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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa RI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 29/11/2024 al n. 1010 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/02/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. MAUGERI DANIELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. TRANGONI FRANCESCA CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “dichiararsi cessata la materia del contendere con rifusione delle spese di lite”.
Per la parte resistente: “dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 29.11.24 Parte_1
chiedeva che fosse affidato ad un consulente tecnico d'ufficio l'incarico di
[...]
accettare le proprie condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da invalidità civile dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
Disposta la nomina del CTU e formulato il relativo quesito, si costituiva in giudizio l chiedendo che si tenesse in considerazione il provvedimento emesso in CP_1 autotutela con il quale era stato stabilito dall'Istituto di accogliere integralmente la domanda di Parte_1 Disposto il mutamento del rito le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 27.02.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2. Nelle more del procedimento l' ha riconosciuto la pretesa avversaria. CP_1
Ne discende che la parte ricorrente non ha più alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, essendo venuto meno nel merito l'oggetto della controversia.
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia.
3. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali
è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel caso di specie il diritto del ricorrente è stato riconosciuto solo dopo l'instaurazione del procedimento e la costituzione da parte dell' , che inizialmente aveva chiesto CP_1
il rigetto del ricorso.
Sussistono pertanto i presupposti per una compensazione delle spese di lite per la quota di un mezzo, mentre la restante quota di un mezzo, come in dispositivo liquidata per le fasi di studio ed introduttiva, deve essere posta a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza, con pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa RI RE, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti per la quota di un mezzo;
3) pone a carico dell' la restante quota di un mezzo delle spese del CP_1 procedimento sostenute dal ricorrente, quota che liquida in € 750,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato anticipatario.
Udine, 27/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa RI RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa RI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 29/11/2024 al n. 1010 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/02/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. MAUGERI DANIELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. TRANGONI FRANCESCA CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “dichiararsi cessata la materia del contendere con rifusione delle spese di lite”.
Per la parte resistente: “dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 29.11.24 Parte_1
chiedeva che fosse affidato ad un consulente tecnico d'ufficio l'incarico di
[...]
accettare le proprie condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da invalidità civile dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
Disposta la nomina del CTU e formulato il relativo quesito, si costituiva in giudizio l chiedendo che si tenesse in considerazione il provvedimento emesso in CP_1 autotutela con il quale era stato stabilito dall'Istituto di accogliere integralmente la domanda di Parte_1 Disposto il mutamento del rito le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 27.02.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2. Nelle more del procedimento l' ha riconosciuto la pretesa avversaria. CP_1
Ne discende che la parte ricorrente non ha più alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio, essendo venuto meno nel merito l'oggetto della controversia.
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia.
3. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali
è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite.
Nel caso di specie il diritto del ricorrente è stato riconosciuto solo dopo l'instaurazione del procedimento e la costituzione da parte dell' , che inizialmente aveva chiesto CP_1
il rigetto del ricorso.
Sussistono pertanto i presupposti per una compensazione delle spese di lite per la quota di un mezzo, mentre la restante quota di un mezzo, come in dispositivo liquidata per le fasi di studio ed introduttiva, deve essere posta a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza, con pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa RI RE, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti per la quota di un mezzo;
3) pone a carico dell' la restante quota di un mezzo delle spese del CP_1 procedimento sostenute dal ricorrente, quota che liquida in € 750,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato anticipatario.
Udine, 27/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa RI RE