CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2282/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2282/ 2023 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. PESSI ROBERTO Parte_1
e dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PO, 25/B 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PANICI PIER LUIGI e PANICI Controparte_1
HI ed elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO, 172 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 2493 del 10.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma , ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore e, allegata l'insussistenza di un contratto di appalto ha chiesto al Giudice accertarsi la sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dal 10.5.2018 con inquadramento nella seconda area, terzo livello retributivo del Ccnl di settore con condanna alle connesse differenze retributive dalla data di notifica del ricorso.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
di essere stato alle formali dipendenze di una società intermediaria che è sempre stata estranea alla concreta direzione e organizzazione della prestazione lavorativa;
di lavorare invece per parte appellante dal 10.5.2018 senza soluzione di continuità presso gli uffici di via degli Aldobrandeschi n. 300 con un orario lavorativo “full time con turni lavorativi settimanali variabili (dalle ore 7.00 alle ore 15.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 23.00 oppure dalle ore 23.00 alle ore 7.00 oppure dalle ore 7.00 alle ore 19.00 oppure dalle ore 19.00 alle ore 7.00 lavorando 6 giorni a settimana con un giorno di riposo o sabato o domenica)” (cfr., in termini pagg. 1, 2 del ricorso) “con qualifica di addetto alla sicurezza sorveglianza” (cfr., in termini pag. 3 del ricorso) che Contr comportano “la supervisione ed intervento degli allarmi (antincendio, intrusione, allagamento); apertura e supervisione varchi di ingresso;
controllo degli interni e degli esterni dello stabile (tramite Contr giri determinati e guidati dai dipendenti , vigilanza;
gestioni chiavi: di postazioni, reset allarmi, reset porte e chiavi di reset”;
di svolgere anche mansioni diverse quali di “addetto alla portineria, al fine di integrare l'organico Contr Contr insufficiente a ricoprire l'intero turno lavorativo preso la portineria (ibidem) occupandosi Contr nello specifico della “gestione della portineria registrazione delle entrate e delle uscite dei Contr Contr visitatori e rilascio badge […]; gestione del garage apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali”.
Contr Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Senza alcuna attività istruttoria il Tribunale di Roma in data 10 marzo 2023 ha deciso la causa con il seguente dispositivo: “Definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, richiesta ed eccezione rigettando;
dichiara che tra le parti è intercorso dal 10.5.2018 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella seconda area, terzo livello retributivo del Ccnl di settore e , per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro
2.186,53 al lordo, oltre accessori come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente da liquidare in misura pari a euro 7.377,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi. CP_2
Con il primo motivo lamenta: “PER AVER RITENUTO INESISTENTE/ILLEGITTIMO IL
CONTRATTO DI APPALTO. violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362, 1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc”
Con il secondo motivo lamenta: “omessa valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una
“commistione” fra personale della Banca e le guardie giurate armate. Omessa e/o carenza di motivazione della sentenza”.
Con il terzo motivo lamenta: “mancato accertamento in concreto della interposizione di manodopera”.
Con il quarto motivo, infine, la società si duole dell'inquadramento riconosciuto all'appellato nell'impugnata sentenza e della retribuzione lorda in concreto riconosciuta dal Tribunale.
Chiede pertanto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del
Tribunale di Roma n. 2493/2023, pubblicata in data 10.03.2023 (R.G. n. 25191/2021), non notificata
e, per l'effetto per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente le pretese avanzate dal sig.
con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in quanto del tutto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Cont Si è costituito chiedendo di “rigettare l'appello proposto da perché infondato Controparte_1 in fatto e in diritto, confermando l'accoglimento della domanda, anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e C.P.A, oltre il 15% per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
All'udienza odierna del 12 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza. L'appello è infondato
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Con il primo motivo l'appellante sostiene la validità del contratto di appalto, alla luce della documentazione prodotta che attesterebbe la perfetta coincidenza tra le attività dedotte nel contratto di appalto e quelle effettivamente svolte dall'appallato. A sostengo della tesi invoca l'espletamento della prova testimoniale, non ammessa perché ritenuta ininfluente dal giudice di prime cure.
Tuttavia, con alcune precisazioni la pronuncia del Tribunale sul punto va confermata.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'insussistenza di un regolare contratto di appalto in ragione della difformità tra le mansioni espletate dal lavoratore e quelle previste dal contratto in atti.
Sul punto giova premettere che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. Rientrano tra le ipotesi di appalto non genuino l'accertato svolgimento in concreto di mansioni difformi da quelle previste dal contratto di appalto, trattandosi di una evidente difformità rispetto all'esecuzione dello schema tipico di un contratto di appalto.
Come emerge dagli atti e correttamente rilevato dal Tribunale, risultano una serie di mansioni Contr (portineria ordinaria, registrazione degli ingressi e delle uscite, gestione del garage attività di apertura e chiusura degli stabili e cancelli perimetrali) svolte dal lavoratore la cui effettiva esecuzione va ritenuta provata in virtù del principio di non contestazione. La società, infatti, non ha mai negato lo svolgimento di tali mansioni, limitandosi a ritenerle tutte dedotte nel contratto di appalto.
Occorre tenere presente che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione) (Cass 29889/2019). Tale riconducibilità presuppone, a monte, l'esistenza di un contratto di appalto in grado di definire compiutamente le mansioni affidate al lavoratore, affinché si possa poi procedere al raffronto tra quanto previsto negozialmente e le ipotesi normativamente tipizzate.
È seguendo tale iter logico-giuridico che il Tribunale, ha riconosciuto come “nel caso di specie il contratto di appalto depositato (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente) da parte resistente non appare far riferimento a tutte le attività indicate da parte ricorrente, atteso che oltre la vigilanza e sicurezza, si fa riferimento all'attività di reception quale servizio accessorio ma non si fa alcun Cont riferimento all'attività di gestione del garage né tantomeno all'attività di apertura e chiusura degli stabili e cancelli perimetrali, pure compiutamente dedotte in ricorso e rimaste del tutto incontestate da parte convenuta. La suesposta circostanza, inerente la pacifica adibizione del ricorrente alle attività indicate nel dettaglio del ricorso, valutata unitamente al vaglio del contratto di appalto nelle quali alcune attività, dianzi riportate, non sono contemplate, consente di ritenere accertato che le suddette attività siano state svolte in assenza di specifico contratto di appalto”.
Si tratta di un accertamento in fatto che deve trovare conferma in questa sede. La società appellante non ha infatti indicato – né altrimenti è dato ricavare – quale previsione contrattuale contempli tali attività. Nello specifico, pur facendo riferimento nell'atto di appello ai documenti prodotti, ed in particolare all'allegato “D” del contratto di appalto, si è poi in concreto limitata ad affermare CP_2 apoditticamente che “l'apertura varchi, i controlli degli interni e degli esterni dello stabile, la vigilanza e la gestione chiavi sono tutte riconducibili al servizio di presidio di sicurezza”.
Quanto al contenuto dell'evocato allegato D, prevede esclusivamente lo svolgimento delle mansioni di videosorveglianza, sala allarmi e addetto alla sicurezza, senza menzionare compiti di reception o portineria, mansioni svolte dal ricorrente.
In conclusione, l'affermazione dell'appellante, più volte ribadita, per cui “l'apertura varchi, i controlli degli interni e degli esterni dello stabile, la vigilanza e la gestione chiavi) sono tutte riconducibili al servizio di presidio di sicurezza” costituisce non soltanto una elencazione parziale rispetto a quelle per cui il Tribunale ha riconosciuto la difformità ma, soprattutto, risulta priva di alcuna forza probatoria rispetto al contenuto del contratto di appalto, con cui omette di confrontarsi puntualmente.
La prova documentale relativa alle mansioni affidate al lavoratore, corroborata dagli elementi non contestati dall'appellante rendono del tutto superflue le istanze istruttorie reiterate in questo grado.
Accertata l'inesistenza di un valido contratto di appalto, la statuizione del Tribunale va confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione (ivi compresa l'accertamento della supposta necessità della banca di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata). In merito alla lamentata impossibilità per la banca di assumere guardie giurate in virtù dell'assenza di licenza, appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n.
3800/2024, secondo cui la circostanza “relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera.
Con il quarto motivo, infine, la società si duole dell'inquadramento riconosciuto all'appellato nell'impugnata sentenza. Sostiene che al lavoratore andrebbe riconosciuto l'inquadramento nell'ambito della 1° Area Professionale, a cui appartiene il personale stabilmente incaricato allo svolgimento, con continuità e prevalenza, di attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica e/o conoscenze di tipo elementari, nell'ambito del quale è espressamente contemplato il personale di guardiania. Contesta inoltre la retribuzione lorda in concreto riconosciuta dal Tribunale.
La doglianza relativa all'inquadramento è priva di fondamento. Innanzitutto, il Tribunale ha correttamente confrontato le mansioni previste dal terzo livello e quelle svolte dai ricorrenti, ed in particolare l'utilizzo di apparecchiature per lo svolgimento delle mansioni, quali le ricetrasmittenti coincide con la previsione del CCNL “addetti ad apparecchiature utilizzate nell'ambito i sistemi c.d. in tempio reale”.
Va poi distinto tra il primo livello, evocato dall'appellante e afferente ad attività semplici di guardiania e le mansioni composite pacificamente affidate alle guardie giurate (controllo degli ingressi, registrazione, accesso a registri informatici.
Va, infine, disattesa l'evocata ma non provata né argomentata detrazione dell'aliunde perceptum, da quanto riconosciuto, posto che l'istituto non viene in rilievo ove si discuta, come in questo caso, di mere differenze retributive. Per le stesse ragioni non possono essere accolte le istanze istruttorie sul punto.
In conclusione, parte appellante muove dall'apodittica affermazione dell'assimilazione dei compiti dei lavoratori ad un mero servizio di guardiania, senza censurare la decisione gravata né nella parte in cui ha affermato non essere contestato tra le parti che gli appellati svolgevano anche funzioni di controllo in tempo reale dei sistemi di allarme e l'utilizzo di ricetrasmittenti, né nella parte in cui ha osservato che il CCNL riconduce tali funzioni alla II Area professionale, 3° livello retributivo. Deve altresì respingersi la censura relativa al quantum riconosciuto dal Tribunale, posto che la somma spettante per il corretto inquadramento è stata quantificata in relazione alla tabella allegata al contratto collettivo 31.3.15 ( depositato in estratto anche dalla Banca sub doc. 53), e non specificamente contestata dalla appellante.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
IA IA RZ
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2282/ 2023 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. PESSI ROBERTO Parte_1
e dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PO, 25/B 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PANICI PIER LUIGI e PANICI Controparte_1
HI ed elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO, 172 00192 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 2493 del 10.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma , ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore e, allegata l'insussistenza di un contratto di appalto ha chiesto al Giudice accertarsi la sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dal 10.5.2018 con inquadramento nella seconda area, terzo livello retributivo del Ccnl di settore con condanna alle connesse differenze retributive dalla data di notifica del ricorso.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
di essere stato alle formali dipendenze di una società intermediaria che è sempre stata estranea alla concreta direzione e organizzazione della prestazione lavorativa;
di lavorare invece per parte appellante dal 10.5.2018 senza soluzione di continuità presso gli uffici di via degli Aldobrandeschi n. 300 con un orario lavorativo “full time con turni lavorativi settimanali variabili (dalle ore 7.00 alle ore 15.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 23.00 oppure dalle ore 23.00 alle ore 7.00 oppure dalle ore 7.00 alle ore 19.00 oppure dalle ore 19.00 alle ore 7.00 lavorando 6 giorni a settimana con un giorno di riposo o sabato o domenica)” (cfr., in termini pagg. 1, 2 del ricorso) “con qualifica di addetto alla sicurezza sorveglianza” (cfr., in termini pag. 3 del ricorso) che Contr comportano “la supervisione ed intervento degli allarmi (antincendio, intrusione, allagamento); apertura e supervisione varchi di ingresso;
controllo degli interni e degli esterni dello stabile (tramite Contr giri determinati e guidati dai dipendenti , vigilanza;
gestioni chiavi: di postazioni, reset allarmi, reset porte e chiavi di reset”;
di svolgere anche mansioni diverse quali di “addetto alla portineria, al fine di integrare l'organico Contr Contr insufficiente a ricoprire l'intero turno lavorativo preso la portineria (ibidem) occupandosi Contr nello specifico della “gestione della portineria registrazione delle entrate e delle uscite dei Contr Contr visitatori e rilascio badge […]; gestione del garage apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali”.
Contr Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Senza alcuna attività istruttoria il Tribunale di Roma in data 10 marzo 2023 ha deciso la causa con il seguente dispositivo: “Definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, richiesta ed eccezione rigettando;
dichiara che tra le parti è intercorso dal 10.5.2018 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella seconda area, terzo livello retributivo del Ccnl di settore e , per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro
2.186,53 al lordo, oltre accessori come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente da liquidare in misura pari a euro 7.377,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi. CP_2
Con il primo motivo lamenta: “PER AVER RITENUTO INESISTENTE/ILLEGITTIMO IL
CONTRATTO DI APPALTO. violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362, 1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697-2698 cc”
Con il secondo motivo lamenta: “omessa valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una
“commistione” fra personale della Banca e le guardie giurate armate. Omessa e/o carenza di motivazione della sentenza”.
Con il terzo motivo lamenta: “mancato accertamento in concreto della interposizione di manodopera”.
Con il quarto motivo, infine, la società si duole dell'inquadramento riconosciuto all'appellato nell'impugnata sentenza e della retribuzione lorda in concreto riconosciuta dal Tribunale.
Chiede pertanto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del
Tribunale di Roma n. 2493/2023, pubblicata in data 10.03.2023 (R.G. n. 25191/2021), non notificata
e, per l'effetto per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente le pretese avanzate dal sig.
con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in quanto del tutto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Cont Si è costituito chiedendo di “rigettare l'appello proposto da perché infondato Controparte_1 in fatto e in diritto, confermando l'accoglimento della domanda, anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e C.P.A, oltre il 15% per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
All'udienza odierna del 12 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza. L'appello è infondato
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Con il primo motivo l'appellante sostiene la validità del contratto di appalto, alla luce della documentazione prodotta che attesterebbe la perfetta coincidenza tra le attività dedotte nel contratto di appalto e quelle effettivamente svolte dall'appallato. A sostengo della tesi invoca l'espletamento della prova testimoniale, non ammessa perché ritenuta ininfluente dal giudice di prime cure.
Tuttavia, con alcune precisazioni la pronuncia del Tribunale sul punto va confermata.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'insussistenza di un regolare contratto di appalto in ragione della difformità tra le mansioni espletate dal lavoratore e quelle previste dal contratto in atti.
Sul punto giova premettere che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. Rientrano tra le ipotesi di appalto non genuino l'accertato svolgimento in concreto di mansioni difformi da quelle previste dal contratto di appalto, trattandosi di una evidente difformità rispetto all'esecuzione dello schema tipico di un contratto di appalto.
Come emerge dagli atti e correttamente rilevato dal Tribunale, risultano una serie di mansioni Contr (portineria ordinaria, registrazione degli ingressi e delle uscite, gestione del garage attività di apertura e chiusura degli stabili e cancelli perimetrali) svolte dal lavoratore la cui effettiva esecuzione va ritenuta provata in virtù del principio di non contestazione. La società, infatti, non ha mai negato lo svolgimento di tali mansioni, limitandosi a ritenerle tutte dedotte nel contratto di appalto.
Occorre tenere presente che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione) (Cass 29889/2019). Tale riconducibilità presuppone, a monte, l'esistenza di un contratto di appalto in grado di definire compiutamente le mansioni affidate al lavoratore, affinché si possa poi procedere al raffronto tra quanto previsto negozialmente e le ipotesi normativamente tipizzate.
È seguendo tale iter logico-giuridico che il Tribunale, ha riconosciuto come “nel caso di specie il contratto di appalto depositato (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente) da parte resistente non appare far riferimento a tutte le attività indicate da parte ricorrente, atteso che oltre la vigilanza e sicurezza, si fa riferimento all'attività di reception quale servizio accessorio ma non si fa alcun Cont riferimento all'attività di gestione del garage né tantomeno all'attività di apertura e chiusura degli stabili e cancelli perimetrali, pure compiutamente dedotte in ricorso e rimaste del tutto incontestate da parte convenuta. La suesposta circostanza, inerente la pacifica adibizione del ricorrente alle attività indicate nel dettaglio del ricorso, valutata unitamente al vaglio del contratto di appalto nelle quali alcune attività, dianzi riportate, non sono contemplate, consente di ritenere accertato che le suddette attività siano state svolte in assenza di specifico contratto di appalto”.
Si tratta di un accertamento in fatto che deve trovare conferma in questa sede. La società appellante non ha infatti indicato – né altrimenti è dato ricavare – quale previsione contrattuale contempli tali attività. Nello specifico, pur facendo riferimento nell'atto di appello ai documenti prodotti, ed in particolare all'allegato “D” del contratto di appalto, si è poi in concreto limitata ad affermare CP_2 apoditticamente che “l'apertura varchi, i controlli degli interni e degli esterni dello stabile, la vigilanza e la gestione chiavi sono tutte riconducibili al servizio di presidio di sicurezza”.
Quanto al contenuto dell'evocato allegato D, prevede esclusivamente lo svolgimento delle mansioni di videosorveglianza, sala allarmi e addetto alla sicurezza, senza menzionare compiti di reception o portineria, mansioni svolte dal ricorrente.
In conclusione, l'affermazione dell'appellante, più volte ribadita, per cui “l'apertura varchi, i controlli degli interni e degli esterni dello stabile, la vigilanza e la gestione chiavi) sono tutte riconducibili al servizio di presidio di sicurezza” costituisce non soltanto una elencazione parziale rispetto a quelle per cui il Tribunale ha riconosciuto la difformità ma, soprattutto, risulta priva di alcuna forza probatoria rispetto al contenuto del contratto di appalto, con cui omette di confrontarsi puntualmente.
La prova documentale relativa alle mansioni affidate al lavoratore, corroborata dagli elementi non contestati dall'appellante rendono del tutto superflue le istanze istruttorie reiterate in questo grado.
Accertata l'inesistenza di un valido contratto di appalto, la statuizione del Tribunale va confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione (ivi compresa l'accertamento della supposta necessità della banca di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata). In merito alla lamentata impossibilità per la banca di assumere guardie giurate in virtù dell'assenza di licenza, appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n.
3800/2024, secondo cui la circostanza “relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera.
Con il quarto motivo, infine, la società si duole dell'inquadramento riconosciuto all'appellato nell'impugnata sentenza. Sostiene che al lavoratore andrebbe riconosciuto l'inquadramento nell'ambito della 1° Area Professionale, a cui appartiene il personale stabilmente incaricato allo svolgimento, con continuità e prevalenza, di attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica e/o conoscenze di tipo elementari, nell'ambito del quale è espressamente contemplato il personale di guardiania. Contesta inoltre la retribuzione lorda in concreto riconosciuta dal Tribunale.
La doglianza relativa all'inquadramento è priva di fondamento. Innanzitutto, il Tribunale ha correttamente confrontato le mansioni previste dal terzo livello e quelle svolte dai ricorrenti, ed in particolare l'utilizzo di apparecchiature per lo svolgimento delle mansioni, quali le ricetrasmittenti coincide con la previsione del CCNL “addetti ad apparecchiature utilizzate nell'ambito i sistemi c.d. in tempio reale”.
Va poi distinto tra il primo livello, evocato dall'appellante e afferente ad attività semplici di guardiania e le mansioni composite pacificamente affidate alle guardie giurate (controllo degli ingressi, registrazione, accesso a registri informatici.
Va, infine, disattesa l'evocata ma non provata né argomentata detrazione dell'aliunde perceptum, da quanto riconosciuto, posto che l'istituto non viene in rilievo ove si discuta, come in questo caso, di mere differenze retributive. Per le stesse ragioni non possono essere accolte le istanze istruttorie sul punto.
In conclusione, parte appellante muove dall'apodittica affermazione dell'assimilazione dei compiti dei lavoratori ad un mero servizio di guardiania, senza censurare la decisione gravata né nella parte in cui ha affermato non essere contestato tra le parti che gli appellati svolgevano anche funzioni di controllo in tempo reale dei sistemi di allarme e l'utilizzo di ricetrasmittenti, né nella parte in cui ha osservato che il CCNL riconduce tali funzioni alla II Area professionale, 3° livello retributivo. Deve altresì respingersi la censura relativa al quantum riconosciuto dal Tribunale, posto che la somma spettante per il corretto inquadramento è stata quantificata in relazione alla tabella allegata al contratto collettivo 31.3.15 ( depositato in estratto anche dalla Banca sub doc. 53), e non specificamente contestata dalla appellante.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
IA IA RZ
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi