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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConIGlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2290/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Regione Parte_1
Pasquirolo, codice fiscale C.F._1
e nato a [...] [...] e residente in [...]di Chy (TO), Parte_2
Via Noce n. 8, codice fiscale , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in RE (TO), Via del Crist n. 6, presso lo studio dell'avv. Daniela Benedino, che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di RE-
Conclusioni congiunte
“all'Ill.mo Tribunale di RE affinché, premessi gli incombenti di legge ed accertato che gli accordi non sono in contrasto con i figli, voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sotto riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale di proprietà della moglie, dalla quale il marito si è già allontanato portando con sé i propri effetti personali, verrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi previsti.
3. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
5.
Considerato che
il padre lavora per sei mesi l'anno in Svizzera e per i restanti sei mesi rimane in Italia, lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
• durante i mesi in cui il IG. lavorerà in Svizzera un fine settimana ogni 15 gg. dalle Pt_2
ore 10.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica;
• durante i mesi in cui il IG. non lavorerà in Svizzera un fine settimana ogni 15 gg. dal Pt_2
venerdì dalla fine delle lezioni scolastiche o, nei periodi di vacanza scolastica, dall'orario corrispondente e sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o nei periodi di vacanza scolastica presso la madre, nonché due pomeriggi la settimana con pernottamento.
6. I genitori potranno inoltre vedere e tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie, intese come vacanze scolastiche, dividendo fra loro la Vigilia e il giorno di Natale, e alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, alternando fra loro di anno in anno il giorno di Pasqua. I minori trascorreranno altresì 15 gg. anche non consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, con impegno reciproco degli stessi a comunicarsi il periodo,
ove verranno condotti eventualmente i figli, entro il 31/05 di ogni anno.
7. Resta salva la possibilità per i genitori di concordare termini e modalità diverse.
8. Il padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli corrisponderà alla madre la somma di
€ 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra
, il cui codice Iban verrà comunicato al marito. Tale somma dovrà essere indicizzata Parte_1
con prima revisione al mese di dicembre 2025.
9. Il padre verserà inoltre il 50% delle spese extra secondo quanto disposto nel Protocollo d'Intesa
tra il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati d'RE e il Tribunale di RE del 24/06/2016, di cui
è stata consegnata copia ad entrambi i coniugi.
10. Le attività extra scolastiche dovranno essere previamente concordate tra i genitori, almeno annualmente, tenendo conto delle inclinazioni dei minori e dell'impegno economico richiesto. I
relativi costi dovranno essere valutati e sopportati dai genitori nella misura della metà secondo il Protocollo d'Intesa di cui al punto che precede, salvi diversi accordi.
11. L'importo relativo all'assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra con Pt_1
impegno da parte del IG. di versare a favore di quest'ultima l'eventuale quota di tale Pt_2
assegno a lui corrisposta.
12. Il sistema fotovoltaico (GSE) esistente presso la casa coniugale verrà volturato alla moglie con relativa spesa a carico di quest'ultima entro il 31/07/2025.
13. L'autovettura EVO5, targata GC914WZ, di proprietà ed in uso alla moglie rimarrà intestata ed in uso alla stessa.
14. L'autovettura Suzuki SX4, targata DG265ZD, di proprietà ed in uso al marito rimarrà
intestata ed in uso allo stesso. 15. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciando a percepire l'uno dall'altro somme a titolo di contributo al mantenimento.
16. I ricorrenti dichiarano di aver, salvo l'adempimento delle suddette condizioni convenute,
regolamentato e definito ogni rapporto di carattere patrimoniale tra gli stessi intercorso e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o causa connesso all'intercorso rapporto matrimoniale e/o economico.
17. Le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per sé e per i figli ove richiesto dalla legge.
18. Le spese del procedimento verranno corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
Il P.M. il 22.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 22.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile nel RoIGnano FE (AL) in data
23/08/2014, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n 2,
parte II, serie C, anno 2014, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli, a Chieri (TO) il Persona_3
19/11/2015, e ad RE (TO) il 27/09/2018; Persona_4
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 06 maggio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a RoIGnano FE (AL) il 23/08/2014 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile, Atto n. 2 parte II serie C- anno 2014- Comune di RoIGnano FE
(AL)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così come modificate nelle note ex art
127 ter c.p.c., relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
RoIGnano FE (AL) il 23/08/2014 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n. 2 parte II serie C, anno 2014, Comune di RoIGnano FE (AL)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di RE il giorno 5 giugno 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)