Art. 24.
Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:
1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;
2° esaminare i risultati annuali di gestione;
3° approvare le tabelle di cui all'art. 6;
4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;
5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.
Il Comitato puo' istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterra' opportuno.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:
1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;
2° esaminare i risultati annuali di gestione;
3° approvare le tabelle di cui all'art. 6;
4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;
5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.
Il Comitato puo' istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterra' opportuno.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.