Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21121
CASS
Sentenza 4 luglio 2022

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In tema di esenzione dell'ICI, prevista dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2008, per gli immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), la l.r. Puglia n. 54 del 1984 presuppone, ai fini della decadenza dall'agevolazione, il solo superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 20 della stessa legge regionale, senza che al riguardo rilevi alcun onere di comunicazione di eventuali aggiornamenti dei predetti redditi, in quanto non previsto dalla legge.

In tema di ICI, la l.r. Puglia n. 54 del 1984 non è in contrasto con la normativa nazionale atteso che gli artt. 16 e 20 della citata legge disciplinano esclusivamente la materia dell'edilizia residenziale, stabilendo che la situazione reddituale degli assegnatari debba essere aggiornata con cadenza biennale e che la decadenza dell'assegnazione operi in caso di superamento del reddito previsto dal primo comma del citato art. 20, sicché le due normative operano su piani diversi, quella regionale su quello delle obbligazioni civilistiche poste a carico dello IACP, quella nazionale su quello tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21121
    Data del deposito : 4 luglio 2022
    Fonte ufficiale :

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