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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Gino Scartozzi e Sabrina Tomei in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma via Valnerina n. 40;
APPELLANTE
E
(c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv.to Andrea Aletta in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via del Velodromo n. 56;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10270/2021 pubblicata in data 11.06.2021 nel giudizio iscritto al n.
43196/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda proposta da CP_2
nei confronti di così statuiva: <
[...] Parte_1
definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto opposto notificato da ad in data 12.8.2020; 2) condanna Parte_1 CP_1 Parte_1
alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente CP_1
giudizio, liquidate in euro 1.618, oltre IVA, cpa e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Andrea
Aletta; 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 500, a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c..>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e si è costituito Parte_1
per resistere al gravame. CP_1
La causa originariamente iscritta presso la settima sezione civile veniva riassegnata a questa sezione.
La Corte all'udienza di prima comparizione del 1° aprile 2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 luglio 2023, successivamente differita all'udienza dell'11 luglio 2025.
Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito ex art. 281 sexies c.p.c. ed autorizzato il deposito di note.
2 In data 10 giugno 2025 l'avv.to Scartozzi depositava istanza di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti Pt_1 CP_1
dal Tribunale di Roma n. 10270/2021 pubblicata in data 11.06.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Gino Scartozzi e Sabrina Tomei in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma via Valnerina n. 40;
APPELLANTE
E
(c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv.to Andrea Aletta in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via del Velodromo n. 56;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10270/2021 pubblicata in data 11.06.2021 nel giudizio iscritto al n.
43196/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda proposta da CP_2
nei confronti di così statuiva: <
[...] Parte_1
definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto opposto notificato da ad in data 12.8.2020; 2) condanna Parte_1 CP_1 Parte_1
alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente CP_1
giudizio, liquidate in euro 1.618, oltre IVA, cpa e 15% per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Andrea
Aletta; 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 500, a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c..>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e si è costituito Parte_1
per resistere al gravame. CP_1
La causa originariamente iscritta presso la settima sezione civile veniva riassegnata a questa sezione.
La Corte all'udienza di prima comparizione del 1° aprile 2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 luglio 2023, successivamente differita all'udienza dell'11 luglio 2025.
Con decreto presidenziale del 20 maggio 2025 veniva disposto il mutamento del rito ex art. 281 sexies c.p.c. ed autorizzato il deposito di note.
2 In data 10 giugno 2025 l'avv.to Scartozzi depositava istanza di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione.
All'udienza dell'11 luglio 2025 le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti Pt_1 CP_1
dal Tribunale di Roma n. 10270/2021 pubblicata in data 11.06.2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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