Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2178/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. IERITI FRANCESCO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata presso lo studio legale l'Avv. PEIRONE GIOVANNI (c.f. ), che la C.F._4
rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/02/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5
in data 24/10/2009 in Paesana (CN), matrimonio trascritto nel registro dello Stato Parte_1
Civile del Comune di Paesana (CN) al n. 3, parte II, Serie A, Anno 2009, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni;
- confermare le condizioni della separazione consensuale che in questa sede si richiamano:
1. affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con conferma del collocamento anagrafico prevalente presso la residenza materna
2. responsabilità genitoriale: i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale
3. assegnazione definitiva della casa coniugale di Saluzzo (CN), Corso Roma n. 31, al ricorrente che continuerà a sostenere per intero e sino alla completa estinzione le rate mancanti del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale con Bene Banca Credito Cooperativo Italiano
4. tempi e modalità della presenza della minore presso ciascun genitore: visto che le parti continuano ad esercitare entrambe un'attività lavorativa con turnistica semestrale per il padre e mensile per la Per_ madre, le modalità di gestione della figlia verranno effettuate e concordate tenendo conto delle preferenze espresse dalla minore secondo le seguenti modalità:
a) la figlia minore starà con i genitori a settimane alterne fermo restando che, in base al calendario dei turni dei genitori, la stessa non dormirà mai a casa di entrambi nei giorni in cui gli stessi hanno il turno notturno b) fine settimana alterni sempre compatibilmente con la turnistica lavorativa dei genitori e con il criterio enunciato al punto precedente c) vacanze natalizie ad anni alterni e compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori: dal
23 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 seguendo le alternanze sino ad oggi adottate d) vacanze di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni e) le ulteriori festività e i ponti saranno suddivise ad anni alterni fra i genitori con la previsione che la figlia rimarrà con il genitore il giorno precedente o il giorno successivo il fine settimana di spettanza di quest'ultimo pagina 2 di 5 f) vacanze estive: quindici giorni (anche non consecutivi) e compatibilmente con le ferie dei genitori da comunicare entro e non oltre il mese precedente all'effettivo godimento. Il genitore nel periodo in cui sarà in vacanza con la figlia si impegna a garantire il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore
Per_ g) possibilità per la figlia di di vedere e trascorrere del tempo con i genitori (compreso il pernottamento) secondo le sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche in deroga al calendario prestabilito
5. contribuzione al mantenimento della minore: il sig. si impegna a versare alla Parte_1
moglie, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 200,00= (euro duecento/00=) con aggiornamento ISTAT annuale.
Le spese scolastiche ed extrascolastiche e medico sanitarie non coperte dal S.S.N. graveranno per il
50% sul sig. mentre per il restante 50% sulla sig.ra come da Protocollo d'intesa Pt_1 CP_1
del Tribunale di Torino tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di divorzio del
15/03/2016.
Per tutte le altre spese e per la loro specifica individuazione e regolamentazione trova applicazione il
Protocollo d'intesa di cui sopra.
L'assegno unico universale viene percepito integralmente dalla sig.ra ma con CP_1
detrazioni fiscali al 50% come per legge.
6. rinuncia reciproca alla domanda di assegno divorzile, continuando le parti ad essere economicamente autosufficienti ed avendo regolato in sede di separazione tutte le questioni di carattere economico e patrimoniale;
7. conferma all'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
8. spese di lite compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10/10/2024, – premettendo che, Parte_1 con convenzione di negoziazione assistita familiare, ai sensi dell'art. 6 D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito con Legge 10/11/2014 n. 162, sottoscritta alla presenza dei rispettivi legali in data
08/11/2023 e trascritta, previo nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
pagina 3 di 5 di Cuneo, nei registri di Stato Civile del Comune di Paesana (CN) in data 08/01/2024, i coniugi si sono separati consensualmente – ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile con (celebrato in PAESANA (CN) il 24/10/2009, matrimonio trascritto nei Registri CP_1
dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2009, da cui è nata la figlia il 26/03/2010), chiedendo confermarsi le condizioni della separazione consensuale. Persona_2
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 30/12/2024 si è costituita in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio ma chiedendo di porre a CP_1
Per_ carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia minore “dal momento che le condizioni previste in sede di separazione circa l'affidamento della figlia stessa, e segnatamente in punto ripartizione dei suoi tempi di permanenza di essa minore coi genitori, non vengono di fatto rispettate”.
All'udienza del 26/02/2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, precisando le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
Pertanto, all'esito della discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
pagina 4 di 5 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
04/01/1980 a SALUZZO (CN), e , nata il [...] PINEROLO (TO), CP_1
celebrato in PAESANA (CN) il 24/10/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2009;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PAESANA (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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