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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/07/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trento, seconda sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Liliana Guzzo Presidente rel ed est. dott. Maria Tulumello Consigliere dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 15.11.2023 a mezzo PEC da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
in persona del legale Controparte_1 rappresentante (P.I. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dagli avv. Danilo Pezzi e Paolo Mazzoni
appellanti
contro
C.F. ) quale procuratrice speciale di n Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Marsico appellata oggetto: opposizione ad esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Trento, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 426/2023 di data 16/05/2023 (RG. 366/2022), pubblicata in pari data, mai notificata
Nel merito: per tutte le causali di cui in narrativa, accertare l'adempimento da parte di Parte_1
e (nelle loro reciproche qualità), dell'obbligazione contratta con la creditrice Parte_2 [...]
e per l'effetto dichiarare la validità dell'offerta reale di cui alle premesse, e/o comunque CP_2 dell'offerta banco judicis di cui all'udienza dd. 27.01.2022 (Tribunale di Trento RG.ES. 132/2017), con liberazione dei medesimi, e con riserva in punto danni (ex art. 1207 c.c.).
pagina 1 di 8 In via subordinata: per tutte le causali di cui in narrativa, imputare le somme di cui all'offerta reale e/o banco judicis all'eventuale maggior importo dovuto.
In via istruttoria: si chiede disporsi CTU atta a determinare il quantum dovuto dai ricorrenti alla creditrice defalcando il consulente gli importi di cui all'offerta reale. Controparte_2
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come previsti per legge previsti. Salvis juribus. Ogni ulteriore istanza, deduzione, anche istruttoria riservate, anche in relazione alle avversarie difese per la appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In via principale:
rigettare l'avverso atto di citazione in appello e tutte le domande ed istanze ivi contenute perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio giudizio, e con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione per il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione la
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_4 Parte_1
anche quale socio, fideiussore e datore di ipoteca ed altresì
[...] Parte_1 Parte_2 nella dichiarata qualità di fideiussore e datore di ipoteca, convenivano in giudizio Controparte_2 nella sua qualità di procuratrice speciale di (recte chiedendo Parte_3 Controparte_3
a) in via principale, che venisse accertato e dichiarato “l'adempimento da parte di e Parte_1
(nelle loro reciproche qualità) dell'obbligazione contratta con la creditrice Parte_2 [...]
e per l'effetto dichiarata la validità dell'offerta reale di cui alle premesse, e/o comunque CP_2 dell'offerta banco judicis di cui all'udienza dd. 27.01.2022 (Tribunale di Trento RG,. ES. 132/2017), con liberazione dei medesimi, e con riserva in punto danni (ex art. 1207 c.c.)”;
b) in via subordinata che venissero imputate le somme di cui all'offerta reale e/o banco judicis all'eventuale maggior importo dovuto.
Premettevano in sintesi che:
- Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (poi per intervenuta cessione del Controparte_2 credito), aveva notificato in data 17.05.2017 a e atto di Parte_1 Parte_2 pignoramento immobiliare relativamente alla p.ed. 799 e p.f. 2293 in P.T. 1710/II C.C. Per_1
e diritti congiunti, per la quota di ½ ciascuno (trattavasi di casa di abitazione);
[...]
- nella relativa procedura esecutiva immobiliare radicata presso il Tribunale di Trento ed avente
RG. 132/2017 l'asta era stata fissata per il 23.11.2021;
- erano intervenuti medio tempore anche l' per le province autonome di Controparte_5
Bolzano e Trento – , nonché e Beikircher Controparte_6 CP_7
Gruenland S.r.l.;
- parte esecutata aveva notificato in data 18.11.2021 a nella sua qualità di Controparte_2 procuratrice generale di al domicilio eletto presso l'avv. Maura Filippi del Parte_3
pagina 2 di 8 Foro di Trento, offerta reale ex art 1209 cc per l'importo del credito di cui all'atto di precetto dd.20.07.2017 per complessivi euro 122.550,58= allegando assegno circolare non trasferibile intestato alla creditrice nr. 5301285240-04 dd. 17.11.2021, offerta non accettata come da attestazione Unep;
- il giorno successivo gli esecutati avevano proposto opposizione all'esecuzione, chiedendone la sospensione, nello specifico evidenziando l'obbligo del creditore di cooperare con il debitore per non ostacolarne l'adempimento, alla luce del principio di correttezza imposto dalla legge alle parti nella conduzione del rapporto obbligatorio, istanza che era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16.12.2021
- in data 17.12.2021 il delegato aveva emesso il provvedimento di aggiudicazione, poi depositato in data 20.12.2021;
- all'udienza del giorno 27gennaio 2022 di comparizione parti avanti al Giudice dell'esecuzione in un procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., ed personalmente Parte_1 Pt_2 presenti, avevano depositavano banco judicis n. 2 assegni circolari per l'importo complessivo di
€ 170.550,58 tratti su Depobank in favore di in ragione della precisazione Controparte_2 del credito della procedente.
Ciò esposto censuravano il provvedimento del 16.12.2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione e a fondamento dell'opposizione affermavano in sintesi:
- che l'offerta reale era stata notificata all' avv. Maura Filippi munita del potere di incassare e quietanzare”
- che l'offerta si basava sull'atto di precetto e sui titoli costituiti dal mutuo fondiario e dal decreto ingiuntivo, e non considerava il credito fondato su successivo titolo giudiziale
(sentenza n. 1/2021 del Tribunale di Trento) perché detto credito era stata azionato con atto di intervento della depositato in data successiva all'offerta medesima CP_2
- che non vi erano stati i tempi tecnici per poter procedere ex art 1210 cc
- che in capo a vi era l'obbligo di cooperare con correttezza e buona fede per Controparte_2 consentire al debitore l'estinzione del debito e la banca in violazione di detti doveri aveva illegittimamente rifiutato il pagamento offerto a mezzo di assegni circolari
- che tale rifiuto illegittimo aveva arrecato danni agli esecutati stante la sopravvenuta aggiudicazione dell'immobile pignorato corrispondente alla casa di abitazione.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice speciale di chiedendo in Controparte_2 Controparte_3 via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione della causa a ruolo nonché che venisse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere essendo stato emesso nella procedura esecutiva il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato;
chiedeva altresì in via principale il rigetto dell'opposizione, evidenziando che l'offerta non poteva essere accettata dall'avv. Maura Filippi (a cui era stata notificata), in quanto “sprovvista di procura idonea” e rilevando altresì che detta offerta non riguardava la totalità delle somme dovute come disposto dall'art 1208 cc., posto che essa aveva tenuto conto del solo importo indicato in precetto ma non aveva avuto ad oggetto anche l'ulteriore credito fondato sulla sentenza n° 1/2021 del Tribunale di
Trento né era stata richiesta una precisazione del credito aggiornata, comprendente interessi e spese liquide e non liquide;
osservava altresì che neppure era stato dato seguito alla procedura ex art 1210 cc.
pagina 3 di 8 Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 426 2023 pubblicata il 16.5.2023 ritenuta rituale la iscrizione a ruolo rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite. Per quanto qui di interesse, in estrema sintesi, il primo giudice riteneva che l'Avvocata cui era stata notificata l'offerta fosse legittimata a riceverla;
evidenziava però che l'offerta era stata legittimamente rifiutata in quanto non presentava l'indeffettibile requisito, ex art 1208 1° comma n.3 cc, della completezza della prestazione offerta e ciò in quanto: da un lato essa non comprendeva il credito di cui all'atto di intervento, non essendo rilevante che al momento dell'offerta l'intervento non fosse stato ancora espletato, posto che rilevante era il fatto oggettivo che la offerta fosse stata effettuata per importo inferiore sottolineando che peraltro detta offerta non era stata neppure integrata all'esito dell'intervento; dall'altro, anche a prescindere dal credito di cui all'intervento, l'offerta era incompleta poiché l'importo era stato quantificato senza conteggiare gli interessi maturati in epoca successiva al precetto, altresì pretermettendo gli oneri della procedura esecutiva in relazione ai quali non era stata neppure formalizzata la riserva di supplemento di cui all'art 1208 primo comma n.3 cc .
Ha altresì rilevato che in ogni caso a fronte del rifiuto i debitori esecutati non avevano proceduto al deposito dell'importo offerto ai sensi del combinato disposto degli artt 1210, e 1212 cc e 76 e 78 cpc , procedura necessaria per ottenere a liberazione dell'obbligazione di tal che alla offerta formale avanzata non era ascrivibile efficacia estintiva e la parte creditrice aveva conservato il diritto di procedere esecutivamente
Infine rilevava che l'offerta banco judicis del 27.1.2022 non era rilevante sia perché ancora una volta l'importo offerto non aveva tenuto conto di tutti gli oneri e compensi dei professionisti della procedura esecutiva sia perché comunque era intervenuta dopo il decreto di aggiudicazione dell'immobile pignorato.
Osservava infine che neppure era accoglibile la domanda subordinata posto che non essendo state le offerte accettate i relativi importi non potevano esser decurtati dal totale effettivamente dovuto.
Avverso la sentenza de qua proponevano appello la società Parte_1 Controparte_1 nonché chiedendo in riforma della stessa che venissero
[...] Parte_2 accolte le domande formulate in primo grado.
Si costituiva chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art 348 bis cpc nonché che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed in via principale chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza in fatto e diritto nonché, in ogni caso, la condanna di controparte alle spese dei due gradi di giudizio ed altresì ex art 96 III comma cpc.
Venivano concessi i termini ex art 352 cpc e il presidente istruttore (subentrato al precedente
Consigliere Istruttore giusta provvedimento del 28.3.2024) in data 21.05.2024 rimetteva la causa per la decisione al Collegio.
L'appellata ha preliminarmente invocato la inammissibilità dell'appello ex art 348 bis primo comma cpc ed altresì la cessazione della materia del contendere
L'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata posto che l' appello raggiunge la soglia della specificità, avendo l'appellante censurato in modo sufficientemente chiaro i punti della decisione reputati ingiusti e le norme in tesi violate, oltre che espresso le sue doglianze con argomentazioni critiche volte a sollecitare una diversa risposta rispetto alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato. pagina 4 di 8 Non sussiste altresì la cessazione della materia del contendere.
In primis non vi è prova che la esecuzione si sia conclusa;
ogni caso permane l'interesse delle opponenti ad ottenere una pronunzia sulla spiegata opposizione all'esecuzione anche nella eventualità della estinzione della procedura esecutiva. E' infatti consolidato il principio secondo cui in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai soli giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto unicamente la regolarità degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione determina pertanto il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità; con riguardo invece ai diversi giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo essi ad oggetto l'accertamento della sussistenza del vero e proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata oppure riguardando essi il credito sia nell'an che nel quantum, permane l'interesse delle parti al predetto accertamento (v Corte di Cassazione, ordinanza n. 32842/22, pubblicata l' 8.11. 2022; v anche Cass 15761/2014).
Gli appellanti hanno svolto un unico motivo di appello. In sintesi essi si dolgono del fatto che il primo giudice non avrebbe in nessun modo considerato gli oneri di collaborazione e all'altrui inadempimento vigenti in capo al creditore ex art 1175 cc e non abbia tenuto conto del fatto che essi avevano offerto di pagare il dovuto attivandosi in ogni modo al fine di provvedervi.
Hanno ribadito che il credito di cui al successivo atto di intervento non poteva esser incluso nell'offerta del 18.11.2021 perché non era interessato dalla procedura esecutiva in essere (l'atto di intervento era stato depositato solo successivamente e si fondava anche su un diverso titolo esecutivo rispetto al già eseguito pignoramento) ed hanno censurato il fatto che il primo giudice non avesse tenuto conto di ciò.
Quanto alla circostanza che l'importo di cui all'offerta non teneva conto delle spese di procedura esecutiva hanno affermato che veniva in rilievo il dovere di cooperazione del creditore all'adempimento non essendo state rese loro note dette spese;
hanno altresì affermato che alla prima udienza utile dopo l'offerta reale ovvero quella del 16.12.2021 essi avevano espressamente dato atto di voler pagare il residuo debito chiedendo un rinvio ma la banca si era opposta al rinvio impedendo dunque la definizione della procedura esecutiva e ciò in danno ai debitori .
Essi avevano poi all'udienza del 27.1.2022 portato due assegni circolari banco judicis sulla scorta della precisazione del credito operata dalla Banca procedente.
Hanno conclusivamente affermato che il creditore aveva rifiutato senza plausibile giustificazione di ricevere l'offerta, in violazione dei principi di buona e fede e cooperazione ed osservato che le norma attinenti gli adempimenti di cui all'art 1208 e segg dovevano esser interpretate, come indicato dalla
Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2014 n.17975) non in danno del debitore bensì in modo da evitare comportamenti ostruzionistici;
hanno altresì censurato l'appellata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto necessari per la loro liberazione anche gli altri adempimenti ex art 1208 e ss cc..
Osserva questa Corte che affinchè ai sensi dell' art . 1208 c.c comma primo n.3 cc l'offerta sia valida essa deve comprendere la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide oltre ad una somma per le spese non liquide con riserva di un supplemento se necessario: l'offerta dunque per essere valida deve essere “completa”
pagina 5 di 8 Ciò premesso devesi in primis osservare che la offerta effettuata con l'atto del 18.11.2021 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario era palesemente incompleta posto che anche a prescindere dal credito di cui al successivo atto di intervento (all'epoca non ancora in essere) essa ha avuto ad oggetto il solo importo portato dal precetto del febbraio 2017 senza prevedere in alcun modo gli interessi medio tempore maturati, la cui quantificazione discendeva da meri criteri di legge.
Gli appellanti affermando la violazione nella fattispecie del dovere di collaborazione di parte creditrice e lamentando la mancata valutazione di ciò da parte del primo giudice hanno svolti ampi richiami alla sentenza della Corte di cassazione n. 17975/14; giova però rilevare che la fattispecie concreta colà esaminata era peculiare e non sovrapponibile alla presente. Come si legge in altra sentenza della
Corte di Cassazione (la n 11491 2022) quanto al profilo della mancata collaborazione del creditore
“se dalla lettura della massima ufficiale si passa allo studio della motivazione, ci si avvede che nel caso deciso da Cass. 17975/14 il riscattante aveva compiuto tempestivamente l'offerta reale, ma
l'aveva eseguita facendo presentare al creditore non denaro contante, ma un assegno circolare;
ed il giudice di merito, chiamato a stabilire se tale offerta fosse valida, l'aveva negato, sul presupposto che non era stata eseguita con denaro contante. Questa Corte, accogliendo il ricorso del riscattante, cassò tale decisione, osservando che le norme sull'offerta reale vanno coordinate con le leggi speciali che vietano i pagamenti in contante eccedenti un determinato importo, ed affermò i seguenti princìpi: a) è valida l'offerta reale eseguita con assegni circolari;
b) è valida l'offerta reale eseguita mediante deposito della somma offerta, quando il debitore non sia reperito al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario nel suo domicilio”. Nel caso qui in esame per contro non viene in rilievo il fatto che l'offerta sia avvenuta a mezzo assegno circolare bensì il fatto che essa fosse incompleta, mancando addirittura importi, quali gli interessi medio tempore maturati dall'epoca del precetto (anno 2017 ) alla data dell'offerta (anno 2021) che erano pacificamente quantificabili dai debitori medesimi secondo criteri di legge ed era in loro obbligo offrire a parte creditrice ex art 1208 cc ai fini della validità, sotto il profilo della completezza, dell'offerta reale: la mancata accettazione dell'offerta era dunque già sotto detto profilo giustificata e non certo pretestuosa dovendosi osservare che l'obbligo di collaborazione del creditore non può certo spingersi sino ad imporre al creditore di accettare tout court una offerta incompleta essendo invece legittimo il rifiuto di accettare una prestazione inesatta/incompleta. A ciò si aggiunga che detta offerta era pure ulteriormente incompleta sotto altro profilo non contemplando neppure una somma per le spese, all'epoca non liquide, con riserva di supplemento come previsto testualmente dall'art 1208 1 comma n. 3 cc.. All'udienza del 16.12.2021 (la prima udienza dopo l'offerta non accettata) l'offerta non è stata peraltro integrata né sostituita da una offerta completa essendo stato semplicemente richiesto un rinvio con manifestazione di una generica intenzione di procedere all'integrale pagamento (la difesa degli esecutati ha così dedotto “ si riporta alle memorie depositate e chiede un breve rinvio manifestando l'intenzione di procedere all'integrale pagamento di quanto dovuto a CP_2
): non solo dunque deve escludersi che il rifiuto della creditrice con riferimento alla offerta
[...] sia stato pretestuoso e contrario a correttezza, essendo invece dovuto a motivo legittimo ma altresì devesi rilevare che neppure è stata integrata “ante aggiudicazione” detta offerta. Conclusivamente, il comportamento del creditore, integrato dal rifiuto dell'offerta del novembre 2011 letto alla luce dei principi di buona fede e correttezza a cui esso deve conformarsi, non era affatto illegittimo e pretestuoso essendo stata effettuata nel caso in esame una offerta incompleta.
pagina 6 di 8 L'offerta banco judicis del 27.1.2022 ,è stata fatta dopo l'aggiudicazione e dunque era inidonea ad impedire il trasferimento dei beni . Inoltre benchè nell'atto di precisazione del credito da parte di
(doc 5 fascicolo di primo grado) il credito al 26.11.2021 fosse stato precisato CP_2 nell'importo di € 169.937,75 “oltre all'eventuale saldo dei professionisti da porsi in prededuzione” ancora una volta i debitori non hanno incluso nell'offerta per dette spese di procedura “illiquide - spese che neppure il creditore poteva ancora indicare di tal che non può ritenersi sussistente sul punto una “mancata” collaborazione del creditore - una somma con riserva di supplemento come espressamente richiesto dal citato articolo 1208 cc primo comma n.3 proprio per consentire al debitore di effettuare una offerta liberatoria anche in caso di spese non ancora liquide.
A tutto ciò deve altresì aggiungersi, che in ogni caso a fronte del rifiuto di parte creditrice, i debitori non hanno mai proceduto al deposito ex art 1210 cc ai fini di procurarsi la liberazione, deposito che non necessitava di collaborazione della creditrice.
Quanto alla questione se i debitori si possano liberare senza la procedura del deposito ex art 2010 e ss cc,, la già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11491/ 2022 critica in modo del tutto condivisibile la osservazione contenuta en passant nella sentenza Cass. 17595/14, secondo cui se il creditore rifiuta pretestuosamente il pagamento, il debitore non è tenuto ad eseguire l'offerta reale.
Sul punto basti richiamare la articolata motivazione spesa nella citata sentenza Cass civ 11491/22 secondo cui “ Si tratta di una tesi non condivisibile per plurime ragioni:
-) non è consentito al giudice "disapplicare" una norma sol perché la ritenga "macchinosa e obsoleta";
-) gli articoli 1208 c.c. e seguenti non prevedono nulla né di macchinoso, né di obsoleto: si tratta di effettuare un deposito preceduto e seguito dalla notificazione di un atto;
adempimenti dunque tutt'altro che irragionevoli;
-) consentire al debitore di aggirare l'onere dell'offerta reale, sol perché il creditore rifiuti pretestuosamente di ricevere il pagamento, significherebbe di fatto abrogare le norme sull'offerta reale. Il loro presupposto, infatti, è per l'appunto che il creditore rifiuti di cooperare nel ricevere il pagamento;
-) l'offerta non formale, come accennato, evita gli effetti della mora, ma non costituisce adempimento
(… )
-) l'onere dell'offerta formale va tenuto fermo per garantire la certezza del diritto. Mentre, infatti, è agevole stabilire se gli adempimenti previsti dagli articoli 1208 e seguente c.c. siano stati adempiuti, consentire al debitore di liberarsi attraverso l'offerta non formale imporrebbe di verificare caso per caso se quell'offerta era "seria" o no, con intuibili conseguenze sulla proliferazione delle liti”
Si deve dunque concludere che "il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l'offerta reale di cui all'articolo 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l'adempimento in buona o malafede".
Va dunque rigettata la domanda principale degli appellanti.
Va altresì rigettata la domanda subordinata non essendovi stata la liberazione dei debitori ed altresì non sussistendo neppure la mora del creditore stante la incompletezza delle offerte.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Stante la soccombenza parte appellante va condannata a rimborsare all'appellata le spese del grado alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo pagina 7 di 8 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione per valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 e la complessità media della controversia.
Va rigettata la domanda dell'appellata di condanna di controparte , ex art 96 III comma cpc posto che essa richiede la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia eccedenti la normale funzione del processo, abuso che con riferimento al presente procedimento non è rinvenibile
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 426/2023 del Tribunale di Trento,
[...] Parte_2
1)rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2)condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che si liquidano in Euro 14.317,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed oltre I.v.a., se dovuta, come per legge;
3)rigetta la domanda ex art 96 III comma cpc
4)sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Deciso in Trento, Camera di Consiglio del 2 luglio 2024
La Presidente rel est
Dott Liliana Guzzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trento, seconda sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Liliana Guzzo Presidente rel ed est. dott. Maria Tulumello Consigliere dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 15.11.2023 a mezzo PEC da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
in persona del legale Controparte_1 rappresentante (P.I. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dagli avv. Danilo Pezzi e Paolo Mazzoni
appellanti
contro
C.F. ) quale procuratrice speciale di n Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Marsico appellata oggetto: opposizione ad esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Trento, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 426/2023 di data 16/05/2023 (RG. 366/2022), pubblicata in pari data, mai notificata
Nel merito: per tutte le causali di cui in narrativa, accertare l'adempimento da parte di Parte_1
e (nelle loro reciproche qualità), dell'obbligazione contratta con la creditrice Parte_2 [...]
e per l'effetto dichiarare la validità dell'offerta reale di cui alle premesse, e/o comunque CP_2 dell'offerta banco judicis di cui all'udienza dd. 27.01.2022 (Tribunale di Trento RG.ES. 132/2017), con liberazione dei medesimi, e con riserva in punto danni (ex art. 1207 c.c.).
pagina 1 di 8 In via subordinata: per tutte le causali di cui in narrativa, imputare le somme di cui all'offerta reale e/o banco judicis all'eventuale maggior importo dovuto.
In via istruttoria: si chiede disporsi CTU atta a determinare il quantum dovuto dai ricorrenti alla creditrice defalcando il consulente gli importi di cui all'offerta reale. Controparte_2
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come previsti per legge previsti. Salvis juribus. Ogni ulteriore istanza, deduzione, anche istruttoria riservate, anche in relazione alle avversarie difese per la appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In via principale:
rigettare l'avverso atto di citazione in appello e tutte le domande ed istanze ivi contenute perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio giudizio, e con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione per il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione la
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_4 Parte_1
anche quale socio, fideiussore e datore di ipoteca ed altresì
[...] Parte_1 Parte_2 nella dichiarata qualità di fideiussore e datore di ipoteca, convenivano in giudizio Controparte_2 nella sua qualità di procuratrice speciale di (recte chiedendo Parte_3 Controparte_3
a) in via principale, che venisse accertato e dichiarato “l'adempimento da parte di e Parte_1
(nelle loro reciproche qualità) dell'obbligazione contratta con la creditrice Parte_2 [...]
e per l'effetto dichiarata la validità dell'offerta reale di cui alle premesse, e/o comunque CP_2 dell'offerta banco judicis di cui all'udienza dd. 27.01.2022 (Tribunale di Trento RG,. ES. 132/2017), con liberazione dei medesimi, e con riserva in punto danni (ex art. 1207 c.c.)”;
b) in via subordinata che venissero imputate le somme di cui all'offerta reale e/o banco judicis all'eventuale maggior importo dovuto.
Premettevano in sintesi che:
- Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (poi per intervenuta cessione del Controparte_2 credito), aveva notificato in data 17.05.2017 a e atto di Parte_1 Parte_2 pignoramento immobiliare relativamente alla p.ed. 799 e p.f. 2293 in P.T. 1710/II C.C. Per_1
e diritti congiunti, per la quota di ½ ciascuno (trattavasi di casa di abitazione);
[...]
- nella relativa procedura esecutiva immobiliare radicata presso il Tribunale di Trento ed avente
RG. 132/2017 l'asta era stata fissata per il 23.11.2021;
- erano intervenuti medio tempore anche l' per le province autonome di Controparte_5
Bolzano e Trento – , nonché e Beikircher Controparte_6 CP_7
Gruenland S.r.l.;
- parte esecutata aveva notificato in data 18.11.2021 a nella sua qualità di Controparte_2 procuratrice generale di al domicilio eletto presso l'avv. Maura Filippi del Parte_3
pagina 2 di 8 Foro di Trento, offerta reale ex art 1209 cc per l'importo del credito di cui all'atto di precetto dd.20.07.2017 per complessivi euro 122.550,58= allegando assegno circolare non trasferibile intestato alla creditrice nr. 5301285240-04 dd. 17.11.2021, offerta non accettata come da attestazione Unep;
- il giorno successivo gli esecutati avevano proposto opposizione all'esecuzione, chiedendone la sospensione, nello specifico evidenziando l'obbligo del creditore di cooperare con il debitore per non ostacolarne l'adempimento, alla luce del principio di correttezza imposto dalla legge alle parti nella conduzione del rapporto obbligatorio, istanza che era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16.12.2021
- in data 17.12.2021 il delegato aveva emesso il provvedimento di aggiudicazione, poi depositato in data 20.12.2021;
- all'udienza del giorno 27gennaio 2022 di comparizione parti avanti al Giudice dell'esecuzione in un procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., ed personalmente Parte_1 Pt_2 presenti, avevano depositavano banco judicis n. 2 assegni circolari per l'importo complessivo di
€ 170.550,58 tratti su Depobank in favore di in ragione della precisazione Controparte_2 del credito della procedente.
Ciò esposto censuravano il provvedimento del 16.12.2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione e a fondamento dell'opposizione affermavano in sintesi:
- che l'offerta reale era stata notificata all' avv. Maura Filippi munita del potere di incassare e quietanzare”
- che l'offerta si basava sull'atto di precetto e sui titoli costituiti dal mutuo fondiario e dal decreto ingiuntivo, e non considerava il credito fondato su successivo titolo giudiziale
(sentenza n. 1/2021 del Tribunale di Trento) perché detto credito era stata azionato con atto di intervento della depositato in data successiva all'offerta medesima CP_2
- che non vi erano stati i tempi tecnici per poter procedere ex art 1210 cc
- che in capo a vi era l'obbligo di cooperare con correttezza e buona fede per Controparte_2 consentire al debitore l'estinzione del debito e la banca in violazione di detti doveri aveva illegittimamente rifiutato il pagamento offerto a mezzo di assegni circolari
- che tale rifiuto illegittimo aveva arrecato danni agli esecutati stante la sopravvenuta aggiudicazione dell'immobile pignorato corrispondente alla casa di abitazione.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice speciale di chiedendo in Controparte_2 Controparte_3 via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione della causa a ruolo nonché che venisse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere essendo stato emesso nella procedura esecutiva il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato;
chiedeva altresì in via principale il rigetto dell'opposizione, evidenziando che l'offerta non poteva essere accettata dall'avv. Maura Filippi (a cui era stata notificata), in quanto “sprovvista di procura idonea” e rilevando altresì che detta offerta non riguardava la totalità delle somme dovute come disposto dall'art 1208 cc., posto che essa aveva tenuto conto del solo importo indicato in precetto ma non aveva avuto ad oggetto anche l'ulteriore credito fondato sulla sentenza n° 1/2021 del Tribunale di
Trento né era stata richiesta una precisazione del credito aggiornata, comprendente interessi e spese liquide e non liquide;
osservava altresì che neppure era stato dato seguito alla procedura ex art 1210 cc.
pagina 3 di 8 Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 426 2023 pubblicata il 16.5.2023 ritenuta rituale la iscrizione a ruolo rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite. Per quanto qui di interesse, in estrema sintesi, il primo giudice riteneva che l'Avvocata cui era stata notificata l'offerta fosse legittimata a riceverla;
evidenziava però che l'offerta era stata legittimamente rifiutata in quanto non presentava l'indeffettibile requisito, ex art 1208 1° comma n.3 cc, della completezza della prestazione offerta e ciò in quanto: da un lato essa non comprendeva il credito di cui all'atto di intervento, non essendo rilevante che al momento dell'offerta l'intervento non fosse stato ancora espletato, posto che rilevante era il fatto oggettivo che la offerta fosse stata effettuata per importo inferiore sottolineando che peraltro detta offerta non era stata neppure integrata all'esito dell'intervento; dall'altro, anche a prescindere dal credito di cui all'intervento, l'offerta era incompleta poiché l'importo era stato quantificato senza conteggiare gli interessi maturati in epoca successiva al precetto, altresì pretermettendo gli oneri della procedura esecutiva in relazione ai quali non era stata neppure formalizzata la riserva di supplemento di cui all'art 1208 primo comma n.3 cc .
Ha altresì rilevato che in ogni caso a fronte del rifiuto i debitori esecutati non avevano proceduto al deposito dell'importo offerto ai sensi del combinato disposto degli artt 1210, e 1212 cc e 76 e 78 cpc , procedura necessaria per ottenere a liberazione dell'obbligazione di tal che alla offerta formale avanzata non era ascrivibile efficacia estintiva e la parte creditrice aveva conservato il diritto di procedere esecutivamente
Infine rilevava che l'offerta banco judicis del 27.1.2022 non era rilevante sia perché ancora una volta l'importo offerto non aveva tenuto conto di tutti gli oneri e compensi dei professionisti della procedura esecutiva sia perché comunque era intervenuta dopo il decreto di aggiudicazione dell'immobile pignorato.
Osservava infine che neppure era accoglibile la domanda subordinata posto che non essendo state le offerte accettate i relativi importi non potevano esser decurtati dal totale effettivamente dovuto.
Avverso la sentenza de qua proponevano appello la società Parte_1 Controparte_1 nonché chiedendo in riforma della stessa che venissero
[...] Parte_2 accolte le domande formulate in primo grado.
Si costituiva chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art 348 bis cpc nonché che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed in via principale chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza in fatto e diritto nonché, in ogni caso, la condanna di controparte alle spese dei due gradi di giudizio ed altresì ex art 96 III comma cpc.
Venivano concessi i termini ex art 352 cpc e il presidente istruttore (subentrato al precedente
Consigliere Istruttore giusta provvedimento del 28.3.2024) in data 21.05.2024 rimetteva la causa per la decisione al Collegio.
L'appellata ha preliminarmente invocato la inammissibilità dell'appello ex art 348 bis primo comma cpc ed altresì la cessazione della materia del contendere
L'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata posto che l' appello raggiunge la soglia della specificità, avendo l'appellante censurato in modo sufficientemente chiaro i punti della decisione reputati ingiusti e le norme in tesi violate, oltre che espresso le sue doglianze con argomentazioni critiche volte a sollecitare una diversa risposta rispetto alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato. pagina 4 di 8 Non sussiste altresì la cessazione della materia del contendere.
In primis non vi è prova che la esecuzione si sia conclusa;
ogni caso permane l'interesse delle opponenti ad ottenere una pronunzia sulla spiegata opposizione all'esecuzione anche nella eventualità della estinzione della procedura esecutiva. E' infatti consolidato il principio secondo cui in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai soli giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto unicamente la regolarità degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione determina pertanto il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità; con riguardo invece ai diversi giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo essi ad oggetto l'accertamento della sussistenza del vero e proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata oppure riguardando essi il credito sia nell'an che nel quantum, permane l'interesse delle parti al predetto accertamento (v Corte di Cassazione, ordinanza n. 32842/22, pubblicata l' 8.11. 2022; v anche Cass 15761/2014).
Gli appellanti hanno svolto un unico motivo di appello. In sintesi essi si dolgono del fatto che il primo giudice non avrebbe in nessun modo considerato gli oneri di collaborazione e all'altrui inadempimento vigenti in capo al creditore ex art 1175 cc e non abbia tenuto conto del fatto che essi avevano offerto di pagare il dovuto attivandosi in ogni modo al fine di provvedervi.
Hanno ribadito che il credito di cui al successivo atto di intervento non poteva esser incluso nell'offerta del 18.11.2021 perché non era interessato dalla procedura esecutiva in essere (l'atto di intervento era stato depositato solo successivamente e si fondava anche su un diverso titolo esecutivo rispetto al già eseguito pignoramento) ed hanno censurato il fatto che il primo giudice non avesse tenuto conto di ciò.
Quanto alla circostanza che l'importo di cui all'offerta non teneva conto delle spese di procedura esecutiva hanno affermato che veniva in rilievo il dovere di cooperazione del creditore all'adempimento non essendo state rese loro note dette spese;
hanno altresì affermato che alla prima udienza utile dopo l'offerta reale ovvero quella del 16.12.2021 essi avevano espressamente dato atto di voler pagare il residuo debito chiedendo un rinvio ma la banca si era opposta al rinvio impedendo dunque la definizione della procedura esecutiva e ciò in danno ai debitori .
Essi avevano poi all'udienza del 27.1.2022 portato due assegni circolari banco judicis sulla scorta della precisazione del credito operata dalla Banca procedente.
Hanno conclusivamente affermato che il creditore aveva rifiutato senza plausibile giustificazione di ricevere l'offerta, in violazione dei principi di buona e fede e cooperazione ed osservato che le norma attinenti gli adempimenti di cui all'art 1208 e segg dovevano esser interpretate, come indicato dalla
Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2014 n.17975) non in danno del debitore bensì in modo da evitare comportamenti ostruzionistici;
hanno altresì censurato l'appellata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto necessari per la loro liberazione anche gli altri adempimenti ex art 1208 e ss cc..
Osserva questa Corte che affinchè ai sensi dell' art . 1208 c.c comma primo n.3 cc l'offerta sia valida essa deve comprendere la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide oltre ad una somma per le spese non liquide con riserva di un supplemento se necessario: l'offerta dunque per essere valida deve essere “completa”
pagina 5 di 8 Ciò premesso devesi in primis osservare che la offerta effettuata con l'atto del 18.11.2021 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario era palesemente incompleta posto che anche a prescindere dal credito di cui al successivo atto di intervento (all'epoca non ancora in essere) essa ha avuto ad oggetto il solo importo portato dal precetto del febbraio 2017 senza prevedere in alcun modo gli interessi medio tempore maturati, la cui quantificazione discendeva da meri criteri di legge.
Gli appellanti affermando la violazione nella fattispecie del dovere di collaborazione di parte creditrice e lamentando la mancata valutazione di ciò da parte del primo giudice hanno svolti ampi richiami alla sentenza della Corte di cassazione n. 17975/14; giova però rilevare che la fattispecie concreta colà esaminata era peculiare e non sovrapponibile alla presente. Come si legge in altra sentenza della
Corte di Cassazione (la n 11491 2022) quanto al profilo della mancata collaborazione del creditore
“se dalla lettura della massima ufficiale si passa allo studio della motivazione, ci si avvede che nel caso deciso da Cass. 17975/14 il riscattante aveva compiuto tempestivamente l'offerta reale, ma
l'aveva eseguita facendo presentare al creditore non denaro contante, ma un assegno circolare;
ed il giudice di merito, chiamato a stabilire se tale offerta fosse valida, l'aveva negato, sul presupposto che non era stata eseguita con denaro contante. Questa Corte, accogliendo il ricorso del riscattante, cassò tale decisione, osservando che le norme sull'offerta reale vanno coordinate con le leggi speciali che vietano i pagamenti in contante eccedenti un determinato importo, ed affermò i seguenti princìpi: a) è valida l'offerta reale eseguita con assegni circolari;
b) è valida l'offerta reale eseguita mediante deposito della somma offerta, quando il debitore non sia reperito al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario nel suo domicilio”. Nel caso qui in esame per contro non viene in rilievo il fatto che l'offerta sia avvenuta a mezzo assegno circolare bensì il fatto che essa fosse incompleta, mancando addirittura importi, quali gli interessi medio tempore maturati dall'epoca del precetto (anno 2017 ) alla data dell'offerta (anno 2021) che erano pacificamente quantificabili dai debitori medesimi secondo criteri di legge ed era in loro obbligo offrire a parte creditrice ex art 1208 cc ai fini della validità, sotto il profilo della completezza, dell'offerta reale: la mancata accettazione dell'offerta era dunque già sotto detto profilo giustificata e non certo pretestuosa dovendosi osservare che l'obbligo di collaborazione del creditore non può certo spingersi sino ad imporre al creditore di accettare tout court una offerta incompleta essendo invece legittimo il rifiuto di accettare una prestazione inesatta/incompleta. A ciò si aggiunga che detta offerta era pure ulteriormente incompleta sotto altro profilo non contemplando neppure una somma per le spese, all'epoca non liquide, con riserva di supplemento come previsto testualmente dall'art 1208 1 comma n. 3 cc.. All'udienza del 16.12.2021 (la prima udienza dopo l'offerta non accettata) l'offerta non è stata peraltro integrata né sostituita da una offerta completa essendo stato semplicemente richiesto un rinvio con manifestazione di una generica intenzione di procedere all'integrale pagamento (la difesa degli esecutati ha così dedotto “ si riporta alle memorie depositate e chiede un breve rinvio manifestando l'intenzione di procedere all'integrale pagamento di quanto dovuto a CP_2
): non solo dunque deve escludersi che il rifiuto della creditrice con riferimento alla offerta
[...] sia stato pretestuoso e contrario a correttezza, essendo invece dovuto a motivo legittimo ma altresì devesi rilevare che neppure è stata integrata “ante aggiudicazione” detta offerta. Conclusivamente, il comportamento del creditore, integrato dal rifiuto dell'offerta del novembre 2011 letto alla luce dei principi di buona fede e correttezza a cui esso deve conformarsi, non era affatto illegittimo e pretestuoso essendo stata effettuata nel caso in esame una offerta incompleta.
pagina 6 di 8 L'offerta banco judicis del 27.1.2022 ,è stata fatta dopo l'aggiudicazione e dunque era inidonea ad impedire il trasferimento dei beni . Inoltre benchè nell'atto di precisazione del credito da parte di
(doc 5 fascicolo di primo grado) il credito al 26.11.2021 fosse stato precisato CP_2 nell'importo di € 169.937,75 “oltre all'eventuale saldo dei professionisti da porsi in prededuzione” ancora una volta i debitori non hanno incluso nell'offerta per dette spese di procedura “illiquide - spese che neppure il creditore poteva ancora indicare di tal che non può ritenersi sussistente sul punto una “mancata” collaborazione del creditore - una somma con riserva di supplemento come espressamente richiesto dal citato articolo 1208 cc primo comma n.3 proprio per consentire al debitore di effettuare una offerta liberatoria anche in caso di spese non ancora liquide.
A tutto ciò deve altresì aggiungersi, che in ogni caso a fronte del rifiuto di parte creditrice, i debitori non hanno mai proceduto al deposito ex art 1210 cc ai fini di procurarsi la liberazione, deposito che non necessitava di collaborazione della creditrice.
Quanto alla questione se i debitori si possano liberare senza la procedura del deposito ex art 2010 e ss cc,, la già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11491/ 2022 critica in modo del tutto condivisibile la osservazione contenuta en passant nella sentenza Cass. 17595/14, secondo cui se il creditore rifiuta pretestuosamente il pagamento, il debitore non è tenuto ad eseguire l'offerta reale.
Sul punto basti richiamare la articolata motivazione spesa nella citata sentenza Cass civ 11491/22 secondo cui “ Si tratta di una tesi non condivisibile per plurime ragioni:
-) non è consentito al giudice "disapplicare" una norma sol perché la ritenga "macchinosa e obsoleta";
-) gli articoli 1208 c.c. e seguenti non prevedono nulla né di macchinoso, né di obsoleto: si tratta di effettuare un deposito preceduto e seguito dalla notificazione di un atto;
adempimenti dunque tutt'altro che irragionevoli;
-) consentire al debitore di aggirare l'onere dell'offerta reale, sol perché il creditore rifiuti pretestuosamente di ricevere il pagamento, significherebbe di fatto abrogare le norme sull'offerta reale. Il loro presupposto, infatti, è per l'appunto che il creditore rifiuti di cooperare nel ricevere il pagamento;
-) l'offerta non formale, come accennato, evita gli effetti della mora, ma non costituisce adempimento
(… )
-) l'onere dell'offerta formale va tenuto fermo per garantire la certezza del diritto. Mentre, infatti, è agevole stabilire se gli adempimenti previsti dagli articoli 1208 e seguente c.c. siano stati adempiuti, consentire al debitore di liberarsi attraverso l'offerta non formale imporrebbe di verificare caso per caso se quell'offerta era "seria" o no, con intuibili conseguenze sulla proliferazione delle liti”
Si deve dunque concludere che "il debitore di una obbligazione pecuniaria, dinanzi al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, non ha altro mezzo per liberarsi del proprio debito che l'offerta reale di cui all'articolo 1208 c.c., a nulla rilevando che il creditore abbia rifiutato l'adempimento in buona o malafede".
Va dunque rigettata la domanda principale degli appellanti.
Va altresì rigettata la domanda subordinata non essendovi stata la liberazione dei debitori ed altresì non sussistendo neppure la mora del creditore stante la incompletezza delle offerte.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Stante la soccombenza parte appellante va condannata a rimborsare all'appellata le spese del grado alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo pagina 7 di 8 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione per valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 e la complessità media della controversia.
Va rigettata la domanda dell'appellata di condanna di controparte , ex art 96 III comma cpc posto che essa richiede la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia eccedenti la normale funzione del processo, abuso che con riferimento al presente procedimento non è rinvenibile
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 426/2023 del Tribunale di Trento,
[...] Parte_2
1)rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2)condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che si liquidano in Euro 14.317,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed oltre I.v.a., se dovuta, come per legge;
3)rigetta la domanda ex art 96 III comma cpc
4)sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Deciso in Trento, Camera di Consiglio del 2 luglio 2024
La Presidente rel est
Dott Liliana Guzzo
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