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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice AR AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1644/2016 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Carmine Cusano, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Egle Frascella
e Aristide Guerrasio, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 30.3.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, pre- cisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, ha agito in Parte_1
giudizio contro il , contestando la legittimità della cartella Controparte_1
di pagamento n. 04320140012582561 emessa da Equitalia Sud S.p.A. per conto dell'Ente convenuto, con cui le è stato chiesto il pagamento di € 6.060,60 (incluse spese di notifica) a titolo di contributo per la dotazione irrigua e il prelievo abusivo di acqua irrigua in relazione alla stagione
2011.
L'attrice ha riferito, in particolare,
− di aver ricevuto, nel 2011, la comunicazione del avente ad oggetto la Controparte_1
contestazione della manomissione e del prelievo abusivo di acqua dai gruppi di consegna 41 e
42 del comizio 32 distretto 6/A insistenti sui fondi sua proprietà;
− di aver presentato denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Foggia in relazione a tali prelievi abusivi;
− di essere stata indagata/imputata, per quei fatti, nel proc. pen. n. 10215/2011 R.G.;
− di aver ricevuto, in data 27.3.2015, la cartella di pagamento relativa al tributo n. 0668 per la stagione irrigua 2011, iscritto al ruolo ordinario n. 2014/003541 e reso esecutivo in data
5.9.2014, per complessivi € 6.054,72, di cui € 1.625,05 a titolo di dotazione irrigua (13.542 mc x € 0,12 = 1.625,05) e € 4.429,28 per prelievo abusivo (18.457mc x € 0,24 = € 4.429,28);
− di aver promosso ricorso, in data 23.6.2015, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia, impugnando la predetta cartella;
− che la Commissione Tributaria ha definito il giudizio con la sentenza n. 2129/2015, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e fissando il termine per la riassunzione in 90 giorni;
− che, pertanto, ha riassunto tempestivamente la causa introducendo il presente giudizio con atto di citazione in riassunzione.
La parte si è opposta alla cartella di pagamento, deducendo, da un lato, un errore di calcolo in relazione al contributo per la dotazione irrigua prenotata e, dall'altro, l'infondatezza della pretesa impositiva in relazione al prelievo abusivo, in quanto riferibile alla condotta illecita di terzi.
La ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia della cartella e il procedimento Pt_1
civile in attesa dell'esito del giudizio penale;
nel merito, ha chiesto di dichiarare l'erroneità della misura del contributo e l'illegittimità dell'imposizione in relazione al prelievo abusivo;
infine, ha chiesto di dichiarare la nullità della cartella per formazione del ruolo non congruo rispetto alla delibera del per il costo dell'acqua per irrigazione di barbabietole. CP_1
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.5.2016, si è costituito in giudizio il convenuto, contestando integralmente il contenuto dell'avverso atto di citazione. CP_1
L'Ente ha riferito che l'importo oggetto di contestazione riguarda sia il contributo determinato in ragione del prelievo abusivo accertato (mc. 18.457 x € 0,24 = € 4.429,68) sia quello relativo al consumo di acqua regolarmente contabilizzato (mc. 13.542 x € 0,12 = € 1.652,05) e ha contestato la tesi di controparte secondo cui vi sarebbe un errore nella quantificazione delle somme dovute e l'addebito per il prelievo abusivo sarebbe illegittimo.
Il convenuto ha, quindi, insistito – previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e di quella di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato – per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
II.- Esperito inutilmente il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali (cfr. verbale di udienza del
7.12.2017: escussione dei testi di parte attrice, e , e del teste di Testimone_1 Testimone_2
parte convenuta, ) e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, è pervenuta Testimone_3
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, ove è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- Sussiste innanzitutto la giurisdizione del g.o. adìto.
La questione è stata già risolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia inizial- mente adìta che, con sentenza n. 2129/2015, ha declinato la propria giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Per contrastare tale decisione, il convenuto avrebbe dovuto sollevare conflitto di CP_1
giurisdizione ex art. 362 c.p.c.
Poiché ciò non è mai avvenuto, la questione preliminare di rito non può dunque essere nuo- vamente prospettata ed esaminata in questa sede.
Né la questione può essere rilevata d'ufficio, essendo questo Giudice subentrato al preceden- te titolare del ruolo in data 18.11.2020 e, dunque, in epoca successiva alla prima udienza di merito del presente giudizio. Va, a tal proposito, rammentato che, ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. n.
69/2009, “se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'uffi- cio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fi- no alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul rego- lamento preventivo di giurisdizione”
3 In conclusione, deve ritenersi definitivamente radicata la giurisdizione funzionale del g.o.
Passando ad analizzare il merito, è opportuno svolgere alcune considerazioni sulla natura e sulla disciplina dei contributi consortili, oggetto, peraltro, di recentissime pronunce di legittimità.
I contributi consortili sono una forma di tributo imposta dal consorzio ai proprietari di im- mobili situati nel comprensorio. Questi contributi finanziano le attività del , come la ma- CP_1
nutenzione delle opere idrauliche, la gestione delle acque e le attività di bonifica.
I consorzi di bonifica e i relativi contributi consortili sono disciplinati dal R.D. n. 215/1933, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, e dal codice civile, Libro III, Titolo II, Capo II, sezione III rubricata “Bonifica integrale”; alla legislazione statuale, si affianca quella regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 117 Cost., la materia relativa alla bonifica è di competenza regionale resi- duale per gli aspetti relativi al “settore agricolo”, di competenza concorrente per gli aspetti relativi al “governo del territorio”, e, infine, di competenza esclusiva dello Stato “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (sul punto, cfr. Cass. civ., n. 4179/2025).
L'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933 stabilisce espressamente che i contributi “dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'impo- sta fondiaria” (cfr. altresì L. n. 4/2012); anche l'art. 860 c.c. prevede che i proprie- CP_2
tari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa ne- cessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Dunque, tali contributi sono dovuti da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio (sul punto, cfr. Cass. civ., n.
3987/2025).
In altri termini, i contributi consortili – essendo oneri reali sulla proprietà – gravano diretta- mente sull'immobile e sono dovuti dal proprietario del fondo, indipendentemente dal fatto che lo utilizzi o meno.
Pertanto, i consorzi di bonifica, che sono enti di diritto pubblico, hanno il potere di esigere, nei limiti e alle condizioni previsti, i contributi consortili dovuti dai proprietari dei fondi ubicati nel comprensorio, mediante provvedimenti impositivi esecutori cui è attribuita la stessa natura di un ac- certamento tributario (cfr. Cass. civ., 4179/2025). L'art. 21 cit., infatti, prevede che alla “riscossio- ne dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette”, col risul- tato che i contributi di bonifica sono riscossi mediante l'iscrizione al ruolo e successiva notificazio- ne della cartella di pagamento da parte del concessionario (così, Cass. civ., n. 11128/2025).
4 Come è noto, affinché un atto impositivo (nel caso di specie, l'iscrizione al ruolo) possa dirsi legittimo, devono sussistere, nel caso concreto, gli specifici presupposti d'imposta normativamente individuati, in ossequio alla riserva relativa sancita dall'art. 23 Cost., che vincola il potere ad esige- re i soli tributi previsti in base alla legge;
per presupposto d'imposta, si intende l'elemento essenzia- le oggettivo, costitutivo della fattispecie impositiva consistente nel fenomeno economico (atto o fat- to), il cui verificarsi determina direttamente o indirettamente la nascita dell'obbligazione tributaria.
In particolare, con riguardo ai presupposti impositivi del contributo consortile, essi sono in- dividuati, a partire dalle citate disposizioni legislative nazionali e regionali, dai regolamenti e dalle delibere consortili;
sotto il profilo della quantificazione, poi, esso è calcolato in base agli indici e ai piani di riparto previsti dai regolamenti e delle delibere consortili e, nel caso di specie, dalla delibe- ra della Deputazione Amministrativa n.139/2011 (relativa al Piano di distribuzione irrigua per l'anno 2011), dalla quale risulta che, per il 2011, è stata prevista una dotazione irrigua per la coltura di barbabietole al prezzo di € 0,12/mc e che, in caso di prelievo senza prenotazione (abusivo) da parte del consorziato, è previsto il pagamento di un prezzo maggiorato pari ad € 0,24/mc, presu- mendo il prelievo (non contabilizzato) di 2500/mc per ettaro di barbabietole.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare in punto di fatto che l'attrice ha impu- gnato la cartella di pagamento in oggetto contestando l'erroneità del contributo sotto un duplice pro- filo: da un lato, ha contestato il quantum dell'imposizione deducendo che “il costo dell'acqua ap- plicato fa riferimento ad una estensione superiore a quella effettivamente coltivata”, evidenziando che la cartella impugnata fa riferimento ad una estensione di Ha 18.98.46, mentre “le culture nel
2011 erano a barbabietole su un'estensione di Ha 7.38.30”, dall'altro, ha contestato l'an dell'imposizione in relazione al prelievo abusivo, in quanto asseritamente effettuato da terzi me- diante manomissione delle bocchette.
Con riguardo al primo aspetto, la contestazione è del tutto priva di pregio, avendo il Consor- zio considerato, quale superficie messa a coltura, proprio l'estensione di Ha 7.38.30, come si evince sia dalla raccomandata (n. prot. 18662) inviata alla in data 7.10.2011, nella quale si fa espres- Pt_1 so riferimento all'estensione di Ha 7.38.30 coltivati a barbabietola, con esplicitazione del calcolo effettuato ai fini del contributo, ossia Ha 7.38.30 x mc 2.500/Ha x € 0,24/mc., pari ad € 4.429,80, e quindi lo stesso importo riportato a pag. 9 della cartella impugnata.
Pertanto, nessun errore di calcolo è stato commesso dal : l'indicazione di mc. CP_1
18.457 fa riferimento alla superficie aziendale e non a quella effettiva, dato quest'ultimo che si ri- cava attraverso un semplice calcolo aritmetico, ossia dividendo mc 18.457 per la dotazione ad ettaro
5 per la coltura di barbabietola, stabilita in mc 2.500; da tanto, non può che ritenersi la correttezza del contributo richiesto.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo all'an debeatur, va innanzitutto osservato che è circostanza riconosciuta dallo stesso convenuto che la somma addebitata di € CP_1
4.429,68 faccia riferimento ad un prelievo abusivo di acqua da un gruppo di consegna (nn. 41 e 42 - comizio n. 32 del distretto 6/A) di cui è stata accertata la manomissione (attraverso l'inserimento di una reggetta metallica che, bloccando il c.d. mulinello, impediva la contabilizzazione del consumo) da parte del tecnico incaricato recatosi sul posto in data 15.07.2011.
A seguito del sopralluogo, il ha determinato il contributo dovuto in base alla su- CP_1
perficie investita (Ha 7.38.30), al volume di acqua previsto per la coltura praticata (mc.
2.500 ad Ha per la barbabietola), con l'applicazione dell'importo di € 0,24/mc previsto dalle disposizioni rego- lamentari in caso di abuso riscontrato sull'impianto di irrigazione.
A fronte di ciò, la ha contestato la pretesa creditoria in quanto il prelievo di acqua, che Pt_1
non era stato dalla stessa autorizzato, era stato posto in essere da terzi ignoti, tant'è che il procedi- mento penale a suo carico (n. R.G. 10215/2011) per il reato di furto d'acqua si è concluso con la sentenza di assoluzione n. 3572/2016 depositata dal Tribunale di Foggia in data 7.12.2016.
Secondo la tale circostanza confermerebbe che la manomissione non è stata compiuta Pt_1
dalla stessa, ma da altri che ne hanno tratto beneficio.
Il – che ha documentato l'esistenza del rapporto contrattuale con la proprietaria CP_1
del terreno – assume tuttavia che, a termini dell'art. 16 dell'allegato Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio, chiamato a rispondere di tale mano- missione sarebbe sempre e comunque il proprietario.
In effetti, la con la domanda di utenza irrigua presentata in data 4.10.2006 (cfr. memo- Pt_1
ria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. di parte convenuta), ha assunto la responsabilità della conservazio- ne e custodia del gruppo di consegna, rispondendo, in proprio e in solido, nei confronti dell'Ente, anche per danneggiamenti e/o manomissioni del medesimo;
ha altresì espressamente e incondizio- natamente accettato il “Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo del Comprenso- Pa
”, al cui rispetto è tenuta per legge.
L'art. 16 del cit. Regolamento prevede che “gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità”, indipendentemente quindi da chi le abbia commesse, e il successivo art. 19 prevede che, nel caso di violazione delle norme stabilite dagli artt. 16 e ss.,
l'Amministrazione dell'Ente è tenuta a irrogare la sanzione, previo addebito del fatto all'utente me- diante lettera racc. e previo parere di una Commissione.
6 La delibera Deputazione Amministrativa n. 139/2011, contenente il “Piano di distribuzione irrigua e relativi contributi di utenza” (ratificata con delibera del Consiglio dei Delegati n. 17 del
29.6.2011) stabilisce, all'art. 2, i contributi di utenza (prevedendo nel caso di dotazione l'importo di
€ 0,12/mc) e, all'art. 14.7, che “nel caso in cui sia posto in essere, da chiunque, qualunque atto che renda irregolare il prelievo di acqua, …, il contributo è determinato in base alla superficie servita, alla cultura praticata ed alle quantità di acque indicate al precedente comma 6 del presente punto
14; in tal caso il contributo applicato è di € 0,24 m/c, da imporre al proprietario del fondo servito”.
Le delibere associative e il Regolamento irriguo (che promana sempre dal Consiglio dei De- legati del ) hanno efficacia vincolante per i consorziati. CP_1
Risulta, pertanto, del tutto irrilevante – ai fini della verifica circa la legittimità della pretesa impositiva da parte dell'Ente – chi sia l'autore della manomissione, dovendosi far discendere la re- sponsabilità del proprietario del fondo dalla violazione dell'obbligo di custodia e sorveglianza dei gruppi di consegna, facenti parte dell'impianto pubblico di irrigazione, obbligo giuridico che, per espressa pattuizione, grava su tutti gli utenti/consorziati (cfr. presentazione della domanda di utenza della . Pt_1
Mette conto precisare che l'obbligo di “conservazione e custodia del gruppo di consegna”, assunto dalla con la domanda di utenza irrigua, non può di certo ritenersi limitato al mero do- Pt_1
vere di gestione e di controllo della res, ma va inteso anche come dovere di vigilanza al fine di im- pedire che la stessa venga manomessa da terzi. L'obbligo di sorveglianza è, infatti, ricompreso in quello di custodia.
Nel caso di manomissioni, quindi, il proprietario del fondo servito risponde per omessa vigi- lanza se non fornisce la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare la manomissione da parte di terzi estranei dei gruppi di consegna sotto la sua custodia.
Tale onere, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può ritenersi as- solto per il sol fatto che la abbia segnalato al la presenza di terzi estranei sul suo Pt_1 CP_1
fondo e di manomissioni sui gruppi di consegna.
Ne consegue che la discordanza tra le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta,
[...]
, in sede penale e in sede civile (in merito alla conoscenza di pregresse segnala- Testimone_3 zioni sui gruppi di consegna per cui è causa), come eccepita dall'attrice con la memoria di replica del 27.5.2025, non è rilevante ai fini del decidere.
Come osservato dal , infatti, la responsabilità dell'attrice discende dalla violazione CP_1 dell'obbligo di custodia dalla stessa assunto in virtù di espressa pattuizione contrattuale.
7 Va ribadito che il fatto storico, posto a base del contributo consortile relativo al prelievo abusivo di acqua nel corso della stagione irrigua del 2011, ossia la manomissione dei gruppi di con- segna n. 41 e 42 del comizio 32, distretto 6/A – Fortore, corrispondente al distretto irriguo dei terre- ni di proprietà dell'odierna attrice, non è contestato fra le parti.
Dalle risultanze probatorie in atti, infatti, è emerso che , addetto al Servizio Testimone_3
Ispettivo del , ha accertato in data 15.07.2011, durante il servizio volto alla verifica del CP_1
corretto utilizzo dei gruppi di consegna del Distretto 6/A, la manomissione nel comizio n.32 dei gruppi di consegna nn. 41 e 42, attraverso l'inserimento di una “reggetta metallica” infilata nel con- tatore che impediva la regolare contabilizzazione dell'acqua utilizzata per fini irrigui. Durante il so- pralluogo, l'irrigazione sui fondi della era in corso (cfr. verbale del 7.12.2017: dichiarazione Pt_1
del teste ). Testimone_3
Il , a fronte della constatata manomissione, in conformità alla delibera della Depu- CP_1
tazione Amministrativa n. 139/2011, ha determinato il contributo dovuto dalla in base alla su- Pt_1
perficie investita ed al volume di acqua previsto per la coltura praticata, con applicazione dell'importo di € 0,24 m/c (come si evince dal semplice calcolo aritmetico esposto nella comparsa di costituzione e risposta).
Verificata, quindi, dal complesso probatorio in atti e dalle espletate prove orali, l'esistenza del comportamento sanzionabile ai sensi del Regolamento Irriguo e la correttezza del calcolo della sanzione, non è necessaria altra prova da parte dell'Ente.
In relazione, invece, al contributo di utenza relativo al consumo di acqua regolarmente con- tabilizzato, quantificato nella misura di € 1.652,05, il ha applicato la tariffa prevista dalla CP_1 richiamata delibera pari ad € 0,12 m/c (mc. 13.542 x € 0,12 = € 1652,05).
Tale contributo non è stato contestato dall'attrice, se non genericamente sotto il profilo del quantum, ma tale contestazione è rimasta del tutto indimostrata, avendo il legittimamente CP_1
applicato la tariffa prevista nel Piano di distribuzione irrigua per l'anno 2011.
Considerati, quindi, gli esiti dell'istruttoria, deve concludersi per l'effettiva sussistenza del credito del , alla luce della natura del contributo consortile come onere reale e del consor- CP_1
zio di bonifica come consorzio amministrativo coattivo tra proprietari di fondi insistenti nel com- prensorio delimitato dal piano di intervento della bonifica (si vedano la legge fondamentale in mate- ria, r.d. n. 215 del 1933, e le leggi regionali di applicazione del riparto costituzionale di competenze con riferimento alle materie della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e ge- stione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale), i cui regolamenti
(atti normativi secondari) legittimamente applicati hanno efficacia vincolante per i consorziati.
8 IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000, applicando i valori minimi, in ragione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04320140012582561;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.540, Controparte_1
oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 1.6.2025
Il Giudice – AR AN
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