TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 196/2022
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 196/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024, alle ore 11:50, innanzi al Giudice del Lavoro, dott. Maurizio Filippo Pascali, sono comparsi: per , presente personalmente, l'avv. PIRILLO MARIANNA Parte_1
per , presente personalmente, l'avv. DE SILVESTRO FEDERICA e Controparte_1 CP_2
[...]
L'avv. PIRILLO fa presente che la notifica è andata a buon fine ma l'indirizzo di residenza del teste intimato non è più attuale;
i procuratori di parte resistente rappresentano che anche il loro teste intimato risulta di fatto irreperibile. Pertanto, i procuratori si associano a richiedere la prosecuzione di una prova orale con altri testi.
L'avv. PIRILLO rappresenta, comunque, che il ricorrente aderisce alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nella presente udienza;
i procuratori di parte resistente rappresentano, invece, di non accettare, atteso che non è stata raggiunta la prova dell'espletamento dello straordinario notturno e che la proposta non tiene in considerazione la domanda riconvenzionale. L'avv. PIRILLO rappresenta che il convenuta è decaduto dalla domanda riconvenzionale;
i procuratori di parte resistente affermano che può comunque essere fatta valere come eccezione. In ogni caso, rappresentano che anche il convenuto è aperto alla possibilità conciliativa della controversia, ma non si è ancora raggiunto accordo per quanto concerne il quantum.
Il Giudice invita i procuratori a discutere la causa.
I procuratori discutono la causa.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il presente verbale viene redatto mediante l'ausilio del funzionario r. . CP_3 Controparte_4 Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 196/2022 R.G., promossa da
(avv. PIRILLO MARIANNA) Parte_1
ricorrente
contro avv. ) Controparte_1 CP_2
convenuto
OGGETTO: badante
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, avendo lavorato come badante convivente livello CS CCNL personale domestico(doc.1)in favore del convenuto dall'1.10.2019 al 26.6.2021 ,ha chiesto differenze retributive meglio specificate in ricorso per lavoro straordinario e indennità vitto alloggio.
La parte convenuta si costituiva insistendo per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di somme asseritamente prese a prestito.
La causa istruita con testi è stata discussa all'odierna udienza.
Si osserva che quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, la stessa è stata dichiarata decaduta in quanto la domanda è mancante dei requisiti di cui all'art.416 c.p.c.e non può essere presa in considerazione quale eccezione riconvenzionale essendo fondata su titoli diversi da quelli posti a base della domanda principale non accertati in giudizio. Quanto agli esiti dell'istruttoria è provato che il ricorrente fosse l'unica persona che assisteva continuativamente il resistente nel periodo di causa .Il resistente aveva,all'epoca dei fatti(2019/2021) bisogno di assistenza h 24 e cioè giorno e notte(teste - medico) trattandosi di persona non Tes_1 autosufficiente affetta da gravissima patologia (sclerosi multipla degenerativa ed evolutiva -teste malacarne).Il resistente aveva bisogno di carrozzina e sollevatore per spostarsi(teste ) per Tes_1 uscire fuori doveva essere accompagnato.
Una volta che il ricorrente si dimise il resistente fu costretto a ricoverarsi presso l' CP_5 per ricevere l'assistenza di cui aveva bisogno e successivamente ha fatto ricorso dapprima all'ausilio di un badante ed infine di due badanti assieme(teste cognata del convenuto).Ciò dimostra che Tes_2 le 8 ore non continuative giornaliere contrattualizzate (doc in atti) erano ampiamente insufficienti a coprire le necessità di cura e assistenza dell'assistito,la qual cosa in una con il fatto che il ricorrente aveva l'obbligo contrattuale di convivenza con il sig. prova che il badante doveva coprire tutte CP_1 le necessità materiali connesse allo stato di salute ed alle condizioni fisiche del badato che man mano,durante la giornata,si manifestavano.
Circa il quantum, il mancato raggiungimento della prova circa l'esatto computo e dislocazione oraria delle ore di lavoro straordinario diurno e notturno effettuate dal ricorrente in assenza di testimoni oculari e stanti le contestazioni avversarie rende impossibile quantificare il dovuto. Nemmeno è possibile affidarsi ad una consulenza contabile atteso che mancano i parametri di riferimento temporali su cui basare la stessa. Oltre alla giurisprudenza di legittimità anche quella di merito si è espressa nel senso che “il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo(Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136).
Non sono contestati da controparte gli importi a credito del ricorrente :euro 241,23 per indennità vitto alloggio. Parte ricorrente ha dato atto della corresponsione di euro 200,00 mensili per straordinario forfettizzato.
Spese compensate all'80% restando la rimanenza a carico del resistente.
P.Q.M.
accertato che il ricorrente è creditore nei confronti del convenuto della somma di euro 241,23 per differenze retributive condanna la parte convenuta a corrispondergli detta somma oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta le altre domande;
condanna la parte convenuta a versare al ricorrente il 20% delle spese di lite liquidate in euro
400,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Compensa il restante 80% delle stesse.
Padova, 03/12/2024
Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 196/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024, alle ore 11:50, innanzi al Giudice del Lavoro, dott. Maurizio Filippo Pascali, sono comparsi: per , presente personalmente, l'avv. PIRILLO MARIANNA Parte_1
per , presente personalmente, l'avv. DE SILVESTRO FEDERICA e Controparte_1 CP_2
[...]
L'avv. PIRILLO fa presente che la notifica è andata a buon fine ma l'indirizzo di residenza del teste intimato non è più attuale;
i procuratori di parte resistente rappresentano che anche il loro teste intimato risulta di fatto irreperibile. Pertanto, i procuratori si associano a richiedere la prosecuzione di una prova orale con altri testi.
L'avv. PIRILLO rappresenta, comunque, che il ricorrente aderisce alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nella presente udienza;
i procuratori di parte resistente rappresentano, invece, di non accettare, atteso che non è stata raggiunta la prova dell'espletamento dello straordinario notturno e che la proposta non tiene in considerazione la domanda riconvenzionale. L'avv. PIRILLO rappresenta che il convenuta è decaduto dalla domanda riconvenzionale;
i procuratori di parte resistente affermano che può comunque essere fatta valere come eccezione. In ogni caso, rappresentano che anche il convenuto è aperto alla possibilità conciliativa della controversia, ma non si è ancora raggiunto accordo per quanto concerne il quantum.
Il Giudice invita i procuratori a discutere la causa.
I procuratori discutono la causa.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il presente verbale viene redatto mediante l'ausilio del funzionario r. . CP_3 Controparte_4 Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 196/2022 R.G., promossa da
(avv. PIRILLO MARIANNA) Parte_1
ricorrente
contro avv. ) Controparte_1 CP_2
convenuto
OGGETTO: badante
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, avendo lavorato come badante convivente livello CS CCNL personale domestico(doc.1)in favore del convenuto dall'1.10.2019 al 26.6.2021 ,ha chiesto differenze retributive meglio specificate in ricorso per lavoro straordinario e indennità vitto alloggio.
La parte convenuta si costituiva insistendo per il rigetto della domanda e in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di somme asseritamente prese a prestito.
La causa istruita con testi è stata discussa all'odierna udienza.
Si osserva che quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, la stessa è stata dichiarata decaduta in quanto la domanda è mancante dei requisiti di cui all'art.416 c.p.c.e non può essere presa in considerazione quale eccezione riconvenzionale essendo fondata su titoli diversi da quelli posti a base della domanda principale non accertati in giudizio. Quanto agli esiti dell'istruttoria è provato che il ricorrente fosse l'unica persona che assisteva continuativamente il resistente nel periodo di causa .Il resistente aveva,all'epoca dei fatti(2019/2021) bisogno di assistenza h 24 e cioè giorno e notte(teste - medico) trattandosi di persona non Tes_1 autosufficiente affetta da gravissima patologia (sclerosi multipla degenerativa ed evolutiva -teste malacarne).Il resistente aveva bisogno di carrozzina e sollevatore per spostarsi(teste ) per Tes_1 uscire fuori doveva essere accompagnato.
Una volta che il ricorrente si dimise il resistente fu costretto a ricoverarsi presso l' CP_5 per ricevere l'assistenza di cui aveva bisogno e successivamente ha fatto ricorso dapprima all'ausilio di un badante ed infine di due badanti assieme(teste cognata del convenuto).Ciò dimostra che Tes_2 le 8 ore non continuative giornaliere contrattualizzate (doc in atti) erano ampiamente insufficienti a coprire le necessità di cura e assistenza dell'assistito,la qual cosa in una con il fatto che il ricorrente aveva l'obbligo contrattuale di convivenza con il sig. prova che il badante doveva coprire tutte CP_1 le necessità materiali connesse allo stato di salute ed alle condizioni fisiche del badato che man mano,durante la giornata,si manifestavano.
Circa il quantum, il mancato raggiungimento della prova circa l'esatto computo e dislocazione oraria delle ore di lavoro straordinario diurno e notturno effettuate dal ricorrente in assenza di testimoni oculari e stanti le contestazioni avversarie rende impossibile quantificare il dovuto. Nemmeno è possibile affidarsi ad una consulenza contabile atteso che mancano i parametri di riferimento temporali su cui basare la stessa. Oltre alla giurisprudenza di legittimità anche quella di merito si è espressa nel senso che “il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo(Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136).
Non sono contestati da controparte gli importi a credito del ricorrente :euro 241,23 per indennità vitto alloggio. Parte ricorrente ha dato atto della corresponsione di euro 200,00 mensili per straordinario forfettizzato.
Spese compensate all'80% restando la rimanenza a carico del resistente.
P.Q.M.
accertato che il ricorrente è creditore nei confronti del convenuto della somma di euro 241,23 per differenze retributive condanna la parte convenuta a corrispondergli detta somma oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta le altre domande;
condanna la parte convenuta a versare al ricorrente il 20% delle spese di lite liquidate in euro
400,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Compensa il restante 80% delle stesse.
Padova, 03/12/2024
Il Giudice
Dott. Maurizio Pascali