Ordinanza cautelare 5 novembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Sforza e Giovanni Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Bologna di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – come si evince dal ricorso introduttivo del presente giudizio - è giunto in Italia il 17 agosto 2020 sottoscrivendo in data 19 ottobre 2020 il contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna, cui è seguita in data 26 ottobre 2020 la Comunicazione Obbligatoria Unilav presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro di Bologna.
In data 26 settembre 2022, lo straniero ha richiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, il ricorrente asserisce che, atteso il silenzio della Prefettura per oltre sei mesi dalla data di invio della domanda, lo straniero, in data 28 marzo 2023, si è recato presso il patronato "Inca Ggil Bologna” attraverso il quale ha inviato una mail al SUI per richiedere informazioni sullo stato di avanzamento della domanda.
Il giorno seguente, 29 marzo 2023, il SUI di Bologna ha comunicato, a mezzo e-mail, che "la pratica non aveva ottenuto la quota e invitava lo straniero a presentare una nuova istanza partecipando al nuovo decreto flussi ".
In data 18 aprile 2023 il ricorrente ha inviato una nuova domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione.
In data 19 luglio 2023 la P.A. procedente ha comunicato il preavviso di diniego relativo ad entrambe le domande inviate, la prima del 26 settembre 2022 e la seconda del 18 aprile 2023, dichiarandole inaccoglibili, quanto alla prima "per mancata attribuzione della quota da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Bologna per indisponibilità delle quote", quanto alla seconda perché al momento dell'invio “non risultava essere in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, scaduto in data 30 settembre 2022”.
Ha fatto, quindi, seguito, memoria del difensore del ricorrente in data 25 luglio 2023.
In data 22 settembre 2023, lo Sportello Unico ha comunicato il provvedimento di diniego così motivato: « pur potendosi ritenere condivisibili le argomentazioni sottoposte all'attenzione di questo Sportello Unico relativo ai requisiti sostanziali da valutarsi ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda, la stessa non può essere accolta per le ragioni che seguono. Invero, all'esito dell'espletamento di un supplemento di istruttoria, è stato verificato che la domanda in oggetto non rientra nelle quote di conversione allo stato disponibili ».
Ne è seguita ulteriore interlocuzione, per cui in data 27 settembre 2023 il SUI di Bologna ha comunicato a mezzo mail che "diversamente da quanto da lei sostenuto, nel preavviso di diniego relativo alla seconda istanza non v'è elemento dal quale possa desumersi che, a quella data, vi fosse una quota disponibile" e che "le argomentazioni da lei proposte nella memoria difensive trasmessa in data 25,072023 trovano in effetti riscontro nella giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (sent. n. 5604/2023), che pur potendosi ritenere condivisibili le ragioni espresse nelle difese trasmesse, la stessa non può essere accolta in quanto non rientrante nelle quote" ma che "nulla osterà all'attribuzione della quota in favore del suo assistito nell'ipotesi in cui la domanda rientrasse al termine di un eventuale scorrimento”.
A seguito di ulteriori comunicazioni intercorse a mezzo mail, in data 26 febbraio 2024 è stata confermata la mancanza di quota.
In data 21 marzo 2024 il ricorrente ha inviato la terza domanda di conversione, cui sono seguite due richieste di integrazione documentale del 21 giugno 2024 e 10 luglio 2024, riscontrate dal ricorrente.
In data 31 luglio 2024 lo Sportello Unico ha comunicato il preavviso di diniego contestando il requisito di cui all'art. 24, comma 10, TUI, riferito alle 39 giornate lavorative non completate nei 3 mesi.
Parte ricorrente ha inviato, quindi, l'Estratto Conto Previdenziale Inps, recante lo svolgimento di una prestazione lavorativa nel settore agricolo dal 20 ottobre 2020 a 20 marzo 2021 (5 mesi) di 33 giornate piuttosto che di 39.
Sono seguite ulteriori comunicazioni finché, in data 17 settembre 2024, lo Sportello Unico ha respinto definitivamente la domanda, in quanto:
- l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, a seguito dell'istruttoria espletata, esprimeva parere negativo con la seguente motivazione: "dalla documentazione allegata non risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 24, comma 10, TUI In particolare, il D.P.C.M 27/09/2023, richiamando la Circolare del MLPS del 16/12/2016, con riferimento al settore agricolo, stabilisce che ai fini della conversione deve risultare una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili in 3 mesi lavorativi per un totale di 39 giornate";
- l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna provvedeva all'esame della documentazione prodotta dal richiedente confermando il parere negativo, con la motivazione che ivi si riporta: "si conferma il parere negativo reso. Dall'esame della documentazione integrativa, trasmessa su SPI in data 01/08/2024, non emergono elementi tali da poter rilasciare parere positivo in quanto manca l'elemento posto alla base della conversione ovvero l'aver svolto per un periodo di mesi 3 continuativi un lavoro subordinato di tipo stagionale (agricolo o turistico/alberghiero) ex art. 24, comma 10, TUI Quanto al settore agricolo, si ribadisce che le prestazioni lavorative stagionali sono effettuate "a giornata" e, a fini della conversione, dovrà risultare una prestazione lavorativa media pari a 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi, per un totale di 39 giornate (Circolare MLPS 16/12/2016)".
Avverso il provvedimento di diniego che precede il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi:
- lo straniero ha sempre sistematicamente svolto attività lavorativa sin dal suo ingresso in Italia percependo redditi anche dignitosi;
- è ormai integrato sia nel contesto lavorativo che sociale;
- sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- poteva trovare applicazione la disciplina in tema di permesso per attesa occupazione;
- l'attività lavorativa svolta nel settore agricolo in piena pandemia ha portato il datore di lavoro a ridurre drasticamente le giornate di lavoro riducendole comunque di un numero esiguo rispetto a quelle previste dall'art. 24, comma 10, TUI;
- sussistevano, già al momento della presentazione della domanda la capienza delle quote fissate dal decreto flussi annuale, la concreta offerta di lavoro subordinato, lo svolgimento, da parte del richiedente, di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo il primo ingresso in, Italia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – UTG Prefettura di Bologna, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 355/2024, pubblicata in data 5 novembre 2024, l’intestato Tar ha respinto la domanda cautelare, sulla scorta delle seguenti ragioni, in sintesi: « in particolare, parte ricorrente non risulta aver superato, nemmeno in sede di ricorso, il limite ostativo all’accoglimento della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale relativo alla mancata dimostrazione, da parte dello straniero, di aver una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili in 3 mesi lavorativi per un totale di 39 giornate; con riferimento al settore agricolo, nell’ambito del quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate”, e non a mesi, ai fini della conversione deve risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale (si veda, al riguardo, Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11256); nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di aver assolto l’onere che precede, e, anzi, risulta confermato dal ricorso introduttivo il mancato raggiungimento della soglia delle 39 giornate lavorative in tre mesi; non vi sono elementi per ritenere che la situazione pandemica abbia effettivamente inciso sulla possibilità del ricorrente di raggiungere la soglia lavorativa che precede, né rilevano in alcun modo gli ulteriori impieghi lavorativi dedotti da parte ricorrente e non attinenti all’ambito agricolo; peraltro, il ricorso presenta profili di inammissibilità perché non è stato redatto in conformità all’art. 40 c.p.a., non avendo parte ricorrente indicato in modo chiaro e distinto i motivi di ricorso in apposita parte dell’atto separata dalla parte in fatto; lo scopo dell’art. 40 c.p.a. è infatti ‹‹quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2262; Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8; V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469)›› (Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509) ».
Nessuna delle parti ha depositato ulteriori memorie difensive, parte ricorrente avendo però depositato documentazione integrativa.
All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rispetto alla decisione assunta in sede cautelare parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione a comprova della impossibilità per lo straniero di rispettare la soglia delle 39 giornate lavorative da maturare in tre mesi lavorativi, per una media di 13 giornate mensili.
Infatti, in data 7 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione dell’allora datore di lavoro dello straniero che ha dato conto delle proprie difficoltà a svolgere e gestire il lavoro nell’ambito dell’impresa agricola da ottobre 2020 a marzo 2021, essendo stato costretto - a causa delle restrizioni dovute alla gestione della pandemia da Covid 19 – a dimezzare i turni di lavoro e di conseguenza a ridurre le ore di lavoro anche allo straniero ricorrente.
Quanto precede fornisce, quantomeno, un elemento probatorio sufficiente a superare l’estrema genericità della censura che intendeva ricollegare alla situazione correlata alla gestione della pandemia una sorta di presunzione iuris et de jure di impossibilità ad assolvere l’onere lavorativo delle 39 giornate trimestrali.
Va sottolineato, infatti, che la pur gravissima situazione sociale ed economica conseguente alla diffusione del virus non ha impedito tout court , specie dopo il primissimo terribile periodo coincidente con il c.d. primo lockdown, lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare con riguardo a quella all’aperto.
A dimostrazione di ciò, non a caso, è lo stesso ricorrente a dar conto di avere comunque svolto 33 giornate lavorative nel periodo da ottobre 2020 a marzo 2021.
Quindi, appurato che, in concreto, il ricorrente ha ora dimostrato come il mancato raggiungimento della soglia minima delle 39 giornate trimestrali sia dipeso da una causa di forza maggiore/caso fortuito non imputabile allo straniero, deve ritenersi corretto accogliere la relativa doglianza dedotta in ricorso, annullando il provvedimento impugnato, l’Amministrazione resistente dovendo procedere al riesame della domanda di parte ricorrente dando sostanzialmente per assolto l’onere lavorativo che precede.
La particolarità della fattispecie in esame consente di valorizzare positivamente anche il dato legato alla continuità lavorativa dello straniero come da ultimo, in particolare, documentato da parte ricorrente in data 3 aprile 2025.
Si tratta infatti di una circostanza che, pur essendo eccentrica rispetto alla stretta questione di legittimità del provvedimento impugnato, corrobora la convinzione che l’impossibilità per lo straniero ricorrente di completare il numero minimo di giornate lavorative richiesto non è stato dovuto a sua inerzia colpevole, ma ad una causa allo stesso non imputabile e non diversamente superabile.
Quanto precede consente altresì di superare, re melius perpensa , gli adombrati - nell’ordinanza cautelare – profili di inammissibilità del ricorso, valorizzando, sul piano sostanziale, il nucleo di contestazione sostanziale messo comunque in luce dalla parte ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti che precedono, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente rideterminarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza considerando come assolto dal ricorrente l’onere delle 39 giornate lavorative trimestrali.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente rideterminarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza considerando come assolto dal ricorrente l’onere delle 39 giornate lavorative trimestrali.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AR, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
PA NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NA | PA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.