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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
Parte attrice opponente contro (C.F. ), con l'avv. EMMA Controparte_1 P.IVA_1
FASOLI e l'avv. AGOSTINO RIGOLI
Parte convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Preliminarmente: confermarsi la sospensione del precetto come disposta dal Giudice.
Nel merito:
1 Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del debito per gli interessi nella misura richiesta, con applicazione del combinato disposto dell'art. 1224, primo comma, c.c. e dell'art. 1284, primo comma c.c.
Accertarsi quindi l'inesistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata per la somma a titolo di interessi di cui in narrativa.
Conseguentemente dichiararsi la nullità, l'inefficacia e comunque annullarsi l'atto di precetto per aver ricompreso nel quantum somme a titolo di interessi non dovute e non precisate.
In subordine dichiararsi la prescrizione degli interessi maturati ex art. 2948 c.c.
Condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Condannarsi parte convenuta in ogni caso alla rifusione delle spese e competenze del giudizio oltre ad accessori e spese generali.
Per parte convenuta
1. Rigettare la richiesta di sospensione del precetto in quanto questione attinente al merito e non sindacabile in sede di opposizione a precetto;
2. In ogni caso, rigettare con ogni motivazione l'opposizione a precetto promossa dall'Avv.
in quanto infondata in fatto e in diritto e con promossa esclusivamente con Pt_1
finalità dilatorie;
3. Qualora il Giudice si adeguasse all'interpretazione di cui alle SS.UU. n. 12449/2024 richiamate dal Dott. Ciutto, si chiede l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla scadenza alla domanda giudiziale, e dalla domanda giudiziale ad oggi degli interessi moratori come stabilito dall'art. 1284, comma 4 c.c.;
4. In ulteriore subordinata ipotesi, qualora non si ritenesse applicabile il disposto di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. per il periodo successivo alla domanda giudiziale, con la maggiorazione degli interessi legali di cui al comma 1;
2 5. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio;
6. Con condanna dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria per Parte_1
le motivazioni esposte e riassunte in comparsa conclusionale.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 6.3.2023 Dalla ha chiesto Controparte_1 al Tribunale di Vicenza di ingiungere all'avvocato il pagamento di “€ Parte_1
22.050,98 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo, spese, compensi ed oneri accessori della presente fase monitoria”. A tal fine, ha dedotto che l'avv. , incaricato Pt_1 dall'ingiungente di recuperare un credito verso l' , Parte_2 avrebbe riscosso dal debitore la somma di € 21.288,05 in data 23.4.2015 e avrebbe mancato di rimettere detta somma alla stessa Controparte_1
In accoglimento del ricorso, questo Tribunale, in data 13.03.2023, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 633/23, con il quale ha ingiunto all'avv. di pagare, entro 40 Parte_1
giorni dalla notifica:
“
1. la somma di Euro 22050,98;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 567,00 per competenze professionali, oltre spese come richieste, I.v.a. e C.p.a. come per legge e successive occorrende”.
L'ingiunto ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Con ordinanza 9.1.2024 il giudice investito dell'opposizione ha accordato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Il 24.1.2024 ha notificato all'avv. un atto di Controparte_1 Parte_1 precetto, intimando, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 633/23, il pagamento di € 22.050,98
3 a titolo di “capitale”, € 15.690,27 a titolo di “Interessi su € 21.288,05 dal 23.04.15 al
24.01.24” ed altri importi a titolo di compensi liquidati nel decreto ingiuntivo o relativi al precetto, anticipazioni ed accessori fiscali e previdenziali, per un totale richiesto di €
38.847,14.
Svolgimento del processo
Avverso il precetto propone opposizione l'avv. , lamentandosi dell'errato Parte_1 conteggio degli interessi e chiedendo che venga accertata l'inesistenza del diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata per la somma a titolo di interessi indicata nel precetto e la conseguente nullità dell'atto di precetto.
La convenuta opposta, costituitasi in causa, chiede il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza 25.6.2024 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla maggiore somma chiesta a titolo di interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c. e rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.2.2025.
Tale ultima udienza si è svolta nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. All'esito del termine concesso per note, il Tribunale, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., ha depositato la presente sentenza.
Motivi dell'opposizione
Sostiene l'opponente che la precettante avrebbe indebitamente calcolato gli interessi dovuti applicando il tasso previsto dal D.L.vo n. 231/02 e facendo decorrere gli interessi dal
23.4.2015, nonostante il titolo esecutivo non contenga alcuna “precisazione relativa al tipo ed alla decorrenza degli interessi”.
4 Trattandosi di somme richieste a titolo di risarcimento del danno o di ripetizione di indebito, deduce l'attore, gli interessi potrebbero decorrere solo dal momento della messa in mora ed essere conteggiati al tasso legale, salva la prova di un maggior danno.
Ragioni della decisione
1. Poiché trattasi di esecuzione fondata su titolo giudiziale, va preliminarmente precisato che il giudice cui viene proposta l'opposizione a precetto “non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo” (Cass. SSUU n.
12449/24) e, quindi, il thema decidendum attiene “rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione”.
2. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, cui il giudice istruttore ha fatto richiamo nel provvedere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., ha risposto ad un rinvio pregiudiziale con il quale è stato chiesto alla S.C. di chiarire “se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di <> o <> ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo ".
Le SSUU hanno osservato che l'applicazione degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. non integra un effetto legale producentesi in ogni caso di spettanza degli interessi legali in generale, essendo necessaria la verifica circa la presenza di presupposti “suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Tali presupposti riguardano la natura della
5 fonte dell'obbligazione, la sussistenza o meno di una pattuizione contrattuale relativa alla misura degli interessi (giacché il quarto comma citato prevede l'applicazione del saggio
“previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” solo in assenza di diversa pattuizione), l'identificazione della data della domanda giudiziale (ove, evidentemente, si tratti di applicare il saggio maggiorato in forza della previsione dell'art. 1284 comma 4 c.c. secondo la quale ciò avviene dalla data della domanda giudiziale).
La sentenza n. 12449/24 ha chiarito che gli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284
c.c. possano applicarsi solo ove il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata e che, ove il titolo si limiti a riconoscere gli “interessi legali”, tale formula è inidonea ad integrare il detto accertamento, sicché “il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
3. Il presente caso non è perfettamente sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni Unite ma da tale pronuncia si possono evincere i principi necessaria alla decisione.
Il titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto opposto contiene l'ingiunzione al pagamento degli “interessi moratori dalla scadenza al saldo”; la formula, infatti, è quella utilizzata nel ricorso monitorio ed è fatta propria, per relationem, dal decreto ingiuntivo.
Dovendo attenersi agli indicati limiti del presente giudizio, e quindi ad una mera interpretazione del titolo, va verificato, senza necessità di alcuna attività integrativa di cognizione, se nel titolo siano contenuti l'accertamento e l'indicazione della scadenza dalla quale vengono fatti decorrere gli interessi nonché del tasso degli “interessi moratori”.
4. Quanto al primo aspetto, il ricorso monitorio, che integra il titolo giudiziale, fa riferimento ad un credito nascente dal contratto di incarico professionale intercorso tra Parte_3
6
[...] ed il legale e all'obbligo di quest'ultimo di rimettere al cliente le somme ricevute CP_1 nell'esecuzione dell'incarico. La “scadenza” cui si riferisce l'ingiunzione relativa agli interessi non può che essere quella del 23.4.2015, ovvero la data in cui l'avv. ha Pt_1 ricevuto la somma del debitore del proprio cliente e, secondo l'accertamento insito nel decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto ritrasferire l'importo alla società creditrice. Ciò, si badi, a prescindere dalla fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente ed accolta dal giudice nel decreto ingiuntivo in quanto, come appena considerato, il Tribunale è chiamato in questa sede ad una mera opera di interpretazione del titolo, mentre sul merito è investito nel pendente e distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Quanto al saggio degli “interessi moratori”, non può dirsi che il titolo esecutivo rechi un accertamento circa i presupposti per l'applicazione degli interessi maggiorati di cui all'art. 2 lettera e) del D.L.vo n. 231/02. Difetta, infatti, ogni considerazione in ordine alla possibilità di ricondurre il rapporto dal quale insorge il credito azionato tra le transazioni commerciali cui si riferisce l'art. 2 lettera a) del citato D.L.vo e non viene dichiarato che l'espressione “interessi moratori” vada riferita agli interessi moratori convenzionali o agli "interessi legali di mora" di cui alla detta lettera e) dell'art. 2.
Non è quindi possibile ritenere che il decreto ingiuntivo imponga il conteggio degli interessi al tasso maggiorato come interessi legali di mora, né per quanto riguarda compreso tra il termine di pagamento e la domanda giudiziale né, ex art. 1284 comma 4 c.c., per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Non potendo attribuire all'espressione “interessi moratori” una precisa ed univoca valenza, non resta che fare riferimento, per il conteggio degli interessi dovuti in forza del decreto ingiuntivo, al più basso saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
7 6. Deve pertanto ritenersi che la società precettante possa - avvalendosi del decreto ingiuntivo n. 633/23, provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. – pretendere dall'opponente, a titolo di interessi, solo gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 23.4.2015 al saldo.
Conclusioni e spese
L'opposizione a precetto non è fondata con riguardo alla contestazione circa la decorrenza degli interessi mentre lo è con riguardo al tasso da applicarsi per il calcolo degli interessi medesimi.
A ciò consegue una parziale compensazione delle spese tra le parti, nei limiti della quota di due terzi, con condanna dell'opposta a rifondere l'opponente per la residua quota.
Le spese vengono liquidate in relazione al valore - pari all'importo di € 15.690,27 riportato a titolo di interessi nel precetto - e alla limitata complessità della causa. Per la fase di trattazione ed istruttoria e decisoria vengono applicati i minimi tariffari, posto che non si è svolta attività istruttoria e la causa è stata decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che ha diritto di agire in esecuzione avverso Controparte_1
– avvalendosi del decreto ingiuntivo n. 633/23, provvisoriamente Parte_1
esecutivo ex art. 648 c.p.c. – conteggiando, sulla somma capitale indicata nel precetto opposto, gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 23.4.2015;
2) dichiara, per l'effetto, la nullità del precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento di interessi in misura superiore a quella di cui al capo che precede;
3) condanna previa parziale compensazione tra le parti Controparte_1
per la quota di due terzi, a rifondere a la residua quota delle spese di Parte_1
lite del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 4.116,50 - di cui € 3.350,00 per
8 compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
Parte attrice opponente contro (C.F. ), con l'avv. EMMA Controparte_1 P.IVA_1
FASOLI e l'avv. AGOSTINO RIGOLI
Parte convenuta opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Preliminarmente: confermarsi la sospensione del precetto come disposta dal Giudice.
Nel merito:
1 Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del debito per gli interessi nella misura richiesta, con applicazione del combinato disposto dell'art. 1224, primo comma, c.c. e dell'art. 1284, primo comma c.c.
Accertarsi quindi l'inesistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata per la somma a titolo di interessi di cui in narrativa.
Conseguentemente dichiararsi la nullità, l'inefficacia e comunque annullarsi l'atto di precetto per aver ricompreso nel quantum somme a titolo di interessi non dovute e non precisate.
In subordine dichiararsi la prescrizione degli interessi maturati ex art. 2948 c.c.
Condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Condannarsi parte convenuta in ogni caso alla rifusione delle spese e competenze del giudizio oltre ad accessori e spese generali.
Per parte convenuta
1. Rigettare la richiesta di sospensione del precetto in quanto questione attinente al merito e non sindacabile in sede di opposizione a precetto;
2. In ogni caso, rigettare con ogni motivazione l'opposizione a precetto promossa dall'Avv.
in quanto infondata in fatto e in diritto e con promossa esclusivamente con Pt_1
finalità dilatorie;
3. Qualora il Giudice si adeguasse all'interpretazione di cui alle SS.UU. n. 12449/2024 richiamate dal Dott. Ciutto, si chiede l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla scadenza alla domanda giudiziale, e dalla domanda giudiziale ad oggi degli interessi moratori come stabilito dall'art. 1284, comma 4 c.c.;
4. In ulteriore subordinata ipotesi, qualora non si ritenesse applicabile il disposto di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. per il periodo successivo alla domanda giudiziale, con la maggiorazione degli interessi legali di cui al comma 1;
2 5. In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio;
6. Con condanna dell'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria per Parte_1
le motivazioni esposte e riassunte in comparsa conclusionale.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 6.3.2023 Dalla ha chiesto Controparte_1 al Tribunale di Vicenza di ingiungere all'avvocato il pagamento di “€ Parte_1
22.050,98 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo, spese, compensi ed oneri accessori della presente fase monitoria”. A tal fine, ha dedotto che l'avv. , incaricato Pt_1 dall'ingiungente di recuperare un credito verso l' , Parte_2 avrebbe riscosso dal debitore la somma di € 21.288,05 in data 23.4.2015 e avrebbe mancato di rimettere detta somma alla stessa Controparte_1
In accoglimento del ricorso, questo Tribunale, in data 13.03.2023, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 633/23, con il quale ha ingiunto all'avv. di pagare, entro 40 Parte_1
giorni dalla notifica:
“
1. la somma di Euro 22050,98;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 567,00 per competenze professionali, oltre spese come richieste, I.v.a. e C.p.a. come per legge e successive occorrende”.
L'ingiunto ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Con ordinanza 9.1.2024 il giudice investito dell'opposizione ha accordato la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Il 24.1.2024 ha notificato all'avv. un atto di Controparte_1 Parte_1 precetto, intimando, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 633/23, il pagamento di € 22.050,98
3 a titolo di “capitale”, € 15.690,27 a titolo di “Interessi su € 21.288,05 dal 23.04.15 al
24.01.24” ed altri importi a titolo di compensi liquidati nel decreto ingiuntivo o relativi al precetto, anticipazioni ed accessori fiscali e previdenziali, per un totale richiesto di €
38.847,14.
Svolgimento del processo
Avverso il precetto propone opposizione l'avv. , lamentandosi dell'errato Parte_1 conteggio degli interessi e chiedendo che venga accertata l'inesistenza del diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata per la somma a titolo di interessi indicata nel precetto e la conseguente nullità dell'atto di precetto.
La convenuta opposta, costituitasi in causa, chiede il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza 25.6.2024 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla maggiore somma chiesta a titolo di interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c. e rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.2.2025.
Tale ultima udienza si è svolta nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. All'esito del termine concesso per note, il Tribunale, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., ha depositato la presente sentenza.
Motivi dell'opposizione
Sostiene l'opponente che la precettante avrebbe indebitamente calcolato gli interessi dovuti applicando il tasso previsto dal D.L.vo n. 231/02 e facendo decorrere gli interessi dal
23.4.2015, nonostante il titolo esecutivo non contenga alcuna “precisazione relativa al tipo ed alla decorrenza degli interessi”.
4 Trattandosi di somme richieste a titolo di risarcimento del danno o di ripetizione di indebito, deduce l'attore, gli interessi potrebbero decorrere solo dal momento della messa in mora ed essere conteggiati al tasso legale, salva la prova di un maggior danno.
Ragioni della decisione
1. Poiché trattasi di esecuzione fondata su titolo giudiziale, va preliminarmente precisato che il giudice cui viene proposta l'opposizione a precetto “non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo” (Cass. SSUU n.
12449/24) e, quindi, il thema decidendum attiene “rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione”.
2. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, cui il giudice istruttore ha fatto richiamo nel provvedere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., ha risposto ad un rinvio pregiudiziale con il quale è stato chiesto alla S.C. di chiarire “se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di <
Le SSUU hanno osservato che l'applicazione degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. non integra un effetto legale producentesi in ogni caso di spettanza degli interessi legali in generale, essendo necessaria la verifica circa la presenza di presupposti “suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Tali presupposti riguardano la natura della
5 fonte dell'obbligazione, la sussistenza o meno di una pattuizione contrattuale relativa alla misura degli interessi (giacché il quarto comma citato prevede l'applicazione del saggio
“previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” solo in assenza di diversa pattuizione), l'identificazione della data della domanda giudiziale (ove, evidentemente, si tratti di applicare il saggio maggiorato in forza della previsione dell'art. 1284 comma 4 c.c. secondo la quale ciò avviene dalla data della domanda giudiziale).
La sentenza n. 12449/24 ha chiarito che gli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284
c.c. possano applicarsi solo ove il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata e che, ove il titolo si limiti a riconoscere gli “interessi legali”, tale formula è inidonea ad integrare il detto accertamento, sicché “il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
3. Il presente caso non è perfettamente sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni Unite ma da tale pronuncia si possono evincere i principi necessaria alla decisione.
Il titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto opposto contiene l'ingiunzione al pagamento degli “interessi moratori dalla scadenza al saldo”; la formula, infatti, è quella utilizzata nel ricorso monitorio ed è fatta propria, per relationem, dal decreto ingiuntivo.
Dovendo attenersi agli indicati limiti del presente giudizio, e quindi ad una mera interpretazione del titolo, va verificato, senza necessità di alcuna attività integrativa di cognizione, se nel titolo siano contenuti l'accertamento e l'indicazione della scadenza dalla quale vengono fatti decorrere gli interessi nonché del tasso degli “interessi moratori”.
4. Quanto al primo aspetto, il ricorso monitorio, che integra il titolo giudiziale, fa riferimento ad un credito nascente dal contratto di incarico professionale intercorso tra Parte_3
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[...] ed il legale e all'obbligo di quest'ultimo di rimettere al cliente le somme ricevute CP_1 nell'esecuzione dell'incarico. La “scadenza” cui si riferisce l'ingiunzione relativa agli interessi non può che essere quella del 23.4.2015, ovvero la data in cui l'avv. ha Pt_1 ricevuto la somma del debitore del proprio cliente e, secondo l'accertamento insito nel decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto ritrasferire l'importo alla società creditrice. Ciò, si badi, a prescindere dalla fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente ed accolta dal giudice nel decreto ingiuntivo in quanto, come appena considerato, il Tribunale è chiamato in questa sede ad una mera opera di interpretazione del titolo, mentre sul merito è investito nel pendente e distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Quanto al saggio degli “interessi moratori”, non può dirsi che il titolo esecutivo rechi un accertamento circa i presupposti per l'applicazione degli interessi maggiorati di cui all'art. 2 lettera e) del D.L.vo n. 231/02. Difetta, infatti, ogni considerazione in ordine alla possibilità di ricondurre il rapporto dal quale insorge il credito azionato tra le transazioni commerciali cui si riferisce l'art. 2 lettera a) del citato D.L.vo e non viene dichiarato che l'espressione “interessi moratori” vada riferita agli interessi moratori convenzionali o agli "interessi legali di mora" di cui alla detta lettera e) dell'art. 2.
Non è quindi possibile ritenere che il decreto ingiuntivo imponga il conteggio degli interessi al tasso maggiorato come interessi legali di mora, né per quanto riguarda compreso tra il termine di pagamento e la domanda giudiziale né, ex art. 1284 comma 4 c.c., per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Non potendo attribuire all'espressione “interessi moratori” una precisa ed univoca valenza, non resta che fare riferimento, per il conteggio degli interessi dovuti in forza del decreto ingiuntivo, al più basso saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
7 6. Deve pertanto ritenersi che la società precettante possa - avvalendosi del decreto ingiuntivo n. 633/23, provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. – pretendere dall'opponente, a titolo di interessi, solo gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 23.4.2015 al saldo.
Conclusioni e spese
L'opposizione a precetto non è fondata con riguardo alla contestazione circa la decorrenza degli interessi mentre lo è con riguardo al tasso da applicarsi per il calcolo degli interessi medesimi.
A ciò consegue una parziale compensazione delle spese tra le parti, nei limiti della quota di due terzi, con condanna dell'opposta a rifondere l'opponente per la residua quota.
Le spese vengono liquidate in relazione al valore - pari all'importo di € 15.690,27 riportato a titolo di interessi nel precetto - e alla limitata complessità della causa. Per la fase di trattazione ed istruttoria e decisoria vengono applicati i minimi tariffari, posto che non si è svolta attività istruttoria e la causa è stata decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che ha diritto di agire in esecuzione avverso Controparte_1
– avvalendosi del decreto ingiuntivo n. 633/23, provvisoriamente Parte_1
esecutivo ex art. 648 c.p.c. – conteggiando, sulla somma capitale indicata nel precetto opposto, gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 23.4.2015;
2) dichiara, per l'effetto, la nullità del precetto opposto nella parte in cui intima il pagamento di interessi in misura superiore a quella di cui al capo che precede;
3) condanna previa parziale compensazione tra le parti Controparte_1
per la quota di due terzi, a rifondere a la residua quota delle spese di Parte_1
lite del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 4.116,50 - di cui € 3.350,00 per
8 compensi, € 264,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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