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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17579 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO e ANNUNZIATA Parte_1 PORCARO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CASTELLANO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, nel convenire in giudizio la precitata convenuta, esponeva: di aver prestato attività lavorativa per conto ed alle dipendenze della società convenuta dal
18.6.2002 al 26.3.2024, allorquando veniva licenziato;
che il suddetto licenziamento era illegittimo per violazione dell'art. 7 l. 300/70 e per insussistenza degli addebiti e/o insussistenza dei presupposti.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “a) accertare e dichiarare inefficace, invalido, nullo, annullabile e comunque illegittimo il provvedimento disciplinare con il quale la società convenuta ha risolto il rapporto di lavoro in essere con il ricorrente;
b) ordinare, per l'effetto, alla società convenuta di provvedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro e/o reintegra in servizio del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la stessa società al pagamento di tutte le retribuzioni, maturate e maturande dalla data del recesso a quella dell'effettivo ripristino del rapporto e/o reintegra in servizio, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto di cui alla busta paga in atti, oltre incrementi contrattuali successivi alla data del recesso, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali;
c) in subordine, salvo gravame, condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista, sempre con gli accessori di legge”. Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava la fondatezza del ricorso ribadendo la sussistenza della giusta causa posta alla base del licenziamento. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Con lettera datata 19.3.2024 veniva comunicata al ricorrente la contestazione disciplinare che segue:
“… Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20.05.1970 n. 300 e delle disposizioni di cui al contratto collettivo applicabile al Suo rapporto di lavoro, Le contestiamo quanto segue:
Lei è in cassa integrazione dal 20/10/2020.
In data 29/02/2024, mediante pubblicazione del calendario del mese di Marzo
2024, a Lei trasmesso a mezzo e-mail, è stato richiamato in servizio per i giorni 11, 12 e 13/03/2024. In data 12/03/2024, Lei ha fatto pervenire richiesta di poter usufruire di ferie nei giorni 11,12 e 13/03/2024, motivando come segue: “a causa dell'incidente avuto a Settembre per il momento mi è difficile indossare le scarpe antinfortunistica”.
Senonchè, da accertamenti svolti nei giorni, 12, 13, 14 e 15 marzo 2024 con metodologia di o.c.p. (osservazione, controllo e pedinamento) dalla cf. società autorizzata, dunque, Parte_2 P.IVA_1 ad espletare su tutto il territorio nazionale anche attività di indagine in ambito aziendale volta all'individuazione di azioni illecite o integranti infedeltà aziendale da parte dei prestatori di lavoro – è emerso che Lei, durante la cassa integrazione ha violato ripetutamente i Suoi doveri generali di correttezza e buona fede e gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
In particolare, Lei, nonostante sia stato richiamato in servizio nei giorni
11, 12 e 13 Marzo 2024, ha fatto richiesta per tali giorni di godere di ferie – affermando strumentalmente di non potere indossare scarpe antiinfortunistica – al solo scopo di non recarsi al lavoro per la scrivente e potere andare a lavorare, invece, per altra società CP_1 concorrente la “SMART MECCANICA s.r.l.”, con sede operativa nel Consorzio
CSA – ASI – Località Pascarola 1 (80023) Caivano, con orario di lavoro dalle 8:00 alle 17:30/18:00. Lei, invero, durante il periodo di osservazione (12/03/2024 – 15/03/2024) è stato osservato, giungere presso la predetta sede della “SMART MECCANICA s.r.l.”, parcheggiare la sua auto, tipo Nissan Qashqai tg. DV894EL, nel parcheggio aziendale, entrare in azienda vestito con abbigliamento personalizzato con il logo aziendale , restarci fino alle 18:00 e, quindi, uscire insieme a tutti i suoi colleghi di lavoro.
E' emerso, dunque, che Lei, peraltro non assolvendo ai Suoi obblighi di preventiva informazione, presta abitualmente attività lavorativa per altro datore di lavoro, con orario di lavoro a tempo pieno e, comunque, sovrapponibile a quello che avrebbe dovuto osservare presso la scrivente, nonostante sia in cassa integrazione e nonostante sia stato dalla medesima richiamato a lavoro.
E tale Sua condotta è emersa nel corso degli accertamenti investigativi svolti, ma è ragionevole ritenere che sia stata perpetrata quanto meno dall'inizio della cassa integrazione ovvero dal 20/01/2020 . E ciò in considerazione del fatto che, osservando l'arco temporale dal 20/01/2020 al 17/03/2023, è emerso che Lei, per evitare di dover rendere la prestazione lavorativa per conto della scrivente, o ha comunicato in via preventiva la sua indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa e richiesto di restare in cassa integrazione, oppure, allorquando richiamato in servizio dalla cassa integrazione, ha fatto richiesta di permessi o di ferie.
In particolare:
- in data 26/10/2020 ha richiesto di restare in CIGS fino alla data del
31/12/2020,
- in data 26/03/2021 ha richiesto di essere posto in CIGS fino alla data del 30/06/2021;
- richiamato in servizio nel Gennaio 2022, ha richiesto permessi non retribuiti per il giorni di servizio in cui era stato comandato;
- in data 15/02/2022 ha richiesto un'aspettativa non retribuita per motivi personali dal 28/02/2022 al 30/12/2022;
- richiamato in servizio nei giorni 11, 12 e 13/03/2024, ha richiesto di godere di ferie nei predetti giorni e per i giorni 14 e 15/03/2024 non ha fatto pervenire alcuna richiesta o giustificazione, risultando, di fatto, assente ingiustificato. Peraltro, a connotare di gravità la Sua condotta, concorre la circostanza che, in data 17/03/2024 ed in vista della ripresa dell'attività lavorativa presso la scrivente a far data dal 20/03/2024 (ultimo giorno di CGIS
19/03/2024), ha fatto pervenire, a mezzo mail, una richiesta di poter usufruire di permessi non retribuiti fino al 03/05/2024 motivando tale richiesta perché, a seguito di incidente a suo dire occorsole l'anno scorso, le sarebbe “complicato restare in piedi per varie ore o indossare le scarpe antiinfortunistica”.
Tale Sua condotta denota la Sua indifferenza per il ripetuto disagio arrecato alla scrivente Società dalla costante astensione dal lavoro e consentono certamente di ritenere irrimediabilmente leso l'affidamento circa la corretta prosecuzione del rapporto di lavoro.
Si tratta, all'evidenza, di fatti – sia singolarmente che congiuntamente valutati – di estrema gravità che integrano la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Prima di valutare disciplinarmente quanto innanzi contestatoLe, attendiamo di esaminare le Sue eventuali giustificazioni che vorrà presentare, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70, nonché delle disposizioni di cui al
CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente.
In considerazione della gravità dei fatti innanzi contestati, La sospendiamo cautelarmente dal servizio dal momento del ricevimento della presente e fino all'esito del presente procedimento disciplinare…” Va innanzitutto premesso che la contestazione disciplinare cristallizza, esaurendoli, i motivi del recesso intimato. Dunque i fatti oggetto della relazione investigativa relativa alla giornata del 19.9.2024 non possono essere presi in considerazione ai fini della presente decisione.
Con riferimento ai fatti riportati nella lettera di contestazione si osserva quanto segue.
Sostiene la difesa di parte ricorrente che in data 11 marzo al ricorrente non veniva consentito di rendere la prestazione, avendo egli richiesto di essere sottoposto a specifica visita medica (ex art. 41 decr. lg.vo
81/2008), condizione -questa- necessaria per la ripresa dell'attività lavorativa essendo risultato assente per malattia per oltre sessanta giorni.
Che non sia stato sottoposto a visita medica e/o che gli sia stato impedito di riprendere a lavorare sono circostanze non provate. Il teste Tes_1 riferisce che in tale data il ricorrente fu sottosposto a visita (non riferisce dell'esito) e che poi avanzò richiesta di andar via, chiedendo il giorno successivo di poter fruire di ferie anche in tale giornata.
Quanto ai giorni 12 e 13 il Pricipe avanzava richiesta di ferie, regolarmente concesse.
Nei giorni 14 e 15.3.2024 era prevista, invece, la rotazione su cassa integrazione, come documentato in atti (doc. 9).
Deve precisarsi, in primo luogo, che il ricorso a modalità legittime di astensione dal lavoro (cassa integrazione, ferie, permessi) non assume alcuna connotazione disciplinare se non si prova, con fatti concreti, che diano riscontro a tale tesi, che il lavoratore si sia consapevolmente determinato a esimersi senza giustificato motivo dalla prestazione lavorativa arrecando, peraltro, un danno all'attività produttiva.
Ciò premesso val la pena evidenziare che, nei giorni di cui alla menzionata contestazione, il ricorrente era in ferie e dunque, in astratto, libero di svolgere qualsivoglia tipo di attività, di natura personale o para- lavorativa, senza per ciò solo incorrere in una condotta censurabile.
Ad ogni modo dall'istruttoria non sono emersi elementi atti a suffragare la tesi di parte convenuta.
Nessuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa all'interno della SMART nei giorni indicati.
L'istruttoria ha reso gli elementi che seguono.
Il teste ha dichiarato: ...: “abbiamo ricostruito la giornata del Tes_2 marzo 2024, il venne ad accompagnare il figlio e si trattenne con Pt_1 noi, alcuni sono suoi ex colleghi, per un paio di ore, poi uscimmo insieme in quanto dovevo andare a ritirare del materiale nella zona di
Cercola/Pollena Trocchia e lui mi accompagnò su mia richiesta”; ...: “non ricordo se quel giorno il ricorrente indossasse un giubbotto della SMART”;
...: “erano presenti il , lo e non ricordo chi altri”; ...: “il CP_2 CP_3 ricorrente ed io ci muovemmo con la mia auto, impiegammo circa un'ora, un'ora e mezza;
al ritorno lo lasciai a casa”; ...: “verso l'ora di pranzo il figlio del ricorrente, accortosi che il p...e non gli aveva lasciato le chiavi dell'auto, lo contattò; tanto so perché me lo riferì CP_4 stesso”; ...: “nel pomeriggio il PR tornò, accompagnato non so da chi, per prendere il figlio”; ...: “nella struttura dell'azienda esiste un acquario”; ...: “confermo che il PR, non so in quali giorni, si è occupato della pulizia dell'acquario, a titolo di amicizia;
è accaduto in piu' occasioni, quando lo che normalmente gestisce l'acquario è CP_3 assente”; ...: “che io sappia il PR non ha mai lavorato per la
SMART”; ...: “tutti i dipendenti dell'azienda hanno un giubbotto con il logo SMART, quindi anche ”. CP_4
Il teste ha riferito: ...: “lavoro per un'azienda di Tes_3 investigazioni, mi sono occupato delle indagini sulla persona del sig.
”; ...: “l'attività si è articolata su due, tre giorni, fu Pt_1 preceduta da sopralluoghi per verificare dove abitasse e che auto avesse”;
...: “il primo giorno in cui ci siamo recati verso la Smart Meccanica fu il 12 marzo, era intorno alle h. 14,00; notammo subito l'auto del Pt_1 (tipo Nissan Qashqai di colore nero) che era parcheggiata nello spazio antistante l'ingresso dell'azienda dove parcheggiano i dipendenti, tanto ritengo perchè è visibilmente l'unica area destinata a parcheggio”; ...:
“quando siamo arrivati lui era già dentro, lo vedemmo uscire alle h. 17,30, indossava uno smanicato con il logo della SMART, uscì con un gruppo di altre persone che ritengo fossero dipendenti in quanto la maggior parte di loro indossava il giubbino”; ...: “quando uscì c'era anche il figlio, entrarono in auto insieme, il figlio guidava, indossava il giubbino della
SMART”; ...: “riconosco nelle foto dell'ultima fila (pag. 8) che mi vengono sottoposte in visione il PR ed il figlio, la persona con il volto coperto dal cerchietto bianco è un soggetto non coinvolto nella indagine”;
...: “eravamo collocati a circa 15 metri, fuori dall'area delimitata dai
“new jersey” che delimitano l'area aziendale”; ...: “il 13 marzo siamo andati a controllare fin dalla mattina presto e il ricorrente non si è presentato”; ...: “il 14 marzo lo abbiamo pedinato da casa a partire da poco prima delle h.08,00, lo abbiamo sorpassato e ci siamo posizionati all'esterno dell'ingresso dell'area industriale;
il PR e il figlio erano insieme in auto (guidava il figlio), il ricorrente sembrava che stesse dormendo;
hanno parcheggiato, non li abbiamo visti scendere;
abbiamo verificato la presenza dell'auto nell'area e abbiamo aspettato fino alle h. 17,30 circa quando sono usciti insieme, li abbiamo visti quando hanno oltrepassato un altro cancello, quello posto piu' esterno;
li abbiamo visti in auto, il PR era vestito di scuro”; ...: “il giorno 15 marzo ci siamo recati nel pomeriggio e abbiamo constatato la presenza dell'autovettura; non abbiamo potuto vedere le persone in quanto non ci è stato consentita la permanenza nell'area”.
Il teste riferisce: ...: “capita che il ricorrente venga ad Tes_3 accompagnare il figlio, in ogni caso si occupa della manutenzione dell'acquario quando manca il proprietario, sig. ; ...: “ho CP_3 ricostruito la giornata del 14 marzo 2024 (è il compleanno di mio figlio), in quella occasione il PR venne per pulire l'acquario, di mattina, arrivò con il figlio e restò in sede fino al pomeriggio per occuparsi della pulizia dell'acquario (che è enorme), tanto posso riferire perchè gli diedi anche una mano a portare delle taniche di acqua”; ...: “in quella occasione si trattenne anche per pranzo, io andai via verso le h. 15,00 e lui rimase, così mi fu riferito ma non so fino a che ora”; ...: “non ricordo di aver mai visto il ricorrente indossare un giubbotto della SMART”; ...: “il non ha mai svolto attività lavorativa per la SMART”; ...: “ricordo Pt_1 il 19 settembre di quest'anno in cui, recatomi in azienda, presi un caffè con lui, anzi scherzammo sul fatto che era il mio anniversario ed io mi trattenevo in azienda;
era venuto per accompagnare . CP_4
Il teste ha dichiarato: ...: “capita che il ricorrente Tes_4 accompagni il figlio al lavoro, gli capita di fermarsi a prendere il caffè; ricordo ciò che accadde a marzo 2024 intorno al 14/15, accompagnò CP_4 e si trattenne per pulire l'acquario, restò tutta la giornata in quanto l'acquario è grande;
è successo per due giorni successivi, comunque se ne
è occupato piu' volte perché è una cosa che gli piace fare”; ...: “in quei giorni è rimasto tutta la giornata, ha aspettato che finisse e se CP_4 n'è andato con lui”; ...: “escludo che il ricorrente indossasse un giubbotto della SMART”; ...: “ricordo che gli demmo una mano a portare le taniche di acqua poiché, avendo avuto un incidente, era infortunato”;
...: “il non ha mai lavorato per la SMART”; Pt_1
Il teste ha dichiarato: ...: “sono il direttore della;
Tes_1 CP_1 l'azienda si è avvalsa di un'agenzia di investigazioni in quanto avevamo chiamato in servizio il dal 11 al 13 marzo (era in cig) e lui ci Pt_1 aveva comunicato di essere impossibilitato perché aveva dei problemi al piede;
per questo decidemmo di approfondire perché la cosa si era già verificata”; ...: “l'attività di indagine si è articolata su tre, quattro giorni;
l'investigatore seguì il soggetto dalla sua abitazione fino alla sede della SMART;
dalle foto si evinceva che alla guida dell'auto vi era il figlio e che il PR era seduto sul lato passeggero”; ...: “è emerso
(dai rilievi fotografici e dalla relazione) che il indossasse un Pt_1 giubbotto della Smart e che entrambi (lui ed il figlio) siano entrati dall'ingresso dei dipendenti;
fu riscontrato che il e restò nel Pt_1 capannone per tutta la giornata di lavoro;
dalla relazione è emerso che uscì direttamente alla stessa ora degli altri dipendenti”; ...: “negli altri giorni l'investigatore lo ha seguito e lo ha visto entrare;
poi, tornato all'orario di uscita, lo ha visto uscire con gli altri”; ...: “lo stesso PR intorno al 17 marzo mi comunicò che non sarebbe rientrato al lavoro fino ai primi di maggio per motivi personali”; ...: “confermo di aver ricevuto la mail del 12/03/2024 recante il contenuto che mi viene letto”; ...: confermo la circostanza che mi viene letta ossia che nell'arco temporale dal 20/01/2020 al 17/03/2023, il ricorrente ha comunicato in via preventiva la sua indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa e ha richiesto di restare in cassa integrazione, oppure, allorquando richiamato in servizio dalla cassa integrazione, ha fatto richiesta di permessi o di ferie;
...: “non so se il ricorrente attualmente lavori per la Smart;
sicuramente a settembre è stata svolta un'altra indagine dalla quale è emerso che il PR entrasse regolarmente nel capannone della Smart e vi si trattenesse per tutta la giornata;
tanto riferisco rifacendomi al contenuto della relazione investigativa non avendo svolto indagini personalmente”; ...: “l'11 marzo il venne in azienda e si Pt_1 sottopose alle visite mediche richieste dall'azienda; dalla visita risultò abile al lavoro però poi chiese di andare via e il giorno 12 comunicò di voler fruire di ferie;
escludo che il medico aziendale gli disse che non avrebbe potuto riprendere a lavorare”.
Il teste ha, infine, riferito: ...: “l'attività fu iniziata a marzo Tes_5 2024, credo di ricordare che facemmo un sopralluogo preliminare trattandosi di area chiusa al pubblico all'interno della quale vi sono molte aziende tra le quali la SMART, dove –ci era stato segnalato- il PR si sarebbe recato a lavorare”; ...: “mi sono recato personalmente con il mio collaboratore il primo giorno in cui ci siamo recati Controparte_5 verso la Smart Meccanica fu il 12 marzo, era di mattina, entrammo all'interno dell'area dentro la quale vi è la società; avevamo seguito l'auto mentre entrava nell'area, era munita di un pass che suppongo che sia stato concesso dal consorzio perché senza non si può entrare;
non ricordo se alla guida dell'autovettura ci fosse il o altra persona Pt_1 che successivamente mi è stata indicata come il figlio del ricorrente;
fermata l'autovettura li ho visti entrare nel capannone con la insegna
SMART; mi sono posizionato per fare qualche foto che poi ho messo nella relazione”; ...: “il PR indossava un giubbotto con la scritta SMART”;
...: “sono rimasto fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, allorquando sono uscito dall'area antistante il capannone e mi sono fermato in un posto dal quale vedevo l'ingresso, però piu' distante di come stavo prima”; ...:
“ho visto il PR uscire a bordo della macchina il pomeriggio intorno alle h. 17,30”.
Dalla ampia ed articolata istruttoria orale sono emersi alcuni elementi che possono ritenersi provati.
Innanzitutto la presenza del presso gli stabilimenti della Smart Pt_1 quantomeno nei giorni 12 e 14 marzo e l'ingresso del medesimo in orari coincidenti con quelli lavorativi del personale dell'azienda. Discrepanze invece sono emerse in ordine all'orario di uscita del PR. Tali circostanze non appaiono, tuttavia, sufficienti a sostenere la tesi dell'azienda se è vero che la presenza del ricorrente poteva essere giustificata dalla presenza del di lui figlio che ivi lavora – e che al contempo rende plausibile anche che il ricorrente fruisse di uno dei giubbotti con il logo della Smart, datogli in prestito - e dal rapporto di pregressa amicizia/colleganza con parte del personale della Smart.
Non provata e, in ogni caso, irrilevante è la circostanza che il Pt_1 si occupasse dell'acquario presente nel capannone, attività che in ogni caso non avrebbe comportato, giustificandola, la permanenza in sede per l'intera giornata lavorativa.
Irrilevanti e, peraltro, espressione di genuinità delle deposizioni sono le apparenti discordanze nelle deposizioni degli investigatori sul punto delle modalità, in termini di tempi e posizionamento, dell'osservazione posta in essere.
In sostanza, fondamentale è l'assenza di prova in ordine allo svolgimento di attività lavortaiva per conto della SMART: circostanza esclusa radicalmente dai testi del ricorrente e non riferita da quelli di parte resistente per l'ovvia ragione che nessuno di essi era presente all'interno dello stabilimento durante la permanenza del . Pt_1 Il fatto, dunque, non può ritenersi sussistente, né nella sua materialità nè, a maggior ragione, nella sua rilevanza disciplinare.
All'accertamento di insussistenza del fatto addebitato al lavoratore consegue ai sensi dell'art. 18, quarto e quinto comma, legge n. 300/1970,
l'applicazione della tutela reintegratoria. (Cassazione civile sez. lav.,
27/08/2024, n.23180).
Ai fini della c.d. tutela reale della reintegrazione del lavoratore, invero, non è sufficiente che sia ritenuto insussistente il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa addotti dal datore di lavoro ma è necessario che si accerti l'insussistenza del fatto, materiale e giuridico, oppure che sia previsto come punibile con una sanzione conservativa.
(Cassazione civile sez. lav., 06/03/2025, n.5940)
Ne consegue l'ordine alla società convenuta di provvedere all'immediato ripristino del rapporto di lavoro reintegrando in servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna della stessa società al pagamento di tutte le retribuzioni, maturate e maturande, dalla data del recesso a quella dell'effettivo ripristino del rapporto e/o reintegra in servizio, sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali nelle more maturati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del recesso a quella dell'effettivo ripristino del rapporto oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna la società al versamento dei contributi previdenziali nelle more maturati.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5077,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 20/05/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli