Articolo 3 della Legge 2 aprile 1951, n. 294
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 maggio 1951
Art. 3.
Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilira' le trasformazioni relative al materiale rotabile nonche' la dotazione di nuove unita' del materiale stesso, cui dovra' provvedere il concessionario a sue spese in relazione al terzo comma dell'art. 1.
Entrata in vigore il 24 maggio 1951