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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1891 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBANO FEDERICO, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di , coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in data 6.06.1999 in Albissola Marina (SV), trascritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Albissola Marina al numero 9, parte II, serie A, anno1999, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati e nel pieno e reciproco rispetto;
2) il signor si impegna a trasferire al figlio il diritto di usufrutto Controparte_1 CP_2
dell'immobile sito in Savona, Via Fratelli Carlo e Nello Rosselli n. 3/15, con diritto di abitazione vita natural durante alla signora . Il figlio si impegna a trasferire al Parte_1 CP_2
padre il 50% dell'immobile sito in Albissola Marina (SV), Via Delle Industrie snc piano T, mappali
54 e 654, sub. 16-5. I coniugi, trattandosi di trasferimenti in esecuzione di un accordo assunto in sede di separazione, si avvarranno dell'applicazione dei benefici fiscali previsti e, quindi, dichiarano con riguardo a detti trasferimenti immobiliari, di avvalersi dell'esenzione da imposte di registro, bollo,
ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Cost. con sentenza n.154 del 10
maggio 1999 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 punto 9.2).
3) il marito versa in favore della moglie entro il giorno 5 di ogni mese per anni 8 la somma 250,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il marito, inoltre, verserà alla moglie l'importo di euro 10.000,00 per consentirle la disponibilità
di un fondo di denaro, che verrà corrisposto con le seguenti modalità: 50% al rogito di cui sopra e l'ulteriore 50% nei 30 giorni successivi;
5) il marito, altresì, corrisponderà alla moglie il 50% della quota spettante a quest'ultima per il trattamento di fine rapporto quando gli verrà liquidato;
6) il sig. ha già prelevato gli effetti personali dalla casa coniugale essendosi Controparte_1
trasferito altrove;
7) il figlio concorderà direttamente con il padre gli incontri e le visite, stante la sua maggiore CP_2
età;
8) ognuno manterrà la disponibilità dell'auto che ha in uso facendosi carico delle relative tasse, bolli e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
9) i coniugi si prestano il reciproco consenso all'espatrio e parimenti al rilascio-rinnovo del passaporto o di altro equipollente documento a tale scopo valido;
10) con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, da ritenersi inscindibili per quanto attiene ai rapporti economici, le parti dichiarano di nulla avere più da pretendere e/o volere e di essere completamente tacitati.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo