TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
lRG. n.1107 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI SERGIO
MASSIMO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza da luglio 2024;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento della restante metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del Dott. liquidate Parte_2 nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta. FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito dei precedenti accertamenti effettuati ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nei quali aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza della riduzione ridotta a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità (legge 222/1982, art. 1), nonché dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tali procedimenti è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici suddetti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato rituali contestazioni.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici menzionati con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa ed il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3
L. 104/1992.
La causa è stata quindi decisa con separata sentenza.
MOTIVI La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente ha avuto una riduzione della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che, con decorrenza da luglio 2024, si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta a meno di un terzo.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015). Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione globale della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura superiore ai due terzi con decorrenza da luglio 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984.
Atteso che la decorrenza indicata dal C.T.U. è successiva alla visita medica da parte della commissione, nonché al deposito del ricorso, compensa per metà le spese di lite. Per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di CTU vanno poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 13/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI SERGIO
MASSIMO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza da luglio 2024;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento della restante metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del Dott. liquidate Parte_2 nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta. FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito dei precedenti accertamenti effettuati ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nei quali aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza della riduzione ridotta a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità (legge 222/1982, art. 1), nonché dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tali procedimenti è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici suddetti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato rituali contestazioni.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici menzionati con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale.
All'odierna udienza la causa è stata discussa ed il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3
L. 104/1992.
La causa è stata quindi decisa con separata sentenza.
MOTIVI La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente ha avuto una riduzione della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che, con decorrenza da luglio 2024, si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta a meno di un terzo.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015). Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione globale della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura superiore ai due terzi con decorrenza da luglio 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984.
Atteso che la decorrenza indicata dal C.T.U. è successiva alla visita medica da parte della commissione, nonché al deposito del ricorso, compensa per metà le spese di lite. Per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di CTU vanno poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 13/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno