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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.33/2025
@-Acc.AD - AST FM - Buoni Pasto 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025, e vertente tra
(appellante-appellata incidentale) contro Parte_1 CP_1 CP_2
e (appellate-appellanti incidentali), avente ad Controparte_3 Controparte_4 oggetto: appello avverso la sentenza n°4/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalle appellate in epigrafe indicate, in servizio presso la di quali operatrici socio-sanitarie ovvero quali collaboratrici Pt_1 Pt_1 sanitarie professionali occupate in servizi con turni quantomeno di sei ore, teso ad ottenere la condanna della medesima alla erogazione in loro favore dei buoni pasti sostitutivi del servizio di mensa, CP_5 anche nei casi in cui l'articolazione dell'orario non ricomprendesse la fascia oraria in cui il servizio
1 mensa era attivo (dalle 13,30 alle 14,30) ed a prescindere dalla circostanza che i predetti dipendenti avessero fatto una espressa domanda a riguardo. Più in dettaglio, il Tribunale ha accertato “il diritto di
, , e alla consegna del buono pasto CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 nelle giornate lavorative di durata almeno pari a sei ore rispettivamente per complessivi seicentonovantatre turni, milletrecentotrentanove turni, trecentosedici turni e cinquecentocinque turni, previa disapplicazione della determina n. 700/2019” ed ha condannato la di al risarcimento Pt_1 Pt_1 del danno, “mediante corresponsione a di € 2.862,09, a di € 5.530,07, a CP_1 CP_2
€ 1.305,08 ed a di € 2.085,65, oltre a rivalutazione monetaria Controparte_3 Controparte_4 secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi legali dalle domande stragiudiziali (rispettivamente formalizzate in data I marzo 2024, 26 maggio 2023 7 marzo 2024 ed 11 maggio 2023) al saldo effettivo”.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , sostenendo in primis: 1) che il Parte_1 regolamento aziendale adottato con la Determina del Direttore Generale dell'ASUR Marche Area Vasta Parte 4 (ora di n. 700/AV4 del 30/09/2019 aveva garantito ai dipendenti: a) il diritto di accedere Pt_1 alla mensa aziendale per tutti i turni pomeridiani svolti con inizio alle ore 14:00 e, quindi, in orario compatibile con l'orario di apertura del refettorio aziendale;
b) il diritto comunque di usufruire della modalità alternativa della mensa “smart” al piano (attivata sin dal 02.07.2018) in relazione a tutti i turni pomeridiani e festivi;
c) il diritto ad usufruire della modalità alternativa della mensa “smart” al piano per i turni serali e notturni dalle stesse svolti (a partire dal 17.11.2023); d) il diritto ad usufruire del c.d.
“buono pasto sostitutivo” in relazione ai turni serali, notturni e festivi (eccedenti le 6 ore), nei quali la mensa aziendale era chiusa e non era attivabile la modalità alternativa della mensa “smart” al piano.
Ha altresì censurato la sentenza impugnata: 2) nella parte in cui ha disapplicato il regolamento aziendale adottato dall' appellante, in quanto conforme alla normazione primaria e, Parte_2 specificatamente, al d.lgs. n. 66/2003; 3) nella parte in cui ha ritenuto sussistente un inadempimento contrattuale, condannando così la di al risarcimento del danno per mancata fruizione del Pt_1 Pt_1 servizio mensa;
4) nella parte in cui ha sostanzialmente disposto la “monetizzazione” del buono pasto, procedendo alla quantificazione del danno in misura pari al controvalore del buono stesso;
5) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale nei confronti di e CP_1 CP_2
.
[...]
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda “nella parte in cui viene richiesto dalle stesse un riconoscimento del diritto vantato in termini di equivalente monetario sotto forma di risarcimento del danno e/o quant'altro, in quanto comunque non dovuto e/o perché non dimostrato”. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto
2 rideterminarsi le somme eventualmente dovute a ciascuna delle ricorrenti, anche in funzione degli effettivi turni lavorati. Con il favore delle spese di lite.
Le appellate si sono costituite in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
Hanno altresì proposto appello incidentale condizionato censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la disapplicazione del regolamento interno di cui alla determina n. 700/2019¸ e non anche del precedente regolamento di cui determina n.1029/2000. Hanno quindi concluso come segue:
“rigettare l'appello proposto dall' in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza 04/2025 emessa dal Tribunale di Fermo in data 09/01/2025 previa, ove occorra, integrazione della motivazione con l'esplicita disapplicazione anche della
Determina n. 1029/2000. In via di appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale fondato sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado, riformare la stessa dichiarando espressamente la disapplicazione anche della
Determina n.1029/2000, oltre a quella successiva n. 700/2019, e, per l'effetto, confermare la condanna dell per l'intero periodo oggetto di causa, come liquidato in primo grado. In ogni caso Parte_1 condannare parte avversa alle spese e competenze di causa del presente giudizio oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge dichiarandosi il difensore antistatario”.
L'appello principale è fondato.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (Cass.Civ., sez. lav., sez. lav. , 31/07/2024 , n. 21440).
E' quindi necessario tracciare la cornice di riferimento normativo che interessa la fattispecie de qua, concernente la fornitura del servizio di mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del C.C.N.L.
20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. 07.04.1999, come modificato dall'art.4 del C.C.N.L. del
31.07.2009, a norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei
3 suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
"particolare articolazione dell'orario" che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 C.C.N.L. integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, muovendo dall'ineludibile presupposto che il pasto va consumato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e quindi nell'ambito di un intervallo non lavorato.
Orbene, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore, “qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche
e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”, con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Attualmente, la disciplina di questo diritto, per il comparto sanità, è contenuta nel CCNL 2016-2018, in cui sistabilisce che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. L'art. 4 della direttiva europea
2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale.
Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso
4 giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003). In definitiva, ciò che rileva è principalmente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere.
Ciò premesso, la Suprema Corte, chiamata ad interpretare cosa si intenda per «particolare articolazione dell'orario» (che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 C.C.N.L. Integrativo
Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio” atteso il silenzio sul punto dell'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro), ha chiarito che “un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29
CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma, dunque, secondo la Corte, si ricava che “la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto — è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro”.
Leggendo le norme contrattuali in combinato disposto con l'art.8 del D.Lgs. n.66/2003 (a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto), ritiene la Corte che le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, vanno collegate al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Affermati tali principi di fondo, occorre, tuttavia, avere riguardo alla situazione peculiare della
[...]
, che ha espressamente disciplinato la materia con propri regolamenti interni, così come Pt_1 consentito dalla contrattazione collettiva nazionale.
5 In particolare, avendo la Regione Marche imposto con delibera dell'aprile 1992 l'obbligo della predisposizione del servizio mensa, con deliberazione del Direttore Generale della ex Azienda Sanitaria
n. 11 di n. 1029 del 5.10.2000, è stato adottato un primo Regolamento aziendale, rimasto in Pt_1 vigore fino al 30.09.2019, il cui art.3 prevedeva, in riferimento al servizio mensa: “(Orario) fatti salve particolari esigenze determinate da condizioni di emergenza non programmabili (delle quali il beneficiario dovrà comunque fornire adeguata documentazione) la fruizione è consentita all'interno della fascia oraria 12.30 – 14.30, prima – ovvero al termine del proprio turno di lavoro. Il tempo mensa dovrà necessariamente risultare dal cartellino marcatempo intendendosi con ciò il divieto assoluto di accedere al servizio in costanza di timbratura: nel caso di accesso prima dell'orario di servizio, il dipendente potrà marcare solamente dopo aver consumato il pasto;
nel caso di accesso dopo detto orario, il dipendente sarà tenuto a
contro
-marcare prima della consumazione”. Per il personale dei presidi di Porto San Giorgio, Sant'Elpidio a Mare, Montegiorgio, Montegranaro e Petritoli, Porto
Sant'Elpidio, invece, veniva previsto un servizio mensa sostitutivo tramite convenzioni con ristoratori e consegna dei buoni pasto, da fruire sempre nell'ambito della fascia oraria di cui sopra.
Con la determina n. 700/AV4 del 30.09.2019 è entrato in vigore l'attuale Regolamento che, di fatto, non ha innovato in merito a questa organizzazione prevedendo, tra l'altro, all'art.2, che possa accedere alla mensa sita nel presidio ospedaliero “ di previo acquisto dei buoni ex art.10 Reg., “il Pt_3 Pt_1 personale dipendente o con rapporto assimilato al lavoro dipendente avente sede di lavoro presso il presidio ospedaliero di (o immediatamente limitrofa, come il poliambulatorio), a tempo Pt_4 Pt_1 indeterminato e determinato, a tempo pieno o part-time nonché il personale di altre aziende del SSN, debitamente autorizzato, che si trovi a prestare la propria attività istituzionale presso la struttura ospedaliera .. nelle giornate in cui l'orario di lavoro inizi o termini nella fascia oraria 13:30 – Pt_4
14:30” e, comunque, “il cui orario di lavoro nella giornata di fruizione del servizio mensa risulti non inferiore a sei ore consecutive oppure nel caso di lavoro giornaliero spezzato di complessive 6 ore”.
Ciò posto, quanto al pasto relativo al turno pomeridiano, da quanto emerge dal regolamento aziendale, alle appellate è riservata la possibilità di fruire della mensa, potendo accedervi o prima dell'inizio del turno oppure usufruendo della pausa appena timbrata l'entrata (non essendo in tale causa in contestazione la possibilità di fruire della pausa, quanto, invece della mensa). All'interno di un medesimo turno la contrattazione collettiva, infatti, garantisce l'erogazione di un solo pasto che non necessariamente deve coincidere con fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, come affermato dalla Cassazione, e, dunque, non necessariamente con la cena, sicché con la garanzia del pranzo, ovvero di un pasto, l'azienda non può dirsi inadempiente.
6 Per quanto concerne, invece, il turno notturno, non essendo possibile servirsi della mensa aziendale, in quanto chiusa, avrebbe dovuto essere garantito il buono pasto sostitutivo, trattandosi di turno eccedente le sei ore.
Tale diritto, in realtà, non è contestato da parte datoriale, che riconosce il diritto delle lavoratrici ad usufruire del buono pasto sostitutivo per il turno notturno.
Se è pacifico tra le parti che alle appellate va riconosciuto il diritto alla consegna del buono pasto sostitutivo allorquando, come avviene per il turno notturno, sarebbero impossibilitate a fruire della mensa, il ricorso si presenta carente quanto alle allegazioni che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, in quali giorni e per quali specifiche ragioni le appellate si sono trovate nella concreta impossibilità di servirsi sia della mensa aziendale, sia del servizio di mensa “smart”. In altri termini, le allegazioni attoree non avrebbero dovuto arrestarsi all'affermazione del diritto alla erogazione dei buoni pasto (che la Pt_1 di in linea generale, non nega), ma avrebbero dovuto estendersi anche alla dimostrazione della Pt_1 impossibilità di fruire della mensa aziendale o della mensa “smart”, con specifica indicazione dei periodi e delle motivazioni per cui tale situazione si è in concreto verificata.
A ciò si aggiunga che manca altresì la prova che le stesse abbiano provveduto ad inoltrare all'azienda la prescritta richiesta dei buoni pasto, secondo la procedura prevista dal regolamento interno (v. Art. 10 –
“Pagamenti e buoni pasto: Il pagamento delle tariffe previste avviene presso le Casse CUP. La ricevuta di pagamento deve essere esibita presso la cassa economale per il ricevimento dei buoni pasto, che saranno identificabili mediante un diverso colore e dicitura a seconda del regime tariffario. Possono essere acquistati un numero di buoni pasto corrispondenti all'autorizzazione ricevuta. Gli aventi diritto possono acquistare un numero massimo di n°20 buoni pasto ogni volta, di norma una volta al mese”) e che tale richiesta sia stata respinta. In tal senso, infatti, non appaiono sufficienti le lettere di diffida prodotte in atti, non trattandosi di prova equipollente al diniego del buono pasto a seguito dell'osservanza della procedura di acquisto prevista dal regolamento interno. In quest'ordine di concetti, non risulta quindi dimostrato alcun comportamento inadempiente della , con la conseguenza che la Parte_1 domanda di risarcimento del danno delle odierne appellate non può essere accolta.
Né, tanto meno, può riconoscersi alle lavoratrici il controvalore monetario dei buoni pasto per i giorni di svolgimento del turno notturno o festivo, a ciò ostando l'espresso divieto di monetizzazione degli stessi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della gravata sentenza, la domanda di e CP_1 CP_2 Controparte_3
non può che essere respinta. Controparte_4
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento dell'appello incidentale.
7 In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto della novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°4/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.01.2025, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da e CP_1 CP_2 Controparte_3
; Controparte_4
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU TI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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