Decreto presidenziale 6 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2019
Sentenza 4 febbraio 2020
Sentenza 2 marzo 2020
Ordinanza cautelare 6 marzo 2020
Ordinanza cautelare 10 luglio 2020
Parere definitivo 12 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 22 luglio 2022
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2017, proposto da Immobiliare San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico RI Stramigioli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Recanati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE ER, PE SE, RO RI TI, Steart S.r.l. in Liquidazione, Agris S.r.l., Unifor S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Risoluzione convenzione urbanistica PL2.1 VI NA stipulata con il Comune di Porto Recanati atto a rogito notarile del 29.10.2009, rep. n. 102923/11892 per l'attuazione del Piano di Lottizzazione, con conseguente dichiarazione di perdita di efficacia dell'intero Piano di Lottizzazione e restituzione delle aree cedute al Comune
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Recanati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IO BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente stipulava con il Comune di Porto Recanati la convenzione urbanistica (con atto notarile del 29.10.2009, Rep. n. 102923/11892) per l’attuazione del piano di lottizzazione denominato “PL2.1 - VI NA”, approvato dal Comune con D.C.C. n. 11 del 31.3.2006 e n. 59 del 20.11.2007. Con delibera n. 68 dell’8.8.2016 il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche approvava l’aggiornamento 2016 del Piano per l’Assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, nel contesto del quale vengono perimetrate e classificate con il rischio di esondazione R3 (aree inondabili a rischio elevato) circa il 65% delle aree facenti parte del predetto piano di lottizzazione “PL2.1 - VI NA” ed oggetto della suddetta Convenzione. In pari data, la Giunta della Regione Marche con delibera n. 982 dell’8.8.2016 approvava le misure di salvaguardia dell’aggiornamento 2016 del PAI regionale, rendendo immediatamente vincolanti tutte le prescrizioni ivi previste fino all’approvazione definitiva del nuovo piano di bacino e comunque per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 65, comma 7°, del Dlg. n. 152/2006 e dell’art. 11, commi 1° e 2°, della L.R. n. 13/1999. L’imposizione del suddetto vincolo idrogeologico impedisce l’attuazione del piano di lottizzazione convenzionato con l’atto oggetto di causa. Il piano di lottizzazione, infatti, è uno strumento urbanistico a carattere prettamente unitario, e poiché l’introduzione del vincolo impedisce l’edificabilità di circa il 65% delle aree ricadenti all’interno della lottizzazione in oggetto, ciò rende inattuabile la previsione urbanistica scaturente dal piano di lottizzazione, la quale a questo punto contrasta insanabilmente con quella del vincolo idrogeologico recentemente imposto. Quanto sopra determina i presupposti per la risoluzione della convenzione di lottizzazione stipulata dalle parti per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1256 e 1463 c.c.
Parte ricorrente agisce innanzi a questo T.A.R. al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione della convenzione.
Si è costituito per resistere il Comune di Porto Recanati.
Questo TAR Marche, previa riunione dei ricorsi n. 582/17 e 616/19, con sentenza n. 91/2020, li ha dichiarati inammissibili e, comunque, anche infondati nel merito.
Con sentenza n. 5310 del 18.6.2025 la VI^ sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello della odierna ricorrente. Cassando la statuizione di inammissibilità del Giudice di prime cure, ha disposto l’onere di riassunzione dei ricorsi avanti al TAR Marche ex art.105 c.p.a. A ciò ha tempestivamente provveduto la società ricorrente.
Con memoria depositata il 9 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente ha dichiarato che “ il Comune di Porto Recanati, come rappresentato e difeso, si associa alla richiesta della ricorrente Unifor srl di declaratoria della risoluzione della Convenzione Urbanistica PL”.1 – VI NA stipulata con atto a rogito Notaio Moscetta di Civitanova Marche in data 29.10.2009, Rep.n. 102923/11982, per l’attuazione del PdL denominato PL2.1 – VI NA, approvato dal Comune di Porto Recanati con D.C.C. n.11 del 31.3.2006 e n.59 del 20.11.2007, per impossibilità sopravvenuta della prestazione e conseguente estinzione degli obblighi ex art.1256 e 1463 c.c. assunti con l’atto convenzionato, con conseguente declaratoria di totale perdita di efficacia dell’intero PDL e onere in capo al Comune di Porto Recanati di restituire ai lottizzanti tutte le aree cedute in forza della predetta convenzione ”.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5310/2025 citata, la domanda qui proposta e la memoria comunale del 9 febbraio 2026, testé citata, va dichiarata risolta la convenzione urbanistica oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 c. 2 L. 241/1990, 133 c. 1 lett. a) n. 2 c.p.a., 1256, 1463 c.c.
Considerate tutte le circostanze, sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara risolta la convenzione urbanistica oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 c. 2 L. 241/1990, 133 c. 1 lett. a) n. 2 c.p.a., 1256, 1463 c.c.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
IO BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BE | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO