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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AP Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa OS RI BA AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 20/05/2025, da:
nata in [...] l' 08/03/1982, con il proc. Parte_1 dom. avv. CATTANEO LAURA giusta procura in atti, e nato a [...] il Parte_2
28/01/1962, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 10/08/2016 a San Paolo d'Argon, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate , nata in [...] l'[...], divenuta Per_1 maggiorenne nel settembre di quest'anno, e nata in [...] il [...] e Per_2 ancora minorenne.
1 Per l'udienza del 5.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 23.10.2025 e il 22.09.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
Considerato che la figlia primogenita della coppia ha raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio, si precisa che le condizioni relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione delle visite saranno da intendersi riferite alla sola figlia minore, il cui ascolto deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso;
[...] Parte_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo. 2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo
d'Argon, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2016, atto n.2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
IC AP
Il Giudice estensore
OS RI BA AN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AP Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa OS RI BA AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 20/05/2025, da:
nata in [...] l' 08/03/1982, con il proc. Parte_1 dom. avv. CATTANEO LAURA giusta procura in atti, e nato a [...] il Parte_2
28/01/1962, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 10/08/2016 a San Paolo d'Argon, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate , nata in [...] l'[...], divenuta Per_1 maggiorenne nel settembre di quest'anno, e nata in [...] il [...] e Per_2 ancora minorenne.
1 Per l'udienza del 5.11.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 23.10.2025 e il 22.09.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
Considerato che la figlia primogenita della coppia ha raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio, si precisa che le condizioni relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione delle visite saranno da intendersi riferite alla sola figlia minore, il cui ascolto deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso;
[...] Parte_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo. 2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo
d'Argon, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2016, atto n.2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
IC AP
Il Giudice estensore
OS RI BA AN
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