Articolo 24 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
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Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 24.

Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:

1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;

2° esaminare i risultati annuali di gestione;

3° approvare le tabelle di cui all'art. 6;

4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;

5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.

Il Comitato puo' istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterra' opportuno.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984