TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 425
TAR
Decreto presidenziale 6 dicembre 2019
>
TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2019
>
TAR
Sentenza 4 febbraio 2020
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2020
>
CS
Ordinanza cautelare 6 marzo 2020
>
CS
Ordinanza cautelare 10 luglio 2020
>
CS
Parere definitivo 12 luglio 2021
>
CS
Rigetto
Sentenza 22 luglio 2022
>
CS
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
>
CS
Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 31 marzo 2026
>
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Impossibilità sopravvenuta della prestazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'introduzione del vincolo idrogeologico impedisce l'edificabilità di circa il 65% delle aree, rendendo inattuabile il piano di lottizzazione e, di conseguenza, sussistono i presupposti per la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

  • Accolto
    Conseguenza della risoluzione della convenzione

    La risoluzione della convenzione urbanistica comporta la perdita di efficacia dell'intero piano di lottizzazione.

  • Accolto
    Conseguenza della risoluzione della convenzione

    La risoluzione della convenzione urbanistica comporta l'onere in capo al Comune di Porto Recanati di restituire ai lottizzanti tutte le aree cedute in forza della predetta convenzione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 425
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 425
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo