Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1971, n. 3292
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Sentenza 17 novembre 1971

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L'interpretazione dei provvedimenti amministrativi da parte del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che sfugge al Sindacato della Cassazione quando sia condotta con l'osservanza delle regole di ermeneutica dettate per i contratti in generale, e risulti immune da errori di diritto. ( Conf 4014'69, mass n 344504).*

Agli effetti dell'Esercizio dell'Azione di concorrenza sleale nessuna Rilevanza puo attribuirsi al provvedimento di autorizzazione (ed ai suoi limiti), riguardante il commercio del prodotto che si intende tutelare. ( V 237'66, mass n 320436).*

Oggetto di protezione delle norme di legge volte a reprimere la concorrenza sleale non sono i prodotti del soggetto passivo della concorrenza, non esistendo un diritto assoluto del soggetto medesimo alla tutela ed avendo l'Azione di concorrenza sleale carattere personale. ( V 2514'66, mass n 324851; 1153'66, mass n 322315; 1033'65).*

Il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale, che attiene ad un apprezzamento di fatto deve estendersi in una visione unitaria al comportamento complessivo dell'agente ed alle ripercussioni dannose che si sono verificate e che si possono verificare nelle altrui sfere industriale e commerciale. Percio, quando dalla condotta esaminata gia emerge la sussistenza della concorrenza sleale, nella prospettiva - unitaria insuscettibile di frazionamento - indicata, e inutile estendere l'indagine ad altri e diversi comportamenti. ( Conf 1527'62, mass n 328256).*

Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni e sufficiente che il fatto accertato sia potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, il che puo desumersi, sia pure in via presuntiva, con criterio di semplice probabilita, in base alla natura o nel fatto stesso, senza alcun pregiudizio del concreto futuro accertamento della sussistenza, oppur non, di tali conseguenze, in Sede di liquidazione del danno. ( Conf 2402'70, mass n 348647; 3642'69, mass n 343867).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1971, n. 3292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3292
    Data del deposito : 17 novembre 1971

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