Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 524/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG. 524/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mauro Panconi, 8 ( ) elettivamente domiciliato in Firenze in C.F._1
Via San Jacopino, dio dell'Avv. Elisabetta RENIER che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo;
Fax: 055/350706 Pec: Email_1
Ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
C.F. ), elettivamente domiciliata a Prato (PO) Via C.F._2
E. Boni, 118, presso lo studio dell'Avv. Cristina RAGGIANTE, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/1821413 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente Conclusioni delle parti. Per parte ricorrente, come da memoria depositata ai sensi dell'art 183, comma 6, n 1, cpc: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reictis,1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato il 21/12/1991 tra il Sig. e Parte_1 CP_1
iscritto nel Registro degli atti matrimonio di Prato al n. 513 p di
[...] all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di procedere alla trascrizione della sentenza e tutti i conseguenti incombenti;
2) dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e nessun assegno di mantenimento venga riconosciuto alla moglie ritenendo quest'ultima CP_1 non avente titolo;
3) dichiarare che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente e quindi non venga assegnato alcun assegno di mantenimento per essa;
4) disporre la revoca del provvedimento di assegnazione provvisoria dell'assegno di mantenimento alla della figlia di euro 150,000; 5) Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento. 6) Respingere integralmente quanto dedotto ed eccepito dalla parte avversaria e chiedendo il rigetto integrale delle conclusioni. 7) Disporre nelle more del giudizio ed emettere sentenza parziale di divorzio e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato il 21/12/1991 tra il Sig. e iscritto nel Registro degli atti Parte_1 CP_1 matrimonio di Prato al n. 513 p2 S anno 1991; ordinando all'ufficiale di stato civile del
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fatti salvi tutti i diritti della causa nel merito. Con ogni ulteriore riserva, anche istruttoria.”
Per parte resistente, come da comparsa di risposta:”.. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Prato il 21/12/1991 tra il Sig. e iscritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli atti matrimonio di Prato al n. 513 p r ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di procedere alla trascrizione della sentenza;
2) Disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno pari ad € 150 in favore della Parte_1 sig.ra o quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia, rivalutabile CP_1 annua ndo gli indici Istat e da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese;
3) Disporre a carico del sig. il mantenimento della figlia Parte_1
nella misura di € 350,00 o in quell ore o minore che parrà di Per_1 giustizia, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese;
4) Con vittoria di compensi e spese di causa; “
Con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 9.12.2023. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in PRATO in data 21 dicembre 1991, trascritto nel Registro del Comune di Prato al n. 513, anno 1991, parte 2, S A , anno 1991. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto :
- che, dalla unione coniugale era nata , in data [...], oramai Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, i coniugi avevano instaurato presso questo Tribunale procedimento di separazione giudiziale pronunciata con sentenza parziale del 22.12.1996;
- che con successiva sentenza definitiva il Tribunale di Prato aveva dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla domanda di mantenimento della moglie, non assegnando alcun importo a favore del coniuge:
- che con la medesima sentenza era stato disposto l'affido condiviso della figlia all'epoca minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, con assegnazione della casa familiare alla madre e assegno di mantenimento nella misura di € 350,00, oltre alla quota per le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive;
- che lo stato di separazione personale era perdurato ininterrottamente e ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- di svolgere lavoro come operaio edile con un reddito mensile di circa € 1000,00. Sulla base di tali allegazioni, concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, revocando l'assegno di mantenimento a favore della figlia, non ricorrendone più i presupposti, con il favore delle spese. Instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo: CP_1
2 - che all'epoca che all'epoca del matrimonio la casa coniugale era stata concessa ai coniugi e in comodato, senza determinazione di durata ma, a CP_1 Pt_1 causa di alcune vicende giudiziarie di quest'ultimo e della sua società, le e la figlia erano state costrette a lasciare l'abitazione;
- che con l'aiuto dei Servizi sociali dopo essere stata alloggiata in alcuni centri di accoglienza, nell'anno 2018 le era stata assegnata la casa popolare di Prato, via Capponi, dove attualmente risiedeva insieme alla figlia che, a sua volta, aveva trascorso un periodo in una casa famiglia per minori;
- che entrambe erano affette da un disturbo bipolare di notevole rilievo ed erano seguite dal;
Controparte_2
- che, proprio in ragione di tale disturbo, le era stata riconosciuta un'invalidità civile del 75% , percependo una pensione mensile di circa € 300,00, integrata dal reddito di cittadinanza per € 115,00, mentre la figlia aveva svolto nel corso degli anni soltanto lavori precari e saltuari;
- che attualmente lavorava presso la Biblioteca Comunale di Poggio a Per_1
Caiano due giorni a settimana, con un contratto di categoria protetta di 15 ore settimanali e un reddito di circa € 400,00 di Prato, a scadenza 30 giugno 2023 Su tali basi, chiedeva in via riconvenzionale l'assegno di € 150,00 mensili, per il suo mantenimento, mantenendo quello a favore della figlia per € 350,00, o alle differenti cifre ritenute dal Tribunale, con vittoria di spese processuali.,
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti e all'udienza del 12 dicembre 2024, dopo la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc, la causa era rimessa al Collegio per la decisione..
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. DOMANDA DI DIVORZIO Le parti, secondo la documentazione prodotta, sono separate in virtù della sentenza non definitiva emessa il 22 dicembre 2006 di questo Tribunale che successivamente, con sentenza emessa il 7-9 settembre 2009 ha regolamentato le condizioni di affidamento e collocazione della figlia minore , disponendo Per_1 assegnazione della casa familiare alla madre, e l'assegno per il mantenimento della figlia in € 350,00mensili, oltre rivalutazione monetaria e quota del 50 % delle spese straordinarie. Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
3 Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta mentre, in assenza di prole minorenne, non occorre provvedere in ordine all'assegnazione della casa familiare ed a disposizioni sull'affidamento e collocamenti dei figli.
2. ASSEGNO DIVORZILE Quanto alle disposizioni di carattere economico, quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla per il proprio mantenimento, va in CP_1 generale considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno divorzile nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione essenzialmente assistenziale. In tale contesto, non può non tenersi conto dei più recenti approdi giurisprudenziali della S.C. tesi ad offrire interpretazione della disciplina maggiormente coerente alla evoluzione delle dinamiche familiari sul piano socio- economico ed alla stessa visione dei ruoli all'interno della famiglia. Di fondamentale importanza appare il richiamo alla sentenza delle sez. un. del 11 luglio 2018, n 18287, con la quale sono stati fissati in modo sistematico i punti caratterizzanti la vigente disciplina dell'assegno divorzile, riconoscendone in pari misura la funzione assistenziale e compensativa. Tale ricostruzione, da un lato, presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro, l'abbandono della funzione strettamente assistenziale
4 segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Le Sezioni Unite, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione e auto- responsabilità (artt. 2, 3 e 29 Cost.), sui quali è basato il modello di matrimonio voluto dal legislatore costituente e che sono anche il fondamento della disciplina degli effetti economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo, hanno ribadito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio ha un carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive basata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia. Tale verifica, tuttavia, - questo è il punto di caduta di tale ricostruzione - «è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto- responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605) . In questa prospettiva, assume quindi valore preminente la funzione compensativa da cui discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche all'ex coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo
5 sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge (cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n 24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale). Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del 17/02/2021; Cass., n. 21926 del 30/08/2019). Purtuttavia, la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l' assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( Cass., 28.2.2020, n 5605). Venendo alla fattispecie concreta, a sostegno delle proprie richieste la ha CP_1 segnalato, oltre il venir meno del godimento della casa familiare, le patologie di natura psichiatrica da cui ella e la figlia risultano affette. Per_1
Entrambe, in ragione dello stato invalidante, limiterebbero gravemente la possibilità di svolgere attività lavorative, in quanto alla è stata riconosciuta CP_1 invalida civile al 75%, con una pensione mensile di € 300,00 mensile, integrata dal reddito di cittadinanza. Tuttavia, il Tribunale in sede di separazione, risalente settembre 2009, aveva già effettuato una prima valutazione complessiva e contestuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle "condizioni dei coniugi", dando atto della cessazione della materia del contendere sull'attribuzione dell'assegno della moglie e riconoscendo in € 350,00, il contributo per la figlia minore. All'epoca si dava atto della circostanza dello squilibrio reddituale in quanto il era l'unico soggetto che percepiva redditi stabili mentre la non Pt_1 CP_1 aveva una stabile occupazione, così che l'unico aspetto di novità rispetto alla precedente situazione è costituito dalla cessazione dell'assegnazione della casa familiare, elemento che appare scarsamente significativo rispetto alla situazione originaria. Invero, non può non essere considerato che – secondo quanto prospettato dalla stessa -oramai da diversi anni il godimento della casa CP_1 familiare concessa in comodato è cessato, ed ella ha dovuto farsi carico delle spese di alloggio con l'ausilio- per alcuni anni – dei Servizi sociali. Dal 2018, gode di un
6 abitazione popolare e, comunque, è titolare di pensione di invalidità, così che in assenza di finalità di natura compensativa o risarcitoria- invero neanche prospettate- le ragioni di natura assistenziale, nella prospettiva di una attenuazione rispetto alla separazione, non trovano alcuna giustificazione rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale in cui versa il ricorrente.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA Parte_2
Nel caso di minori, quali all'epoca della sentenza di divorzio erano i figli, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739). E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975). Per costante insegnamento della S.C. , il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Con il raggiungimento della maggiore età il figlio ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Invero, secondo l'interpretazione tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale
7 impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). L'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha poi subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. “principio di auto-responsabilità”. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. Si è precisato che, in base ad un criterio di relatività e di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, il percorso formativo prescelto deve essere commisurato alla durata ufficiale degli studi, al tempo mediamente occorrente per trovare un impiego lavorativo ed alla adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative rispetto alle condizioni della famiglia (Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass. 14.9.2020, n 19077). na volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno ( Cass., 22.7.2019, n 19696; Cass, 22.11.2010, n 23590). In ogni caso, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). In questa stessa prospettiva, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione “sempre dalla data della domanda di modificazione” (Cass., 17/02/2021, n 4224).
8 Relativamente alla posizione di , all'epoca della separazione è stato Per_1 avallato dal Tribunale l'accordo secondo il quale il si è obbligato a Pt_1 corrispondere l'importo sopra indicato che, in virtù della rivalutazione in base agli indici Istat, all'attualità (febbraio 2025 ) di € 460,25. Nel presente procedimento il ha allegato di lavorare come operaio tessile, Pt_1 con un reddito mensile di € 1000,00, e che la figlia avrebbe raggiunto la Per_1 piena indipendenza economica. Tale ultima circostanza, è stata decisamente contestata dalla che ha CP_1 puntualizzato che , almeno sino al mese di giugno 2023, avrebbe Per_1 percepito un reddito di € 400,00 mensili in base a contratto di lavoro a categoria protetta. In forza dei dati acquisiti, già nel provvedimento presidenziale adottato in data 5 dicembre 2023, si era dato atto della relazione a firma della dott.ssa (doc. Per_2
5 depositato dalla convenuta) nella quale si rappresenta che da alcuni Per_1 mesi lavora, assunta quale categoria protetta, e che la patologia da cui è affetta ha
“potuto compromettere in una certa misura le sue capacità lavorative e di tenuta rispetto ad un'occupazione”. Ai fini dell'applicazione dell'art 337 septies c.c, la considerazione della condizione personale, descritta nella richiamata relazione come di estrema fragilità, tale per cui è esposta a frequenti ricadute e limitata nel suo percorso verso Per_1
l'autonomia, seppur in assenza di documenti da cui desumere l'eventuale grado di invalidità civile o se ella sia portatrice di handicap ex l. 104/1992 ha giustificato la conferma della corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento, rideterminato in € 150,00 mensili, in ragione della documentata situazione reddituale del ricorrente. Nel corso dell'istruttoria svolta nella fase di merito, ha trovato conferma il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, il quale percepisce redditi imponibili negli ultimi anni di circa € 9200,00 annui, con il quale deve altresì affrontare significative spese di alloggio e per le utenze. Inoltre, anch'egli è risultato parzialmente invalido nella misura del 60%. Alla luce degli approdi ermeneutici della S.C. e dell'affermazione del principio di auto-responsabilità, la considerazione della maggiore età oramai raggiunta da diversi anni, l'insussistenza di un percorso formativo o professionale in atto e, da ultimo, l'assunzione con contratto di lavoro come appartenente a categoria protetta – circostanza non contestata dalla resistente- , sono tutti elementi convergenti, senza che in alcun modo rilevi la situazione patrimoniale e reddituale dei genitori. Al contempo, il complessivo quadro probatorio porta il Collegio a condividere la conclusione che la figlia maggiorenne solo in parte possa ritenersi indipendentemente economicamente, in quanto non può non essere considerata e valutata la grave patologia invalidante che ne limita significativamente l'autonoma e la capacità di sostenere le spese per il proprio mantenimento, dovendo inoltre fare fronte anche a spese di natura medica.
9 Seppure in misura ridotta, in ragione dell'attività lavorativa comunque svolta almeno sino al mese di giugno 2023, l'obbligo a carico del ricorrente di concorrere al mantenimento della figlia non può quindi ritenersi del tutto cessato, stimandone equo l'importo stabilito in sede presidenziale e portato ad € 150,00, rivalutabile in base agli indici ISTAT relativi all'andamento delle famiglie di impiegati ed operai. Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'assenza di contestazioni in ordine alla domanda principale ed all'assenza di ulteriori questioni rispetto a quella relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e della reciproca soccombenza, si ritiene che ricorrano le condizioni per loro la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
19/01/1966, e , nata a [...] il [...], contratto in CP_1
PRATO in data 21 dicembre 1991, trascritto nel Registro del Comune di Prato al n. 513, anno 1991, parte 2, S A , anno 1991; Dispone l'assegno di mantenimento a favore della figlia , sino a quando la stessa Per_1 non sarà economicamente del tutto autonoma, determinandolo in € 150,00, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, dal 5 dicembre 2023; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Dichiara la integrale compensazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Prato dal Tribunale di Prato, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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