, comma 5, della l. n. 936 del 1986, con particolare riferimento all’ampiezza e alla diffusione delle strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro, devono essere tutti valutati, anche sul piano comparativo, ai fini del raggiungimento della maggiore rappresentatività;
- rilevava che RV annovera una consistenza numerica di 554 aziende iscritte, ha una sola sede a livello nazionale e ha sottoscritto otto contratti collettivi nazionali del lavoro, mentre le organizzazioni le cui designazioni sono state accolte hanno una ben più rilevante rappresentatività;
- riteneva che la dedotta circostanza di essere l’unica organizzazione sindacale rappresentativa delle imprese erogatrici di servizi locali non costituisce ragione sufficiente per la nomina di un rappresentante all’interno del CNEL, a fronte della già evidenziata rappresentatività di gran lunga inferiore a quella delle altre organizzazioni inserite nell’elenco provvisorio;
- concludeva che la candidatura non supera comunque il vaglio di maggiore rappresentatività secondo gli indici sopra citati, laddove raffrontati con quelli delle organizzazioni controinteressate operanti nel settore imprese che, alla luce dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno evidenziato consistenza numeriche superiori, per uno o più indicatori, rispetto a quelli della ricorrente.
3. Il decreto veniva impugnato dalla RV innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, comma 5, della l. n. 936 del 1986. Violazione e falsa applicazione del principio del pluralismo e del principio di rappresentatività. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 39, 97 e 99 Cost. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione:
a) il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria è desunto in particolare, ai sensi dell’art. 99 Cost. e della l. n. 936 del 1986, dall’“ampiezza” e dalla “diffusione delle loro strutture organizzative”, dalla “consistenza numerica”; dalla “loro partecipazione effettiva”, dalla “formazione” e “stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro” e dalle “composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro”, pertanto la misura della rappresentatività e l’intensità del grado di espressività degli interessi vanno misurati in funzione non solo del dato meramente quantitativo, ma anche con riferimento a specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi rappresentati dalle organizzazioni sindacali: tali princìpi sarebbero stati tutti violati dalla Presidenza del Consiglio:
b) la Presidenza del Consiglio avrebbe escluso dal CNEL, per il quinquennio 2023-2028, un intero settore economico-produttivo qual è quello dei servizi di pubblica utilità: la Confederazione sarebbe l’unico soggetto rappresentativo esclusivamente di aziende erogatrici di servizi pubblici locali (trasporto pubblico, energia, acqua, e ambiente) e, in particolare, l’unico soggetto che rappresenta aziende erogatrici di servizi pubblici delle Regioni e degli enti locali;
c) il decreto avversato si limiterebbe ad elencare dati relativi ad altre Associazioni, attinenti esclusivamente al numero di aziende iscritte e al numero di contratti collettivi sottoscritti, senza tenere in alcuna considerazione il pur necessario connotato di carattere qualitativo;
d) nel provvedimento non verrebbero esplicitate le ragioni che, nel caso di specie, hanno condotto all’affermazione della prevalenza del criterio quantitativo su quello qualitativo, prevalenza che resta pertanto ancorata a una mera enunciazione di principio, inidonea a garantire la legittimità della scelta operata;
e) ove mai si ritenesse che gli atti avversati siano rispettosi degli artt. 2 e 4, comma 5, della l. n. 936 del 1986 (quod non), sarebbero le norme testé citate a violare gli artt. 2, 3, 39, 97 e 99 Cost. con possibili profili di incostituzionalità delle medesime.
II) Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 4 della l. n. 936 del 1986. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento ed errore di fatto. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.:
a) la comparazione dei dati meramente “quantitativi” di rappresentatività effettuata dalla Presidenza del Consiglio risulterebbe comunque autonomamente viziata in quanto il decreto avrebbe “arbitrariamente ritenuto prevalente la maggiore consistenza numerica delle imprese aderenti a Conftrasporto rispetto al numero di contratti collettivi sottoscritti (RV 8, Confprogessioni 1, Conftrasporto 5),” nonché al dato della diffusione territoriale.
III) Violazione degli artt. 3, 97 e 99 Cost., 2 e 4 della l. n. 936 del 1986, 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione dei princìpi di parità di trattamento, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta:
a) il provvedimento genera una disparità di trattamento fra la ricorrente e le altre organizzazioni che contano rappresentanti nell’ambito della categoria imprese in quanto, non solo non ha contemplato la rappresentanza del settore dei servizi pubblici locali (acqua, gas, trasporto pubblico), bensì ha anche dato luogo a oggettive duplicazioni di rappresentanza di altri settori (su tutti, in quello del trasporto merci).
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 4 e 5, della l. n. 936 del 1986. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta:
a) in sede di ricorso amministrativo, dunque, le associazioni escluse non sono certo tenute a formulare censure di legittimità dell’elenco provvisorio, bensì solo a esplicitare tutti i dati necessari a dimostrare il proprio grado di rappresentatività.
3.1. Si costituivano, per resistere, le Amministrazioni evocate nonché le Confederazioni contro-interessate, che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ne eccepivano l’inammissibilità.
4. Con sentenza n. 19649, del 7 novembre 2024, il T.a.r per il Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese.
5. Ha appellato la ZI che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Omesso esame del secondo motivo di ricorso di primo grado col quale è stata censurata: i) l’assenza, all’interno del CNEL, di un intero settore, fondamentale nel tessuto produttivo e sociale italiano; ii) la valorizzazione, ai fini della verifica di rappresentatività, di dati meramente “quantitativi”; iii) la valutazione solo parziale dei dati quantitativi relativi alla posizione dell’odierna appellante.
II) Omesso esame del terzo motivo di ricorso di primo grado con cui RV aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato: i) sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento ch’esso determina fra l’odierna appellante e le altre organizzazioni che contano rappresentanti nell’ambito della categoria imprese; ii) per non avere contemplato la rappresentanza del settore dei servizi pubblici locali (acqua, gas, trasporto pubblico), che non trova ulteriore casella in cui collocarsi, dando altresì luogo a duplicazioni di rappresentanza di altri settori in particolare nel settore del trasporto merci mediante l’attribuzione di seggi a confederazioni omologhe tra loro e rappresentative del medesimo settore produttivo.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, comma 5, della l. n. 936 del 1986. Violazione e falsa applicazione del principio del pluralismo e della specialità degli interessi coinvolti. Eccesso di potere, contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento:
a) la sentenza impugnata è errronea nella parte in cui ha ritenuto non potersi attribuire un seggio a ZI nonostante la peculiarità del contesto produttivo da essa rappresentato – servizi di pubblica utilità – non altrimenti rappresentato nel CNEL.;
b) la asserita minore rappresentatività, per il profilo quantitativo, di RV irragionevolmente non è stata ritenuta suscettiva di essere compensata, ai fini dell’attribuzione di un seggio, dalla specialità, rilevanza e qualità degli interessi dalla stessa rappresentati, che non troverebbero voce in nessun’altra organizzazione sindacale ammessa al consesso costituzionale.
5.1. Si sono costituite in giudizio, per resistere, le Amministrazioni evocate nonché le Confederazioni contro-interessate
5.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria conclusive e di replica.
6. All’udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Parte appellante, con un primo ordine di motivi, censura il decreto impugnato (e la sentenza appellata) nella parte in cui, a suo dire, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione ulteriori dati da cui ricavare il grado di rappresentatività, quali l’ampiezza e la diffusione della struttura organizzativa, la consistenza numerica, la partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.
Oltretutto sarebbero stati assegnati seggi ad associazioni con indice di rappresentatività inferiori all’appellante.
8. Con un secondo ordine di rilievi, parte appellante censura la mancata applicazione, da parte del primo giudice, del principio del pluralismo, tenuto conto non solo del grado di rappresentatività, ma del fatto che l’appellante è espressione di un settore particolare, di cui sarebbe l’unico soggetto rappresentativo (aziende erogatrici di servizi pubblici locali a rete), ovvero il solo soggetto che rappresenterebbe aziende di servizi delle Regioni e degli enti locali, associando la quasi totalità delle aziende erogatrici di servizi pubblici partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, cioè le c.d. ex municipalizzate; presenza, la sua, che avrebbe diversificato la rappresentanza all’interno del C.N.E.L. ed evitato duplicazioni.
9. L’appello è infondato. La sentenza impugnata va confermata nella sua motivazione con i seguenti, ulteriori sviluppi argomentativi.
10. Il Collegio osserva che, essendo disponibili al C.N.E.L. un numero limitato di posti, la scelta deve riguardare, giusta una lettura del dato normativo (artt. 2 e 4 della legge n. 936 del 1986) aderente al suo tenore testuale e coerente al paradigma costituzionale (art. 99 Cost.), necessariamente le associazioni (comparativamente e complessivamente) più rappresentative.
11. L’unico criterio previsto dalla normativa è quello del “grado di rappresentatività”, oltretutto non declinato in senso prettamente “aritmetico” o “meccanicistico”.
12. Consegue a tanto che, rispetto ad un dato normativo non determinato come quello contenuto nell’art. 4 della legge n. 396 del 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri, chiamati ad esprimere la scelta della composizione dell’organo, hanno ampia discrezionalità nell’individuazione di quelle che sono, a loro avviso, le Associazioni sindacali “maggiormente rappresentative” ai sensi e per gli effetti della composizione del CNEL.
13. L’art. 4, comma 5, l. 936/1986, più in particolare, enuncia come unico elemento da valutare per stabilire le associazioni che possono designare i membri del C.N.E.L. quello della maggiore rappresentatività ed indica i parametri in base ai quali valutare tale requisito.
14. Si tratta, peraltro, di un’elencazione che non ha carattere esclusivo, potendo la Presidenza del Consiglio utilizzare altri parametri se necessari a manifestare il particolare grado di rappresentatività dell’associazione sindacale.
15. La disciplina in esame, come osservato in altre occasioni (Cons. Stato, sez. IV, sent. 3 maggio 2021 n. 3482; id. sent. 14 marzo 2022, n. 1765), non contiene regole chiare e univoche sui criteri di raccordo fra seggi e designazione.
16. Essa avviene, pertanto, come sopra anticipato, all’esito di una valutazione ampiamente discrezionale e non puramente aritmetica che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo laddove sfoci in un giudizio palesemente irragionevole e nel quale il principio pluralistico non sia affatto contemplato.
17. La rappresentatività va valutata infatti, di norma, in ambito generale.
18. Pertanto, la sottolineatura che non sarebbe stato valorizzato adeguatamente il dato relativo alla composizione delle controversie individuali e collettive di lavoro rispetto ad altre Confederazioni (RV 8, Confprogessioni 1, Conftrasporto 5), o quello relativo alla diffusione territoriale non è, ad avviso del Collegio, rilevante alla luce delle considerazioni appena espresse.
19. Parimenti, non ci si può dolere del fatto che, non assegnando seggi alla RV, non sarebbe stata data rilevanza a un preciso segmento di imprese, proprie di quello specifico ambito all’interno di un organo di consulenza quale è il C.N.E.L.
19.1. Il criterio dettato dalla norma (artt. 2 e 4 della legge n. 936/1986) vincola l’amministrazione soltanto a definire l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza imporre né contemplare alcun obbligo di diversificare tale rappresentanza all’interno del C.N.E.L.
Deve, pertanto, escludersi che la ratio sottesa alla norma in esame disveli una esigenza di generalizzata “rappresentatività”, neppure richiesta dalla norma costituzionale, ovvero sganciata dal dato relativo al grado di rappresentatività nazionale e ancorata al perfetto pluralismo indifferenziato.
Ragion per cui, non appare irragionevole – alla luce del criterio normativo sopra indicato e delle valutazioni operate dall’amministrazione - la mancata presenza nel Cnel di un rappresentante di RV, come anche la rappresentanza asseritamente “sovrabbondante” di alcune categorie (id est, commercio e trasporto).
20. L’unico criterio da tenere presente per stabilire le associazioni che possono designare i membri del C.N.E.L. è, si ripete, quello della maggiore rappresentatività.
21. Ove anche tale criterio dovesse intendersi corretto dal principio pluralistico, deve annotarsi che, nel caso di specie, tale principio appare congruamente e sufficientemente applicato tenuto conto dell’ampio numero di Confederazioni rappresentate all’interno del C.N.E.L., tutte selezionate secondo il criterio del maggiore grado di rappresentatività accertato sulla base degli indici normativi.
22. Va aggiunto, sotto altro distinto profilo, che il secondo motivo di appello appena esaminato impinge nel merito della scelta effettuata dalla Presidenza del Consiglio: peraltro, RV rappresenta un settore molto ampio che non consente di attribuirle una caratterizzazione specifica rispetto alla quale possa essere opportuno derogare al criterio (lo si ripete, l’unico espressamente indicato dalla legge) di maggiore rappresentatività.
23. Tale criterio postula, infatti, che le organizzazioni maggiormente rappresentative siano quelle che raggruppano più forze sociali e di conseguenza abbiano un numero maggiore di iscritti, in diversi settori produttivi, vedendo una diffusione generale nel territorio nazionale.
24. Ebbene, relativamente al caso in esame, nel decidere il ricorso in opposizione proposto dall’odierna appellante, la Presidenza della Repubblica ha articolato un’ampia e dettagliata motivazione, che ha dato pienamente conto delle ragioni per le quali sono stati scelti i rappresentanti di altre associazioni sindacali, e che, dunque, risulta immune da qualsiasi vizio di insufficienza, incongruità o irragionevolezza: non è, in particolare, illogico che sia stata data prevalenza, in ordine ai profili quantitativi, al numero delle imprese iscritte, anziché al numero di contratti collettivi sottoscritti ovvero al numero di dipendenti delle imprese iscritte.
25. La scelta operata risulta aderente al criterio normativo che, a sua volta, s’appalesa coerente, per quanto sin qui argomentato, con il paradigma costituzionale di riferimento, ciò che esclude profili di manifesta incostituzionalità della norma.
26. L’impugnato decreto ha dato sì risalto al dato di carattere “quantitativo” della rappresentatività numerica, senza tuttavia trascurare quello “qualitativo”, correlato alla peculiarità del contesto rappresentato dalle Confederazioni indicate nell’elenco; peraltro, la legge non impone né la ripartizione dei posti in base ai settori produttivi, né la presenza di un rappresentante per ogni settore produttivo.
27. L’amministrazione ha, sul punto, osteso una articolata quanto congrua motivazione che, anche per quanto sopra anticipato a proposito del sindacato “debole”, ovvero esogeno alla funzione amministrativa svolto sugli atti di alta amministrazione, resiste alle mende evidenziate dalla parte appellante.
27.1. In particolare: i) sono stati compiutamente e dettagliatamente indicati i criteri seguiti per l’individuazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali da nominare nel costituendo CNEL; ii) è stata evidenziata la valutazione operata sui dati e sulle osservazioni comunicate dai Ministeri interessati; iii) è stato individuato il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale; iv) è stato svolto l’esame comparato dei dati quantitativi delle singole organizzazioni sindacali e delle osservazioni dei Ministri competenti.
28. In definitiva, il provvedimento resiste anche ai rubricati vizi di deficit istruttorio e motivazionale.
29. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello in esame è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
30. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO