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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 218/2025
(continua da verbale udienza 3/07/2025) Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...] e , Parte_1 Parte_2 residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lidia
Golinelli ( e Simona Rizzello Email_1
( ) e presso lo studio di quest'ultima in Varallo Email_2
(VC), Corso Roma n. 22, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
-ricorrenti-
CONTRO
MIM– Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal Dott.
, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_1 Controparte_2
[..
[...] e dalla Dott.ssa , legalmente domiciliati
[...] Controparte_3 presso l' in Piazza Roma n. 17 Controparte_2
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 24/03/2025 i ricorrenti, docenti presso il Ministero resistente in virtù di contratti a tempo determinato, lamentano la mancata corresponsione della c.d.
“Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno delle domande i ricorrenti deducono:
di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 in virtù di Parte_1 contratto a tempo determinato sino al 31.08.2025;
di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 in virtù di Parte_3 contratto a tempo determinato sino al 31.08.2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo
2 personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rispettivamente indicati così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del Ministero alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è regolarmente costituito in giudizio non contestando l'attività di docenza svolta dai ricorrenti, né la comparabilità dell'attività svolta dai ricorrenti rispetto a quella svolta dal personale di ruolo sotto il profilo delle mansioni espletate o delle competenze professionali, né l'obbligo formativo continuativo anche da parte del personale precario.
In particolare, il Ministero resistente ha chiesto il rigetto della domanda rilevando, altresì, che i ricorrenti sono tutti attualmente in servizio.
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza prendendo atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
§§§
Ve detto che a seguito dell'entrata in vigore della L. 79 del 5.6.205 è stato riconosciuto il diritto al Bonus Carta Docente ai docenti assunti con contratto sino al 31.8.2025 con apertura della piattaforma il 25 giugno ed obbligo di spesa entro il 31.8.2025.
Correttamente pertanto all'odierna udienza le parti hanno richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
In punto spese, va evidenziato che sino alla data di entrata in vigore della Legge sopra indicata il diritto al bonus non era riconosciuto dal legislatore e pertanto il ricorso depositato in data 21.3.2025 dai ricorrenti era l'unico rimedio per ottenere quanto poi normativamente riconosciuto. Le spese sono poste a carico del Ministero resistente.
3
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in €
750,00 per compenso, oltre € 21,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 3/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
4
(continua da verbale udienza 3/07/2025) Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...] e , Parte_1 Parte_2 residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lidia
Golinelli ( e Simona Rizzello Email_1
( ) e presso lo studio di quest'ultima in Varallo Email_2
(VC), Corso Roma n. 22, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
-ricorrenti-
CONTRO
MIM– Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal Dott.
, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_1 Controparte_2
[..
[...] e dalla Dott.ssa , legalmente domiciliati
[...] Controparte_3 presso l' in Piazza Roma n. 17 Controparte_2
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 24/03/2025 i ricorrenti, docenti presso il Ministero resistente in virtù di contratti a tempo determinato, lamentano la mancata corresponsione della c.d.
“Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno delle domande i ricorrenti deducono:
di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 in virtù di Parte_1 contratto a tempo determinato sino al 31.08.2025;
di aver prestato servizio quale docente nell'a.s. 2024/2025 in virtù di Parte_3 contratto a tempo determinato sino al 31.08.2025;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo
2 personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rispettivamente indicati così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del Ministero alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è regolarmente costituito in giudizio non contestando l'attività di docenza svolta dai ricorrenti, né la comparabilità dell'attività svolta dai ricorrenti rispetto a quella svolta dal personale di ruolo sotto il profilo delle mansioni espletate o delle competenze professionali, né l'obbligo formativo continuativo anche da parte del personale precario.
In particolare, il Ministero resistente ha chiesto il rigetto della domanda rilevando, altresì, che i ricorrenti sono tutti attualmente in servizio.
La causa, di natura documentale è stata discussa e decisa all'odierna udienza prendendo atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
§§§
Ve detto che a seguito dell'entrata in vigore della L. 79 del 5.6.205 è stato riconosciuto il diritto al Bonus Carta Docente ai docenti assunti con contratto sino al 31.8.2025 con apertura della piattaforma il 25 giugno ed obbligo di spesa entro il 31.8.2025.
Correttamente pertanto all'odierna udienza le parti hanno richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
In punto spese, va evidenziato che sino alla data di entrata in vigore della Legge sopra indicata il diritto al bonus non era riconosciuto dal legislatore e pertanto il ricorso depositato in data 21.3.2025 dai ricorrenti era l'unico rimedio per ottenere quanto poi normativamente riconosciuto. Le spese sono poste a carico del Ministero resistente.
3
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in €
750,00 per compenso, oltre € 21,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 3/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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