Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 43194 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. DE CANDIA FRANCA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. PIZZAMIGLIO OLIVIA, Controparte_2
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. SCHIAVONE MATTEO
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“accertare e dichiarare che le lesioni riportate dalla sig.ra sono diretta Parte_1 conseguenza della rottura del vetro del portone condominiale e, per gli effetti, ex art. 2051 cc, condannare il convenuto, , al risarcimento dei seguenti danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali, come da quantificazione medico legale, secondo i parametri della Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano vigenti: - danno non patrimoniale permanente per €. 49.681,00, oltre personalizzazione massima per euro 16.687,00. - danno biologico temporaneo per € 8.530,25; - spese mediche per € 62.20; - danno da lucro cessante per € 780,00; oltre rivalutazione monetaria e interessi, o nella
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 1
Il convenuto CONDOMINIO conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“- in via principale: accertare e dichiarare infondata … l'avversaria domanda e, conseguentemente, rigettarla in toto;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che l'attrice ha concorso in maniera colposa nella causazione dell'evento e, conseguentemente, condannare la convenuta, salva la manleva da parte dell'Istituto assicurativo, al risarcimento del danno che si indica nella misura del 50% rispetto a quello che verrà accertato in corso di causa ... In ogni caso, condannando a manlevare il dal Controparte_3 CP_1 pagamento di tutte le somme che dovessero essergli imputate, incluse le spese legali”
La terza chiamata conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“A) NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto , nella produzione Controparte_5 dell'evento di danno per cui è causa, rigettando, per l'effetto, tutte le domande ... B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: I - … accertare e dichiarare che l'evento di danno per cui è causa si è verificato anche per concorso di colpa della danneggiata, individuandone il grado di responsabilità; II – quantificare, per l'effetto, gli importi dovuti in favore dell'attrice dal e, per esso, da , in ragione del Controparte_5 CP_3 grado di colpa accertato, contenendo tali importi alle sole voci di danno spettanti alla signora e dalla stessa rigorosamente provate, nei limiti di operatività previsti dal Pt_1 contratto di assicurazione;
III - rigettare, conseguentemente, ogni ulteriore richiesta ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20.11.2023, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 3.00 del mattino del 27.6.2021 l'attrice, destrimane, “nell'intento di rientrare presso la propria abitazione nel in , rimaneva Controparte_5 CP_1 gravemente ferita alla mano destra in seguito alla rottura del vetro del portone di ingresso condominiale, che si rompeva in prossimità della serratura al momento dell'apertura, spezzandosi e cadendo in grosse parti molto aguzze ed estremamente taglienti”;
• “il vetro del portone cedeva nel momento in cui la signora inserendo la chiave Pt_1 nella serratura, faceva leggera pressione con la mano destra sulla parte in ferro e sul vetro, per consentire alla chiave di girare nella toppa”;
• “il portone era malfunzionante posto che la serratura era particolarmente difettosa e rendeva difficile l'ingresso. A questo, si aggiunga che il meccanismo di “chiudi-porta a molla”, prima dell'episodio, non era ben regolato tanto che la velocità di chiusura del portone era
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 2 particolarmente accelerata e, quindi, il vetro era sottoposto, da tempo, a continuo stress meccanico per i numerosi colpi subiti in ragione del continuo passaggio e utilizzo dei condomini”;
• “al momento del sinistro erano presenti con parte attrice la sorella di questa,
[...]
e l'amica , le quali chiamavano immediatamente il 118 e prestavano Per_1 Testimone_1
i primi soccorsi tamponando la ferita, dopo essersi assicurate che non vi fossero vetri infilzati”;
• “interveniva sul posto anche il condomino, sig. allarmato dai rumori, dalle Controparte_6 urla e i lamenti della ragazza”;
• “stante la gravità delle ferite riportate e ritardo dell'arrivo dell'autombulanza
[...]
d decidevano di portare la ferita al PS con mezzi propri”; Per_1 Testimone_1
• l'attrice era stata “trasportata dalla sorella e dall'amica, al PS Per_1 Testimone_1 dell'Istituto Clinico Città Studi di via Jomelli n.15 in , ove arrivavano alle ore 3.20” e CP_1 veniva dimessa la mattina del 27.6.21 per essere inviata all'Ospedale San Giuseppe, prima struttura disponibile per la visita specialistica da parte di un chirurgo della mano;
• “a causa del sinistro de quo, parte attrice doveva interrompere l'attività lavorativa benché saltuaria come cameriera che poteva riprendere solo nel settembre 2021 con non poche difficoltà”;
• inoltre, l'attrice “aveva enormi problemi negli studi posto che la stessa frequentava la scuola serale per recuperare il terzo e quarto anno di Finanza e Marketing. Più grave è il fatto che era intenzione della stessa di iscriversi alla scuola di Grafica pubblicitaria Santa Caterina da Siena per seguire la sua passione del disegno. L'accidente occorso le ha impedito e precluso questa scelta, non avendo a tutt'oggi recuperato la manualità necessaria per disegnare”;
• il convenuto condominio “provvedeva alla riparazione del portone difettoso, sia regolando correttamente il meccanismo chiudi porta, sia sostituendo la serratura difettosa, nonché sostituendo il vetro del portone con altro evidentemente più resistente”;
• “la responsabilità delle lesioni patite dalla signora è da ascriversi Parte_1 esclusivamente al e ai condòmini ex art. 2051 c.c. in qualità di Controparte_5 custodi comproprietari del portone di ingresso condominiale non rispondente ai criteri di massima sicurezza previsto dalle norme e sono pertanto saranno tenuti a rispondere civilmente dei danni e lesioni subiti”;
• all'attrice spettava quindi il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità permanente di € 49.681,00, pei 15% punti percentuali delle Tabelle milanesi vigenti, “oltre alla personalizzazione massima per il grave disagio psicologico patito tutt'oggi esistente per euro 16.687,00. Deve altresì essere riconosciuto l'importo di euro 8.530,00 per ITT, così come specificata nella relazione medica allegata, oltre al danno economico per le cure mediche, quantificate in euro 62,20, ed euro 708,00 per danno reddituale quale lucro cessante per l'inattività di 12 settimane di lavoro, o nella diversa misura accertata”;
• nella specie era applicabile l'a. 2051 cc essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia col bene che ha dato luogo all'evento lesivo, e dunque sussisteva la responsabilità del ex a. 2051 cc trattandosi di danno causato da una parte comune dell'edificio ex a. CP_5
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 3 1117 cc, tra cui “spicca anche il portone di ingresso condominiale, per quanto l'elenco non risulti tassativo”, anche in ragione degli aa. 1135/1 cc e 1130/1;
• in particolare, l'impiego di vetri in edilizia è vincolato dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 115 di attuazione della Direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, norma che impone a tutti i prodotti di rispondere obbligatoriamente a criteri di massima sicurezza, norma fondamentale essendo la UNI EN 7697/2014 (Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie) che col D.L. 6 giugno 2005 n. 206 (Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è obbligatoria e prevede “che negli spazi che vengono utilizzati dal pubblico, così come nel condominio, devono essere installati vetri di sicurezza, tipicamente temprati o stratificati che il costruttore certifica rispondere ai requisiti richiesti dalle norme di prodotto e, quindi come vetri “sicuri”. Nello specifico per “vetro temperato” si intende un vetro ricotto sottoposto a ciclo di riscaldamento e rapido raffreddamento, che ne aumenta la residenza a rottura, che in ogni caso avviene con produzione di piccoli frammenti non taglienti” mentre per vetro stratificato si intende quello “formato da due o più lastre di vetro piano con interposti uno o più strati di materia plastica, incollati tra loro per l'intera superficie;
è un vetro di sicurezza con comportamento a rottura molto buono, anche perché i frammenti di vetro rimangono attaccati agli strati interposti di materia plastica”, laddove
“dalle foto di cui al doc. 1 si evince chiaramente che il vetro del portone non era né temperato né stratificato e, quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla società assicuratrice
[...]
, non a norma”; CP_3
• inoltre, “anche se il portone presenta delle sbarre in ferro, queste non sono sufficientemente ravvicinate, pertanto, non impediscono a chiunque, adulti e bambini, di poggiare la mano direttamente sul vetro per aiutarsi nell'apertura del portone”;
• “dall'introduzione della predetta normativa il avrebbe dovuto verificare la CP_1 sicurezza delle vetrate, soprattutto di medio-grande spessore, come nel caso di specie, e se sottoposto a continui solleciti di colpi come il portone di ingresso. Avrebbe dovuto, quindi, provvedere alla immediata sostituzione con vetro a norma, come è avvenuto, guarda caso, dopo l'incidente, ovvero provvedere all'applicazione di pellicole di sicurezza, ipotesi peraltro neppure particolarmente costosa. In ogni caso, il avrebbe dovuto garantire CP_1 ispezioni ad intervalli regolari dell'integrità del manufatto. Alcuno di questi adempimenti è stato eseguito nel caso di specie”. L'attrice pertanto concludeva chiedendo di accertare che le lesioni da lei riportate erano diretta conseguenza della rottura del vetro del portone condominiale e quindi, ex art. 2051 cc, di condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ossia: danno Controparte_5 non patrimoniale permanente per €. 49.681,00, oltre personalizzazione massima per euro 16.687,00, danno biologico temporaneo per € 8.530,25, spese mediche per € 62.20, danno da lucro cessante per € 780,00; oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 22.1.2024 nella quale, contestava CP_1 la “ricostruzione degli accadimenti come esposta dall'attrice” osservando in particolare che:
• fino a quando l'attrice aveva abitato nel condominio, i condomini “si sono sempre lamentati dei
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 4 comportamenti dell'attrice, la quale molto spesso e a ora molto tarda, si trovava a intrattenere discussioni e veri e propri litigi che quasi sempre sfociavano in risse. Ed è esattamente ciò che accadde la notte in cui si verificò il sinistro. Non a caso era il giorno in cui la sig.ra Pt_1 aveva compiuto diciotto anni e, terminati i festeggiamenti, si accingeva a rientrare a casa a notte fonda (e cioè alle tre del mattino, in base a quanto riferito dall'attrice stessa): in questa occasione, numerosi condomini furono svegliati dalle grida della sig.ra che inveiva Pt_1 ad alta voce nei confronti di un ragazzo. In esito a ciò, l'attrice, in preda ad un attacco d'ira, colpiva con violenza (probabilmente con una manata a palmo aperto) la vetrata del portone di ingresso;
ed è dunque in questo modo - e non in quello descritto in atto di citazione - che si è procurata le ferite che hanno determinato il ricovero al Pronto Soccorso”;
• tale ricostruzione del sinistro risultava confermata dalla “tipologia di lesione riportata dall'attrice; non si spiega infatti come sia stato possibile che una ragazza fisicamente minuta, come è stata descritta dai condòmini, abbia potuto, solo appoggiando una mano, rompere un vetro – per nulla difettoso o danneggiato - creando una rottura di così ampie dimensioni e arrivando a riportare ferite tanto profonde e estese”;
• “tutto si spiega agevolmente nel momento in cui si voglia ammettere che la rottura del vetro fu dovuta a un gesto la cui forza è stata dettata dalla rabbia per il litigio in corso, e di cui si è detto: solo un violentissimo urto contro la vetrata (e non certo un semplice e banale appoggio) può infatti averne determinato la frantumazione, spiegandosi così la estensione delle ferite lungo l'avambraccio con l'inerzia dovuta al colpo assestato”;
• negava che la serratura del portone presentasse dei vizi che ne rendevano difficoltosa l'apertura;
• d'altro canto, la manutenzione del manufatto avveniva puntualmente, come dimostrava una fattura relativa a una «prova di funzionamento» della serratura stessa effettuata sei mesi prima del sinistro;
• in subordine, si configurava “quanto meno, un concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno patito” poiché le fotografie prodotte mostravano che “proprio di fianco alla serratura, è presente un pomello, la cui funzione non può che essere quella di ausilio nell'apertura del portone … Se l'attrice avesse fatto uso di tale strumento (o si fosse appoggiata a una sbarra per aiutarsi a spingere la porta), il sinistro non si sarebbe verificato” tanto più che l'attrice ammette “che era ben noto a lei (come a tutti i condomini) che la serratura, a volte, presentava resistenza all'aprirsi, tanto da richiedere l'intervento di «spinte» supplementari. Va da sé, dunque, che comunissime regole di prudenza avrebbero dovuto suggerire alla danneggiata di utilizzare il pomello (tra l'altro punto di spingimento più efficace perché più prossimo alla serratura), piuttosto che la zona protetta dal vetro (più distante, e quindi, meno efficace, ma, soprattutto, non predisposta per sua natura ad azioni di sostegno all'apertura di un portone;
e ciò nonostante il vetro, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, fosse a norma)”;
• inoltre, “appare evidente che la tipologia di ferita riportata appare più associabile a una spinta molto forte (una manata, inflitta con rabbia o a motivo di sfogo o in uno stato di alterazione, comprensibile visto il fatto che erano le 3 del mattino del giorno del compleanno), piuttosto che a un semplice «appoggiarsi», come descritto dall'attrice; dal che deriva che, nel caso ciò
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 5 potesse essersi verificato, il suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente dovrà darsi per dimostrato”;
• il vetro peraltro “era assolutamente idoneo allo scopo per il quale era stato apposto (e infatti non si era mai rotto e nemmeno incrinato e nemmeno staccato), scopo che certo non era quello di resistere a un colpo assestato con rabbia violenta. Ma la sua funzione non era nemmeno quella di costituire un punto d'appoggio per aiutarsi nell'apertura del portone, vista l'esistenza delle sbarre e, soprattutto, di un pomello proprio sotto la serratura”;
• le norme UNI richiamate dall'attrice “non sono cogenti, né i richiami legislativi effettuati da controparte paiono essere sufficienti a determinare un obbligo di legge in tal senso. Peraltro, è principio indiscusso che la normativa intervenuta non ha effetto retroattivo, ma è obbligatoria solo per le nuove installazioni”;
• contestava altresì la quantificazione del danno fisico nonché il danno non patrimoniale. Il convenuto quindi concludeva chiedendo in principalità (previa chiamata in causa dell'assicuratore in forza della polizza assicurativa n° 751A4872, per esserne manlevato e Controparte_3 garantito) di respingere le domande.
L'assicuratore terzo chiamato si costituiva con comparsa depositata il 2.5.2024 associandosi alle difese del e osservando che: CP_1
• la responsabilità della rottura del vetro del portone d'ingresso condominiale era ascrivibile in via esclusiva alla stessa attrice, “la quale ha esercitato una violenta quanto imprevedibile pressione sulla vetrata del portone di ingresso allo stabile mandandola in CP_7 frantumi”, poiché il portone, all'epoca dei fatti, era conforme alla normativa di riferimento e in buono stato manutentivo, mentre non presentava alcuna anomalia né insidia, come dimostrava il fatto che solo pochi mesi prima il aveva fatto effettuare una prova di CP_1 funzionamento in occasione della consueta attività di manutenzione del portone affidata ad una ditta terza con regolazione del meccanismo “chiudiporta”;
• inoltre, con riferimento al presunto malfunzionamento della serratura e/o del meccanismo di chiusura, nel periodo precedente al sinistro non risultavano pervenute lamentele né richieste di intervento da parte dei sicché era “del tutto inverosimile che la vetrata sia andata CP_8 in frantumi senza un violento urto, come affermato dall'attrice” e comunque se “davvero l'attrice avesse esercitato una solo “leggera” pressione sul vetro del portone d'ingresso condominiale, non avrebbe riportato all'arto ferite dell'entità lamentata”;
• nel caso in esame, dunque, era intervenuto un fattore esterno, estraneo alla “res”, ossia la condotta gravemente colposa della stessa danneggiata, che aveva interrotto ogni rapporto eziologico tra la “cosa” e l'evento lesivo, sicché “la cosa ha assunto il ruolo di semplice
“occasione dell'evento” ed è stata svilita a “mero tramite del danno””;
• trattandosi di cosa per sé statica e inerte, la quale richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, la prova del nesso causale richiede di dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 11526/2017), vale a dire che
“qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 6 e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. n. 21212/2015);
• considerata la mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, la situazione di possibile pericolo “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato, il caso fortuito”: ciò implica che “l'attrice danneggiata avrebbe dovuto spingere il portone utilizzando la apposita maniglia, posta vicino alla serratura, o, al più, le sbarre metalliche ivi poste, non certo facendo pressione con la mano sulla lastra di vetro ad essa sottostante” tanto più che “la stessa conformazione e le caratteristiche del portone sono tali da escludere che il vetro venga toccato da chi lo utilizzi”;
• l'attrice pertanto era “rimasta ferita per un fatto suo proprio che nulla ha a che fare con presunti difetti di funzionamento o altre anomalie del portone” essendo qui applicabile anche il primo comma dell'articolo 1227 cc;
• contestava anche il quantum della domanda. Il terzo quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenuta l'11.7.2024, venivano ammesse alcune delle prove dedotte. All'udienza del 23.1.2025 venivano interrogate formalmente l'amministratrice del CP_1 convenuto e l'attrice, nonché i testimoni Testimone_2 [...]
, Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , . Persona_1 Testimone_7 Testimone_1
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente. Il giudice pronuncia perciò questa sentenza.
I motivi della decisione
L'istruttoria orale può essere così sintetizzata:
➢ interrogata formalmente, l'amministratrice del non ha reso dichiarazioni CP_1 confessorie, essendosi sostanzialmente limitata a dichiarare: “la serratura del portone era stata sostituita qualche giorno prima dell'evento occorso il 27/06/2021. In seguito al fatto fu necessario sostituire anche il vetro del portone poiché era rimasto su, ma presentava un foro”;
➢ il ST (che abita nell'appartamento che sta al Testimone_2 quarto piano e affaccia sulla strada cioè su nulla sapeva del fatto, avendo in particolare CP_5 affermato “il 27/06/2021 verso le ore 3:00 del mattino ero a casa mia e dormivo, non fui svegliato da nessuno. Nulla so sui capitoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 dell'attrice … nulla so della sostituzione della serratura del portone e nulla so della sostituzione del vetro del portone. Non ho mai visto rotto il vetro del portone”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 7 ➢ il ST (che abita al sesto piano con affaccio sia verso la sia verso il Testimone_3 CP_5 cortile interno) ha dichiarato “Nulla so dei litigi, dei rientri a tarda notte e delle risse provocate dall'attrice: io mi corico molto presto cioè verso le ore 22:00. Non mi ricordo di essere mai stato svegliato da schiamazzi in prossimità del portone di … il 27/06/2021 non ero a . In genere infatti parto CP_5 CP_1 verso metà giugno per recarmi in Montagna, nel comune di Boccassuolo (Modena) e vi resto fino a settembre.
Anche nel 2021 ero partito da verso il 15 giugno e quindi il 27 giugno 2021 non ero in casa. Neppure CP_1 mia moglie era a perché mi aveva accompagnato per la stagione estiva in campagna” e null'altro ha CP_1 saputo riferire;
➢ il ST , insegnante di matematica che risiede al sesto piano, con affaccio Testimone_4 su ha dichiarato << Acquistai l'appartamento qualche anno prima del 2016 e iniziai ad abitarvi CP_5 nel 2016. Quando iniziai ad abitare in quell'appartamento l'attrice già abitava nel palazzo di , mi CP_5 pare al secondo piano. Mi pare di ricordare che l'attrice abitasse insieme a sua sorella e alla madre. I nostri rapporti si limitavano ai saluti quando ci incontravamo. Mi pare che sia all'incirca da un anno che la Pt_1 non abita più in … ricordo che in alcune assemblee di Condominio emersero lamentele di CP_5 alcuni condomini (mi pare che fossero e altri che ora non ricordo) per il fatto che Tes_3 Tes_7
l'attrice in orari vari creava disturbo in prossimità del portone, insieme ad altre persone. Non ricordo con esattezza ulteriori dettagli delle lamentele … Ricordo che il 27/06/2021, che mi pare fosse sabato, mi trovavo a . Non fui svegliato alle tre del mattino. Nulla so sui capp. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 dell'attrice … CP_1 non ricordo che sia stata sostituita la serratura del portone, ma di sicuro non mi sono mai state cambiate le chiavi di tale serratura. Ricordo della rottura del vetro. Se ben ricordo era rotta la parte superiore. Vidi quel vetro la mattina successiva che era domenica. Tale vetro fu poi sostituito >>
➢ la ST , madre dell'attrice, ha dichiarato << quella sera non ero a , Testimone_5 CP_1 ma ero a Sesto san Giovanni a casa del mio compagno … Non sono quindi in grado di riferire sull'orario in cui mia figlia, odierna attrice, fosse rientrata a casa in e non so dire neppure se fosse in CP_5 CP_1 compagnia di sua sorella e di … mia figlia mi telefonò, mi pare verso le Per_1 Testimone_1 Per_1 quattro del mattino, ma era il periodo del Covid e quindi non mi fu possibile raggiungere l'attrice all'ospedale
>>
➢ il ST , lavoratore autonomo che si occupa di reputazione Testimone_6 online e consulenza aziendale, e che abita al terzo piano da una decina d'anni, ha dichiarato: << la sera del fatto, verso le ore 23:00 feci ritorno da una cena cui avevo partecipato insieme ai miei genitori e ). Avevamo cenato in un ristorante e poiché i miei genitori Controparte_9 Persona_2 non fanno molto tardi presumo che io fossi ritornato a casa in verso le 23:00. Era di certo CP_5 venerdì o sabato. Verso le ore 23:00, al mio arrivo, accanto al portone, subito fuori dal portone, incontrai l'odierna ATTRICE che si intratteneva con alcuni suoi amici, almeno tre o quattro, dei quali conoscevo solo un ragazzino (che poi venne su a chiamarmi) e una ragazza. Costoro stavano davanti al portone, come ho già detto verso le ore 23:00, e stavano lì a ridere e scherzare. Quando io arrivai, il portone era integro e la serratura funzionava. Perciò mi limitai a inserire la chiave nella serratura, spinsi il portone che si aprì e entrai, lasciando il portone chiuso e integro dietro di me.
Ciò, come ho già detto, accadeva verso le ore 23:00 e comunque dopo le ore 22:30 e non oltre le ore 23:30. Quando il portone si chiuse dietro di me era intero, il vetro era integro, al serratura aveva funzionato regolarmente, la mia chiave l'avevo ripresa. Arrivato al terzo piano feci ingresso nel mio appartamento e stetti sveglio fino a mezzanotte circa, dapprima fumai una sigaretta poi guardai un po' la televisione finché
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 8 verso mezzanotte [ sentii ] qualcuno che suonava alla mia porta ma che non aveva suonato il citofono. Quando andai ad aprire vidi che si trattava del ragazzino di cui ho parlato poco fa, che non abita nel palazzo. Non so come fosse entrato. Egli mi chiese, per quel che ricordo, di poter usare il mio telefono per chiamare i soccorsi oppure mi chiese di fare io stesso una telefonata, o forse anche questo ragazzino era già al telefono.
Per quel che io possa ora ricordare mi stavo accingendo a chiamare l'ambulanza quando il ragazzino mi disse che comunque era già tutto a posto e quindi lasciai perdere. Non scesi giù al portone. Quella notte, dopo essere arrivato a casa verso le ore 23:00 vi rimasi fino al mattino seguente quando mi risvegliai verso le ore 5:50 per andare al lavoro in radio, in via Garofalo 21. Per rispondere al capitolo 1 dunque posso confermare che si trattava della notte del 27/06/2021, mentre nego che il fatto sia collocabile alle ore 3:00 del mattino. … non so che cosa avesse fatto l'attrice dopo che io mi ero allontanato … nego di essere sceso all'ingresso dello stabile. Nego di aver sentito urla e lamenti. Come ho già detto del fatto appresi soltanto perché non so in quale modo il ragazzino che non abitava lì salì fino al terzo piano e, verso mezzanotte, mi suonò il campanello. Nego di aver sentito urla o lamenti anche dopo aver aperto al porta al suddetto ragazzino. Preciso che nel mio appartamento la camera da letto affaccia verso la strada cioè
mentre il soggiorno ove stavo guardando la tv quando arrivò il ragazzino affaccia verso il cortile. CP_5
ADR: la mattina seguente, come ho già detto mi svegliai verso le 5:50 e uscii di casa verso le ore 7.30. Non ricordo di aver notato se il portone fosse intero oppure no. Non ricordo di aver mai visto che il portone fosse rotto e quindi non ricordo se il vetro fosse stato sostituito non mi risulta che la serratura si astata sostituita di certo non mi è stata fornita una chiave diversa. … quando arrivai c'era casino nel senso che i ragazzi che erano insieme all'attrice erano esagitati. Non mi pare che ci fosse una situazione di pericolo. Non mi ricordo se la stesse oppure no discutendo ad alta voce con un ragazzo. Comunque non ho visto. ADR: Pt_1 quando inserii la chiave nella serratura non feci nessuna fatica per aprire il portone. Preciso che quando mi ero trasferito in quell'appartamento circa dieci anni prima mi era stata data una chiave che non funzionava e quindi la sostituii ma per tutti i dieci anni successivi quella chiave non presentò nessun problema. Nego di aver mai dovuto esercitare nessuna pressione colla mano sulal parte in ferro del portone oppure sul vetro per poter permettere che la chiave girasse nella toppa. Il portone non era mai stato malfunzionante. La serratura di quel portone non mi rese mai difficile l'ingresso. Il meccanismo di chiusura automatica faceva sì che dopo ogni apertura il portone si chiudesse normalmente. Non direi che la velocità di chiusura fosse particolarmente accelerata. Non ricordo che nessun condomino sia mai stato ferito dal portone durante i tentativi di entrare. Non ricordo di aver mai visto nessun condomino che colpisse il vetro nel tentativo di aprire il portone. Come ho gia detto io non intervenni affatto presso il portone. Nego di essere stato allarmato dai rumori, Nego di essere stato allarmato dalle urla. Nego di essere stato allarmato dai lamenti della ragazza >>
➢ la ST , sorella dell'attrice, ha dichiarato: << verso le 3:00 del mattino Persona_1 io e mia sorella tornammo presso la nostra abitazione. Insieme a me e mia sorella c'era la nostra amica che si chiama . Tornavamo da un pub che si chiama “La hora Feliz” che sta vicino a piazza Testimone_1
Missori. Con noi non c'era nessun altro. Non c'era nessun ragazzo e nessun uomo. Mi pare che la abitasse a Sesto San Giovanni e proprio per questa lontananza vista l'ora tarda l'avevamo invitata a Tes_1 dormire a casa nostra e lei aveva accettato. Non ricordo di aver visto il nostro vicino di casa con cui peraltro i rapporti si limitavano ai saluti di circostanza. Quando arrivammo al portone non c'era nessuno del palazzo e neppure dopo di noi arrivò qualcuno. Mia sorella colla sua chiave tentò di aprire il portone.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 9 Ricordo che varie volte in precedenza io stessa con la mia chiave, oltre che mia sorella, avevamo avuto seri problemi ad aprire la porta,cioè risultava molto difficile perché inserendo la chiave non girava mai o quasi mai al primmo tentativo. Ricordo anche che, una volta, vidi che un condomino, un signore di oltre 80 anni, con gli occhiali che credo abitasse nell'appartamento al primo piano, sotto quello dove abitavo io, aveva fatto fatica ad aprire la porta dall'interno con la sua chiave. Preciso che la porta dall'interno si può comunque aprire col pulsante elettrico. Mia sorella dunque introdusse la sua chiave nella serratura, ma poiché non girava vidi che appoggiò la mano vicino la serratura, premendola penso con la sua mano destra tra il vetro e la struttura di ferro. A quel punto il vetro si spaccò e mia sorella rimase ferita alla mano destra. A quel punto io mi spaventai e chiamai l'ambulanza col mio telefono. Dopo di che la chiamò anche la nostra amica Io non ricordo che sia sceso ad aiutarci anche il nostro vicino . … Tes_1 Testimone_6 la chiave comunque non mi fu cambiata >>
➢ il ST , commercialista, ha dichiarato << solo di rado mi trattengo nel mio Testimone_7 ufficio fino a tardi cioè fino a mezzanotte circa, ma posso confermare che vari condomini (tra i quali Tes_3
l'inquilino ) si lamentavano perché l'attrice e la sua compagnia di amici spesso sostava Per_3 Per_4 sulle scale lasciando aperto il portone. Ricordo che i gestori del bar si lamentavano delle discussioni e i litigi che talvolta insorgevano in quella compagnia amicale. ADR: preciso che quella notte non mi trovavo presso il palazzo di >>; CP_5
➢ la ST a dichiarato: << sono amica dell'attrice. Quel giorno avevamo Testimone_1 festeggiato il compleanno dell'attrice. Avevamo festeggiato a La Hora Feliz. Insieme a me c'era la festeggiata cioè l'attrice e sua sorella. Insieme a noi c'erano anche altre persone. C'erano anche altre due amiche i cui nomi non ricordo. Non c'era nessun ragazzo, né uomo, né persona di sesso maschile. Verso le ore 2 del mattino o 2:30 lasciammo il locale che sta vicino alla metro Missori. Per tornare a casa ci diede un passaggio un amico di famiglia dell'attrice che si trovava anch'egli presso lo stesso pub.
Siamo arrivati a casa dopo il tragitto la cui distanza non ricordo. … tornammo a casa verso le 2:30. eravamo solo io l'attrice e sua sorella. Non c'era nessun essere umano di sesso maschile. Non ricordo di aver incontrato nessuno sul portone. Quando siamo arrivati al portone ci siamo fermate per scambiare due chiacchiere riguardo la serata, direi che le chiacchiere durarono 5 minuti o forse meno. In quel momento stava aprendo la porta, soltanto che c'era stato un difetto. Non stavo fissando la serratura. Anzi Pt_1 abbiamo passato qualche minuto al portone perché tava cercando di aprire la serratura. Pt_1 Pt_1 non riuscì ad aprire il portone perché il vetro si ruppe. [sul CAP. 2: Vero che in quell'occasione, la sig.ra per aprire il portone condominiale introduceva la chiave nella Parte_1 serratura con la mano sinistra e, al fine di consentire alla chiave di girare, in quanto la serratura era difettosa, faceva una leggera pressione con la mano destra sulla parte in metallo e vetro del portone] come ho detto non la stavo fissando, non so rispondere. Io vidi il vetro cedere e vidi la sua mano. Io, eravamo lì a guardare la mano di Anzi guardammo la Pt_1 Per_1 Pt_1 mano solo dopo che il vetro era rotto. Non ricordo di avere visto la mano dell'attrice prima che il vetro si rompesse e quindi no so dire dove si trovasse. … In ogni caso dal non ricordo che fosse CP_5 sceso nessuno ad assisterci. Nego che l'attrice avesse colpito con violenza la vetrata del portone. ADR: preciso che l'uomo che ho descritto come amico di famiglia dell'attrice non era casualmente presente al bar ove festeggiammo il compleanno. Non ci aveva accompagnate al bar. Il suddetto signore, che come ho già detto era amico di famiglia dell'attrice, arrivò al bar verso le ore 2:30. Arrivò da solo, non so dire per quanto tempo rimase da solo ad aspettare che decidessimo di tornare a casa. Poi, come ho già detto,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 10 ci accompagnò a casa colla sua auto che non so descrivere. Quando arrivammo a ci salutò e se CP_5 ne andò. ADR: non so dire se dopo le varie chiamate fosse arrivata no qualche ambulanza. Per quella notte ero stata invitata a dormire a casa dell'attrice. Quella notte rimasi insieme a ma non a dormire a casa Pt_1 sua. Quella notte accompagnai ll'ospedale poiché stava sanguinando. Non so se arrivò un'ambulanza. Pt_1
All'ospedale andammo coll'auto di che stava parcheggiata sulla strada >>; Per_1
➢ interrogata formalmente, l'attrice non ha reso dichiarazioni confessorie ma si è di fatto limitata a precisare: << l'uomo che ci accompagnò a casa dopo la festa è un amico di mio padre il cui nome non so dire perché non lo ricordo. Mi risulta che costui fosse venuto per riaccompagnarci a casa su richiesta di mio padre, che a quel tempo comunque abitava a , ma preferì non venire perché sapeva che mi avrebbe CP_1 dato fastidio >>
Alla luce di tali emergenze istruttorie, la domanda risulta infondata e dev'essere perciò respinta, indipendentemente dalle intrinseche contraddizioni e incoerenze nella narrativa dell'attrice, restando comunque irrilevanti anche le doglianze del circa precedenti eventuali intemperanze CP_1 notturne dell'attrice.
Tra le altre evidenti incongruenze nella prospettazione offerta dall'attrice, è sufficiente ricordare le seguenti:
• l'attrice colloca l'evento intorno alle tre del mattino, in piena contraddizione col ST
che, per contro, del tutto plausibilmente e coerentemente, lo colloca intorno a Tes_6 mezzanotte;
l'attrice del resto non ha neppure richiesto di provare a quale ora fosse stata chiamata l'ambulanza, il cui ritardo l'avrebbe indotta a farsi trasportare coll'auto della sorella;
l'ora d'ingresso all'ospedale (3.20, come risulta dal doc. 2 attrice) non è perciò sufficiente per dimostrare che il fatto lesivo potesse essersi verificato alle 3.00;
• l'attrice afferma poi che “interveniva sul posto anche il condomino, sig. Controparte_6 allarmato dai rumori, dalle urla e i lamenti della ragazza” laddove tale ST nega radicalmente di essere intervenuto, limitandosi a ricordare che -appunto intorno a mezzanotte- si era presentato alla sua porta un ragazzo (dunque, di sesso maschile) che lo stesso poco prima (mentre stava rientrando dalla cena coi suoi Testimone_6 genitori) aveva incontrato davanti portone del palazzo, precisando che in tale circostanza “i ragazzi che erano insieme all'attrice erano esagitati”, senonché tale tesi (secondo cui il predetto era intervenuto sul posto) è smentita persino dalle testimoni indicate dalla Tes_6 stessa attrice, in quanto:
◦ la ST amica dell'attrice, la quale ha dichiarato “dal Testimone_1 condominio non ricordo che fosse sceso nessuno ad assisterci”;
◦ la ST sorella dell'attrice, non solo ha risolutamente Persona_1 negato d'aver “visto il nostro vicino di casa ” ma anche aggiunto: “quando arrivammo al portone non c'era nessuno del palazzo e neppure dopo di noi arrivò qualcuno”;
• la ST ichiara inoltre che dal bar ove l'attrice e le sue due amiche avevano Tes_1 festeggiato il compleanno dell'attrice stessa, le tre amiche erano tornate verso le 2.30 a casa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 11 grazie al passaggio loro offerto dal non meglio identificato “amico di famiglia dell'attrice”, dopo di che (le sole tre amiche) si erano intrattenute davanti al portone per “5 minuti o forse meno”, ciò che non consente di comprendere cos'avessero fatto l'attrice e le sue due amiche fra le 2.35 e le 3.00;
• anche a voler ritenere che le amiche, grazie al passaggio del già menzionato “amico di famiglia dell'attrice”, fossero arrivate circa mezz'ora dopo le 2.30, comunque, resta poco plausibile che le tre amiche fossero rimaste per vari minuti davanti al portone a chiacchierare (dopo che il suddetto “amico di famiglia dell'attrice” s'era già allontanato), posto che la sorella dell'attrice ha affermato che la era stata invitata a rimanere a casa delle er Tes_1 Pt_1 dormire, sicché le tre amiche ben avrebbero potuto proseguire la conversazione a casa.
A ciò si deve aggiungere la singolarità del riferimento all'uomo indicato appunto come “amico del padre dell'attrice”, cioè l'uomo che -come dichiarato dalla e confermato dalla stessa Tes_1 attrice nel suo interrogatorio formale- sarebbe stato incaricato dal padre della di Pt_1
“riaccompagnare a casa” l'attrice, la sorella e l'amica, amico che tuttavia l'attrice neppure menziona nell'atto di citazione né nelle successive memorie (e comunque non dichiara il nome), laddove l'eventuale testimonianza di tale amico del padre sarebbe stata di evidente utilità per meglio ricostruire gli spostamenti della comitiva.
In ogni caso, le circostanze sin qui riepilogate (che pure inducono quanto meno a dubitare seriamente della credibilità del racconto dell'attrice) sono interamente assorbite da quanto la stessa attrice ammette nell'atto di citazione, ove essa afferma:
<< il vetro del portone cedeva nel momento in cui la signora inserendo la chiave Pt_1 nella serratura, faceva leggera pressione con la mano destra sulla parte in ferro e sul vetro, per consentire alla chiave di girare nella toppa >>
Sul punto si deve infatti notare che l'attrice invoca la responsabilità ex a. 2051 cc del , CP_5 quale custode, senonché in proposito l'orientamento del giudice di legittimità è del tutto costante, e interamente condivisibile, laddove afferma che quanto meno la cosa (oggetto della custodia) è intrinsecamente pericolosa e quanto più l'eventuale pericolo può essere previsto e dunque superato da parte dello stesso danneggiato colle normali cautele che da lui si possono esigere, tanto più allora la sua imprudenza incide nel rapporto etiologico, giungendo fino a interrompere il nesso di causa tra la cosa e il danno, così determinando l'esclusione della responsabilità del custode.
Tali principi sono stati anche di recente ricordati da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (la quale ricorda che, ai fini dell'a. 2051 cc, la natura della cosa rileva sul piano della prova del caso fortuito, poiché tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile d'essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno portando
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 12 quindi a escludere la responsabilità del custode), che ha così confermato il costante orientamento enunciato anche da Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 e Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019. In altre parole, laddove l'asserito pericolo possa essere previsto, e quando il danneggiato possa prevenire l'evento lesivo mediante l'adozione di normali cautele, adeguate alle circostanze, l'efficienza causale del comportamento umano imprudente incide sul meccanismo causale e può così arrivare a interrompere il nesso eziologico quando si tratti di comportamento irragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, diventando cioè causa esclusiva del sinistro, come avvenuto nel caso in esame.
La stessa attrice, infatti, ammette sin dall'atto di citazione la propria assoluta e irragionevole imprudenza, consistita nell'aver (confessoriamente) “fatto leggera pressione” non già (o comunque non solo) sulla struttura metallica della porta, bensì direttamente sul vetro, dal che sarebbe dipesa la rottura del medesimo.
D'altra parte, l'esame della foto del portone (doc. 1 attrice e doc. 1 , della quale viene di CP_3 seguito inserito un estratto) mostra con chiarezza che il vetro si ruppe non già in prossimità della serratura, né del pomello metallico a essa limitrofo, bensì più in alto e verso la parte centrale della parte superiore dell'anta:
Si deve quindi concludere che l'attrice si procurò le lesioni in discorso soltanto a causa della sua stessa grave imprudenza, consistita nell'aver ritenuto di dover esercitare pressione direttamente sul vetro, anziché sull'apposito pomello o al più sulla struttura metallica del portone, così interrompendo in radice il nesso di causa fra lo stesso vetro e il danno.
A nulla rileva comunque l'asserito malfunzionamento della serratura, circostanza peraltro rimasta priva di sufficiente prova, e anzi espressamente negata dal ST e non confermata dai Tes_6 testimoni e ma solo dalla sorella dell'attrice, la cui attendibilità va Tes_2 Tes_3 Tes_7 peraltro valutata con particolare rigore.
È appena il caso di notare che il doc. 4 del dimostra che la serratura era stata revisionata CP_1 proprio il 26 giugno 2021 (cioè nella giornata precedente la notte del sinistro), e il ST
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 13 ha espressamente confermato che, quando verso le 23.00 dello stesso 26 giugno 2021 egli Tes_6 fece rientro a casa, “il portone era integro e la serratura funzionava” sicché egli aprì la porta in quanto la “serratura aveva funzionato regolarmente”.
Quanto all'asserito malfunzionamento del meccanismo di “chiudi porta” (da cui l'attrice fa derivare lo
“stress meccanico” a cui sarebbe stato sottoposto per anni il vetro) è sufficiente rilevare che esso, a tutto concedere, era di certo ben noto all'attrice, che in quel palazzo abitava da anni e di quel portone si serviva normalmente, in ciò assorbito il fatto che l'asserito “continuo stress meccanico per i numerosi colpi subiti in ragione del continuo passaggio e utilizzo dei condomini” costituisce mera congettura dell'attrice, rimasta del tutto indimostrata.
L'avvenuta riparazione del vetro dopo il fatto, invece, è circostanza evidentemente irrilevante rispetto alla causa della rottura che rese necessaria la stessa sostituzione, mentre nessuno degli interventi di manutenzione documentati dal riguardava il vetro. CP_1
La domanda dell'attrice dev'essere quindi respinta siccome totalmente infondata.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite del convenuto (nonché quelle del suo CP_1 assicuratore, terzo la cui chiamata fu resa necessaria dalle domande dell'attrice) seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge tutte le domande dell'attrice Parte_1
(2) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite del convenuto Controparte_1
, liquidate in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(3) condanna l'attrice a rifondere le spese di lite del terzo chiamato Controparte_3
liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Così deciso il giorno 14 maggio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43194 / 2023 - pag. 14