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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OS ALBERTO, Presidente
RD BE, LA
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 187/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PO - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 PO PN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 1 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 CONTR.STRAORD. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 ILOR 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 ILOR 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello alla sentenza n. 50/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 1 e pubblicata il 27/06/2023 nel contenzioso nei confronti della Agenzia Entrate - Riscossione-Roma e Agenzia Entrate Direzione Provinciale PO.
Riassumendo in fatto, la contribuente impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
PO l'avviso di intimazione di pagamento n. 091 2022 90014649 70/000 di data 2.9.2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.223.982,48 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese esecutive), per le seguenti cartelle esattoriali emesse dall'agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di PO:
1) cartella n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996; 2) cartella n. 09120030002016758000, relativa a
IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1997 e 1998; 3) cartella n.
09120040012277368000, relativa a IRPEF, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999; 4) cartella n.
091200400125368959002, relativa a IRAP, IVA, interessi ed accessori, anno d'imposta 2000; 5) cartella n. 09120070013671812000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999; 6) cartella n. 09120070013878533003, relativa a ILOR,
IVA, IRAP, interessi ed accessori, anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.
La contribuente eccepiva: a) l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle;
b) l'illegittimità dell'atto opposto per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione; c) la duplicazione della pretesa creditoria. Si costituivano in giudizio l'Agente della Riscossione, rilevando la correttezza del proprio operato, e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di PO eccependo la propria estraneità al giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 50/2023 pronunciata il 18.05.2023 e depositata il 27.06.2023, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di PO ritenendo infondato il ricorso lo ha dichiarato inammissibile condannando il ricorrente a rifondere alle parti resistenti costituite le spese processuali liquidate in Euro
9.120,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed in Euro 5.600,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di PO.
La contribuente ha proposto appello avverso tale decisione per i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 2697 C.C. e degli artt. 19 c. 3 e 21 c. 1 del C. lgs. 546/1992 per aver la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiarato l'appellante decaduta ex art. 21 comma 1 D. Lgs. 546/1992 dalla contestazione del vizio di omessa notifica delle cartelle per aver ritenuto dimostrata da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la notifica degli atti impositivi. Secondo la Corte, infatti, a giustificare l'accertamento della corretta notifica depone incontrovertibilmente l'asserita riferibilità agli atti impositivi degli avvisi di ricevimento dimessi ex adverso.
B) Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 19 comma 3 e 21 comma 1 del D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973. La Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado avrebbe errato nel ritenere tardivo e inammissibile il ricorso concernente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali sull'erronea presunzione che la ricorrente appellante abbia avuto conoscenza di tutta una serie di atti impositivi ricevuti dal familiare convivente della stessa.
C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 D.Lgs. 546/1992. Il motivo è correlato al motivo d'appello che considera la ricorrente decaduta dalla possibilità di eccepire in questa sede ogni questione relativa alla pretesa tributaria e nello specifico sia quella della duplicazione delle poste, sia quella di carenza di legittimazione passiva della signra Ricorrente_1, posto che la stessa era ai tempi solo socia accomandante della società fallita, Società_1 sas di Nominativo_1 e C.. Non vi è prova che la ricorrente abbia mai ricevuto e/o avuto effettiva conoscenza delle cartelle e/o intimazioni di pagamento asseritamente notificate tra il 2022 ed il 2008 sino alla notifica, nel 2022, dell'atto impositivo oggetto del presente procedimento e della sentenza di primo grado impugnata. Anche nella denegata ipotesi di ritenuta avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, la contribuente eccepisce alle pagine 20 e 21 dei motivi d'appello, la illegittima duplicazione delle imposte per i medesimi tributi e anni d'imposta. Ribadisce
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nella propria qualità di socia accomandante, rispetto all'avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato in qualità di socia accomandante della detta società e l'illegittimità della richiesta di adempimento alla signora Ricorrente_1 dell'avviso di intimazione impugnato. La carenza di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, integrerebbe un vizio autonomo e proprio dell'atto di intimazione impugnato in primo grado integrando un fatto impeditivo della pretesa fiscale anche in fase esecutiva (pagine 21 e 22 atto d'appello, che si richiamano).
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 C.C. per decorso del termine di prescrizione decennale dei tributi erariali oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata (pagine 23 e 24 atto d'appello, che si richiamano).
E) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2946 C.C. con riferimento al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio, di aver validamente notificato alla contribuente le cartelle di pagamento e i successivi atti interruttivi della prescrizione (pagg. 25, 26 e 27 atto d'appello, che si richiamano, e come illustrato ai motivi A e B d'appello).
F) Violazione dell'art. 2697 C.C. e dell'art. 7 comma 5 bis D. Lgs. 546/1992, per aver la Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado acquisito d'Ufficio agli atti la sentenza n. 06/02/2007 del 08.06.2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di PO citata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di PO nella propria memoria introduttiva (pagine da 28 a 39 dell'atto d'appello, che qui si richiamano). G) Travisamento della prova e/o omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al ragionamento del
Giudice di primo grado nella parte in cui rilevando che la sentenza n. 6/02/2007 del 08.06.2006 è stata emessa a seguito di riunione per ragioni di connessione ex art. 274 c.p.c., anche nei confronti della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, ritiene applicabile la prescrizione decennale ai tributi di cui all'atto impositivo impugnato dalla signora Ricorrente_1, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia (pagine da 40 a 45 dell'atto di appello che qui si richiamano).
H) Travisamento della prova e/o omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all'errore del Giudice di primo grado nella parte in cui rilevando che la sentenza n. 6/02/2007 del 08.06.2006 è stata emessa anche nei confronti della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, di cui la ricorrente appellante era socia, non si avvede che risulta accertata la qualità di socia accomandante della stessa e ritiene soggetti a prescrizione decennale i tributi di cui all'atto impositivo impugnato dalla signora Ricorrente_1, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia (pagine da 46 a 48 atto di appello da aversi qui per richiamato).
I) Travisamento della prova e/o omesso esame di un fatto decisivo, avendo errato ill Giudice di primo grado laddove nella sentenza n. 6/02/2007 del 08.06.2006 emessa nei confronti della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, non si avvede che l'Amministrazione Finanziaria non ha dimostrato la regolarità della notifica degli atti impositivi, che doveva essere effettuata al curatore fallimentare e ritiene soggetti a prescrizione decennale i tributi di cui all'atto di intimazione impugnato dalla ricorrente appellante, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia. (pagine da 49 a 51 dell'atto di appello che qui si richiamano).
Si costituiscono in appello, contro deducendo, l'Agenzia Entrate - Riscossione-Roma e Agenzia Entrate
Direzione Provinciale PO, quest'ultima producendo copia della sentenza della CTP di PO
6/02/2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'intimazione di pafgamento impugnata nel presente proedimento fa riferimento, tra le altre, alle cartelle n. 091200400125368959002, relativa a IRAP, IVA, interessi ed accessori, anno d'imposta 2000 e n. 09120070013878533003, relativa a ILOR, IVA, IRAP, interessi ed accessori, anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, cartelle i cui carichi tributari sono stati annullati dall'Ufficio nei confronti della ricorrente Ricorrente_1, con provvedimento di data 27.12.2023 e, pertanto, non costituiscono più oggetto di contenzioso, trattandosi di cartelle di pagamento afferenti a tributi dovuti dalla società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, della quale la ricorrente era socia accomandante e, in quanto tale, non responsabile/coobbligata per i relativi tributi dovuti dalla società.
L'agente delle Entrate - Riscossioni ha dimesso con la costituzione in appello gli estratti ruolo di tali cartelle e l'annullamento della coobbligazione;
nulla, pertanto, è dovuto dalla ricorrente appellante con riferimento ai tributi di cui alle dette cartelle n. 091200400125368959002 e n. 09120070013878533003.
Restano in contestazione i tributi, sanzioni, interessi e contributi SSN di cui alle restanti cartelle il cui pagamento è stato oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata: n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996; n.
09120030002016758000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1997 e 1998; n. 09120040012277368000, relativa a IRPEF, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999; n. 09120070013671812000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Giova premettere ulteriormente che Il termine di prescrizione ordinario dei tributi diretti (tra cui l'IRPEF che interessa la contribuente appellante), è decennale e ad essi non è applicabile la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. (Cass. Civ. sez. trib.
28.08.2024 n. 23215).
Giova, altresì, premettere che gli avvisi di accertamento afferenti agli anni d'imposta dal 1994 al 1999, relativi ad IRPEF, addizionali IRPEF, contributo SSN, (per SSN solo dall'anno d'imposta 1996), contributo straordinario per l'Europa (anni 1994, 1995 e 1996), e relative sanzioni, sono stati impugnati dalla contribuente come risulta dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di PO, n.
6/02/07, (della legittimità della cui acquisizione agli atti di causa e della utilizzabilità ai fini della decisione si dirà nel prosieguo), per cui non si è formata alcuna preclusione o estinzione per prescrizione: in caso di passaggio in giudicato della sentenza, come nel caso che ci occupa, la prescrizione è decennale ex art. 2953 C.C. (e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza stessa); i successivi atti interruttivi, (dei quali si dirà), non hanno consentito il maturarsi del termine decennale di prescrizione costituito dal giudicato;
nel caso in cui la sentenza non fosse ad oggi passata in giudicato (fermo l'effetto interruttivo della prescrizione a seguito della sua pronuncia), deve tenersi conto dell'effetto sospensivo del corso della prescrizione in pendenza di giudizio, e sino alla definizione dello stesso, e, pertanto, in ipotesi, non si sarebbe, comunque, formata prescrizione estintiva con riferimento ai crediti tutti sub judice, azionati dall'Ufficio e contestati dalla contribuente, oggetto del contenzioso di cui alla citata sentenza 6/02/07.
Quest'ultimo è un argomento meramente ipotetico in quanto la contribuente non ha negato o contestato il passaggio in giudicato di detta sentenza, anzi, ha formulato motivi d'appello sul presupposto espresso della formazioni del giudicato in ordine alla citata sentenza.
Nell'atto di appello, infatti, la contribuente presenta motivi di impugnazione della sentenza di primo grado sul presupposto, sostanzialmente espresso, del passaggio in giudicato della decisione n. 6/02/07: a pagina 40 dell'appello lamenta l'erroneità della decisione impugnata laddove ".... ritiene applicabile la prescrizione decennale dei tributi di cui all'atto impositivo impugnato dalla Ricorrente_1, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia". L'appellante contesta l'inopponibilità del giudicato formatosi in ordine ai crediti per tributi, sanzioni e interessi per IVA, ILOR di cui alla sentenza 6/02/07, in quanto crediti prescritti nei confronti della società in fallimento (pagine 40-45 appello) e per essere la ricorrente solo socia accomandante alla quale non può estendersi il fallimento, nè la responsabilità per debiti della società, (pagine 47/48 appello).
La Corte rileva, infine, che non vi è stato alcuno specifico motivo d'appello volto a contestare il passaggio in giudicato della sentenza 6/02/07, che è stato espressamente affermato e accertato dal giudice di primo grado nel presente contenzioso: sul presupposto del ritenuto passaggio in giudicato di detta sentenza, il giudice di primo grado ha espressamente fondato l'affermazione circa la sussistenza e applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 C.C. con riferimento ai tributi, sanzioni, SSN e interessi oggetto dei rapporti tributari e per gli anni d'imposta sui quali si è pronunciata la CTP con la sent. 6/02/07 ed afferenti alla contribuente Ricorrente_1, parte nel procedimento conclusosi con la detta pronuncia.
L'appellante contesta la legittimità dell'acquisizione in giudizio di detta sentenza, affermando che il
Giudice tributario ha esercitato illegittimamente poteri officiosi disponendo l'acquisizione di un atto nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, parte del giudizio concluso con la sentenza acquisita d'ufficio nel presente giudizio, supplendo indebitamente alle carenze di prova o il mancato assolvimento dell'onere della prova sulla stessa parte (Ufficio Finanziario).
In linea di principio le affermazioni dell'appellante sono corrette, ma la Corte ritiene che vadano considerati due ulteriori aspetti.
Il primo è che la Suprema Corte ha ritenuto che "In tema di contenzioso tributario, ove un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria, può limitarsi a richiamarlo, senza che sia necessario produrlo con le modalità di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché esso è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa". (Cassazione civile sez. trib., 12/12/2023, n.34756).
Il secondo aspetto è che l'Agenzia delle Entrate di PO ha tempestivamente prodotto con la costituzione in appello la decisione della CTP di PO, n. 6/02/07, che deve considerarsi, pertanto, ritualmente acquisita anche ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis.
La sentenza n. 6/02/07 pronunciata dalla CTP di PO tra le stesse parti del presente giudizio, (Ricorrente_1 e Agenzia delle Entrate di PO), è, pertanto, utilizzabile ai fini della decisione, e deve ritenersi passata in giudicato per i motivi sopra espressi.
Veniamo alle singole cartelle e crediti tributari oggetto delle stesse la cui notifica è ritenuta invalida dalla ricorrente, e all'eccepita prescrizione dei crediti vantati dall'amministrazione finanziaria.
Cartella n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996.
Non si condivide con la contribuente/appellante che non vi è prova che tale cartella sia stata notificata in data 24.09.2002 a mani della stessa contribuente.
E' allegata in atti la cartolina di ricevimento con sottoscrizione (leggibile) di Ricorrente_1 e la data di consegna (24.09.2002) e nell'avviso di ricevimento sottoscritta dalla contribuente è espressamente riportato il numero identificativo della cartella oggetto di notifica (09120020009673511000).
La prescrizione dei tributi è decennale per quanto attiene ai tributi diretti (IRPEF e addizionali).
Per quanto attiene a IRPEF, SSN e sanzioni, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 1994 al
1999 diretti alla contribuente, (quindi anche anche per gli anni 1995 e 1996 oggetto della cartella), sono stati impugnati e sono stati oggetto di giudizio avanti alla CTP di PO conclusosi con la sentenza
6/02/2007 pronunciata nel procedimento incardinato con ricorso avanti alla CTP stessa e recante il numero di ruolo generale 993/01 (riunificato), sentenza depositata il 30.01.2007 e pubblicata il 2.2.2007; la contribuente ha depositato i propri ricorsi avverso agli accertamenti a lei riferibili per entrambe le annualità, in data 21.12.2001, cosicchè nessuna prescrizione, nè quinquennale (sanzioni e interessi), nè tantomeno decennale (tributi diretti) si è mai perfezionata, posto che gli avvisi di accertamento sono stati impugnati tempestivamente e nessuna eccezione di decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio risulta proposta in primo grado, così come non risulta eccepita alcuna prescrizione in materia di sanzioni afferenti alle annualità accertate 1995 e 1996, (cfr. sentenza n 6/02/2007); tale sentenza deve ritenersi passata in giudicato per mancata impugnazione da parte della contribuente, come sopra evidenziato, e, pertanto, il termine di prescrizione per tributi, sanzioni e SSN oggetto della pronuncia, è quello decennale ex art. 2953 c.c.; il decorso di tale termine risulta tempestivamente interrotto con riferimento ai crediti di cui alla cartella in esame, dalle successive intimazione di pagamento n. 20100061106, notificata in data
2.2.2011 a mani della contribuente, e n. 2011/0036261 notificata in data10.09.2011 a mani del marito convivente della contribuente, entrambe notificate a mezzo servizio postale direttamente dall'agente di riscossione.
Entrambi tali atti sono interruttivi dei termini di prescrizione, (per quanto attiene alla seconda intimazione, la ricezione da parte di familiare dichiaratosi convivente perfeziona la notifica diretta da parte dell'agente di riscossione che si sia avvalso del servizio postale ordinario, e non della notifica regolata dalla legge 890/1982, il cui regolamento non prevede la necessità dell'invio al destinatario di raccomandata informativa dell'avvenuta consegna del plico a persona qualificatasi quale legittimata al ritiro, nel caso di specie marito convivente;
cfr. Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/04/2019),
n. 9240; Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21570).
Ma vi è stato un precedente e ulteriore atto interruttivo del corso della prescrizione dei crediti azionati, costituito dalla notifica (come si dirà validamente) intervenuta in data 8.1.2008, della cartella n.
09120070013671812000, afferente ad IRPEF, contributo SSN, contributo straordinario per l'Europa e relative sanzioni ed accessori, per gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Si tratta della cartella esattoriale successiva al passaggio in giudicato della sentenza 6/02/07 della CTP di PO che respingeva il ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente.
Ulteriore atto interruttivo è costituito dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, relativo anche ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09120070013671812000, atto esecutivo notificato a mezzo raccomandata consegnata a mani della contribuente Ricorrente_1 quale debitrice, in data 28.08.2013.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Sono decorsi tra i vari atti interruttivi meno di10 anni.
La Corte rileva, in ogni caso, che deve farsi applicazione della sospensione del termine di prescrizione per il periodo 8.3.2020 al 31.08.2021 come previsto dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n.
18/2020 e dell'art. 12 comma 1 del D. lgs. n. 159/2015.mine decennale di prescrizione (maggiorato del periodo di sospensione dal 8-3-2020 al 31-08.2021).
Se si considera. infine, che "L'art. 1 commi 618 e seg. della L. n. 147 del 2013 prevede la sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria nel periodo che va dal 1 gennaio al 15 giugno 2014; tale sospensione si applica ai ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, incluso sanzioni e interessi ed il relativo periodo va conteggiato nei calcoli per la prescrizione dei debiti tributari." (Cassazione civile sez. trib., 18/12/2024, n.33240), a maggior ragione il termine di prescrizione decennale non si è compiuto con riferimento ai crediti tributari di cui alla cartella esattoriale in esame, (nè ad alcuno dei crediti tributari di cui alle ulteriori cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione impugnata, e non sgravate).
Cartella n. 09120030002016758000, relativa a IRPEF, addizionali IRPEF contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, agli anni d'imposta 1997 e 1998.
La cartella risulta notificata alla contribuente che ha ritirato personalmente in data 18.04.2003 la raccomandata che la notiziava dell'avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale per assenza temporanea della destinataria e assenza di persone legittimate alla ricezione, avvenuto il 15.4.2003.
Successivamente vi sono stati gli atti interruttivi della prescrizione del credito portato da detta cartella costituiti dalla sentenza 6/02/07 della CTP di PO, dalla notifica in data 8.1.2008, della cartella n.
09120070013671812000, dalla notifica delle intimazioni di pagamento del 02/02/2011 e 10/09/2011, e dell'atto di pignoramento, notifica 20.08.2013, come sopra meglio identificato, atti aventi ad oggetto i crediti di cui anche alla presente cartella esattoriale.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Sono decorsi tra i vari atti interruttivi meno di 10 anni. La Corte rileva, inoltre, che deve farsi applicazione della sospensione del termine di prescrizione per il periodo 8.3.2020 al 31.08.2021 come previsto dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 comma 1 delD. lgs. n. 159/2015.
Se si considera. infine, che "L'art. 1 commi 618 e seg. della L. n. 147 del 2013 prevede la sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria nel periodo che va dal 1 gennaio al 15 giugno 2014; tale sospensione si applica ai ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, incluso sanzioni e interessi ed il relativo periodo va conteggiato nei calcoli per la prescrizione dei debiti tributari." (Cassazione civile sez. trib., 18/12/2024, n.33240), a maggior ragione il termine di prescrizione decennale non si è compiuto con riferimento ai crediti tributari di cui alla cartella esattoriale in esame, (nè ad alcuno dei crediti tributari di cui alle ulteriori cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione impugnata, e non sgravate).
Cartella n. 09120040012277368000, relativa a IRPEF, addizionali IRPEF contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999.
La cartella risulta notificata a mezzo posta direttamente dall'agente di riscossione e consegnata a mani della contribuente Ricorrente_1 in data 1.1.2005. Per la stessa annualità sono intervenuti gli ulteriori atti interruttivi costituiti dalla sentenza 6/02/07 della CTP di PO. Successivamente vi sono stati gli atti interruttivi della prescrizione del credito costituiti dalla notifica in data 8.1.2008, della cartella n.
09120070013671812000, dalla notifica delle citate intimazioni di pagamento del 02/02/2011 e 10/09/2011,
e dell'atto di pignoramento, notificato il 20.08.2013, atti aventi ad oggetto i crediti di cui anche alla presente cartella esattoriale.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Per il mancato decorso del termine decennale di prescrizione in considerazione dei periodi di sospensione legalmente previsti dalla normativa emergenziale (COVID) e dalla legge 147/2013, valga quanto sopra argomentato per le precedenti cartelle esattoriali.
Cartella n. 09120070013671812000, afferente ad IRPEF, contributo SSN, sanzioni IRPEF e SSN, interessi ed accessori per gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.
Si tratta della cartella esattoriale successiva al passaggio in giudicato della sentenza 6/02/07 della CTP di
PO che respingeva il ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999 con i quali l'Ufficio Finanziario aveva accertato redditi non dichiarati dalla stessa e riferibili alla partecipazione quale socia della fallita società Società_1 sas di Nominativo_1 e C., oltre a sanzioni ed interessi.
La cartella è stata notificata in data 08.01.2008 direttamente dall'Agente di riscossione tramite posta ordinaria e ricevuta a mani di familiare convivente (marito), notifica valida ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973, così come deve considerarsi valida la notifica dei successivi atti interruttivi, gli avvisi di pagamento notificati in data 2.2.2011 e 10.09.2011, (aventi oggetto i medesimi anni d'imposta di cui alla citata sentenza 6/02/07): n. 09120109005694468000 tramite rac. ar ricevuta dalla contribuente Ricorrente_1 in data 02.02.2011, e intimazione n. 0912011900396616166000 tramite Rac. Ar. ricevuta a mani di familiare convivente in data 10.09.2011.
La ricezione da parte di familiare dichiaratosi convivente perfeziona la notifica diretta da parte dell'agente di riscossione che si sia avvalso del servizio postale ordinario, come nel caso di specie, e non, invece, della notifica regolata dalla legge 890/1982; il regolamento del servizio postale ordinario non prevede la necessità dell'invio al destinatario di raccomandata informativa dell'avvenuta consegna del plico a persona qualificatasi quale legittimata al ritiro, nel caso di specie il marito convivente;
cfr. Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/04/2019), n. 9240; Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21570).
Nè, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, possono esservi dubbi sul fatto che sia stata consegnata la cartella in questione in quanto l'avviso di ricevimento reca l'espressa indicazione
"DOCUMENTO n. 091200700136718120".
Ulteriore atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, relativo anche ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09120070013671812000, atto esecutivo notificato a mezzo raccomandata consegnata a mani della contribuente Ricorrente_1 quale debitrice, in data 28.08.2013.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Per il mancato decorso del termine decennale di prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione legalmente previsti dalla normativa emergenziale (COVID) e dalla legge 147/2013, valga quanto sopra argomentato per le precedenti cartelle esattoriali.
In definitiva deve ritenersi che non si sia verificata l'estinzione per prescrizione, il cui termine è decennale per i tributi IRPEF e addizionali e decennale in relazione all'actio judicati ex art. 2953 C.C. per tutti i crediti, sanzioni, SSN e accessori), con riferimento ai tributi, (IRPEF e addizionali), e relative sanzioni, e al contributo per il SSN, e al contributo straordinario per l'Europa, (per gli anni 1994-1995-1996), e relative sanzioni, (per SSN solo dall'anno 1996), e interessi ed accessori, relativamente agli anni d'imposta dal 1994 al 1999.
Ferma la validità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento di cui s'è detto, e il mancato decorso del termine di prescrizione decennale dei relativi crediti, per le ragioni sopra esposte, non si possono fondatamente porre questioni di duplicazioni d'imposta.
La Corte osserva che nessuna delle cartelle di pagamento è stata tempestivamente impugnata nei 60 giorni dalle rispettive notifiche. In particolare l'ultima cartella, la n. 09120070013671812000, che è quella afferente ai crediti tributari complessivamente azionati per tutte le annualità (1994-1999) definitivamente accertate a seguito del passaggio in giudicato della sentenza 6/02/2007, non è stata tempestivamente impugnata dalla contribuente e, pertanto, non può costituire oggetto di impugnazione e essere annullata nel presente contenzioso, quale atto presupposto dell'impugnata intimazione n. 09120229001464970000, anche se recasse errori o duplicazioni di crediti.
In ogni caso, con riferimento all'asserita, dalla ricorrente, duplicazione dei crediti da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte rileva che esaminando gli estratti di ruolo afferenti alle cartelle parziali precedenti alla cartella n. 09120070013671812000, (anch'esse comunque non più impugnabili per decorso dei termini dalle notifiche), e, cioè, le cartelle n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996, n.
09120030002016758000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1997 e 1998, e n. 09120040012277368000, relativa a IRPEF, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999, e comparando tali estratti di ruolo con l'estratto di ruolo 2007 afferente alla cartella n.
09120070013671812000, si evidenzia come le cartelle parziali e relative iscrizioni a ruolo, recano i medesimi importi in linea capitale per tributi (IRPEF e addizionali), contributo straordinario Europa e contributo SSN, diversificandosi gli importi rispetto al ruolo 2007/cartella 09120070013671812000, in relazione all'importo degli interessi maturati ed al fatto che tale ultimo ruolo reca anche gli importi di cui alle sanzioni irrogate. Gli importi complessivi dei ruoli afferenti alle cartelle parziali per le annualità dal
1995 al 1999 sono pari ad € 163.598,00); per ogni annualità (dal 1994 al 1999), il ruolo con riferimento alla cartella n. 09120070013671812000, reca gli ulteriori importi: per per l'annualità 1994, per
€ 44.238,31; gli importi per le sanzioni IRPEF (per complessivi € 152.146,65), per un importo complessivo iscritto a ruolo per le annualità dal 1994 al 1999 (sanzioni Irpef ed interessi compresi), pari ad
€ 364.696,28; nel determinare le somme complessivamente dovute come debito residuo, l'importo del carico iscritto a ruolo 2007, è maggiorato da interessi di mora/somme aggiuntive (non meglio precisate nell'estratto di ruolo), pari ad € 254.948,39, oneri di riscossione per € 31.379,02, oltre a diritti di notifica e rimborso spese esec. per € 899,16, così per un residuo importo complessivamente dovuto indicato in misura pari ad € 651.675,34 nell'estratto di ruolo 2007 afferente alla cartella n. 09120070013671812000,
a fronte di un carico per i ruoli precedenti indicato in complessivi € 364.696,28.
La Corte osserva che la cartella esattoriale è parificabile al precetto rispetto al titolo esecutivo rappresentato dal ruolo (DPR 602 del 1973 art. 49), e, pertanto, l'eventuale duplicazione di titoli esecutivi, indipendentemente dall'impugnazione della cartella esattoriale, potrà essere fatta valere dalla contribuente in sede esecutiva opponendosi all'eventuale duplicazione della pretesa creditoria per duplicazione di altro ruolo da parte del creditore.
L'appello della contribuente è respinto con conferma dell'impugnata decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia respinge l'appello della contribuente. Condanna
l'appellante a rifondere le spese di lite alle parti appellate che liquida in € 6.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, ed € 3.500,00 a favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
PO.
Così deciso in Trieste, li 11 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il presidente Alberto Rossi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OS ALBERTO, Presidente
RD BE, LA
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 187/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PO - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 PO PN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 1 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 C.S.N. 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 CONTR.STRAORD. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 ILOR 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 ILOR 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09120229001464970000 IRAP 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello alla sentenza n. 50/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 1 e pubblicata il 27/06/2023 nel contenzioso nei confronti della Agenzia Entrate - Riscossione-Roma e Agenzia Entrate Direzione Provinciale PO.
Riassumendo in fatto, la contribuente impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
PO l'avviso di intimazione di pagamento n. 091 2022 90014649 70/000 di data 2.9.2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.223.982,48 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese esecutive), per le seguenti cartelle esattoriali emesse dall'agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di PO:
1) cartella n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996; 2) cartella n. 09120030002016758000, relativa a
IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1997 e 1998; 3) cartella n.
09120040012277368000, relativa a IRPEF, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999; 4) cartella n.
091200400125368959002, relativa a IRAP, IVA, interessi ed accessori, anno d'imposta 2000; 5) cartella n. 09120070013671812000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999; 6) cartella n. 09120070013878533003, relativa a ILOR,
IVA, IRAP, interessi ed accessori, anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.
La contribuente eccepiva: a) l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle;
b) l'illegittimità dell'atto opposto per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione; c) la duplicazione della pretesa creditoria. Si costituivano in giudizio l'Agente della Riscossione, rilevando la correttezza del proprio operato, e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di PO eccependo la propria estraneità al giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 50/2023 pronunciata il 18.05.2023 e depositata il 27.06.2023, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di PO ritenendo infondato il ricorso lo ha dichiarato inammissibile condannando il ricorrente a rifondere alle parti resistenti costituite le spese processuali liquidate in Euro
9.120,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed in Euro 5.600,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di PO.
La contribuente ha proposto appello avverso tale decisione per i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 2697 C.C. e degli artt. 19 c. 3 e 21 c. 1 del C. lgs. 546/1992 per aver la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiarato l'appellante decaduta ex art. 21 comma 1 D. Lgs. 546/1992 dalla contestazione del vizio di omessa notifica delle cartelle per aver ritenuto dimostrata da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la notifica degli atti impositivi. Secondo la Corte, infatti, a giustificare l'accertamento della corretta notifica depone incontrovertibilmente l'asserita riferibilità agli atti impositivi degli avvisi di ricevimento dimessi ex adverso.
B) Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 19 comma 3 e 21 comma 1 del D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973. La Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado avrebbe errato nel ritenere tardivo e inammissibile il ricorso concernente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali sull'erronea presunzione che la ricorrente appellante abbia avuto conoscenza di tutta una serie di atti impositivi ricevuti dal familiare convivente della stessa.
C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 D.Lgs. 546/1992. Il motivo è correlato al motivo d'appello che considera la ricorrente decaduta dalla possibilità di eccepire in questa sede ogni questione relativa alla pretesa tributaria e nello specifico sia quella della duplicazione delle poste, sia quella di carenza di legittimazione passiva della signra Ricorrente_1, posto che la stessa era ai tempi solo socia accomandante della società fallita, Società_1 sas di Nominativo_1 e C.. Non vi è prova che la ricorrente abbia mai ricevuto e/o avuto effettiva conoscenza delle cartelle e/o intimazioni di pagamento asseritamente notificate tra il 2022 ed il 2008 sino alla notifica, nel 2022, dell'atto impositivo oggetto del presente procedimento e della sentenza di primo grado impugnata. Anche nella denegata ipotesi di ritenuta avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, la contribuente eccepisce alle pagine 20 e 21 dei motivi d'appello, la illegittima duplicazione delle imposte per i medesimi tributi e anni d'imposta. Ribadisce
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nella propria qualità di socia accomandante, rispetto all'avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato in qualità di socia accomandante della detta società e l'illegittimità della richiesta di adempimento alla signora Ricorrente_1 dell'avviso di intimazione impugnato. La carenza di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, integrerebbe un vizio autonomo e proprio dell'atto di intimazione impugnato in primo grado integrando un fatto impeditivo della pretesa fiscale anche in fase esecutiva (pagine 21 e 22 atto d'appello, che si richiamano).
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 C.C. per decorso del termine di prescrizione decennale dei tributi erariali oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata (pagine 23 e 24 atto d'appello, che si richiamano).
E) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2946 C.C. con riferimento al ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio, di aver validamente notificato alla contribuente le cartelle di pagamento e i successivi atti interruttivi della prescrizione (pagg. 25, 26 e 27 atto d'appello, che si richiamano, e come illustrato ai motivi A e B d'appello).
F) Violazione dell'art. 2697 C.C. e dell'art. 7 comma 5 bis D. Lgs. 546/1992, per aver la Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado acquisito d'Ufficio agli atti la sentenza n. 06/02/2007 del 08.06.2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di PO citata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di PO nella propria memoria introduttiva (pagine da 28 a 39 dell'atto d'appello, che qui si richiamano). G) Travisamento della prova e/o omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al ragionamento del
Giudice di primo grado nella parte in cui rilevando che la sentenza n. 6/02/2007 del 08.06.2006 è stata emessa a seguito di riunione per ragioni di connessione ex art. 274 c.p.c., anche nei confronti della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, ritiene applicabile la prescrizione decennale ai tributi di cui all'atto impositivo impugnato dalla signora Ricorrente_1, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia (pagine da 40 a 45 dell'atto di appello che qui si richiamano).
H) Travisamento della prova e/o omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all'errore del Giudice di primo grado nella parte in cui rilevando che la sentenza n. 6/02/2007 del 08.06.2006 è stata emessa anche nei confronti della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, di cui la ricorrente appellante era socia, non si avvede che risulta accertata la qualità di socia accomandante della stessa e ritiene soggetti a prescrizione decennale i tributi di cui all'atto impositivo impugnato dalla signora Ricorrente_1, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia (pagine da 46 a 48 atto di appello da aversi qui per richiamato).
I) Travisamento della prova e/o omesso esame di un fatto decisivo, avendo errato ill Giudice di primo grado laddove nella sentenza n. 6/02/2007 del 08.06.2006 emessa nei confronti della società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, non si avvede che l'Amministrazione Finanziaria non ha dimostrato la regolarità della notifica degli atti impositivi, che doveva essere effettuata al curatore fallimentare e ritiene soggetti a prescrizione decennale i tributi di cui all'atto di intimazione impugnato dalla ricorrente appellante, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia. (pagine da 49 a 51 dell'atto di appello che qui si richiamano).
Si costituiscono in appello, contro deducendo, l'Agenzia Entrate - Riscossione-Roma e Agenzia Entrate
Direzione Provinciale PO, quest'ultima producendo copia della sentenza della CTP di PO
6/02/2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'intimazione di pafgamento impugnata nel presente proedimento fa riferimento, tra le altre, alle cartelle n. 091200400125368959002, relativa a IRAP, IVA, interessi ed accessori, anno d'imposta 2000 e n. 09120070013878533003, relativa a ILOR, IVA, IRAP, interessi ed accessori, anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, cartelle i cui carichi tributari sono stati annullati dall'Ufficio nei confronti della ricorrente Ricorrente_1, con provvedimento di data 27.12.2023 e, pertanto, non costituiscono più oggetto di contenzioso, trattandosi di cartelle di pagamento afferenti a tributi dovuti dalla società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, in fallimento, della quale la ricorrente era socia accomandante e, in quanto tale, non responsabile/coobbligata per i relativi tributi dovuti dalla società.
L'agente delle Entrate - Riscossioni ha dimesso con la costituzione in appello gli estratti ruolo di tali cartelle e l'annullamento della coobbligazione;
nulla, pertanto, è dovuto dalla ricorrente appellante con riferimento ai tributi di cui alle dette cartelle n. 091200400125368959002 e n. 09120070013878533003.
Restano in contestazione i tributi, sanzioni, interessi e contributi SSN di cui alle restanti cartelle il cui pagamento è stato oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata: n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996; n.
09120030002016758000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1997 e 1998; n. 09120040012277368000, relativa a IRPEF, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999; n. 09120070013671812000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Giova premettere ulteriormente che Il termine di prescrizione ordinario dei tributi diretti (tra cui l'IRPEF che interessa la contribuente appellante), è decennale e ad essi non è applicabile la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. (Cass. Civ. sez. trib.
28.08.2024 n. 23215).
Giova, altresì, premettere che gli avvisi di accertamento afferenti agli anni d'imposta dal 1994 al 1999, relativi ad IRPEF, addizionali IRPEF, contributo SSN, (per SSN solo dall'anno d'imposta 1996), contributo straordinario per l'Europa (anni 1994, 1995 e 1996), e relative sanzioni, sono stati impugnati dalla contribuente come risulta dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di PO, n.
6/02/07, (della legittimità della cui acquisizione agli atti di causa e della utilizzabilità ai fini della decisione si dirà nel prosieguo), per cui non si è formata alcuna preclusione o estinzione per prescrizione: in caso di passaggio in giudicato della sentenza, come nel caso che ci occupa, la prescrizione è decennale ex art. 2953 C.C. (e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza stessa); i successivi atti interruttivi, (dei quali si dirà), non hanno consentito il maturarsi del termine decennale di prescrizione costituito dal giudicato;
nel caso in cui la sentenza non fosse ad oggi passata in giudicato (fermo l'effetto interruttivo della prescrizione a seguito della sua pronuncia), deve tenersi conto dell'effetto sospensivo del corso della prescrizione in pendenza di giudizio, e sino alla definizione dello stesso, e, pertanto, in ipotesi, non si sarebbe, comunque, formata prescrizione estintiva con riferimento ai crediti tutti sub judice, azionati dall'Ufficio e contestati dalla contribuente, oggetto del contenzioso di cui alla citata sentenza 6/02/07.
Quest'ultimo è un argomento meramente ipotetico in quanto la contribuente non ha negato o contestato il passaggio in giudicato di detta sentenza, anzi, ha formulato motivi d'appello sul presupposto espresso della formazioni del giudicato in ordine alla citata sentenza.
Nell'atto di appello, infatti, la contribuente presenta motivi di impugnazione della sentenza di primo grado sul presupposto, sostanzialmente espresso, del passaggio in giudicato della decisione n. 6/02/07: a pagina 40 dell'appello lamenta l'erroneità della decisione impugnata laddove ".... ritiene applicabile la prescrizione decennale dei tributi di cui all'atto impositivo impugnato dalla Ricorrente_1, in particolare per quanto concerne sanzioni e interessi, sulla base del solo passaggio in giudicato di tale pronuncia". L'appellante contesta l'inopponibilità del giudicato formatosi in ordine ai crediti per tributi, sanzioni e interessi per IVA, ILOR di cui alla sentenza 6/02/07, in quanto crediti prescritti nei confronti della società in fallimento (pagine 40-45 appello) e per essere la ricorrente solo socia accomandante alla quale non può estendersi il fallimento, nè la responsabilità per debiti della società, (pagine 47/48 appello).
La Corte rileva, infine, che non vi è stato alcuno specifico motivo d'appello volto a contestare il passaggio in giudicato della sentenza 6/02/07, che è stato espressamente affermato e accertato dal giudice di primo grado nel presente contenzioso: sul presupposto del ritenuto passaggio in giudicato di detta sentenza, il giudice di primo grado ha espressamente fondato l'affermazione circa la sussistenza e applicabilità del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 C.C. con riferimento ai tributi, sanzioni, SSN e interessi oggetto dei rapporti tributari e per gli anni d'imposta sui quali si è pronunciata la CTP con la sent. 6/02/07 ed afferenti alla contribuente Ricorrente_1, parte nel procedimento conclusosi con la detta pronuncia.
L'appellante contesta la legittimità dell'acquisizione in giudizio di detta sentenza, affermando che il
Giudice tributario ha esercitato illegittimamente poteri officiosi disponendo l'acquisizione di un atto nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, parte del giudizio concluso con la sentenza acquisita d'ufficio nel presente giudizio, supplendo indebitamente alle carenze di prova o il mancato assolvimento dell'onere della prova sulla stessa parte (Ufficio Finanziario).
In linea di principio le affermazioni dell'appellante sono corrette, ma la Corte ritiene che vadano considerati due ulteriori aspetti.
Il primo è che la Suprema Corte ha ritenuto che "In tema di contenzioso tributario, ove un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione a fronte di una lacuna probatoria della parte onerata, quest'ultima, nel susseguente giudizio d'appello, in applicazione dei principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria, può limitarsi a richiamarlo, senza che sia necessario produrlo con le modalità di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché esso è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo diritto di difesa". (Cassazione civile sez. trib., 12/12/2023, n.34756).
Il secondo aspetto è che l'Agenzia delle Entrate di PO ha tempestivamente prodotto con la costituzione in appello la decisione della CTP di PO, n. 6/02/07, che deve considerarsi, pertanto, ritualmente acquisita anche ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis.
La sentenza n. 6/02/07 pronunciata dalla CTP di PO tra le stesse parti del presente giudizio, (Ricorrente_1 e Agenzia delle Entrate di PO), è, pertanto, utilizzabile ai fini della decisione, e deve ritenersi passata in giudicato per i motivi sopra espressi.
Veniamo alle singole cartelle e crediti tributari oggetto delle stesse la cui notifica è ritenuta invalida dalla ricorrente, e all'eccepita prescrizione dei crediti vantati dall'amministrazione finanziaria.
Cartella n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996.
Non si condivide con la contribuente/appellante che non vi è prova che tale cartella sia stata notificata in data 24.09.2002 a mani della stessa contribuente.
E' allegata in atti la cartolina di ricevimento con sottoscrizione (leggibile) di Ricorrente_1 e la data di consegna (24.09.2002) e nell'avviso di ricevimento sottoscritta dalla contribuente è espressamente riportato il numero identificativo della cartella oggetto di notifica (09120020009673511000).
La prescrizione dei tributi è decennale per quanto attiene ai tributi diretti (IRPEF e addizionali).
Per quanto attiene a IRPEF, SSN e sanzioni, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 1994 al
1999 diretti alla contribuente, (quindi anche anche per gli anni 1995 e 1996 oggetto della cartella), sono stati impugnati e sono stati oggetto di giudizio avanti alla CTP di PO conclusosi con la sentenza
6/02/2007 pronunciata nel procedimento incardinato con ricorso avanti alla CTP stessa e recante il numero di ruolo generale 993/01 (riunificato), sentenza depositata il 30.01.2007 e pubblicata il 2.2.2007; la contribuente ha depositato i propri ricorsi avverso agli accertamenti a lei riferibili per entrambe le annualità, in data 21.12.2001, cosicchè nessuna prescrizione, nè quinquennale (sanzioni e interessi), nè tantomeno decennale (tributi diretti) si è mai perfezionata, posto che gli avvisi di accertamento sono stati impugnati tempestivamente e nessuna eccezione di decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio risulta proposta in primo grado, così come non risulta eccepita alcuna prescrizione in materia di sanzioni afferenti alle annualità accertate 1995 e 1996, (cfr. sentenza n 6/02/2007); tale sentenza deve ritenersi passata in giudicato per mancata impugnazione da parte della contribuente, come sopra evidenziato, e, pertanto, il termine di prescrizione per tributi, sanzioni e SSN oggetto della pronuncia, è quello decennale ex art. 2953 c.c.; il decorso di tale termine risulta tempestivamente interrotto con riferimento ai crediti di cui alla cartella in esame, dalle successive intimazione di pagamento n. 20100061106, notificata in data
2.2.2011 a mani della contribuente, e n. 2011/0036261 notificata in data10.09.2011 a mani del marito convivente della contribuente, entrambe notificate a mezzo servizio postale direttamente dall'agente di riscossione.
Entrambi tali atti sono interruttivi dei termini di prescrizione, (per quanto attiene alla seconda intimazione, la ricezione da parte di familiare dichiaratosi convivente perfeziona la notifica diretta da parte dell'agente di riscossione che si sia avvalso del servizio postale ordinario, e non della notifica regolata dalla legge 890/1982, il cui regolamento non prevede la necessità dell'invio al destinatario di raccomandata informativa dell'avvenuta consegna del plico a persona qualificatasi quale legittimata al ritiro, nel caso di specie marito convivente;
cfr. Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/04/2019),
n. 9240; Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21570).
Ma vi è stato un precedente e ulteriore atto interruttivo del corso della prescrizione dei crediti azionati, costituito dalla notifica (come si dirà validamente) intervenuta in data 8.1.2008, della cartella n.
09120070013671812000, afferente ad IRPEF, contributo SSN, contributo straordinario per l'Europa e relative sanzioni ed accessori, per gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Si tratta della cartella esattoriale successiva al passaggio in giudicato della sentenza 6/02/07 della CTP di PO che respingeva il ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente.
Ulteriore atto interruttivo è costituito dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, relativo anche ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09120070013671812000, atto esecutivo notificato a mezzo raccomandata consegnata a mani della contribuente Ricorrente_1 quale debitrice, in data 28.08.2013.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Sono decorsi tra i vari atti interruttivi meno di10 anni.
La Corte rileva, in ogni caso, che deve farsi applicazione della sospensione del termine di prescrizione per il periodo 8.3.2020 al 31.08.2021 come previsto dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n.
18/2020 e dell'art. 12 comma 1 del D. lgs. n. 159/2015.mine decennale di prescrizione (maggiorato del periodo di sospensione dal 8-3-2020 al 31-08.2021).
Se si considera. infine, che "L'art. 1 commi 618 e seg. della L. n. 147 del 2013 prevede la sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria nel periodo che va dal 1 gennaio al 15 giugno 2014; tale sospensione si applica ai ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, incluso sanzioni e interessi ed il relativo periodo va conteggiato nei calcoli per la prescrizione dei debiti tributari." (Cassazione civile sez. trib., 18/12/2024, n.33240), a maggior ragione il termine di prescrizione decennale non si è compiuto con riferimento ai crediti tributari di cui alla cartella esattoriale in esame, (nè ad alcuno dei crediti tributari di cui alle ulteriori cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione impugnata, e non sgravate).
Cartella n. 09120030002016758000, relativa a IRPEF, addizionali IRPEF contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, agli anni d'imposta 1997 e 1998.
La cartella risulta notificata alla contribuente che ha ritirato personalmente in data 18.04.2003 la raccomandata che la notiziava dell'avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale per assenza temporanea della destinataria e assenza di persone legittimate alla ricezione, avvenuto il 15.4.2003.
Successivamente vi sono stati gli atti interruttivi della prescrizione del credito portato da detta cartella costituiti dalla sentenza 6/02/07 della CTP di PO, dalla notifica in data 8.1.2008, della cartella n.
09120070013671812000, dalla notifica delle intimazioni di pagamento del 02/02/2011 e 10/09/2011, e dell'atto di pignoramento, notifica 20.08.2013, come sopra meglio identificato, atti aventi ad oggetto i crediti di cui anche alla presente cartella esattoriale.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Sono decorsi tra i vari atti interruttivi meno di 10 anni. La Corte rileva, inoltre, che deve farsi applicazione della sospensione del termine di prescrizione per il periodo 8.3.2020 al 31.08.2021 come previsto dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 comma 1 delD. lgs. n. 159/2015.
Se si considera. infine, che "L'art. 1 commi 618 e seg. della L. n. 147 del 2013 prevede la sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria nel periodo che va dal 1 gennaio al 15 giugno 2014; tale sospensione si applica ai ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, incluso sanzioni e interessi ed il relativo periodo va conteggiato nei calcoli per la prescrizione dei debiti tributari." (Cassazione civile sez. trib., 18/12/2024, n.33240), a maggior ragione il termine di prescrizione decennale non si è compiuto con riferimento ai crediti tributari di cui alla cartella esattoriale in esame, (nè ad alcuno dei crediti tributari di cui alle ulteriori cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione impugnata, e non sgravate).
Cartella n. 09120040012277368000, relativa a IRPEF, addizionali IRPEF contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999.
La cartella risulta notificata a mezzo posta direttamente dall'agente di riscossione e consegnata a mani della contribuente Ricorrente_1 in data 1.1.2005. Per la stessa annualità sono intervenuti gli ulteriori atti interruttivi costituiti dalla sentenza 6/02/07 della CTP di PO. Successivamente vi sono stati gli atti interruttivi della prescrizione del credito costituiti dalla notifica in data 8.1.2008, della cartella n.
09120070013671812000, dalla notifica delle citate intimazioni di pagamento del 02/02/2011 e 10/09/2011,
e dell'atto di pignoramento, notificato il 20.08.2013, atti aventi ad oggetto i crediti di cui anche alla presente cartella esattoriale.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Per il mancato decorso del termine decennale di prescrizione in considerazione dei periodi di sospensione legalmente previsti dalla normativa emergenziale (COVID) e dalla legge 147/2013, valga quanto sopra argomentato per le precedenti cartelle esattoriali.
Cartella n. 09120070013671812000, afferente ad IRPEF, contributo SSN, sanzioni IRPEF e SSN, interessi ed accessori per gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.
Si tratta della cartella esattoriale successiva al passaggio in giudicato della sentenza 6/02/07 della CTP di
PO che respingeva il ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999 con i quali l'Ufficio Finanziario aveva accertato redditi non dichiarati dalla stessa e riferibili alla partecipazione quale socia della fallita società Società_1 sas di Nominativo_1 e C., oltre a sanzioni ed interessi.
La cartella è stata notificata in data 08.01.2008 direttamente dall'Agente di riscossione tramite posta ordinaria e ricevuta a mani di familiare convivente (marito), notifica valida ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
602/1973, così come deve considerarsi valida la notifica dei successivi atti interruttivi, gli avvisi di pagamento notificati in data 2.2.2011 e 10.09.2011, (aventi oggetto i medesimi anni d'imposta di cui alla citata sentenza 6/02/07): n. 09120109005694468000 tramite rac. ar ricevuta dalla contribuente Ricorrente_1 in data 02.02.2011, e intimazione n. 0912011900396616166000 tramite Rac. Ar. ricevuta a mani di familiare convivente in data 10.09.2011.
La ricezione da parte di familiare dichiaratosi convivente perfeziona la notifica diretta da parte dell'agente di riscossione che si sia avvalso del servizio postale ordinario, come nel caso di specie, e non, invece, della notifica regolata dalla legge 890/1982; il regolamento del servizio postale ordinario non prevede la necessità dell'invio al destinatario di raccomandata informativa dell'avvenuta consegna del plico a persona qualificatasi quale legittimata al ritiro, nel caso di specie il marito convivente;
cfr. Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/04/2019), n. 9240; Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21570).
Nè, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, possono esservi dubbi sul fatto che sia stata consegnata la cartella in questione in quanto l'avviso di ricevimento reca l'espressa indicazione
"DOCUMENTO n. 091200700136718120".
Ulteriore atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, relativo anche ai crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09120070013671812000, atto esecutivo notificato a mezzo raccomandata consegnata a mani della contribuente Ricorrente_1 quale debitrice, in data 28.08.2013.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 30.09.2022.
Per il mancato decorso del termine decennale di prescrizione vanno considerati anche i periodi di sospensione legalmente previsti dalla normativa emergenziale (COVID) e dalla legge 147/2013, valga quanto sopra argomentato per le precedenti cartelle esattoriali.
In definitiva deve ritenersi che non si sia verificata l'estinzione per prescrizione, il cui termine è decennale per i tributi IRPEF e addizionali e decennale in relazione all'actio judicati ex art. 2953 C.C. per tutti i crediti, sanzioni, SSN e accessori), con riferimento ai tributi, (IRPEF e addizionali), e relative sanzioni, e al contributo per il SSN, e al contributo straordinario per l'Europa, (per gli anni 1994-1995-1996), e relative sanzioni, (per SSN solo dall'anno 1996), e interessi ed accessori, relativamente agli anni d'imposta dal 1994 al 1999.
Ferma la validità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento di cui s'è detto, e il mancato decorso del termine di prescrizione decennale dei relativi crediti, per le ragioni sopra esposte, non si possono fondatamente porre questioni di duplicazioni d'imposta.
La Corte osserva che nessuna delle cartelle di pagamento è stata tempestivamente impugnata nei 60 giorni dalle rispettive notifiche. In particolare l'ultima cartella, la n. 09120070013671812000, che è quella afferente ai crediti tributari complessivamente azionati per tutte le annualità (1994-1999) definitivamente accertate a seguito del passaggio in giudicato della sentenza 6/02/2007, non è stata tempestivamente impugnata dalla contribuente e, pertanto, non può costituire oggetto di impugnazione e essere annullata nel presente contenzioso, quale atto presupposto dell'impugnata intimazione n. 09120229001464970000, anche se recasse errori o duplicazioni di crediti.
In ogni caso, con riferimento all'asserita, dalla ricorrente, duplicazione dei crediti da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte rileva che esaminando gli estratti di ruolo afferenti alle cartelle parziali precedenti alla cartella n. 09120070013671812000, (anch'esse comunque non più impugnabili per decorso dei termini dalle notifiche), e, cioè, le cartelle n. 09120020009673511000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1995 e 1996, n.
09120030002016758000, relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale, interessi ed accessori, anni d'imposta 1997 e 1998, e n. 09120040012277368000, relativa a IRPEF, interessi ed accessori, anno d'imposta 1999, e comparando tali estratti di ruolo con l'estratto di ruolo 2007 afferente alla cartella n.
09120070013671812000, si evidenzia come le cartelle parziali e relative iscrizioni a ruolo, recano i medesimi importi in linea capitale per tributi (IRPEF e addizionali), contributo straordinario Europa e contributo SSN, diversificandosi gli importi rispetto al ruolo 2007/cartella 09120070013671812000, in relazione all'importo degli interessi maturati ed al fatto che tale ultimo ruolo reca anche gli importi di cui alle sanzioni irrogate. Gli importi complessivi dei ruoli afferenti alle cartelle parziali per le annualità dal
1995 al 1999 sono pari ad € 163.598,00); per ogni annualità (dal 1994 al 1999), il ruolo con riferimento alla cartella n. 09120070013671812000, reca gli ulteriori importi: per per l'annualità 1994, per
€ 44.238,31; gli importi per le sanzioni IRPEF (per complessivi € 152.146,65), per un importo complessivo iscritto a ruolo per le annualità dal 1994 al 1999 (sanzioni Irpef ed interessi compresi), pari ad
€ 364.696,28; nel determinare le somme complessivamente dovute come debito residuo, l'importo del carico iscritto a ruolo 2007, è maggiorato da interessi di mora/somme aggiuntive (non meglio precisate nell'estratto di ruolo), pari ad € 254.948,39, oneri di riscossione per € 31.379,02, oltre a diritti di notifica e rimborso spese esec. per € 899,16, così per un residuo importo complessivamente dovuto indicato in misura pari ad € 651.675,34 nell'estratto di ruolo 2007 afferente alla cartella n. 09120070013671812000,
a fronte di un carico per i ruoli precedenti indicato in complessivi € 364.696,28.
La Corte osserva che la cartella esattoriale è parificabile al precetto rispetto al titolo esecutivo rappresentato dal ruolo (DPR 602 del 1973 art. 49), e, pertanto, l'eventuale duplicazione di titoli esecutivi, indipendentemente dall'impugnazione della cartella esattoriale, potrà essere fatta valere dalla contribuente in sede esecutiva opponendosi all'eventuale duplicazione della pretesa creditoria per duplicazione di altro ruolo da parte del creditore.
L'appello della contribuente è respinto con conferma dell'impugnata decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia respinge l'appello della contribuente. Condanna
l'appellante a rifondere le spese di lite alle parti appellate che liquida in € 6.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, ed € 3.500,00 a favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
PO.
Così deciso in Trieste, li 11 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il presidente Alberto Rossi