Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da CSA Servizi Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Morigi, Chiara Saltelli e Carlo Celani presso il cui studio è domiciliata in Roma, largo di Torre Argentina 11 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. e-morigi@pec.picozzimorigi.com, c.saltelli@pec.picozzimorigi.com e c.celani@pec.picozzimorigi.com;
contro
Energie Comuni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
nei confronti
RIDA Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, presso il cui studio è domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II 173 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. haraldmassimobonura@pec.ordineavvocaticatania.it, francescofonderico@ordineavvocatiroma.org, giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org e gianlorenzoioannides@ordineavvocatiroma.it;
per
- quanto al ricorso introduttivo, l’annullamento della determinazione n. 104 del 2 dicembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio civico del Comune di LO il successivo giorno 4, avente ad oggetto l’affidamento fino al 31 dicembre 2026 a RIDA Ambiente s.r.l. del servizio di smaltimento del rifiuto secco, residuo e indifferenziato (cod. EER 20.03.01) su mandato dei Comuni di LO e LE, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento dei contratti per l’affidamento del servizio di cui è causa stipulati dal Comune di LO (CIG B9C586B376) e dal Comune di LE (CIG B9C564B284), conosciuti il 26 gennaio 2026;
- quanto al ricorso incidentale, l’accertamento della nullità ex artt. 21- septies , l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, comma 4, cod. proc. amm., dei titoli abilitativi di CSA s.r.l. rispetto all’attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani cod. EER 20.03.01.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RIDA Ambiente s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da RIDA Ambiente s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il cons. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FA e TT
1. – Riferisce CSA s.r.l. di essere proprietaria dell’impianto polifunzionale di trattamento e stoccaggio di rifiuti situato in Castelforte (LT), legittimato dall’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) di cui alle determinazioni dirigenziali regionali n. G11211 del 16 agosto 2023 e n. G05884 del 20 maggio 2024, capace anche di procedere alla stabilizzazione biologica del rifiuto urbano indifferenziato, come attestato dalla determinazione dirigenziale regionale n. G07768 del 12 giugno 2024. Rappresenta, inoltre, che la Regione Lazio con deliberazioni giuntali n. 31 del 23 gennaio 2025 e n. 402 del 30 maggio 2025 ha incluso il suddetto impianto tra quelli c.d. minimi di trattamento meccanico biologico (t.m.b.) e con nota prot. n. 1027774 del 17 ottobre 2025 ha comunicato a tutti i comuni l’elenco aggiornato degli impianti minimi operativi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati cod. EER 20.03.01, includendovi anche il plesso di proprietà dell’odierna ricorrente per l’ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina.
Con determinazione dell’amministratore unico n. 104 del 2 dicembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio civico del Comune di LO il successivo giorno 4, Energie Comuni s.r.l. – società in house providing dei Comuni di LO, LE e Lenola avente ad oggetto esclusivo l’autoproduzione di servizi pubblici locali, tra cui quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani – ha affidato a RIDA Ambiente s.r.l., sino al 31 dicembre 2026, il servizio di smaltimento del rifiuto secco, residuo e indifferenziato (cod. EER 20.03.01) prodotto nei Comuni di LO e LE. In particolare, tale affidamento è stato disposto ai sensi dell’art. 76, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sul presupposto che l’impianto di RIDA Ambiente s.r.l. sia l’unico legittimato al trattamento di tale rifiuto presente sul territorio dell’ATO di Latina e che, quindi, non sia possibile effettuare selezioni pubbliche per l’assenza di concorrenza.
2. – Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 2 gennaio 2026 e depositato il successivo giorno 15, CSA s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione dell’art. 76, d.lgs. n. 36 del 2023, oltre ad eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio di concorrenza, perché non corrisponde al vero che il servizio appaltato può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico ( i.e. da RIDA Ambiente s.r.l.), dato che l’impianto di t.m.b. della ricorrente è pienamente operativo per l’ATO di Latina;
II) violazione dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 36 cit., eccesso di potere e violazione del principio di concorrenza, perché il provvedimento impugnato non esplicita l’importo della commessa, cioè uno degli elementi essenziali dell’affidamento;
III) violazione degli artt. 108, comma 2, d.lgs. n. 36 cit. e 182- bis , comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dato che l’affidamento de quo non rispetta il c.d. principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.
3. – Si è costituita in giudizio con memoria di puro stile RIDA Ambiente s.r.l.
3.1 Con atto notificato e depositato il 26 gennaio 2026, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto a far dichiarare la nullità dei titoli abilitativi regionali addotti da CSA s.r.l. a fondamento della propria azione, con susseguente inammissibilità del ricorso principale, deducendo a tal fine violazione degli artt. 21- septies , l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, comma 4, cod. proc. amm. Ha, infatti, osservato che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 22 agosto 2024 n. 7208, confermata dalla successiva sentenza 25 giugno 2025 n. 5337, non essendo l’impianto di CSA s.r.l. menzionato nella sezione rifiuti urbani del piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui alla delibera consiliare n. 4 del 5 agosto 2020, “ qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente […] è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO ”. Ne consegue che, secondo RIDA Ambiente s.r.l., CSA s.r.l., nonostante sia in possesso dei suddetti provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Regione Lazio, non può ritenersi legittimata a trattare rifiuti cod. EER 20.03.01 nell’ATO di Latina, dato che il suo impianto di t.m.b., da considerarsi a tutti gli effetti nuovo, in quanto non contemplato nel PRGR 2020, si inserisce su un territorio già servito da quello della ricorrente incidentale, fino a diversa disposizione da parte del consiglio regionale in sede di aggiornamento del piano rifiuti.
La ricorrente incidentale ha, quindi, rappresentato di aver comunque già impugnato: a) la citata determinazione dirigenziale regionale del 16 agosto 2023 mediante il ricorso n.r.g. 13592 del 2023, pendente innanzi alla sede di Roma di questo tribunale; b) la predetta determinazione dirigenziale regionale del 12 giugno 2024 mediante il ricorso n.r.g. 1336 del 2025, anch’esso pendente avanti alla sede di Roma del TAR del Lazio; c) la delibera giuntale n. 290 del 12 maggio 2022, caducata per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 11 dicembre 2025 n. 9815; d) le citate delibere giuntali del 23 gennaio 2025 e del 30 maggio 2025, mediante motivi aggiunti al richiamato ricorso n.r.g. 13592 del 2023; e) la delibera giuntale n. 591 del 10 luglio 2025 e la connessa determinazione dirigenziale regionale n. G17725 del 23 dicembre 2025 mediante il ricorso n.r.g. 12603 del 2025, sempre interposto presso la sede di Roma del TAR del Lazio; f) la citata nota regionale del 17 ottobre 2025 tramite il ricorso n.r.g. 15551 del 2025, anch’esso pendente avanti al TAR del Lazio, sede di Roma.
3.2 Inoltre, la ricorrente incidentale mediante memoria del 26 gennaio 2026 ha fatto presente che l’offerta per il trattamento dei rifiuti dei due enti locali ammonta a euro 126.000,00 per LO e 11.000,00 per LE e che, acquisiti il CIG B9C586B376 per il primo e B9C564B284 per il secondo, il 29 dicembre 2025 sono stati stipulati i relativi contratti.
Ha, poi, contestato l’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio per difetto di legittimazione ed interesse, oltre che la fondatezza nel merito delle censure rivolte da CSA s.r.l. nei confronti dell’operato di Energie Comuni s.r.l., posto che l’impianto di RIDA Ambiente s.r.l. è stato individuato in applicazione del vigente PRGR, che lo contempla come unico plesso abilitato nell’ATO di Latina a trattare rifiuti indifferenziati cod. EER 20.03.01. Ha inoltre chiarito che l’offerta è stata formulata sulla base della tariffa di accesso all’impianto prevista dalla legge e che il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti non impone inderogabilmente che il trattamento avvenga nell’impianto fisicamente meno distante dal luogo di produzione.
In definitiva, la controinteressata ha sottolineato che l’impianto di CSA s.r.l. non è contemplato nel vigente PRGR e che le autorizzazioni delle quali la ricorrente principale è in possesso sono nulle per violazione del giudicato posto dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato del 22 agosto 2024 e sono attualmente tutte sub iudice , come meglio illustrato nel ricorso incidentale.
4. – Con atto di motivi aggiunti notificato il 17 febbraio 2026 e depositato il 3 marzo 2026, CSA s.r.l., alla luce dei documenti ottenuti mediante accesso in data 5 febbraio 2026, ha impugnato i suddetti contratti del 29 dicembre 2025 ed ha altresì ampliato il primo motivo di gravame deducendo, in aggiunta all’illegittimità derivata mediante riproposizione dei motivi di censura già proposti, anche violazione dell’art. 76, d.lgs. n. 36 cit. ed eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, la società ricorrente ha rilevato che, nonostante la stazione appaltante abbia dichiarato nell’atto di affidamento di aver svolto una “ specifica ricerca di mercato ” ed una “ valutazione tecnico economica ”, alcuna evidenza di una consultazione preliminare di mercato sussisterebbe in atti, sì che la motivazione dell’affidamento sarebbe sul punto soltanto apparente.
5. – In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a ribadire le rispettive prospettazioni e richieste anche alla luce dei suddetti motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è in parte inammissibile ed in altra parte infondato nel merito, alla luce dei principi recentemente affermati da questa sezione staccata in una vicenda con tratti simili; invece, il ricorso incidentale, a prescindere da ogni questione relativa alla litispendenza rispetto ai ricorsi già interposti innanzi alla sede di Roma di questo tribunale, è improcedibile per carenza di interesse.
6.1 In particolare, ritiene il collegio preferibile, per la valenza generale di alcune delle questioni sollevate, affrontare direttamente i diversi motivi di gravame proposti a prescindere dalle questioni preliminari concernenti la legittimazione e l’interesse ad agire di CSA s.r.l., in applicazione del principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost. Disposizioni, queste, che consentono di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 marzo 2026 n. 257; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 dicembre 2025 n. 2239; TAR Veneto, sez. II, 14 ottobre 2025 n. 1789; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2025 n. 1432; TAR Lazio, Roma, sez. IV- bis , 7 marzo 2024 n. 4612; Latina, sez. I, 5 gennaio 2024 n. 4; Roma, sez. I, 7 dicembre 2023 n. 18458; sez. II, 29 novembre 2023 n.17960; sez. II, 28 novembre 2023 n. 17826).
6.2 Con il primo motivo di impugnazione, come integrato dai motivi aggiunti, CSA s.r.l. ha dedotto violazione dell’art. 76, d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché, da un lato, non corrisponderebbe al vero che il servizio appaltato può essere fornito unicamente da RIDA Ambiente s.r.l., dato che l’impianto di t.m.b. della ricorrente sarebbe pienamente operativo a servizio dell’ATO di Latina e, dall’altro, perché alcuna particolare istruttoria sarebbe stata svolta a supporto della decisione assunta.
6.2.1 Rileva il collegio al riguardo che l’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., consente di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione un bando di gara quando “ i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: […] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici ”. La disposizione de qua riproduce l’art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che a sua volta riprendeva l’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e disciplina i casi e le circostanze in cui – a prescindere che si tratti di procedure sopra-soglia ovvero sotto-soglia – è ammesso l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, fermo restando che l’amministrazione procedente ha l’onere di motivare sull’impossibilità di soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 novembre 2024 n. 6426; Napoli, sez. V, 4 aprile 2024 n. 2200). Il sistema delineato dall’art. 76, d.lgs. n. 36 cit., dunque, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 novembre 2024 n. 6426; in termini v.: TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 marzo 2023 n. 739).
In un simile contesto, la consultazione preliminare di mercato costituisce uno strumento per le stazioni appaltanti con il quale è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori di settore per acquisire le informazioni ritenute necessarie al successivo svolgimento di una procedura di gara e può costituire il mezzo attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità dei beni, prestazioni e servizi, ed assumere, su tale presupposto, scelte limitative del confronto concorrenziale (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; in termini v: Cons. Stato, sez. atti norm., parere 14 febbraio 2019 n. 445; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956). Nel caso in cui la predetta indagine abbia condotto all’individuazione di un unico operatore presente sul mercato, la stazione appaltante può disporre l’affidamento diretto poiché in tale condizione, a causa dell’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta, sia pure in misura limitata, alla concorrenza sarebbe un inutile dispendio di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956; in termini v.: Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2020 n. 7239; sez. V, 28 luglio 2014 n. 3997; sez. V, 30 aprile 2014 n. 2255). “ Diversamente, allorquando siano individuati più potenziali fornitori, la stazione appaltante, avendone accertato la possibilità, è tenuta ad eseguire una gara informale ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956).
6.2.2 Così sinteticamente ricostruito il perimetro applicativo dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., rileva il collegio che “ l’assenza di concorrenza nel sistema di gestione dei rifiuti prefigurato dal piano regionale del 5 agosto 2020 è circostanza ben nota agli operatori specialistici del settore ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). Infatti, a termini degli artt. 196 e 199, d.lgs. n. 152 del 2006, “ oltre che sulla base di quanto stabilito nel Lazio dalla l. reg. 9 luglio 1998 n. 27, i rifiuti urbani indifferenziati vanno trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico individuati dal piano regionale per l’ambito territoriale ottimale in cui è ubicato il comune in cui essi sono prodotti ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). “ Nel caso dell’ATO di Latina, costituisce dato di fatto inoppugnabile che l’unico impianto di trattamento meccanico biologico individuato dal piano de quo è, ancora oggi, quello di RIDA Ambiente s.r.l. ubicato nel Comune di Aprilia ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
In tal senso, questa sezione staccata ha già chiarito che per legittimare ad ogni effetto di legge l’operatività dell’impianto di CSA s.r.l. è indispensabile una modifica della “ contrastante previsione del piano regionale di gestione dei rifiuti, che è un atto del consiglio regionale in virtù dell’art. 7, l. reg. n. 27 del 1998 ”, rispetto al quale, con ogni evidenza, nessun atto dirigenziale di gestione può prevalere (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). Ciò comporta che, allo stato attuale, è da ritenere consentito “ l’utilizzo della struttura di CSA s.r.l. nell’ATO di Latina in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente. Del resto, anche la più recente giurisprudenza che ha riguardato CSA s.r.l. come parte in causa ha proprio confermato che il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti indica ‘quale unico impianto nell’ATO di Latina’ quello della controinteressata RIDA Ambiente s.r.l. e che esso non fa alcuna menzione di quello dell’odierna ricorrente, aggiungendo addirittura che sarebbe stato onere di CSA s.r.l. impugnare il suddetto piano regionale, posto che esso non la considera ‘in alcun modo ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento’ dei rifiuti cod. EER 20.03.01 (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 7208) ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
Le suddette conclusioni sono coerenti con la giurisprudenza di secondo grado citata dalla controinteressata a sostegno delle proprie ragioni, nella quale può leggersi che “ Dalla circostanza per cui il PRGR 2020 non fa alcuna menzione dell’impianto di CSA nella sezione sui rifiuti urbani discende che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente a CSA è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO. Ai sensi di tale divieto, infatti, l’impianto di CSA – proprio in quanto non contemplato nel PRGR 2020 – è a tutti gli effetti ‘nuovo’ e sono, quindi, vietati anche gli incrementi di capacità che fanno riferimento a un impianto da qualificare, ai sensi dello stesso Piano, come ‘nuovo’ ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 7208).
“ In aggiunta al dato sopra ricordato, che sarebbe già sufficiente ad escludere l’esistenza di un mercato concorrenziale per la gestione di tali rifiuti nel quadro dell’ATO di Latina, l’assenza di concorrenza per motivi tecnici deriva anche dal particolare regime giuridico del corrispettivo spettante agli operatori specializzati nel trattamento dei rifiuti de quibus. Detto corrispettivo, infatti, è costituito non da un prezzo liberamente fissato ma da una tariffa che è oggetto della disciplina pubblicistica fissata nel decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15 dell’11 marzo 2005, all. A. Si tratta di una regolamentazione informata a criteri che valgono ad assicurare l’integrale copertura dei costi e la rimuneratività del servizio e che, tuttavia, per la loro rigidità impediscono in radice la possibilità per gli operatori di effettuare offerte al ribasso al fine di ottenere commesse pubbliche, anima del confronto concorrenziale tipico di un libero mercato, posto che detta tariffa è oggetto di approvazione e di eventuale revisione da parte della Regione Lazio. A ben vedere, quindi, la complessiva situazione ora descritta, che deriva direttamente dalla legge, implica ex se la dimostrazione dell’assenza di concorrenza ‘per motivi tecnici’ , per tali intendendosi, nella specie, ragioni oggettivamente impedienti il confronto competitivo e direttamente discendenti dal factum principis costituito dalla particolare disciplina pubblicistica di settore, disciplina che non è ovviamente disponibile da parte della stazione appaltante o degli operatori privati ” (TAR Lazio, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
Al momento di assunzione in decisione del presente ricorso, non consta che la Regione Lazio abbia provveduto ad aggiornare il proprio piano rifiuti per il quinquennio 2026-2031, sì che le conclusioni sopra rassegnate circa la situazione giuridica dell’impianto della società ricorrente sono da ritenere ancora valide. Né in senso contrario vale il contenuto della citata nota regionale del 17 ottobre 2025, la quale, a ben vedere, non dispone né comunque afferma che l’impianto t.m.b. della ricorrente è da considerare ad ogni effetto di legge a servizio dell’ATO di Latina, posto che, sulla base di precedenti determinazioni della giunta regionale, lo include soltanto nell’elenco degli impianti minimi da considerare attualmente operativi. Questi ultimi sono le strutture individuate dalla regione ai fini dell’applicazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2, di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3 agosto 2023, perché ritenute indispensabili per garantire la continuità del servizio specialmente in caso di deficit impiantistico e di urgenze. Ipotesi che, come già rilevato da questo tribunale, sono proprio quelle che possono consentire “ l’utilizzo della struttura di CSA s.r.l. nell’ATO di Latina in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
In considerazione di tutto quanto sopra e, come già rilevato in premessa, dell’ampia notorietà della situazione così descritta per gli operatori specialistici del settore, che rende superfluo lo svolgimento di una particolare istruttoria, il primo motivo di impugnazione, come integrato da motivi aggiunti, va respinto nel merito, confermandosi che per l’affidamento disposto dalla stazione appaltante la concorrenza è assente per motivi tecnici e che, pertanto, la stringata motivazione citata nel provvedimento gravato nella decisione assunta è comunque adeguata a sorreggerne la legittimità.
6.3 Dal rigetto del primo motivo di impugnazione consegue de plano l’improcedibilità del secondo e del terzo ordine di censure, atteso che, non essendovi sul mercato di riferimento una situazione di concorrenza che possa consentire a CSA s.r.l. di competere per l’ottenimento del servizio controverso, alcun interesse personale, diretto, concreto ed attuale residua in capo alla società ricorrente a far accertare la sussistenza di eventuali vizi connessi alla presunta violazione dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 36 cit., in tema di indicazione dell’importo della commessa e degli artt. 108, comma 2, d.lgs. n. 36 cit. e 182- bis , comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 cit., concernenti l’applicazione del c.d. principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.
6.4 La reiezione nel merito del primo ordine di censure rende poi improcedibile anche il ricorso incidentale, che è sorretto da un interesse direttamente conseguente all’esistenza del ricorso principale.
7. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara il primo in parte infondato e in altra parte improcedibile ed il secondo del tutto improcedibile, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna CSA s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di RIDA Ambiente s.r.l., che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato per il ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
ER RA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ER RA | ON CA |
IL SEGRETARIO